Sentenza 23 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Latina, sentenza 23/05/2025, n. 974 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Latina |
| Numero : | 974 |
| Data del deposito : | 23 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI LATINA
SEZIONE SECONDA
In persona del Dott. Alfonso Piccialli, in funzione di giudice unico, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa di primo grado iscritta al n. 460 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2021
TRA
La Sig.ra n.q. di responsabile genitoriale del Sig. Parte_1 rapp.to e difeso dall'Avv. Marina Armelisasso Persona_1
ammessa al patrocinio a spese dello stato, giusta delega in atti;
-Attore-
E
la , n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_1
Vittime della strada, con l'Avv. Federico Roselli, giusta procura in atti;
-Convenuta-
in proprio, rappresentato e difeso dall' avv. Marina Persona_1
Armelisasso;
Terzo intervenuto-
OGGETTO: azione di responsabilità ai sensi degli artt. 2054 c.c., nei confronti del Fondo garanzia vittime della strada;
CONCLUSIONI: all'udienza in trattazione scritta del 27.02.2025, le parti concludevano come da rispettivi scritti difensivi e note depositate.
Con atto di citazione ritualmente notificato, La Sig.ra Parte_1
n.q. di responsabile genitoriale del Sig. citava in Persona_1
giudizio la , n.q. di impresa designata dal Fondo di CP_1
Garanzia Vittime della strada, al fine di chiedere che fosse condannata al risarcimento di tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali, patiti a seguito del sinistro occorso in data 02.11.2019, allorquando, secondo la prospettazione attorea, il giovane Per_1 di quindici anni, si trovava all'altezza del cancello di accesso
[...]
del civico 19, in via Monfalcone a Latina, quando sopraggiungeva a forte velocità, un'autovettura, che lo investiva scaraventandolo a terra, procurandogli gravissimi danni. Deduceva l'attrice che: (i) Il conducente del veicolo pirata si allontanava senza prestare soccorso;
(ii) il minore era trasportato d'urgenza tramite autoambulanza presso il Pronto Soccorso dell'Ospedale S.Maria
Goretti, dove gli veniva diagnosticata la frattura scomposta del terzo distale dell'omero dx, con posizionamento di placche e viti con prognosi di 30 giorni clinici S.C. a decorrere dal 09.11.2019 poi prorogati sino al giugno 2020; (iii) i danni riportati dal minore erano quantificabili nell'8% di danno biologico (€.13.269,34), 60 gg. di incapacità temporanea totale (€.2.849,40) e 180 gg. di incapacità parziale al 50% (7.123,50), oltre che danno morale (6.769,93) per un totale di €.27.189,77; (iv) si recava presso la Stazione dei
Carabinieri ove proponeva denuncia querela contro ignoti, consegnando anche lo specchietto retrovisore dell'autovettura pirata;
(v) la compagnia di assicurazione designata dal CP_1
Fondo di Garanzia vittime della strada veniva diffidata al risarcimento e successivamente veniva proposto il tentativo di negoziazione che dava esito negativo;
(vi) era stata ammessa al patrocinio a spese dello Stato. Pertanto chiedeva che fosse condanna la convenuta al pagamento della somma di €.27.189,77 oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dal momento del danno fino alla data della liquidazione, ovvero a quelle maggiori o minori somme ritenute più giuste ed eque;
se del caso liquidate anche in via equitativa;
c) con vittoria di spese, competenze ed onorari;
d) con clausola di provvisoria esecuzione come per legge.
Costituitosi, la convenuta eccepiva: in via preliminare l'inammissibilità e l'improponibilità dell'avversa azione, la propria carenza di legittimazione passiva in mancanza dei presupposti previsti dall'art.283 lettera a) del D.Lgs. 209/05, nonché quella attiva della a quale avrebbe dovuto dimostrare la titolarità dei diritti Per_1 in base ai quali ha agito e contestava sia l'an che il quantum debeatur della domanda attorea;
nel merito contestava: il verificarsi del sinistro;
la sua dinamica;
la prova del danno;
la colposa condotta per assenza di idonea diligenza dell'asserito danneggiato;
la culpa in vigilando del responsabile genitoriale;
il concorso di colpa ai sensi dell'art. 1227, c.c.. Pertanto chiedeva respingere la domanda attorea perché inammissibile, improponibile, e non provata e, in via subordinata, accertare e dichiarare la concorrente responsabilità del responsabile genitoriale del minore ai sensi degli artt. 1227 co.1
c.c. e 2048 c.c., contenendo, così l'eventuale risarcimento nella ridotta misura che sarebbe risultata di giustizia. Con vittoria delle spese di lite, come per legge. Istruita la causa, escussi i testi ammessi ed esperita la ctu medico-legale, veniva trattenuta in decisione, con termine ai sensi dell'art. 190 c.p.c., con provvedimento del 27.02.2025.
