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Sentenza 31 ottobre 2025
Sentenza 31 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 31/10/2025, n. 2931 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 2931 |
| Data del deposito : | 31 ottobre 2025 |
Testo completo
R.G.N. 1051/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano resa a verbale il 2.10.2024 nella causa iscritta al r.g. Trib. n.
9407/2024
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PLANELLI EMANUELE (C.F. C.F._2
e dell'Avv. PAPPALARDO PAOLO ( ) elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati all'indirizzo pec;
Email_1
-APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DI BISCEGLIE SARA (C.F. ) elettivamente domiciliata C.F._5 agli indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza d'incompetenza per valore emessa dal Tribunale di Milano il 2.10.2024 nella causa r.g. n. 9407/2024, in materia di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
1
CONCLUSIONI:
Per e Parte_2 Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza di incompetenza avente natura decisoria emessa e pubblicata in data 02/10/2024 nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto proposto ex artt. 615 e 617 c.p.c. iscritto al numero RG 9407/2024 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano condannare CP_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio maggiorate degli aumenti di
[...] cui all'art. 4 comma I bis e comma II del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. Con integrale refusione di spese ed onorari del presente grado di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.”
Per : CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: - dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, per le causali esposte in narrativa;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre oneri ed accessori, come per legge, da distrarre in favore degli scriventi procuratori antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
I signori e odierni appellanti, incardinavano presso il Giudice di Pace di Pt_2 Parte_1
Civitavecchia un procedimento teso a ottenere il pagamento dalla compagnia aerea , CP_1 odierna appellata (d'ora in avanti per semplicità ), della complessiva somma di € 1.302,96, CP_1
a titolo di compensazione pecuniaria, prevista dal Reg. CE 261/2004 per ritardi e cancellazioni di voli, e di risarcimento danni e spese, in ragione dell'asserito ritardo superiore alle tre ore di volo riportate dal volo Marsiglia/Roma Fiumicino del 5.6.2022, specificamente indicato in atti.
Con sentenza n. 485/2024 depositata in data 6.2.2024 il Giudice di Pace di Civitavecchia, a definizione del procedimento iscritto al numero r.g. 3211/2022, disattesa ogni eccezione di incompetenza proposta da così provvedeva: “accoglie parzialmente la domanda introdotta CP_1 dalla parte attrice per i motivi in narrativa descritti e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della compagnia aerea convenuta, la condanna alla compensazione pecuniaria, quantificato in €
500,00, rigettando le altre domande. Condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese
2 di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 243,00 di cui € 43,00 per spese, € 200,00 per onorari, oltre I.v.a., Ca e accessori come per legge”
I sig.ri e notificavano alla compagnia area il precetto intimando il pagamento di Pt_2 Parte_1 dette somme e proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 ove ha la propria sede italiana.
Durante il processo di primo grado, i signori e rinunciavano all'eccezione Pt_2 Parte_1
d'incompetenza per territorio sollevata, insistendo invece nell'eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, alla quale aderiva CP_1
Il Giudice, all'udienza del 2.10.2024, emetteva pertanto ordinanza di incompetenza per valore ex art. 38 c.p.c., assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di
Milano. Riferiscono gli appellanti che la Compagnia ha effettivamente e tempestivamente riassunto la causa.
I sig.ri e dal canto loro, hanno impugnato l'ordinanza d'incompetenza Pt_2 Parte_1 pronunciata dal Tribunale, articolando un unico motivo di appello con il quale lamentano l'omessa pronuncia del giudice sulle spese di lite.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello avversario sostenendo che il CP_1
Tribunale non avrebbe provveduto sulle spese poiché
(i) le parti risultavano parzialmente soccombenti: il Tribunale avrebbe tenuto in considerazione che, in situazioni “del tutto analoghe”, era risultata vincitrice nel CP_1 merito, con conseguente sospensione del precetto impugnato;
(ii) le spese sostenute dall'opposta sarebbero “manifestamente eccessive e superflue”, dato che l'opposizione è stata respinta solo in ragione dell'incompetenza per valore del
Tribunale.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'8/7/2025, effettuato invano il tentativo di conciliazione, sulla concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 14/10/2025 per la rimessione in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 21/10/2025.
2. Rilievi in diritto
L'appello proposto dai sig.ri e non merita accoglimento. Pt_2 Parte_1
Gli appellanti, con l'unico motivo proposto, evidenziano la natura decisoria dell'ordinanza gravata, richiamando la giurisprudenza di legittimità che, in virtù di ciò, afferma l'obbligo del giudice che dichiari la propria incompetenza di statuire sulle spese del giudizio svoltosi davanti a sé.
