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Sentenza 21 febbraio 2025
Sentenza 21 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 21/02/2025, n. 56 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 56 |
| Data del deposito : | 21 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
SEZIONE LAVORO
Composta da:
Giuliana Melandri Presidente
Paolo Viarengo Consigliere relatore
Maria Grazia Cassia Consigliera ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 207/2024 R.G.L. promossa da:
c.f. , rappresentato e difeso dall'avv.ta Cinzia LOLLI, Pt_1 P.IVA_1
per procura generale alle liti appellante
CONTRO
c.f. , rappresentata e difesa CP_1 C.F._1
dall'avv.to Alessio IOP, per procura in atti appellata
Oggetto: Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da ricorso in appello depositato il 15.7.2024.
Per l'appellata: come da note depositate il 28.1.2025
FATTI DI CAUSA
Con ricorso depositato in data 15.9.2022 la signora ha CP_1 convenuto in giudizio , impugnando l'avviso di addebito con il quale Pt_1 le era stato intimato il pagamento all' dell'importo di Euro 2.131,00, a Pt_1 titolo di contributi dovuti per l'anno 2020, conseguente alla sua domanda proposta, volta ad ottenere la riduzione al 50% della contribuzione dovuta ai sensi dell'art 59 comma 15 della legge n. 449 del 1997. Si è costituito l' , chiedendo di respingere il ricorso. Pt_1
Con sentenza n. 829 del 2023, il Tribunale di Genova ha accolto il ricorso, revocando l'avviso di addebito impugnato e condannando l' a Pt_1
rifondere le spese di lite in favore della ricorrente.
L' ha proposto appello, riscontrando il problema di natura Pt_1
interpretativa circa la possibilità dei pensionati ultrasessantacinquenni di usufruire della riduzione del 50% della contribuzione dovuta.
Secondo l' appellante, la norma che prevede tale riduzione, ovvero Pt_2
l'art. 59 comma 15 della Legge n. 449 del 1997, non può essere interpretata nei termini di cui alla sentenza impugnata, in quanto la ricorrente è titolare di una pensione interamente liquidata con il sistema contributivo
L' riconosce come sia “indubbio che nella frase “Per i lavoratori Pt_1
autonomi già pensionati presso le gestioni dell e con più di 65 anni di Pt_1
età il contributo previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte con il sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto della metà” la congiunzione “e” sembra separare totalmente la prima dalla seconda parte, lasciando spazio all'interpretazione fornita dal Tribunale”.
Tuttavia, secondo l'appellante, occorre privilegiare una “lettura sistematica della norma, alla stregua della quale, al di là della imperfetta formulazione della stessa, si comprende come il beneficio sia limitato a coloro che siano già titolari di una pensione calcolata in tutto o in parte con sistema retributivo e che possa essere incrementata con un supplemento” ed in questo senso richiama le proprie circolari e quelle del Ministero del Lavoro.
Si è costituita la signora chiedendo di respingere l'appello. CP_1
La causa è stata discussa mediante deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 4.2.2025.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Questa Corte ritiene che l'appello debba essere respinto, dovendosi confermare la sentenza di primo grado, congruamente motivata con
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puntuale riscontro del dato normativo, anche alla luce delle condivisibili argomentazioni espresse dalla Corte d'Appello di Milano con le sentenze n.
117 del 2019 e n. 36 del 2022 e dalla Corte d'Appello di Torino con la sentenza del 14.6.2023 R.G.L. 156 del 2023.
Si deve in particolare confermare la corretta interpretazione della norma in esame da parte di queste sentenze.
Si tratta, come già detto, dell'art. 59, comma 15, della legge n. 449 del 1997, nella sua seconda parte in cui dispone: “Per i lavoratori autonomi già pensionati presso le gestioni e con più di 65 anni di età il contributo Pt_1
previdenziale può essere a richiesta applicato nella misura della metà e per
i lavoratori per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo il relativo supplemento di pensione e corrispondentemente ridotto alla metà”.
Nel suo appello lo stesso ammette che “la congiunzione “e” sembra Pt_2
separare totalmente la prima dalla seconda parte, lasciando spazio all'interpretazione fornita dal Tribunale”, ma ciononostante propone una diversa interpretazione, evidentemente non letterale, ma, sostiene l' Pt_1
“sistematica”, cioè tale da porre una ulteriore condizione, limitando il beneficio solo a coloro che siano anche titolari di una pensione in tutto o in parte calcolata con il sistema retributivo.