A seguito dell' assegnazione dei termini di cui all' art 190 cpc interveniva divenuto medio tempore maggiorenne Persona_1
riportandosi agli atti e scritti difensivi già rassegnate per suo conto dall' attrice.
La domanda attorea è fondata, e pertanto va accolta, nei limiti che seguono.
Preliminarmente, va circoscritto l'ambito giuridico della prospettata responsabilità a quella disposta ai sensi dell'art. 2054, primo comma, c.c.: “il conducente di un veicolo senza guida di rotaie è obbligato a risarcire il danno prodotto a persone o a cose dalla circolazione del veicolo, se non prova di aver fatto tutto il possibile per evitare il danno”. Va, inoltre, rilevato che l'attrice ha agito, ai sensi dell'art. 283
C.A.P., lett. a), per il riconoscimento del danno da sinistro stradale, nei confronti della n.q. di impresa designata dal Fondo CP_1
Vittime della Strada, in ragione della mancata identificazione dell'autovettura asseritamente responsabile del sinistro.
Al riguardo, produceva la denuncia-querela sporta alle Legione dei
Carabinieri Lazio, Stazione di Latina, il 13.11.2019, ove veniva denunciato l'accaduto, e con le memorie di cui all'art. 183, comma
6, n.2, l'annotazione di attività di indagine compiuta dai militari dell'arma in conseguenza della denuncia.
Con detta produzione è resa manifesta la ricorrenza dei presupposti per l'affermazione della legittimazione passiva in capo al convenuto adito atteso che il sinistro, secondo le prospettazioni attoree, è riconducibile ad un veicolo non identificato. Va rammentato, che il costante orientamento di legittimità, ha ritenuto che è onere del giudice di merito valutare le condizioni per ritenersi soddisfatto il requisito della mancata identificazione del veicolo in quanto: “il danneggiato che richieda l'intervento del Fondo deve dimostrare non solo che il veicolo coinvolto nel sinistro non è stato identificato ma anche che lo stesso non era identificabile neanche con l'uso dell'ordinaria diligenza.” (cfr. Cass. Sent. Civ. n. 450/2025); avendo, in precedenti arresti già evidenziato che: “la prova che il danneggiato è tenuto a fornire che il danno sia stato effettivamente causato da veicolo non identificato, può essere offerta mediante la denuncia o querela presentata contro ignoti alle competenti autorità, ma senza automatismi” (cfr. Cass. Sent. n. 18532 del 03/09/2007,
Rv. 599825 – 01 e conf. Sent. n. 31107/2024).
A tal riguardo, va ritenuta aderente ai principi esposti dalla Suprema
Corte, in tema di onere della prova, la condotta della parte attrice che ha dimostrato di essersi diligentemente attivata in un tempo prossimo al sinistro (sette giorni) rivolgendosi ai militari dell'Arma per la ricerca del veicolo, e che ciò nonostante è restato non identificato, al contempo documentando, nel corso dell'istruttoria, che l'identificazione del automezzo non è stata possibile, né da parte di alcuno dei soggetti che hanno assistito al sinistro, né a seguito delle ricerche eseguite dalla Pubblica Autorità.
Pertanto, a parere di questo giudicante, è stata adeguatamente fornita la prova, a carico dell'attore, del fatto costitutivo dell'azione svolta, legittimante la chiamata in giudizio della compagnia assicuratrice designata dal Fondo di Garanzia.