3 Tale giurisprudenza attiene tuttavia a casistica differente rispetto a quella che occupa la Corte, ossia ipotesi in cui le parti hanno insistito a sostenere tesi contrapposte in materia di competenza, sulle quali il giudice ha dovuto pronunciarsi per risolvere tale questione pregiudiziale controversa.
Nel caso di specie, invece, è pacifico (oltre che documentalmente provato) che abbia aderito CP_1 all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai signori e detto profilo ha Pt_2 Parte_1 perciò cessato di essere oggetto di contenzioso tra le parti, esimendo il Tribunale dalla necessità di pronunciarsi su di esso, con la conseguenza che l'appellata non è risultata soccombente nel procedimento di primo grado.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione civile sez. VI, 11/05/2022, n. 15017 affermando:
“alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità (e segnatamente di Cass. n. 25180 del
08/11/2013 Rv. 628767 - 01), alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, secondo la quale l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa".
L'approdo è confermato dalla più recente pronuncia della Cassazione Civile sez. II, 30/07/2024, n.
21300, la quale ha chiarito che “decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua
e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione. Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.”
Pertanto, l'ordinanza gravata non si risolve in una omessa pronuncia in punto di spese: il giudice di primo grado correttamente non si è pronunciato al riguardo, essendo il giudice ad quem ad essere investito del tema delle spese dell'intero processo, in conformità con quanto stabilito dall'orientamento di legittimità richiamato, cui questo Collegio ritiene di dare seguito, condividendolo.
Pertanto, la pronuncia gravata non deve essere riformata.
Con riferimento alle spese del presente appello deve rilevarsi, dunque, la soccombenza degli appellanti per le ragioni esposte, con conseguente condanna alla refusione delle spese sostenute da che, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n.147/2022 con riferimento al valore CP_1 della controversia (pari al precetto) e applicati i valori minimi per tutte le fasi, attesa la scarsa
4 complessità della questione trattata e l'attività difensiva richiesta, si liquidano in complessivi €
1.458,00 (di cui € 268,00 per la fase studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la trattazione ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano resa il 2.10.2024 nella causa iscritta al r.g.Trib. n. 9407/2024,
- Rigetta l'appello.
- Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge, disponendone la distrazione a favore dei procuratori di , dichiaratisi antistatari. CP_1
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento scritto con la collaborazione del M.O.T. Irene Milone
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI MILANO
Sezione Terza Civile nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Laura Sara Tragni Presidente
Dott. Maria Grazia Federici Consigliere
Dott. Isabella Ciriaco Consigliere istr. est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al numero di ruolo sopra riportato, promossa in grado d'Appello avverso l'ordinanza del Tribunale di Milano resa a verbale il 2.10.2024 nella causa iscritta al r.g. Trib. n.
9407/2024
TRA
(C.F. ) e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), entrambi con il patrocinio dell'Avv. PLANELLI EMANUELE (C.F. C.F._2
e dell'Avv. PAPPALARDO PAOLO ( ) elettivamente C.F._3 C.F._4 domiciliati all'indirizzo pec;
Email_1
-APPELLANTI
CONTRO
(P. IVA ), in persona del legale rappresentante pro tempore, con il CP_1 P.IVA_1 patrocinio dell'Avv. DI BISCEGLIE SARA (C.F. ) elettivamente domiciliata C.F._5 agli indirizzi di posta elettronica certificata: e Email_2
Email_3
-APPELLATA-
OGGETTO: appello avverso l'ordinanza d'incompetenza per valore emessa dal Tribunale di Milano il 2.10.2024 nella causa r.g. n. 9407/2024, in materia di opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c.
1
CONCLUSIONI:
Per e Parte_2 Parte_1
“Piaccia all'Ecc.ma Corte d'Appello Civile di Milano adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'ordinanza di incompetenza avente natura decisoria emessa e pubblicata in data 02/10/2024 nell'ambito del giudizio di opposizione a precetto proposto ex artt. 615 e 617 c.p.c. iscritto al numero RG 9407/2024 conclusosi innanzi al Tribunale di Milano condannare CP_1
al pagamento delle spese processuali del primo grado di giudizio maggiorate degli aumenti di
[...] cui all'art. 4 comma I bis e comma II del D.M. n. 55/2014 e succ. mod. Con integrale refusione di spese ed onorari del presente grado di giudizio, rimborso forfettario e oneri di legge.”