Questo Collegio ritiene invece che non solo l'interpretazione letterale, ma anche quella sistematica confermi la correttezza delle conclusioni del
Giudice di primo grado, oltreché delle Corti d'Appello di Milano e Torino.
Intanto la “ratio” della norma sembra chiara ed evidente.
La norma, dopo aver disposto l'aumento delle aliquote contributive, prevede, in favore dei lavoratori autonomi che, pur già titolari di trattamento pensionistico, continuino a lavorare versando la contribuzione, la riduzione del relativo onere contributivo, nella misura del 50%.
In questo senso, risulta evidente che si è voluto favorire e comunque
“agevolare” quei lavoratori che, pur essendo già beneficiati dal trattamento pensionistico, decidano di continuare a lavorare e di conseguenza
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continuino anche a versare la relativa contribuzione, in particolare la previsione normativa “alleggerisce”, cioè dimezza, gli oneri contributivi degli stessi lavoratori.
Tale scelta del legislatore risulta coerente ad un sistema previdenziale equo e solidale ed anche per questo sarebbe contradditorio a tale “ratio”, quindi del tutto iniquo, limitare tale agevolazione, impedendone il godimento ai pensionati che percepiscono un emolumento calcolato con il sistema contributivo, quindi meno favorevole del retributivo.
Risulta invece del tutto coerente con la predetta “ratio” della norma e quindi giustificabile anche da un punto di vista sostanziale, che, versando somme minori, ai pensionati che percepiscono un supplemento calcolato con il più favorevole sistema retributivo, venga ridotto, appunto, proporzionalmente, lo stesso relativo supplemento di pensione.
Così può essere spiegato il senso della seconda parte della norma in esame, in particolare il suo riferimento al sistema di calcolo retributivo.
Nella seconda parte del periodo è infatti previsto che per coloro “per i quali la pensione è liquidata in tutto o in parte col sistema retributivo il relativo supplemento di pensione è corrispondentemente ridotto alla metà”.
Di conseguenza, si ripete, essendo il computo della pensione con il sistema retributivo più favorevole rispetto a quello contributivo, il legislatore ha disposto una corrispondente riduzione del supplemento di pensione, nella misura della metà, appunto, per i titolari di pensione calcolata con il sistema più favorevole.
In conclusione, la congiunzione “e” tra la prima parte del periodo e la seconda, evidenzia la “separatezza” delle due previsioni, come già desumibile sia dalla formulazione letterale della norma, che dalla “ratio” della stessa, senza possibilità di introdurre un ulteriore requisito di accesso al beneficio, rispetto a quelli previsti nella prima parte del periodo, come invece vorrebbe l' . Pt_2
Nell'attribuzione del beneficio, il legislatore non ha posto alcuna limitazione relativa alla tipologia del sistema di calcolo della pensione, di
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cui il lavoratore autonomo, che continua a lavorare, è titolare, come invece, ben avrebbe potuto agevolmente specificare.
Se la ratio è quella di agevolare i lavoratori autonomi già pensionati con la riduzione della relativa contribuzione, sarebbe difficilmente spiegabile l'esclusione dal beneficio proprio per coloro che percepiscono un trattamento pensionistico con il meno favorevole sistema contributivo e, del resto, sul punto l' non fornisce adeguate giustificazioni ad eventuale Pt_2
fondamento del diverso trattamento propugnato, neppure per il tramite delle circolari che nulla aggiungono a quanto già sostenuto dall' . Pt_1
L'appello deve quindi essere respinto.
Le spese del grado sono regolate dalla soccombenza e liquidate come da dispositivo, tenuto conto del valore della causa e dell'attività difensiva svolta.
Al rigetto dell'appello consegue, ex lege (art. 1, commi 17-18, L. 228/2012), la dichiarazione che l'appellante è tenuto all'ulteriore pagamento di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
P. Q. M.
Visti gli artt. 127 ter e 437 c.p.c.,
Respinge l'appello.
Condanna l'appellante alla rifusione, in favore dell'appellata, delle spese di lite del secondo grado, che liquida in complessivi € 1.600,00 oltre a quanto spettante per spese generali, IVA e CPA, con distrazione a favore del difensore antistatario.
Dichiara la sussistenza delle condizioni processuali per l'ulteriore pagamento, a carico dell'appellante, di un importo pari a quello del contributo unificato dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio del 4.2.2025.
Il Consigliere estensore La Presidente
Paolo Viarengo Giuliana Melandri
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