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Sentenza 17 dicembre 2024
Sentenza 17 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Patti, sentenza 17/12/2024, n. 1442 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Patti |
| Numero : | 1442 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2024 |
Testo completo
TRIBUNALE ORDINARIO di PATTI
SEZIONE CIVILE
n. 1408/2023 R.G.
Premesso che l'udienza del 17 dicembre 2024 è stata sostituita, ex art. 127
ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, come da decreto del 27-10-2024;
Rilevato che parte appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 16-12-2024, ovvero: “L'Avv. Basilio Ferrante si riporta, integralmente, all'atto
introduttivo del presente giudizio insistendo nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI: 1) Preliminarmente ed in accoglimento dei motivi d'appello riformare
la sentenza n° 69/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. Agata Militello Dott. Giovanni
Piccolo, al termine del giudizio civile portante il n° 355_2022 R.G., del 28 marzo 2023,
depositata in data 26 aprile 2023, così come richiesto in parte motiva;
2)
Conseguentemente e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare la validità e l'efficacia
dell' accertamento di violazione n° 2022/C/6301 reg. 6415/2022, commessa in data 18
agosto 2022 e relativa alla violazione dell'art 142 comma 8 CDS, con rilevamenti
effettuati in Torrenova in via Nazionale SS113 all'altezza della KM 113+650, Dir.
Palermo; 3)Per l'effetto condannare parte convenuta alle spese di entrambi i gradi di
giudizio; L'Avv. Basilio Ferrante insiste in tutto il resto dando atto che sulla medesima
questione si è già pronunciato, favorevolmente all'appellante, il Tribunale di Patti con le
sentenze n° 523_2024; n° 763_2024; 765_2024 ; n° 1019_2024 ; n° 1159_2024; n°
1160_2024, che si allegano. L'Avv. Basilio Ferrante chiede la decisione” il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c. e ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
1 R.G. 1408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1408/2023 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 69/2023, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello, nel giudizio n° 355/2022 R.G., il 28 marzo 2023 e depositata il 26
aprile 2023”;
PROMOSSA DAL:
, in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ; P.I. ), P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Torrenova (ME), via Mazzini n. 33, presso lo studio dell'avv. Basilio Ferrante, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e delibera di G.M. n. 229/2023;
Appellante –
CONTRO
(C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._1
d'Alunzio (ME) il 9 agosto 1960, elettivamente domiciliata in primo
2 grado in Sant'Agata di Militello (ME), via Enna 2 presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanna;
Appellata non costituita nel giudizio di appello –
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10--2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 16-12-2024
e la causa è stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 23-11-2023, il impugnava la sentenza n. 69/2023, emessa il 28- Controparte_1
03-2023 dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello nel giudizio n°
355/2022 R.G. e depositata il 26 aprile 2023 e, in ragione dei motivi di appello indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado,
chiedeva “Preliminarmente ed in accoglimento dei motivi d'appello riformare
la sentenza n° 69/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. Agata Militello Dott.
Giovanni Piccolo, al termine del giudizio civile portante il n° 355_2022 R.G.,
del 28 marzo 2023, depositata in data 26 aprile 2023, così come richiesto in parte
motiva; Conseguentemente e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare la
validità e l'efficacia dell' accertamento di violazione n° 2022/C/6301 reg.
6415/2022, commessa in data 18 agosto 2022 e relativa alla violazione dell'art
142 comma 8 CDS, con rilevamenti effettuati in Torrenova in via Nazionale
3 SS113 all'altezza della KM 113+650, Dir. Palermo;
Per l'effetto condannare
parte convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata, ancorché ritualmente evocata in giudizio (cfr. produzione documentale del 6-2-2024), non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Giusta annotazione di Cancelleria del 23/02/2024, veniva acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, come disposto all'esito dell'udienza del 7-2-2024.
Quindi, come accennato, all'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del e la causa è
stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter c.p.c.
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le stesse argomentazioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Patti
depositate da parte appellante il 12-07-2024 che hanno definito vicende consimili a quella per cui è causa.
Il ha lamentato la falsa applicazione della Controparte_1
disciplina prevista dall'art. 4 comma 1, d. l. 121/2002, in particolare dolendosi che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della modifica intervenuta sul suddetto articolo nel corso del 2020.
Ora, la succitata normativa contiene le modifiche apportate alla disciplina prevista dal Codice della Strada in materia di installazione e utilizzo delle apparecchiature volte al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento previste dagli articoli 142 e 148 del Codice
stesso.
4 L'art. 4 del d. l. in esame prevedeva infatti che “sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo
del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.”;
esso operava, pertanto, un richiamo alle sole tipologie di strade indicate dalle lettere A e B (ovvero Autostrade e Strade Extraurbane) dell'art. 2
del Codice della Strada.
