CA
Sentenza 4 aprile 2024
Sentenza 4 aprile 2024
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 04/04/2024, n. 268 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 268 |
| Data del deposito : | 4 aprile 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 80/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Christian Parte_1
Lo Scalzo
e
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murdaca Controparte_1
A.FOR, in liquidazione coatta amministrativa contumace appellati
–
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, premetteva: Controparte_1
-che, dal 7.1.2004, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.FOR, a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato;
- che, per gli anni 2005 e 2006 vi era stato un riconoscimento della contribuzione lavorativa soltanto parziale, e precisamente, per l'anno 2005 risultavano conteggiate soltanto 229 giornate contributive, a fronte di 307 giornate effettive, per l'anno 2006, soltanto 224 giornate contributive a fronte di 302 giornate effettive.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'obbligo del datore di lavoro AFOR per gli anni di cui in ricorso al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale;
per l'effetto condannare l'AFOR alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa in favore del ricorrente, rispettivamente per l'anno 2005 con il riconoscimento di 307 giornate contributive e per l'anno 2006, con il riconoscimento di 302 giornate contributive per come si evince dalle buste paga allegate;
in subordine nel caso in cui risultasse non più giuridicamente possibile regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, disporre a carico dell'AFOR la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitaliza ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omesso;
in estremo subordine condannare l'AFOR al risarcimento del danno subito da parte del ricorrente ex art 2116 c.c. secondo comma da determinarsi anche in via equitativa;
condannare l'AFOR al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi e art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti anticipatari”.
L'AFOR, ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva.
L' si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335/95, rilevando l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 legge n. 1338/62, per difetto di domanda amministrativa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice, dopo aver puntualizzato che l' è litisconsorte Pt_1 necessario, ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall'istituto previdenziale, richiamando a tal fine quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i Pt_1
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Interpretando tale disposizione non come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, ma come previsione di non applicazione della prescrizione fino al
31.12.2022, il giudice rileva che essa debba essere applicata all'AFOR, che rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Ritenendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate in atti e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, ed essendo provata l'omissione contributiva dal confronto tra l'estratto contributivo e le buste paga, il giudice ha accolto la domanda principale, dichiarando che l'AFOR, in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 307 giornate contributive e, per l'ano 2006, con il riconoscimento di complessive 302 giornate contributive, che l' è tenuto a ricevere, non essendo decorso il termine Pt_1
prescrizionale;
- Per l'effetto, condanna l'AFOR alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente per gli anni 2005 e 2006;
Le spese sono state poste a carico dell' compensate nei confronti dell' . CP_2 Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l' deduce che la sospensione de qua potrebbe trovare applicazione Pt_2
solo in relazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche ex decreto legislativo n. 165/01, la cui iscrizione risulti presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali
Cont giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari per le pensioni agli insegnanti di asilo CP_4
e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato
, mentre l'appellato non è iscritto a nessuna delle gestioni previdenziali esclusive dei Org_1
dipendenti pubblici (a prescindere, come si diceva, dal fatto che egli sia da considerare o meno un dipendente pubblico), risultando invece iscritto nel “regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria).
Sicchè la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore sarebbe ormai prescritta.
Con il secondo motivo, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla Pt_1
domanda di condanna che il ricorrente ha spiegato ex art. 2116 c.c. nei confronti di AFoR e l'improponibilità per mancanza di previa domanda amministrativa della domanda di costituzione di rendita vitalizia, accertandone, in subordine, la fondatezza solo in caso di rigoroso assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori imposti dall'art. 13 legge n. 1338/62.
Con il terzo motivo, deduce che, se si aderisse alla tesi accolta in sentenza, circa la presenza di contribuzione utile ai fini di una pensione pubblica a carico delle Gestione previdenziali Esclusive, la giurisdizione apparterrebbe in via esclusiva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
, la quale riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di Org_2
rapporto di lavoro, ogni diritto comunque relativo al rapporto pensionistico (an, quantum, quomodo, quando).
