Sentenza 22 dicembre 2020
Accoglimento
Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. VI, sentenza 22/01/2025, n. 480 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 480 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00480/2025REG.PROV.COLL.
N. 03369/2021 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Sesta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 3369 del 2021, proposto da
Azienda Usl Toscana Nord Ovest, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dagli avvocati Serena Spizzamiglio, CA Cei, Silvia Carli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
LO IV, AR AN, CA AN, non costituiti in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana (Sezione Prima) n. 01709/2020, resa tra le parti,
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, cod.proc.amm.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 6 novembre 2024 il Cons. Roberta Ravasio, in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams;
Udito per le parti l’avvocato CA Cei in collegamento da remoto attraverso videoconferenza, con l'utilizzo della piattaforma "Microsoft Teams”.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. I signori LO IV e ZO AN – già capi ufficio della Cassa mutua provinciale di malattia per gli artigiani di Pisa ed inquadrati ai sensi del d.P.R. n. 761 del 1979 nel ruolo amministrativo, profilo professionale “ collaboratore amministrativo ” e posizione funzionale di “ collaboratore coordinatore ” presso la U.s.l. n. 12 dell’Area pisana - in attuazione del menzionato art. 117, lett. b) del d.P.R. n. 20 maggio 1987, n. 270 sono stati inquadrati nel profilo professionale e nella posizione funzionale di “ direttore amministrativo ” di decimo livello con decorrenza 12 luglio 1987.
2.Tale inquadramento è avvenuto in esecuzione del giudicato formatosi sulla sentenza di questo Consiglio di Stato n. 274 del 1992, e nel quadro normativo inciso dapprima dalla legge n. 146 del 1990 e poi dal d.lg. n. 29 del 1993, con provvedimento del P.C.M. in data 6 aprile 1995 è stato approvato l’accordo collettivo recante la relativa ottemperanza.
3.Tale atto è stato annullato dalla Commissione di controllo sull’amministrazione regionale con delibera n. 200 del 1996, avverso la quale sono insorti i signori IV e AN dinanzi al Tribunale Amministrativo per il Lazio,
4. Con sentenza n. 11112 del 12 novembre 2007 il TAR ha respinto la domanda di annullamento della delibera n. 200 del 1996, ritenendo che la nuova versione dell’art. 117 lett. b) del d.P.R. n. 20 maggio 1987 non attribuisse più il beneficio dell’inquadramento nella X o IX qualifica funzionale ai soggetti ricorrenti.
5. A seguito di impugnazione della citata decisione, il Consiglio di Stato, con sentenza n. 3559 del 2014, ha riformato la sentenza e ha condannato l’amministrazione regionale a prendere in esame le proposte di inquadramento dei signori IV e AN elaborate dalla A.s.l. n. 12 di Pisa successivamente al “contratto di ottemperanza” del 1995, e vagliarle alla luce dei criteri indicati in motivazione.
6. In esecuzione della decisione, la A.U.S.L. n. 5 di Pisa, con deliberazione n. 809 del 2014 ha confermato i sig.ri IV e AN nel profilo professionale di “ Collaboratore amministrativo ”, posizione funzionale di “ Collaboratore coordinatore ” - VIII livello.
7. L’inquadramento così deliberato è stato impugnato dai signori IV e AN dinnanzi al Tribunale Amministrativo per la Toscana che, con la sentenza in epigrafe indicata, ha accolto il ricorso di primo grado, disponendo l’annullamento della deliberazione 10 novembre 2014, n. 809.
8. L’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha proposto appello avverso l’indicata decisione.
9. I signori NP IV, AN AR e AN CA, questi ultimi in qualità di eredi del sig. ZO AN, non si sono costituiti per resistere all’impugnazione.
10. In data 3 ottobre 2024 l’Azienda USL Toscana Nord Ovest ha depositato memoria ribadendo le ragioni del ricorso in appello.
11. La causa è stata, infine, chiamata all’udienza straordinaria del 6 novembre 2024, in occasione della quale è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
12. Con un primo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui riconosce l’inquadramento dei sig.ri IV e AN nel 9° livello ai sensi dell’art. 117 comma 1 lett. c).