Sennonché, l'art. 49, co. 5-undecies, D.L. 76/2020, è intervenuto a modificare l'ultimo periodo del comma 1 di cui all'art. 4 del D.L.
121/2002, aggiungendo che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di
esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”
Ne deriva, quindi, che, se anteriormente alla novella, tali apparecchiature avrebbero potuto essere utilizzate o installate, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento, individuate con decreto prefettizio;
dopo la modifica normativa di cui s'è detto, il loro impiego è
esteso a tutte le altre strade, comprese quindi le strade di quartiere e locali, ovvero su singoli tratti di esse, la cui individuazione continua ad essere affidata al Prefetto.
5 Giova, ancora, soggiungere che “la facoltà di contestazione di infrazioni sulle
strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone,
per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di
agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con
postazione mobile, in presenza di agenti), presuppone che vi sia un decreto
prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr Cass.
Civ. n. 22627/2023).
Orbene, ricostruito così il quadro normativo e rilevato che il CP_1
oggi appellante, aveva già prodotto in primo grado il decreto prefettizio con il quale era stata autorizzata l'installazione delle apparecchiature nel tratto di strada che oggi rileva (Comune di Torrenova, via Nazionale
SS113 all'altezza della KM 113+650, Dir. Palermo), deve ritenersi che il primo Giudice abbia errato nell'applicazione della disciplina sopra richiamata e nell'accoglimento del ricorso proposto da CP_2
.
[...]
Pertanto, in integrale accoglimento del gravame, va riformata la sentenza appellata, dovendosi dichiarare la validità e l'efficacia del verbale di contestazione n° 2022/C/6301 reg. 6415/2022 del 18-08-2022, relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. avvenuta il 18.08.2022 nel
Comune di Torrenova.
3. Posto che, nel giudizio di appello, vige il principio dell' effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n.
16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n. 6935/2007;
Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse da
6 parte dell'appellata, rimasta contumace, comporta che, in capo alla parte,
si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n.
9878/2005).
4. Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata espressamente censurata, seguono la soccombenza (v. pure, ex multis,
Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere
del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in
caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo
della lite”).
Le spese di lite, pertanto, vanno poste a carico di per Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1408/2023 R.G.;
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_2
1. Accoglie integralmente l'appello del e, per Controparte_1
l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso in opposizione proposto in primo grado da , con Controparte_2
7 conseguente declaratoria di validità e efficacia del verbale di contestazione n° 2022/C/6301 reg. 6415/2022 del 18-08-2022, relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. avvenuta il 18.08.2022 nel
Comune di Torrenova;
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore del appellante, CP_1
delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 139,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in €
296,50 (di cui € 232 per compensi e € 64,50 per esborsi), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Sentenza pronunciata ex artt. 429, comma 1, c.p.c. e 127 ter c.p.c. sexies
c.p.c.
Patti, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
8
SEZIONE CIVILE
n. 1408/2023 R.G.
Premesso che l'udienza del 17 dicembre 2024 è stata sostituita, ex art. 127
ter c.p.c., dal deposito di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni delle parti, come da decreto del 27-10-2024;
Rilevato che parte appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 16-12-2024, ovvero: “L'Avv. Basilio Ferrante si riporta, integralmente, all'atto
introduttivo del presente giudizio insistendo nell'accoglimento delle seguenti
CONCLUSIONI: 1) Preliminarmente ed in accoglimento dei motivi d'appello riformare
la sentenza n° 69/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. Agata Militello Dott. Giovanni
Piccolo, al termine del giudizio civile portante il n° 355_2022 R.G., del 28 marzo 2023,
depositata in data 26 aprile 2023, così come richiesto in parte motiva;
2)
Conseguentemente e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare la validità e l'efficacia
dell' accertamento di violazione n° 2022/C/6301 reg. 6415/2022, commessa in data 18
agosto 2022 e relativa alla violazione dell'art 142 comma 8 CDS, con rilevamenti
effettuati in Torrenova in via Nazionale SS113 all'altezza della KM 113+650, Dir.
Palermo; 3)Per l'effetto condannare parte convenuta alle spese di entrambi i gradi di
giudizio; L'Avv. Basilio Ferrante insiste in tutto il resto dando atto che sulla medesima
questione si è già pronunciato, favorevolmente all'appellante, il Tribunale di Patti con le
sentenze n° 523_2024; n° 763_2024; 765_2024 ; n° 1019_2024 ; n° 1159_2024; n°
1160_2024, che si allegano. L'Avv. Basilio Ferrante chiede la decisione” il Giudice
pronuncia sentenza ex art. 429 comma 1 c.p.c. e ex art. 127 ter c.p.c.