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L è rimasta contumace. CP_2
Nel corso del giudizio, essendosi accertato che quest'ultima azienda era stata dichiarata in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio è stato interrotto.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato al commissario liquidatore, che non si è costituto, venendo quindi dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 8 marzo 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la stessa Corte di Cassazione precisa che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra
assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica Pt_2
amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003) Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto essa riguarda soltanto ”… una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei dipendenti degli enti locali Cassa di previdenza per le CP_4 Org_3
Cont pensioni degli ufficiali giudiziari , per le pensioni dei sanitari Cassa per le CP_5 CP_4
Orga pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato . Org_1
Tuttavia, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata e nella memoria di costituzione dell' , da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della contrattazione CP_1
collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
(Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate
“…nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell Parte_3
ente pubblico non economico, un trattamento economico di migliore favore (nella specie,
[...]
con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg.
Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di Pt_3
programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
(Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Dunque, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che invece essa assicura.
Anche il secondo motivo è infondato, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
(Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti dal rigetto di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, terzo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore dell'appellato costituitosi, che ne ha fatto richiesta.
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 7 marzo 2022 da contro e A.FOR, Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza emessa in data 7 ottobre 2021 dal Tribunale Gl di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in euro 1.983,00, Pt_1 Parte_4 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dall'Avv. Stefano Murdaca. 3) Nulla sulle spese, tra e A.FOR. Pt_1
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Presidente estensore
( dott. Massimo Gullino)
CORTE D'APPELLO DI REGGIO CALABRIA
Sezione lavoro
In nome del Popolo italiano
La Corte di Appello di Reggio Calabria - Sezione Lavoro - riunita in camera di consiglio e composta dai Signori Magistrati:
1 Dott. Massimo Gullino Presidente rel
2 Dott. Eugenio Scopelliti Consigliere
3 Dott. ssa Ginevra Chinè Consigliere
nella causa celebrata con le forme di cui all'art 127 ter c.p.c. viene emessa la seguente
SENTENZA
in grado di appello, nel procedimento iscritto al n° 80/2022 R.G.L. e vertente
TRA
rappresentato difeso dall'avv. Christian Parte_1
Lo Scalzo
e
rappresentato e difeso dall'avv. Stefano Murdaca Controparte_1
A.FOR, in liquidazione coatta amministrativa contumace appellati
–
CONCLUSIONI
Come da scritti difensivi e verbali di causa.
Con ricorso al Giudice del Lavoro di Locri, premetteva: Controparte_1
-che, dal 7.1.2004, aveva prestato attività lavorativa alle dipendenze dell'A.FOR, a tempo indeterminato, con la qualifica di operaio specializzato;
- che, per gli anni 2005 e 2006 vi era stato un riconoscimento della contribuzione lavorativa soltanto parziale, e precisamente, per l'anno 2005 risultavano conteggiate soltanto 229 giornate contributive, a fronte di 307 giornate effettive, per l'anno 2006, soltanto 224 giornate contributive a fronte di 302 giornate effettive.
Formulava, pertanto, le seguenti conclusioni:
“Accertare e dichiarare l'obbligo del datore di lavoro AFOR per gli anni di cui in ricorso al versamento dei contributi nei confronti dell'ente previdenziale;
per l'effetto condannare l'AFOR alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa in favore del ricorrente, rispettivamente per l'anno 2005 con il riconoscimento di 307 giornate contributive e per l'anno 2006, con il riconoscimento di 302 giornate contributive per come si evince dalle buste paga allegate;
in subordine nel caso in cui risultasse non più giuridicamente possibile regolarizzare la posizione contributiva del ricorrente, disporre a carico dell'AFOR la costituzione presso l'ente previdenziale di una rendita vitaliza ex art. 13 della legge n. 1338 del 1962, pari alla quota di pensione che spetterebbe in base ai contributi omesso;
in estremo subordine condannare l'AFOR al risarcimento del danno subito da parte del ricorrente ex art 2116 c.c. secondo comma da determinarsi anche in via equitativa;
condannare l'AFOR al pagamento delle spese e competenze di giudizio da distrarsi e art. 93 cpc in favore dei procuratori costituiti anticipatari”.
L'AFOR, ritualmente convenuta in giudizio, non si costituiva.
L' si costituiva, eccependo l'incompetenza territoriale del giudice adito e l'intervenuta Pt_1 prescrizione ai sensi dell'art. 3 legge n. 335/95, rilevando l'improponibilità della domanda di costituzione della rendita vitalizia di cui all'art. 13 legge n. 1338/62, per difetto di domanda amministrativa, nonché il proprio difetto di legittimazione passiva per la domanda di risarcimento del danno ex art. 2116 c.c.
