Articolo 67 della Legge 27 febbraio 1965, n. 49
Articolo 66Articolo 68
Versione
14 marzo 1965
Art. 67.
I capitoli dello stato di previsione della spesa della Amministrazione delle ferrovie dello Stato a favore dei quali e' data facolta' al Ministro per il tesoro di iscrivere somme con decreti da emanare in applicazione del disposto dell' articolo 41, secondo comma, del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440 , sulla contabilita' generale dello Stato, sono quelli descritti nell'elenco numero 1 annesso al bilancio dell'Amministrazione medesima.
Entrata in vigore il 14 marzo 1965