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
1 R.G. 1408/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PATTI
Sezione Civile
Il Giudice dott. Gianluca Antonio Peluso, ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. 1408/2023 R.G. avente ad oggetto: “appello
avverso la sentenza n. 69/2023, emessa dal Giudice di Pace di Sant'Agata di
Militello, nel giudizio n° 355/2022 R.G., il 28 marzo 2023 e depositata il 26
aprile 2023”;
PROMOSSA DAL:
, in persona del Sindaco, legale Controparte_1
rappresentante pro tempore (C.F. ; P.I. ), P.IVA_1 P.IVA_2
elettivamente domiciliato in Torrenova (ME), via Mazzini n. 33, presso lo studio dell'avv. Basilio Ferrante, che lo rappresenta e difende giusta procura in atti e delibera di G.M. n. 229/2023;
Appellante –
CONTRO
(C.F. , nata a [...] Controparte_2 C.F._1
d'Alunzio (ME) il 9 agosto 1960, elettivamente domiciliata in primo
2 grado in Sant'Agata di Militello (ME), via Enna 2 presso lo studio dell'avv. Salvatore Sanna;
Appellata non costituita nel giudizio di appello –
Conclusioni: All'esito dell'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10--2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del 16-12-2024
e la causa è stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter
c.p.c.
***
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con atto di citazione, tempestivamente notificato il 23-11-2023, il impugnava la sentenza n. 69/2023, emessa il 28- Controparte_1
03-2023 dal Giudice di Pace di Sant'Agata di Militello nel giudizio n°
355/2022 R.G. e depositata il 26 aprile 2023 e, in ragione dei motivi di appello indicati nell'atto introduttivo del giudizio di secondo grado,
chiedeva “Preliminarmente ed in accoglimento dei motivi d'appello riformare
la sentenza n° 69/2023, emessa dal Giudice di Pace di S. Agata Militello Dott.
Giovanni Piccolo, al termine del giudizio civile portante il n° 355_2022 R.G.,
del 28 marzo 2023, depositata in data 26 aprile 2023, così come richiesto in parte
motiva; Conseguentemente e per l'effetto accertare, ritenere e dichiarare la
validità e l'efficacia dell' accertamento di violazione n° 2022/C/6301 reg.
6415/2022, commessa in data 18 agosto 2022 e relativa alla violazione dell'art
142 comma 8 CDS, con rilevamenti effettuati in Torrenova in via Nazionale
3 SS113 all'altezza della KM 113+650, Dir. Palermo;
Per l'effetto condannare
parte convenuta alle spese di entrambi i gradi di giudizio”.
L'appellata, ancorché ritualmente evocata in giudizio (cfr. produzione documentale del 6-2-2024), non si è costituita e, pertanto, ne va dichiarata la contumacia.
Giusta annotazione di Cancelleria del 23/02/2024, veniva acquisito il fascicolo di ufficio del giudizio di primo grado, come disposto all'esito dell'udienza del 7-2-2024.
Quindi, come accennato, all'udienza del 17-12-2024, svoltasi, giusta decreto del 27-10-2024, con le modalità di cui all'art. 127 ter c.p.c.,
l'appellante ha precisato le conclusioni nelle proprie note del e la causa è
stata assunta in decisione ex art. 429, comma I, c.p.c. e 127 ter c.p.c.
2. Nel merito, l'appello è fondato e merita accoglimento per le stesse argomentazioni contenute nelle sentenze del Tribunale di Patti
depositate da parte appellante il 12-07-2024 che hanno definito vicende consimili a quella per cui è causa.
Il ha lamentato la falsa applicazione della Controparte_1
disciplina prevista dall'art. 4 comma 1, d. l. 121/2002, in particolare dolendosi che il Giudice di prime cure non avrebbe tenuto conto della modifica intervenuta sul suddetto articolo nel corso del 2020.
Ora, la succitata normativa contiene le modifiche apportate alla disciplina prevista dal Codice della Strada in materia di installazione e utilizzo delle apparecchiature volte al rilevamento delle violazioni delle norme di comportamento previste dagli articoli 142 e 148 del Codice
stesso.
4 L'art. 4 del d. l. in esame prevedeva infatti che “sulle autostrade e sulle
strade extraurbane principali di cui all'articolo 2, comma 2, lettere A e B, del
decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui
all'articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive
fornite dal Ministero dell'Interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo
del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al
rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli
articoli 142 e 148 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni.”;
esso operava, pertanto, un richiamo alle sole tipologie di strade indicate dalle lettere A e B (ovvero Autostrade e Strade Extraurbane) dell'art. 2
del Codice della Strada.
Sennonché, l'art. 49, co. 5-undecies, D.L. 76/2020, è intervenuto a modificare l'ultimo periodo del comma 1 di cui all'art. 4 del D.L.
121/2002, aggiungendo che “I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo
possono essere altresì utilizzati o installati sulle strade di cui all'articolo 2,
comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di
esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.”