La sentenza di primo grado.
Con la sentenza impugnata, il giudice, dopo aver puntualizzato che l' è litisconsorte Pt_1 necessario, ha rigettato l'eccezione di prescrizione dei contributi sollevata dall'istituto previdenziale, richiamando a tal fine quanto previsto dall'art. 19 del D.L. n. 4 del 2019, convertito in legge n. 28 del 2019, che ha inserito, nell'ambito dell'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, a mente del quale: “10-bis. Per le gestioni previdenziali esclusive amministrate dall cui sono iscritti i Pt_1
lavoratori dipendenti delle amministrazioni pubbliche di cui al decreto legislativo 30 marzo 2001, n.
165, i termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non si applicano fino al 31 dicembre 2021, fatti salvi gli effetti di provvedimenti giurisdizionali passati in giudicato nonche' il diritto all'integrale trattamento pensionistico del lavoratore”. Tale termine è stato ulteriormente prorogato, ai sensi dell'art. 11 comma 5 del D.L. n. 162/2019, convertito in legge n. 8/2020, fino al 31. 12.2020.
Interpretando tale disposizione non come mera sospensione dei termini prescrizionali non ancora maturati alla data del 31.12.2014, ma come previsione di non applicazione della prescrizione fino al
31.12.2022, il giudice rileva che essa debba essere applicata all'AFOR, che rientra nel novero delle pubbliche amministrazioni ai sensi del D.L.G.L.S. n. 165/2001, nella sua veste di ente pubblico non economico.
Ritenendo provato lo svolgimento del rapporto di lavoro, quale si evince dalle buste paga versate in atti e che non è stato oggetto di specifica contestazione da parte del datore di lavoro, ed essendo provata l'omissione contributiva dal confronto tra l'estratto contributivo e le buste paga, il giudice ha accolto la domanda principale, dichiarando che l'AFOR, in persona del legale rappresentante p.t., è tenuta alla regolarizzazione della posizione contributiva del ricorrente l'anno 2005, con il riconoscimento di complessive 307 giornate contributive e, per l'ano 2006, con il riconoscimento di complessive 302 giornate contributive, che l' è tenuto a ricevere, non essendo decorso il termine Pt_1
prescrizionale;
- Per l'effetto, condanna l'AFOR alla regolarizzazione della posizione contributiva ed assicurativa del ricorrente per gli anni 2005 e 2006;
Le spese sono state poste a carico dell' compensate nei confronti dell' . CP_2 Pt_1
Avverso la sentenza propone appello l' . Pt_1
Con il primo motivo, l' deduce che la sospensione de qua potrebbe trovare applicazione Pt_2
solo in relazione a dipendenti di amministrazioni pubbliche ex decreto legislativo n. 165/01, la cui iscrizione risulti presso una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici (Cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali CPDEL, Cassa di previdenza per le pensioni degli ufficiali
Cont giudiziari CPUG, Cassa per le pensioni dei sanitari per le pensioni agli insegnanti di asilo CP_4
e di scuole elementari parificate CPI, Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato
, mentre l'appellato non è iscritto a nessuna delle gestioni previdenziali esclusive dei Org_1
dipendenti pubblici (a prescindere, come si diceva, dal fatto che egli sia da considerare o meno un dipendente pubblico), risultando invece iscritto nel “regime generale” (ovvero nell'AGO, assicurazione generale obbligatoria).
Sicchè la contribuzione per gli anni rivendicati dal lavoratore sarebbe ormai prescritta.
Con il secondo motivo, eccepisce il difetto di legittimazione passiva dell' rispetto alla Pt_1
domanda di condanna che il ricorrente ha spiegato ex art. 2116 c.c. nei confronti di AFoR e l'improponibilità per mancanza di previa domanda amministrativa della domanda di costituzione di rendita vitalizia, accertandone, in subordine, la fondatezza solo in caso di rigoroso assolvimento da parte del ricorrente degli oneri probatori imposti dall'art. 13 legge n. 1338/62.
