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Sentenza 25 settembre 2025
Sentenza 25 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 25/09/2025, n. 1121 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 1121 |
| Data del deposito : | 25 settembre 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Francesca Cerrone Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2190 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RUGGERINI ROMINA e dall'Avv. RUGGERINI TATIANA
RICORRENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del
17/09/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in MODENA (MO) in data
04/07/1999 e dalla loro unione sono nati i figli in data 22/11/1999, Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, n data 29/04/2004 Per_2
e in data 15/03/2006, questi ultimi maggiorenni ma non Persona_3
economicamente autosufficienti.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data
23/05/2017 e in detta sede hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, poi omologate con decreto n. cron. 3786/2017 del 29/05/2017, reso nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 2774/2017 R.G.,
trasformata in consensuale.
2. Con ricorso depositato in data 07/05/2025 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, confermando, a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei CP_1
figli e oggi non economicamente autosufficienti, pari ad euro Per_2 Persona_3
1.656,32 (euro 828,16 per ciascun figlio, come da calcolo rivalutazione allegato)
mensili, da versare entro il primo giorno di ogni mese annualmente rivalutabile pagina 2 di 8 secondo il pertinente indice Istat, oltre al 70% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il Protocollo del
Tribunale di Modena;
l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare di Modena,
via Monsignor Luigi della Valle, 32, come arredata e corredata, nonché di riconoscere in favore della ricorrente il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 1.064,78 mensili (come da calcolo allegato) da porsi a carico del
Sig. da versare entro il primo giorno di ogni mese, ed annualmente rivalutabile CP_1
secondo il pertinente indice Istat.
3. All'udienza del 17/09/2025, parte ricorrente ha dichiarato: “il signo CP_1
conosce l'esistenza del procedimento perché mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva ricevuto la notifica dell'atto. Io confermo la volontà di divorziare”. I legali di parte ricorrente hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di nuovi e sopravvenuti elementi, il
Collegio ritiene di confermare le condizioni omologate in sede di separazione con il pagina 3 di 8 decreto n. cron. 3786/2017 del 29/05/2017, così come peraltro richiesto dalla ricorrente, con le seguenti specifiche.
I figli della coppia sono ormai tutti divenuti maggiorenni;
è Per_1
economicamente autosufficiente e non più facente parte del nucleo anagrafico della madre, diversamente da (anni 21) e (anni 19), entrambi Per_2 Persona_3
studenti e residenti ancora con la sig.ra (cfr doc. n. 2). Parte_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., si dispone che il padre corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e Per_2 Per_3
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, l'importo mensile di
[...]
complessivi euro 1.656,32 (euro 828,16 per ciascuno) in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Conseguentemente, deve confermarsi, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'assegnazione della casa coniugale sita in Modena alla sig.ra Parte_1
In forza delle allegazioni della ricorrente, sussistono le condizioni per il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile per l'importo di euro 1.064,78
mensili, in funzione compensativa.
Nessun elemento di valutazione in ordine all'an ed al quantum dell'assegno divorzile
è stata del resto fornita dal resistente, che, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito nella presente procedura.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione pagina 4 di 8 consensuale, anche stragiudiziale.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04/07/1999 in MODENA (MO) da (nata Parte_1
a SASSUOLO (MO) il 10/07/1972) con nato a [...] CP_1
il 16/03/1967), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MODENA, atto n. 216, parte II, serie A, anno 1999;
2. assegna la casa familiare sita in Modena (MO), in via Monsignor Luigi della
Valle n. 32, a unitamente ai relativi arredi;
Parte_1
3. obbliga a versare a euro CP_1 Parte_1
1.656,32 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 828,16 mensili per ciascun figlio),
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
pagina 5 di 8 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale pagina 6 di 8 richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. obbliga a versare a euro CP_1 Parte_1
1.064,78 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso a titolo di assegno divorzile,
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
5. condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
6. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
17/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
pagina 7 di 8 dott. Riccardo Di Pasquale
pagina 8 di 8
I n n o m e d e l p o p o l o i t a l i a n o
I l T r i b u n a l e O r d i n a r i o d i M o d e n a
S E Z I O N E P R I M A C I V I L E
in composizione collegiale, in persona dei magistrati:
dott. Riccardo Di Pasquale Presidente
dott.ssa Eleonora Ramacciotti Relatore ed Estensore
dott.ssa Francesca Cerrone Componente
pronuncia la seguente
S E N T E N Z A
nella causa di primo grado iscritta al n. 2190 del Ruolo Generale degli affari contenziosi per l'anno 2025
promossa da
(C.F. ), rappresentata e difesa Parte_1 C.F._1
dall'Avv. RUGGERINI ROMINA e dall'Avv. RUGGERINI TATIANA
RICORRENTE
contro
C.F. ) CP_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
e con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO IN SEDE
pagina 1 di 8 OGGETTO: Divorzio - Cessazione effetti civili
CONCLUSIONI DELLA PARTE COSTITUITA: come da verbale di udienza del
17/09/2025.