Osserva parte appellante che questi ultimi sarebbero stati titolari dell’incarico di “capo ufficio” nell’ambito della cassa mutua provinciale di appartenenza per cui entrambi erano in possesso del requisito dell’essere “ titolari d’ufficio (…) di sede di cassa mutua ” richiesto dalla lett. d) dell’art. 117, comma 1, al fine di ottenere l’inquadramento nell’8° livello correttamente riconosciuto dalla deliberazione n. 809/2014 della ex Azienda Usl 5 di Pisa.
13 .Con un secondo motivo di appello si censura la sentenza nella parte in cui, nel disporre l’annullamento della delibera con conseguente condanna dell’amministrazione ad inquadrare i ricorrenti nel 9° livello, non ha fornito alcuna indicazione in merito al periodo di riconoscimento e ricostruzione della carriera. In particolare parte appellante ritiene la sentenza del T.A.R. erronea laddove ha disposto che “ ai sensi del punto 6. dell'Accordo 4 luglio 1995 (doc. 5), contratto stipulato per l'ottemperanza della decisione del Consiglio di Stato, Sezione IV del 12 marzo 1992, n. 274, la decorrenza dei nuovi inquadramenti nei confronti del personale, rientrante nei benefici del presente contratto e' fissata nel modo seguente: "(...) b) per i non ricorrenti gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, senza titolo ad arretrati se tuttora in servizio ".
13.1. Tale affermazione si scontrerebbe con il giudicato formatosi con la sentenza del Consiglio di Stato n. 3559 del 2014 che ha ordinato all’azienda sanitaria di “ sollecitamente prendere in esame le proposte di inquadramento dei signori IV e AN elaborate dall’A.s.l. n. 12 di Pisa successivamente al contratto di ottemperanza del 1995 ” .
14. I due motivi di gravame possono essere esaminati congiuntamente.
15. Viene in rilievo l’art. 117 del d.P.R. n. 20 maggio 1987, n. 270 , recante “ Norme risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo sindacale, per il triennio 1985-1987, relativa al comparto del personale dipendente del Servizio sanitario nazionale ”, il quale ha stabilito che dalla data di entrata in vigore della norma, cioè dal 12 luglio 1987, i “ collaboratori coordinatori titolari di ufficio della sede provinciale o con la titolarità di una sezione territoriale dell’Istituto nazionale delle assicurazioni di malattia, ovvero titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale, se in possesso dell’anzianità di cui alla tabella allegato 2 al decreto del Presidente della Repubblica n. 761/1979 (cinque anni) ” sarebbero stati inquadrati al decimo livello (art. 117, comma 1, lett. b), mentre il “ collaboratore coordinatori cui sia stata formalmente attribuita la titolarità di un reparto della sede provinciale ” sarebbe stato inquadrato al nono livello (art.117, comma 1, lett. c).
16. Come anticipato, la vicenda in esame si caratterizza per due pronunce di questo Consiglio di Stato. Con la sentenza n. 3559 del 2014, il Consiglio di Stato ha chiarito che “(…)il contratto di ottemperanza, interpretato necessariamente alla luce del giudicato cui ha dato attuazione, ha discrezionalmente deciso di riconfermare, con lievi modifiche, il testo delle originarie lettere a), b) e c) dell’art. 117 e dunque i benefici già attribuiti ai dipendenti delle sedi periferiche dei disciolti enti mutualistici; b) conseguentemente ha previsto la conferma (deve intendersi di tutti i precedenti inquadramenti disposti ex art. 117 cit.) o la riadozione degli inquadramenti revocati nella ricorrenza dei requisiti stabiliti (specie per la lett. b) dal nuovo accordo del 1995 (punto 1); tale previsione non può essere ritenuta non applicabile a coloro che, come gli attuali ricorrenti, avevano subito l’annullamento in sede di controllo della originaria delibera di inquadramento senza impugnarla; essi, infatti, non potevano ricorrere contro l’art. 117 cit., perché erano beneficiari della norma né avevano utile possibilità di impugnare l’atto negativo di controllo, stante l’obbiettivo venir meno della base normativa dell’originario inquadramento, sicché l’autentica lesione della loro sfera giuridica deve farsi, pertanto, risalire alla delibera n. 200 del 1996 (…) ”. Alla luce della pronuncia esaminata, appare evidente che è passato in giudicato il principio secondo cui agli odierni appellati è astrattamente applicabile l’art. 117, lett. b) o l’art. 117 lett. c) del DPR 20 maggio 1987, n. 270, per cui, in sostanza, il suddetto giudicato imponeva alla AUSL, in sede di riesame, di inquadrare i signori IV e AN nel 9° o nel 10° livello, e non altri.