Orbene, passando all'esame del merito va rilevato che all'esito dell'istruttoria è risultato provato che: in data 2.11.2019, il Sig. di quindici anni, si trovava all'altezza del cancello di Persona_1
accesso del civico 19, in via Monfalcone a Latina, quando sopraggiungeva a forte velocità, un'autovettura, che lo investiva scaraventandolo a terra, procurandogli gravissimi danni (cfr. deposizione testimoniale Sig. il quale Testimone_1 riferiva: “la macchina l'ha colpito e lui è caduto nel fossato ed io l'ho aiutato ad uscire. Quando è successo il sinistro io mi trovavo a pochi metri dietro…. La macchina che lo ha colpito non si è fermata e non siamo riusciti a vedere la targa. Non pioveva e non so se la macchina ha riportato danni. Non c'era marciapiede sul luogo del sinistro. La macchina veniva da dietro.”). Detti eventi trovavano riscontro anche nella deposizione testimoniale del Sig. Tes_2
il quale riferiva: “Io mi trovavo più avanti rispetto al punto
[...]
del sinistro ed ho visto una vettura Citroen color grigio passare ad alta velocità dopo aver colpito il Sig. Mi trovavo ad una Per_1 cinquantina di metri. Non c'era luce e non pioveva. Il veicolo proveniva da dietro.”.
Sicché, provato il fatto storico e la dinamica dell'evento, nei termini dedotti dall'attore, come confermati dai testimoni escussi, devono rigettarsi le eccezioni di parte convenuta volte a contestare gli accadimenti e le loro modalità, oltre che la dedotta corresponsabilità del responsabile genitoriale del danneggiato. Va rilevato infatti che, nonostante dedotti, non sono stati provati fatti per i quali può dedursi un superamento della presunzione di totale responsabilità in capo al conducente del veicolo, necessari al fine di consentire la riduzione l'importo del risarcimento in proporzione all'accertata quota di responsabilità del pedone (cfr. Cass. Sent. Sez. 3,
Ordinanza n. 20137 del 13/07/2023, Rv. 668149 – 01, secondo la quale: “In materia di responsabilità civile da sinistri stradali, stante la presunzione del 100% di colpa in capo al conducente del veicolo di cui all'art. 2054, comma 1, c.c., ai fini della valutazione e quantificazione di un concorso del pedone investito occorre accertare, in concreto, la sua percentuale di colpa e ridurre progressivamente quella presunta a carico del conducente.”).
Ritenuto, pertanto, di procedere alla liquidazione del danno deve rilevarsi che con perizia medico-legale, che codesto giudicante fa propria in ragione della logica e motivata analisi condotta, il CTU nominato, a seguito della valutazione della documentazione medica prodotta in atti dall'attrice, ha concluso periziando che la lesione consistita nella frattura scomposta del III° distale dell'omero sinistro, ha determinato: “Postumi di frattura scomposta del III° distale dell'omero sinistro trattata con intervento chirurgico di riduzione e sintesi con placca e viti, con artralgie e limitazione funzionale moderata dell'arto superiore sinistro. Esiti cicatriziali cutanei chirurgici del braccio sinistro di rilevanza estetica”, ritenendo la menomazione dell'integrità psico-fisica permanente nella misura del
7%, alla quale è seguita una inabilità temporanea assoluta al 100%, per gg. 30 (trenta), un'inabilità temporanea relativa al 50%, per giorni 30 (trenta), ed un ulteriore periodo di inabilità al 25%, per giorni 30 (trenta), con postumi non rimovibili ed esiti cicatriziali di rilevanza estetica, ma non intaccante l'abilità lavorativa. Ha infine riconosciuto che le spese mediche rimborsabili ammontavano ad €
101,46 (centouno/46), non ritenendo necessarie ulteriori spese future da sostenere.