Con il terzo motivo, deduce che, se si aderisse alla tesi accolta in sentenza, circa la presenza di contribuzione utile ai fini di una pensione pubblica a carico delle Gestione previdenziali Esclusive, la giurisdizione apparterrebbe in via esclusiva alla Corte dei Conti – Sezione Giurisdizionale per la
, la quale riguarda non solo il diritto alla pensione ma anche, pur in costanza di Org_2
rapporto di lavoro, ogni diritto comunque relativo al rapporto pensionistico (an, quantum, quomodo, quando).
Si è costituito l' , chiedendo il rigetto dell'appello. CP_1
L è rimasta contumace. CP_2
Nel corso del giudizio, essendosi accertato che quest'ultima azienda era stata dichiarata in liquidazione coatta amministrativa, il giudizio è stato interrotto.
Il ricorso in riassunzione è stato notificato al commissario liquidatore, che non si è costituto, venendo quindi dichiarato contumace.
Dopo alcuni rinvii, dovuti alla calendarizzazione delle cause legata all'emergenza
COVID, il decreto ex art. 127 ter è stato ritualmente comunicato alle parti.
Sono state depositate note nel termine del 8 marzo 2024, fissato nel predetto decreto.
La causa è stata decisa nella camera di consiglio del 13 marzo 2024.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Preliminarmente, occorre rilevare che – pur in assenza di impugnazione della sentenza da parte del datore di lavoro, rimasto contumace sia in primo che in secondo grado - sussiste l'interesse dell'istituto previdenziale a far valere l'asserita insussistenza del credito contributivo, per intervenuta prescrizione, alla luce del principio consolidato, ribadito anche di recente, secondo cui “… la prescrizione, ai sensi dell'art. 3, comma 9, della l. n. 335 del 1995, è irrinunciabile e sottratta alla disponibilità delle parti, avendo prevalente funzione di ordine pubblico, con la conseguenza che il contribuente, pur volendo, sarebbe impossibilitato a versare i contributi in questione e l'ente previdenziale non potrebbe riceverne il pagamento (Sez. L - , Ordinanza n. 13820 del 19/05/2023).
Più in generale, la stessa Corte di Cassazione precisa che l'interesse a impugnare dell'ente previdenziale trova fondamento “In considerazione del carattere imperativo delle norme che disciplinano i trattamenti previdenziali e della esigenza della corretta ricostruzione dei rapporti tra
assicuratore e assicurati in coerenza con il principio di legalità' dell'azione della pubblica Pt_2
amministrazione. (Sez. L, Sentenza n. 13183 del 09/09/2003) Ciò premesso, il primo motivo di appello è infondato.
Esso muove dall'assunto secondo cui l'art. 3 della legge n. 335 del 1995 il comma 10 bis, che esclude l'applicazione, fino al 31 dicembre 2021, dei termini di prescrizione di cui ai commi 9 e 10, riferiti agli obblighi relativi alle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria afferenti ai periodi di competenza fino al 31 dicembre 2014, non troverebbe applicazione al caso in esame, in quanto essa riguarda soltanto ”… una gestione previdenziale esclusiva dei dipendenti pubblici ( per le pensioni dei dipendenti degli enti locali Cassa di previdenza per le CP_4 Org_3
Cont pensioni degli ufficiali giudiziari , per le pensioni dei sanitari Cassa per le CP_5 CP_4
Orga pensioni agli insegnanti di asilo e di scuole elementari parificate Cassa dei trattamenti pensionistici ai dipendenti dello Stato . Org_1
Tuttavia, come esattamente rilevato nella sentenza impugnata e nella memoria di costituzione dell' , da tempo la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “Ai fini della contrattazione CP_1
collettiva, il personale dell'Afor rientra quindi nel Comparto del personale delle regioni e delle autonomie locali, a mente dell'art. 5, comma 1, dell'Accordo quadro per la definizione dei comparti di contrattazione del 2.6.1998, che comprende espressamente, fra gli altri, il personale dipendente
"dagli enti pubblici non economici dipendenti dalle regioni a statuto ordinario".