12.5. Il TAR, con l’appellata sentenza, ha ritenuto impossibile l’inquadramento degli appellati al decimo livello, sul presupposto che gli stessi non risultano aver esercitato le funzioni di “ collaboratori titolari di ufficio della sede provinciale ” o di “ titolari o reggenti di una sede o cassa mutua provinciale ”. Quanto alla applicabilità dell’art. 117, lett. c), il TAR ha rilevato che il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 3559 del 2014, aveva ordinato alla AUSL di riesaminare la posizione degli appellati per verificare la titolarità, in capo agli stessi, di una posizione rilevante ai sensi di tale norma, cioè la “ titolarità dii un reparto della sede provinciale ”, e la documentazione depositata in giudizio dall’AUSL dimostrava proprio la sussistenza di tale circostanza.
12.6. La AUSSL non può, a questo punto, rimettere in discussione l’inquadramento degli appellati al nono o al decimo livello, come invece pretende di fare con l’atto d’appello introduttivo del presente giudizio, in cui ripropone la correttezza dell’atto impugnato laddove inquadra gli appellati all’ottavo livello.
12.7. Non avendo i signori IV e AN impugnato la statuizione del TAR che ha escluso i loro inquadramento al decimo livello, l’unico inquadramento possibile, tenuto conto del giudicato formatosi sulla sentenza del Consiglio di Stato n. 3559 del 2014, è quello al nono livello, come già affermato nella appellata sentenza.
12.8. Quanto alla mancata indicazione del periodo di riconoscimento giuridico ed economico di cui al secondo motivo di appello, occorre nuovamente rinviare alla sentenza n. 3559 del 2014 laddove lo stesso ha ancorato il perimetro temporale della decorrenza dei nuovi inquadramenti alla stipula del contratto di ottemperanza del 1995, per tale ragione rinviando per relationem a quanto concordato in quest’ultimo e cioè “ ( …) lett. b) per i non ricorrenti gli effetti giuridici ed economici decorrono dalla data di stipulazione del presente contratto, senza titolo ad arretrati se tuttora in servizio ".
12.9. I signori IV e AN non avevano, a suo tempo, impugnato l’art. 117 del D.P.R. n. 270/1987, pertanto rientrano nella previsione di cui al punto 6 lett. b) del CCNL per l’ottemperanza del 4 luglio 1985, dianzi riportato.
12.10. Alla luce di quanto precede l’appellata sentenza va integrata con la precisazione che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento dei signori IV e AN presso la AUSLL Toscana decorrono a far data dalla stipulazione del Contratto di ottemperanza del 4.7.1995, senza titolo ad arretrati.
13. L’appello va, conclusivamente, respinto in parte e accolto in parte.
14. Nulla per le spese, in difetto di costituzione in giudizio degli appellati.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Sesta), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei limiti di cui in motivazione; per l’effetto, in parziale riforma della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale per la Toscana n. 1709/2020, dispone che gli effetti giuridici ed economici dell’inquadramento al nono livello dei signori LO IV e CA AN presso la AUSL Toscana Nord Ovest, in qualità di successore della AUSL n. 5 Pisa, decorrano dal 4 luglio 1995, senza diritto ad arretrati.
Nulla per le spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 novembre 2024, celebrata in videoconferenza ai sensi del combinato disposto degli artt. 87, comma 4 bis, c.p.a. e 13 quater disp. att. c.p.a., aggiunti dall’art. 17, comma 7, d.l. 9 giugno 2021, n. 80, recante “ Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l'efficienza della giustizia”, convertito, con modificazioni, dalla l. 6 agosto 2021, n. 113, con l'intervento dei magistrati:
Oreste Mario Caputo, Presidente FF
Giovanni Sabbato, Consigliere
Sergio Zeuli, Consigliere
Giovanni Tulumello, Consigliere
Roberta Ravasio, Consigliere, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Roberta Ravasio | Oreste Mario Caputo |
IL SEGRETARIO