Pertanto, in relazione al quantum debeatur, il danno biologico riportato dall'attore, va liquidato con criterio equitativo sulla base di un parametro monetario (c.d. liquidazione a punto) ricavabile attraverso coefficienti moltiplicatori interagenti tra loro (età dell'infortunio, capacità biologica del soggetto di reagire al pregiudizio psicofisico in relazione alla sua specificità e all'età stessa, durata media della vita) che viene a fondarsi inizialmente sul rapporto tra grado di invalidità minimo (1%) ed il valore economico ad esso attribuibile (come da tabelle elaborate dal
Tribunale di Milano anno 2024). Pertanto, considerati i 7 (sette) punti di invalidità permanente accertata, parametrata all'età del danneggiato all'epoca del sinistro (15 anni), appare equo determinare in €2.089,92 (duemilaottantanove/92) il punto di danno biologico, che va moltiplicato per i 7 (sette) punti di invalidità permanente accertata, così per complessivi € 13.605,00
(tredicimilaseicentocinque/00), a cui vanno aggiunti €3.450,00
(tremilaquattrocentocinquanta/00) per cinquanta giorni di invalidità temporanea totale (€ 115,00 per giorno) ed €1.725,00
(millesettecentoventicinque/00), per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 50%(€ 57,50 per giorno) ed €862,50
(ottocentosessantadue/50), per trenta giorni di invalidità temporanea parziale al 25% (€ 28,75 per giorno), oltre che riconosciuti, per spese mediche ammissibili, € 101,46; e così per totale di €19.743,96 (diciannovemilasettecentoquaratatre/96).
Oltre alla sorte capitale così come sopra complessivamente liquidata, competono gli interessi compensativi, intesi, a mente dei noti principi sanciti dalle SS.UU. della Corte di Cassazione. con
Sent. n.1712/95, come “lucro cessante”, computabili sul valore medio del credito dal dí del fatto alla presente decisione, che liquidati con criterio equitativo, ai sensi dell'art. 1226 c.c., si determinano con il saggio medio annuo del 1,50%. Sul detto totale delle somme, competono gli interessi legali, dalla data della presente decisione sino al saldo effettivo, ai sensi dell'art.1282 c.c.
Nulla a titolo di danno morale non risultando in atti elementi in merito alla maggior lesione del bene costituzionalmente garantito idonee alla dimostrazione della sofferenza interiore conseguente l'accaduto, né di personalizzazione del danno, non avendo l'attrice fornito prova nella compromissione di aspetti dinamico-relazionali, ritenendosi pacifico l'orientamento giurisprudenziale che esclude la possibilità di liquidare automaticamente, ed in via equitativa, tali voci di danno, pur da ricomprendersi nell'ampia accezione di danno non patrimoniale. (cfr. Cassazione civile, Sez. III, sentenza
27/05/2019 n° 14364, per la quale: “La personalizzazione in aumento del danno non patrimoniale non costituisce mai un automatismo, ma richiede l'individuazione – da parte del giudice – di specifiche circostanze peculiari al caso concreto, che valgano a superare le conseguenze ordinarie già compensate dalla liquidazione forfettizzata tabellare. Pertanto, le conseguenze dannose “comuni” – ossia quelle che qualunque danneggiato con la medesima invalidità patirebbe – non giustificano alcuna personalizzazione in aumento del risarcimento.” e conf. Ord. n.
15733/2022).
Rilevato che medio tempore il Sig. è divenuto Persona_1
maggiorenne il risarcimento del danno su liquidato, va riconosciuto direttamente in capo allo stesso.
Per quanto rilevato, valutato e dedotto, la domanda attorea va accolta, nei temini su indicati.
Le spese di lite, liquidate come da dispositivo, come di norma seguiranno la soccombenza e sono poste a carico di parte convenuta ed in favore dello Stato stante l' ammissione al gratuito patrocinio ( art 133 Dpr 115/2002 .
P.Q.M.
Il Giudice Dott. Alfonso Piccialli, definitivamente pronunciando, ogni diversa eccezione, istanza e deduzione disattesa:
a) accoglie la domanda di parte attrice e per l'effetto condanna la
, n.q. di impresa designata dal Fondo di Garanzia CP_1
Vittime della strada, al pagamento della complessiva somma di
€19.743,96, (diciannovemilasettecentoquaratatre/96), oltre al lucro cessante ed interessi come in parte motiva, nei confronti del Sig. medio tempore divenuto maggiorenne Persona_1
b) Condanna parte convenuta alla refusione delle spese di lite in favore dello Stato, liquidate in € 3600,00 per competenze oltre accessori;
c) pone le spese di CTU a carico della , n. di impresa CP_1
designata dal Fondo di Garanzia Vittime della strada.
Così deciso.
Latina, 2 giugno 2025.
Il Giudice
Dott. Alfonso Piccialli