Per : CP_1
“Voglia l'Illustrissimo Giudice di Pace adito, contrariis reiectis: - dichiarare l'infondatezza dell'appello proposto e per l'effetto rigettarlo, per le causali esposte in narrativa;
- condannare la parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari del presente grado di giudizio, oltre oneri ed accessori, come per legge, da distrarre in favore degli scriventi procuratori antistatari.”
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Svolgimento del processo
I signori e odierni appellanti, incardinavano presso il Giudice di Pace di Pt_2 Parte_1
Civitavecchia un procedimento teso a ottenere il pagamento dalla compagnia aerea , CP_1 odierna appellata (d'ora in avanti per semplicità ), della complessiva somma di € 1.302,96, CP_1
a titolo di compensazione pecuniaria, prevista dal Reg. CE 261/2004 per ritardi e cancellazioni di voli, e di risarcimento danni e spese, in ragione dell'asserito ritardo superiore alle tre ore di volo riportate dal volo Marsiglia/Roma Fiumicino del 5.6.2022, specificamente indicato in atti.
Con sentenza n. 485/2024 depositata in data 6.2.2024 il Giudice di Pace di Civitavecchia, a definizione del procedimento iscritto al numero r.g. 3211/2022, disattesa ogni eccezione di incompetenza proposta da così provvedeva: “accoglie parzialmente la domanda introdotta CP_1 dalla parte attrice per i motivi in narrativa descritti e per l'effetto, riconosciuta la responsabilità della compagnia aerea convenuta, la condanna alla compensazione pecuniaria, quantificato in €
500,00, rigettando le altre domande. Condanna la compagnia convenuta al pagamento delle spese
2 di lite in favore di parte attrice che liquida in complessivi € 243,00 di cui € 43,00 per spese, € 200,00 per onorari, oltre I.v.a., Ca e accessori come per legge”
I sig.ri e notificavano alla compagnia area il precetto intimando il pagamento di Pt_2 Parte_1 dette somme e proponeva opposizione ex artt. 615 e 617 c.p.c. innanzi al Tribunale di Milano, CP_1 ove ha la propria sede italiana.
Durante il processo di primo grado, i signori e rinunciavano all'eccezione Pt_2 Parte_1
d'incompetenza per territorio sollevata, insistendo invece nell'eccezione di incompetenza per valore in favore del Giudice di Pace, alla quale aderiva CP_1
Il Giudice, all'udienza del 2.10.2024, emetteva pertanto ordinanza di incompetenza per valore ex art. 38 c.p.c., assegnando termine di tre mesi per la riassunzione della causa innanzi al Giudice di Pace di
Milano. Riferiscono gli appellanti che la Compagnia ha effettivamente e tempestivamente riassunto la causa.
I sig.ri e dal canto loro, hanno impugnato l'ordinanza d'incompetenza Pt_2 Parte_1 pronunciata dal Tribunale, articolando un unico motivo di appello con il quale lamentano l'omessa pronuncia del giudice sulle spese di lite.
Si è costituita in giudizio ed ha chiesto il rigetto dell'appello avversario sostenendo che il CP_1
Tribunale non avrebbe provveduto sulle spese poiché
(i) le parti risultavano parzialmente soccombenti: il Tribunale avrebbe tenuto in considerazione che, in situazioni “del tutto analoghe”, era risultata vincitrice nel CP_1 merito, con conseguente sospensione del precetto impugnato;
(ii) le spese sostenute dall'opposta sarebbero “manifestamente eccessive e superflue”, dato che l'opposizione è stata respinta solo in ragione dell'incompetenza per valore del
Tribunale.
Così instaurato il contraddittorio, all'udienza dell'8/7/2025, effettuato invano il tentativo di conciliazione, sulla concorde richiesta delle parti, la causa è stata rinviata all'udienza del 14/10/2025 per la rimessione in decisione al Collegio ai sensi dell'art. 352 c.p.c. e decisa nella camera di consiglio del 21/10/2025.
2. Rilievi in diritto
L'appello proposto dai sig.ri e non merita accoglimento. Pt_2 Parte_1
Gli appellanti, con l'unico motivo proposto, evidenziano la natura decisoria dell'ordinanza gravata, richiamando la giurisprudenza di legittimità che, in virtù di ciò, afferma l'obbligo del giudice che dichiari la propria incompetenza di statuire sulle spese del giudizio svoltosi davanti a sé.