RA G I O N I D I F A T T O E D I D I R I T T O D E L L A D E C I S I O N E
1. Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in MODENA (MO) in data
04/07/1999 e dalla loro unione sono nati i figli in data 22/11/1999, Per_1
maggiorenne ed economicamente autosufficiente, n data 29/04/2004 Per_2
e in data 15/03/2006, questi ultimi maggiorenni ma non Persona_3
economicamente autosufficienti.
I coniugi sono comparsi dinanzi al Presidente del Tribunale di Modena in data
23/05/2017 e in detta sede hanno raggiunto un accordo sulle condizioni di separazione, poi omologate con decreto n. cron. 3786/2017 del 29/05/2017, reso nell'ambito della procedura per separazione giudiziale iscritta al n. 2774/2017 R.G.,
trasformata in consensuale.
2. Con ricorso depositato in data 07/05/2025 parte ricorrente ha chiesto di dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio celebrato tra le parti, confermando, a carico del sig. la corresponsione di un assegno di mantenimento in favore dei CP_1
figli e oggi non economicamente autosufficienti, pari ad euro Per_2 Persona_3
1.656,32 (euro 828,16 per ciascun figlio, come da calcolo rivalutazione allegato)
mensili, da versare entro il primo giorno di ogni mese annualmente rivalutabile pagina 2 di 8 secondo il pertinente indice Istat, oltre al 70% delle spese non coperte dall'assegno periodico che si rendessero necessarie per la prole secondo il Protocollo del
Tribunale di Modena;
l'assegnazione alla ricorrente della casa familiare di Modena,
via Monsignor Luigi della Valle, 32, come arredata e corredata, nonché di riconoscere in favore della ricorrente il diritto a percepire un assegno di divorzio dell'importo di euro 1.064,78 mensili (come da calcolo allegato) da porsi a carico del
Sig. da versare entro il primo giorno di ogni mese, ed annualmente rivalutabile CP_1
secondo il pertinente indice Istat.
3. All'udienza del 17/09/2025, parte ricorrente ha dichiarato: “il signo CP_1
conosce l'esistenza del procedimento perché mi ha mandato un messaggio dicendo che aveva ricevuto la notifica dell'atto. Io confermo la volontà di divorziare”. I legali di parte ricorrente hanno insistito per l'accoglimento delle conclusioni rassegnate.
Nessuno è comparso per parte resistente. Il Giudice, accertata la regolarità della notifica, ha dichiarato la contumacia del resistente e rimesso gli atti al Collegio per la decisione.
§
La domanda principale volta a ottenere la dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio è fondata e va accolta, ricorrendo gli estremi previsti dall'art. 3
n. 2 lett. b) della legge n. 898/1970 e successive modifiche e dovendosi ritenere accertato, dal tenore inequivoco delle difese della ricorrente e dalla decisione del resistente di non costituirsi nemmeno in giudizio, che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi non possa essere mantenuta o ricostituita.
Quanto alle statuizioni accessorie, in assenza di nuovi e sopravvenuti elementi, il
Collegio ritiene di confermare le condizioni omologate in sede di separazione con il pagina 3 di 8 decreto n. cron. 3786/2017 del 29/05/2017, così come peraltro richiesto dalla ricorrente, con le seguenti specifiche.
I figli della coppia sono ormai tutti divenuti maggiorenni;
è Per_1
economicamente autosufficiente e non più facente parte del nucleo anagrafico della madre, diversamente da (anni 21) e (anni 19), entrambi Per_2 Persona_3
studenti e residenti ancora con la sig.ra (cfr doc. n. 2). Parte_1
Pertanto, ai sensi dell'art. 337-septies c.c., si dispone che il padre corrisponda alla ricorrente, a titolo di contributo al mantenimento ordinario di e Per_2 Per_3
fino al raggiungimento dell'autosufficienza economica, l'importo mensile di
[...]
complessivi euro 1.656,32 (euro 828,16 per ciascuno) in via anticipata entro il giorno
5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena, riportato in dispositivo.