(Sez. L, Sentenza n. 10973 del 27/05/2015)
Proprio in considerazione di tale collocazione all'interno della contrattazione collettiva di diritto pubblico, la stessa pronuncia ha accertato la nullità di clausole di contratti collettivi di diritto privato che garantivano benefici ulteriori ai lavoratori, non previsti dalla contrattazione pubblica, con ciò confermando la soluzione già adottata da altra pronuncia di legittimità, con cui sono state dichiarate
“…nulle per violazione dell'art. 1419, secondo comma, cod. civ. le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che le clausole dei contratti collettivi integrativi regionali che - in violazione degli artt. 2, 40 e 40 bis del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, sulla contrattazione collettiva di diritto pubblico, aventi carattere inderogabile - riconoscono ai dipendenti dell Parte_3
ente pubblico non economico, un trattamento economico di migliore favore (nella specie,
[...]
con incrementi su indennità lavorative) rispetto a quello contemplato in materia da un contratto collettivo nazionale di diritto privato - abilitato con legge regionale (nella specie, la legge reg.
Calabria del 19 ottobre 1992, n. 20) a disciplinare il rapporto lavorativo dei suddetti dipendenti dell -, comportando le clausole dei contratti integrativi oneri non previsti negli strumenti di Pt_3
programmazione economica annuale e pluriennale di ciascuna amministrazione.
(Sez. L, Sentenza n. 14530 del 26/06/2014).
Dunque, trattandosi di rapporti di lavoro a tutti gli effetti soggetti ai contratti collettivi per gli enti locali, non vi è ragione per escluderli dal trattamento contributivo sancito dal comma 10 bis di cui si discute, non potendo ipotizzarsi che al lavoratore sia riservato un trattamento regolato dal contratto collettivo pubblico solo parzialmente, che lo sottragga ad alcuni benefici non riconosciuti da tale normativa e lo privi di quelli che invece essa assicura.
Anche il secondo motivo è infondato, dovendo ritenersi la giurisdizione del giudice ordinario, pur essendosi accertata la natura pubblica del rapporto di lavoro, alla luce dei principi fissati dalle SS.UU della Cassazione, con cui è stato chiarito che “Ai fini del riparto di giurisdizione nelle controversie funzionali al diritto alla pensione dei pubblici dipendenti, occorre distinguere tra domanda proposta nel corso del rapporto e che attiene agli obblighi, pur con connotazione previdenziale, del datore di lavoro e domanda, formulata dal dipendente già in quiescenza, diretta ad incidere esclusivamente sul rapporto previdenziale, dovendosi ritenere che mentre nel primo caso la controversia è devoluta al giudice del rapporto di lavoro, - e, quindi, al giudice amministrativo per le vicende anteriori al 30 giugno 1998 ed al giudice ordinario per quelle successive - nel secondo la lite appartiene alla giurisdizione della Corte dei Conti.
(Sez. U , Ordinanza n. 15057 del 19/06/2017).
Nel caso in esame, la domanda è stata proposta nel corso del rapporto di lavoro e facendo valere l'inadempimento del proprio datore di lavoro dell'obbligo del versamento dei contributi, pur a fronte dello svolgimento di attività lavorativa.
Gli ulteriori motivi restano assorbiti dal rigetto di quello principale.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, nel rispetto dei minimi tariffari, in base ai valori medi dimezzati per fase di studio, introduttiva e decisionale della tabella 12, terzo scaglione, del DM n.147/2022 e sono distratte in favore del difensore dell'appellato costituitosi, che ne ha fatto richiesta.
Si dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello, ove dovuto.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Reggio Calabria -Sezione Lavoro-, definitivamente decidendo nel giudizio di appello proposto con ricorso depositato il 7 marzo 2022 da contro e A.FOR, Pt_1 Controparte_1
avverso la sentenza emessa in data 7 ottobre 2021 dal Tribunale Gl di Locri, disattesa ogni altra istanza, eccezione e deduzione, così provvede:
1) Rigetta l'appello.
2) Condanna l' a rifondere a le spese del giudizio, che liquida in euro 1.983,00, Pt_1 Parte_4 oltre IVA, CPA e spese generali che distrae in favore dall'Avv. Stefano Murdaca. 3) Nulla sulle spese, tra e A.FOR. Pt_1
Dà atto dell'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto dell'appello, ove dovuto.
Reggio Calabria, così deciso nella camera di consiglio del 13 marzo 2024
Il Presidente estensore
( dott. Massimo Gullino)