3 Tale giurisprudenza attiene tuttavia a casistica differente rispetto a quella che occupa la Corte, ossia ipotesi in cui le parti hanno insistito a sostenere tesi contrapposte in materia di competenza, sulle quali il giudice ha dovuto pronunciarsi per risolvere tale questione pregiudiziale controversa.
Nel caso di specie, invece, è pacifico (oltre che documentalmente provato) che abbia aderito CP_1 all'eccezione di incompetenza per valore sollevata dai signori e detto profilo ha Pt_2 Parte_1 perciò cessato di essere oggetto di contenzioso tra le parti, esimendo il Tribunale dalla necessità di pronunciarsi su di esso, con la conseguenza che l'appellata non è risultata soccombente nel procedimento di primo grado.
In tal senso si è espressa la Corte di Cassazione civile sez. VI, 11/05/2022, n. 15017 affermando:
“alla stregua della costante giurisprudenza di legittimità (e segnatamente di Cass. n. 25180 del
08/11/2013 Rv. 628767 - 01), alla quale il Collegio aderisce e intende assicurare continuità, secondo la quale l'adesione all'eccezione di incompetenza territoriale proposta da controparte comporta, ai sensi dell'art. 38 c.p.c., l'esclusione di ogni potere del giudice adito di decidere sulla competenza e conseguentemente di pronunciare sulle spese processuali relative alla fase svoltasi davanti a lui, dovendo provvedervi il giudice al quale è rimessa la causa".
L'approdo è confermato dalla più recente pronuncia della Cassazione Civile sez. II, 30/07/2024, n.
21300, la quale ha chiarito che “decisiva in tal senso è la considerazione che l'adesione del convenuto pone fine alla questione di competenza e rende superflua o meglio impedisce ogni decisione al riguardo. Il giudice deve limitarsi a dare atto della indicazione del giudice designato come competente ed a disporre la cancellazione della causa dal ruolo. La norma altresì precisa che la competenza del giudice indicato dall'attore rimane incontestabile nel caso in cui il giudizio prosegua
e la causa venga riassunta nel termine di tre mesi dal provvedimento di cancellazione. Da tale disposizione emerge che l'adesione del convenuto all'eccezione della controparte integra un accordo la cui efficacia è limitata al processo in corso.”
Pertanto, l'ordinanza gravata non si risolve in una omessa pronuncia in punto di spese: il giudice di primo grado correttamente non si è pronunciato al riguardo, essendo il giudice ad quem ad essere investito del tema delle spese dell'intero processo, in conformità con quanto stabilito dall'orientamento di legittimità richiamato, cui questo Collegio ritiene di dare seguito, condividendolo.
Pertanto, la pronuncia gravata non deve essere riformata.
Con riferimento alle spese del presente appello deve rilevarsi, dunque, la soccombenza degli appellanti per le ragioni esposte, con conseguente condanna alla refusione delle spese sostenute da che, avuto riguardo ai criteri indicati dal D.M. n.147/2022 con riferimento al valore CP_1 della controversia (pari al precetto) e applicati i valori minimi per tutte le fasi, attesa la scarsa
4 complessità della questione trattata e l'attività difensiva richiesta, si liquidano in complessivi €
1.458,00 (di cui € 268,00 per la fase studio, € 268,00 per la fase introduttiva, € 496,00 per la trattazione ed € 426,00 per la fase decisoria), oltre accessori di legge.
Deve darsi atto, infine, che ricorrono i presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater d.p.r. 20/5/2002
n. 115 per il versamento, da parte dell'appellante, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, se dovuto.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Milano, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
e da avverso l'ordinanza del Tribunale di Parte_1 Parte_2
Milano resa il 2.10.2024 nella causa iscritta al r.g.Trib. n. 9407/2024,
- Rigetta l'appello.
- Condanna gli appellanti a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio liquidate in complessivi € 1.458,00, oltre spese generali, CPA ed Iva come per legge, disponendone la distrazione a favore dei procuratori di , dichiaratisi antistatari. CP_1
- Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo corrispondente al contributo unificato ex D.P.R. n. 115/2002, art. 13 c.
1 quater.
Così deciso, in Milano il 21/10/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente Dott. Isabella Ciriaco Dott. Laura Sara Tragni
Provvedimento scritto con la collaborazione del M.O.T. Irene Milone
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