Conseguentemente, deve confermarsi, ai sensi dell'art. 337-sexies c.c., l'assegnazione della casa coniugale sita in Modena alla sig.ra Parte_1
In forza delle allegazioni della ricorrente, sussistono le condizioni per il riconoscimento a suo favore di un assegno divorzile per l'importo di euro 1.064,78
mensili, in funzione compensativa.
Nessun elemento di valutazione in ordine all'an ed al quantum dell'assegno divorzile
è stata del resto fornita dal resistente, che, pur regolarmente evocato in giudizio, non si è costituito nella presente procedura.
Per il principio di causalità, le spese di lite sono poste in capo al resistente che con la sua condotta ha reso necessario il presente contenzioso e impedito una soluzione pagina 4 di 8 consensuale, anche stragiudiziale.
Le stesse sono quantificate ai sensi del d.m. 55/2014, come aggiornato dal d.m.
147/2022, in complessivi euro 1.500,00, oltre accessori di legge e costi vivi di causa documentati, considerando la controversia di valore indeterminabile basso, dunque ricompresa nello scaglione da euro 26.000,00 a euro 52.000,00, ritenendo svolte le fasi di studio e introduttiva e liquidando valori prossimi a quelli minimi tariffari vista la semplicità delle questioni trattate.
P . Q . M .
Il Tribunale Ordinario di Modena, in composizione collegiale, definitivamente decidendo, ogni diversa domanda, istanza ed eccezione disattesa e respinta:
1. dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto il 04/07/1999 in MODENA (MO) da (nata Parte_1
a SASSUOLO (MO) il 10/07/1972) con nato a [...] CP_1
il 16/03/1967), matrimonio trascritto nei registri dello Stato Civile del Comune di
MODENA, atto n. 216, parte II, serie A, anno 1999;
2. assegna la casa familiare sita in Modena (MO), in via Monsignor Luigi della
Valle n. 32, a unitamente ai relativi arredi;
Parte_1
3. obbliga a versare a euro CP_1 Parte_1
1.656,32 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso, a titolo di contributo per il mantenimento ordinario della prole (ossia euro 828,16 mensili per ciascun figlio),
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati, oltre al 70% delle spese straordinarie come disciplinate dal seguente Protocollo del 25.9.2019 in uso presso il Tribunale di Modena:
pagina 5 di 8 • spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal Servizio
Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari, e) farmaci da banco e non, purché prescritti da medico del servizio sanitario nazionale;
• spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c)
accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal Servizio Sanitario Nazionale;
d)
cure non convenzionali;
e) farmaci particolari;
• spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno e relativa assicurazione scolastica;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
e) mensa;
• spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a)
tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria;
• spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo;
• spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia (baby sitter); c) viaggi e vacanze;
In relazione alle spese straordinarie da concordare, il genitore a fronte di una formale pagina 6 di 8 richiesta avanzata all'altro in forma scritta (a mezzo sms, whatsapp, e-mail, fax, ecc.)
dovrà manifestare un motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 10 giorni dalla data di ricevimento della richiesta;
in difetto di risposta, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa.
Il rimborso pro quota al genitore che ha anticipato le predette spese e che ha fornito idonea documentazione entro la fine del mese in cui è avvenuto l'esborso, è dovuto entro il mese successivo all'esibizione;
4. obbliga a versare a euro CP_1 Parte_1
1.064,78 mensili, con decorrenza dal deposito del ricorso a titolo di assegno divorzile,
in via anticipata entro il giorno 5 di ogni mese, importo rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT per le famiglie di operai e impiegati;
5. condanna alla rifusione in favore della ricorrente delle CP_1
spese processuali che liquida in euro 1.500,00 per compensi ex D.M. 55/2014, oltre al 15% di spese generali, i.v.a., c.p.a.;
6. incarica la Cancelleria di trasmettere copia autentica della presente sentenza,
limitatamente al capo 1), all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di MODENA per le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Modena nella Camera di Consiglio della Sezione Prima Civile in data
17/09/2025.
IL GIUDICE ESTENSORE
dott.ssa Eleonora Ramacciotti
IL PRESIDENTE
pagina 7 di 8 dott. Riccardo Di Pasquale
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