Ne deriva, quindi, che, se anteriormente alla novella, tali apparecchiature avrebbero potuto essere utilizzate o installate, a livello urbano, solo sulle strade di scorrimento, individuate con decreto prefettizio;
dopo la modifica normativa di cui s'è detto, il loro impiego è
esteso a tutte le altre strade, comprese quindi le strade di quartiere e locali, ovvero su singoli tratti di esse, la cui individuazione continua ad essere affidata al Prefetto.
5 Giova, ancora, soggiungere che “la facoltà di contestazione di infrazioni sulle
strade diverse dalle autostrade e dalle strade extraurbane principali presuppone,
per qualsiasi strumento di rilevazione con postazione fissa, senza presidio di
agenti, con rilievo dell'infrazione da remoto (ma non per i dispositivi con
postazione mobile, in presenza di agenti), presuppone che vi sia un decreto
prefettizio autorizzativo del controllo con contestazione differita.” (cfr Cass.
Civ. n. 22627/2023).
Orbene, ricostruito così il quadro normativo e rilevato che il CP_1
oggi appellante, aveva già prodotto in primo grado il decreto prefettizio con il quale era stata autorizzata l'installazione delle apparecchiature nel tratto di strada che oggi rileva (Comune di Torrenova, via Nazionale
SS113 all'altezza della KM 113+650, Dir. Palermo), deve ritenersi che il primo Giudice abbia errato nell'applicazione della disciplina sopra richiamata e nell'accoglimento del ricorso proposto da CP_2
.
[...]
Pertanto, in integrale accoglimento del gravame, va riformata la sentenza appellata, dovendosi dichiarare la validità e l'efficacia del verbale di contestazione n° 2022/C/6301 reg. 6415/2022 del 18-08-2022, relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. avvenuta il 18.08.2022 nel
Comune di Torrenova.
3. Posto che, nel giudizio di appello, vige il principio dell' effetto devolutivo limitato e non automatico (Cass., S.U., n. 28498/2005; Cass., n.
16128/2009; Cass., n. 14622/2009; Cass., n. 18691/2007; Cass., n. 6935/2007;
Cass., n. 3643/2004; Cass., n. 1536/1997), la mancata riproposizione delle domande o delle eccezioni respinte, ritenute assorbite o pretermesse da
6 parte dell'appellata, rimasta contumace, comporta che, in capo alla parte,
si verifichi una vera e propria decadenza, con formazione del giudicato implicito sul punto (Cass., n. 25368/2007; Cass., n. 413/2006; Cass., n.
9878/2005).
4. Le spese di lite, la cui regolamentazione in primo grado è stata espressamente censurata, seguono la soccombenza (v. pure, ex multis,
Cass., n. 27606/2019, alla cui stregua “[i]n tema di impugnazioni, il potere
del giudice d'appello di procedere d'ufficio ad un nuovo regolamento delle spese
processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, sussiste in
caso di riforma in tutto o in parte della sentenza impugnata, in quanto il
relativo onere deve essere attribuito e ripartito in relazione all'esito complessivo
della lite”).
Le spese di lite, pertanto, vanno poste a carico di per Controparte_2
entrambi i gradi di giudizio e liquidate, come in dispositivo, in base ai parametri minimi previsti dal D.M. n. 55/2014, aggiornato al D.M. n.
147/2022, per le cause di valore fino a € 1.100 tenuto conto della semplicità – in fatto e in diritto – delle questioni trattate ed esclusa la fase istruttoria che non ha avuto luogo.
P.Q.M.
Il Tribunale, in funzione di Giudice di appello, definitivamente pronunciando nella causa n. 1408/2023 R.G.;
- Previa dichiarazione di contumacia di;
Controparte_2
1. Accoglie integralmente l'appello del e, per Controparte_1
l'effetto, in integrale riforma della sentenza impugnata, rigetta il ricorso in opposizione proposto in primo grado da , con Controparte_2
7 conseguente declaratoria di validità e efficacia del verbale di contestazione n° 2022/C/6301 reg. 6415/2022 del 18-08-2022, relativo all'infrazione dell'art. 142 comma 8 C.d.S. avvenuta il 18.08.2022 nel
Comune di Torrenova;
2. Condanna l'appellata al pagamento, in favore del appellante, CP_1
delle spese di lite che liquida, per il primo grado, in € 139,00 oltre spese generali (15%), IVA e CPA come per legge e, per il secondo grado, in €
296,50 (di cui € 232 per compensi e € 64,50 per esborsi), oltre spese generali (15%), IVA e CPA, come per legge.
Sentenza pronunciata ex artt. 429, comma 1, c.p.c. e 127 ter c.p.c. sexies
c.p.c.
Patti, 17 dicembre 2024
Il Giudice
Dott. Gianluca Antonio Peluso
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