TRIB
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 26/11/2025, n. 8711 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 8711 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 10715/23 la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
(c.f. Parte_1
) in persona dell'amministratore p.t. Avv. P.IVA_1 Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. , con cui elettivamente domicilia Controparte_1 presso il suo studio opponente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. G. Polito con cui elett. dom. come in atti Opposta
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_3
M. ST in virtù di procura generale ad lites, presso cui domicilia come in atti opposto Con ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso avverso provvedimento di intimazione di pagamento n. 07120239003900051/000, notificata il 5.5.2023 di cui chiedeva l'annullamento in relazione all'avviso di pagamento ivi indicato e recante n. 37120170000057440000, notificato il 15.3.2017 che è alla base della intimazione opposta. Contestava, quindi, la legittimità della intimazione in quanto la pretesa creditoria cristallizzata nell'avviso di addebito n. 37120170000057440000, riportato nell'intimazione di pagamento n. 07120239003900051/000, era stata già oggetto di recente giudizio di opposizione promosso dallo stesso ricorrente, con il medesimo patrocinio, innanzi a questo Ufficio Giudiziario (G.L. Dott. Francesco Armato) e conclusosi con sentenza n. 1128 del 16.2.2023 di accoglimento della domanda attorea e conseguente declaratoria di inefficacia dell'avviso di addebito e di annulamento della debitoria e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, in parte qua. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato. Si costitutiva in giudizio l che Controparte_4 preliminarmente eccepiva il difetto insanabile della procura alle liti del difensore istante, quindi deduceva di non essere stata parte del giudizio avente ad oggetto l'accertamento prodromico alla intimazione per cui è causa e che pertanto nulla poteva esserle addebitato. Si costituiva in giudizio altresì l' che allegava che l'avviso di CP_3 addebito era stato sospeso e che pertanto l non Controparte_5 avrebbe dovuto inviare l'intimazione opposta. All'odierna udienza la causa, dopo plurimi ingiustificati rinvii disposti dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, veniva discussa e decisa con motivazione contestuale.
******* Osserva preliminarmente il Tribunale come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile. Non è contestata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento in data
2 05.05.2024 (v. ricorso introduttivo), la stessa veniva impugnata tempestivamente. Neppure pare revocabile in dubbio la correttezza formale della procedura relativa alla formazione, emissione e notifica degli atti oggetto di causa. Deve, quindi, essere rigettata la eccezione di inesistenza della procura ad litem, in quanto l'avv. che agisce quale difensore del CP_1 condominio dallo stesso Amministrato, ha espressamente dichiarato di agire anche ex art. 86 c.p.c.. Rileva, sul punto questo giudicante come l'Ordinamento proprio per evitare la situazione paradossale di dover prevedere la firma di una procura a sé stesso, all'articolo 86 del Codice di procedura civile prevede che la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. In sostanza, rivestendo anche la qualifica di Avvocato (e quindi abilitato a esercitare l'ufficio di difensore nel presente giudizio) l'Amministratore del istante può stare in giudizio Parte_1 personalmente senza bisogno di rilasciare una procura a sé stesso o ad altro Avvocato avendo peraltro anche espressamente indicato nell'atto giudiziario il riferimento all'art. 86 c.p.c..
Tanto premesso, va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod.ne difesa istante) che tutte le pretese di cui all'avviso di addebito sotteso alla intimazione per cui è causa, sono state annullate con sentenza n. 1128 del 16.2.2023 pronunciata da altro Magistrato di questa stessa sezione del Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, resa nell'ambito del giudizio recante n. di R.G. 3522/2021. In tale sentenza il giudice ha espressamente statuito:
- in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di invito a CP_3 regolarizzare n. 24573029 del 25-1-2021 nonché l'avviso di addebito n. 37120170000057440000 datato 24-1-2017 di € 1.401,02;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_3 spese di lite che liquida in complessivi euro 2.380,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione. (cfr. sentenza allegata in prod.ne parte ricorrente). Rileva, quindi, questo giudicante come, con riferimento all'avviso in questa sede nuovamente opposto in quanto oggetto della intimazione, il ricorso sia fondato e debba pertanto essere accolto.
3 Le spese non possono che seguire la soccombenza e si pongono a carico del solo , che non ha documentato di aver comunicato al CP_3 concessionario l'esito del giudizio definito con sentenza n. 1128/2023 e di cui era stato parte a differenza dello stesso Agente per la Riscossione che invece ne era rimasto totalmente estraneo, nella misura di cui al dispositivo adeguata al modesto valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
- annulla la intimazione di pagamento n. 07120239003900051/000 impugnata;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_3 complessivi € 1.100,00 con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Napoli, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
4
TRIBUNALE DI NAPOLI
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti, all'udienza del 26.11.2025 ha pronunciato, nella causa iscritta al n. R.G. 10715/23 la seguente
S E N T E N Z A
avente ad oggetto: opposizione ad intimazione di pagamento
T R A
(c.f. Parte_1
) in persona dell'amministratore p.t. Avv. P.IVA_1 Controparte_1 rappr. e dif. dall'avv. , con cui elettivamente domicilia Controparte_1 presso il suo studio opponente
C O N T R O
in persona del legale Controparte_2 rapp.te p.t., rapp.ta e difesa dall'avv. G. Polito con cui elett. dom. come in atti Opposta
NONCHE'
, in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'avv. CP_3
M. ST in virtù di procura generale ad lites, presso cui domicilia come in atti opposto Con ricorso ritualmente introdotto, la parte ricorrente in epigrafe proponeva ricorso avverso provvedimento di intimazione di pagamento n. 07120239003900051/000, notificata il 5.5.2023 di cui chiedeva l'annullamento in relazione all'avviso di pagamento ivi indicato e recante n. 37120170000057440000, notificato il 15.3.2017 che è alla base della intimazione opposta. Contestava, quindi, la legittimità della intimazione in quanto la pretesa creditoria cristallizzata nell'avviso di addebito n. 37120170000057440000, riportato nell'intimazione di pagamento n. 07120239003900051/000, era stata già oggetto di recente giudizio di opposizione promosso dallo stesso ricorrente, con il medesimo patrocinio, innanzi a questo Ufficio Giudiziario (G.L. Dott. Francesco Armato) e conclusosi con sentenza n. 1128 del 16.2.2023 di accoglimento della domanda attorea e conseguente declaratoria di inefficacia dell'avviso di addebito e di annulamento della debitoria e, per l'effetto, chiedeva l'annullamento del provvedimento impugnato, in parte qua. Concludeva, quindi, chiedendo la declaratoria di nullità, invalidità, illegittimità del provvedimento impugnato. Si costitutiva in giudizio l che Controparte_4 preliminarmente eccepiva il difetto insanabile della procura alle liti del difensore istante, quindi deduceva di non essere stata parte del giudizio avente ad oggetto l'accertamento prodromico alla intimazione per cui è causa e che pertanto nulla poteva esserle addebitato. Si costituiva in giudizio altresì l' che allegava che l'avviso di CP_3 addebito era stato sospeso e che pertanto l non Controparte_5 avrebbe dovuto inviare l'intimazione opposta. All'odierna udienza la causa, dopo plurimi ingiustificati rinvii disposti dal GOP in supplenza sul ruolo del sottoscritto nel periodo dal febbraio 2024 al luglio 2025, veniva discussa e decisa con motivazione contestuale.
******* Osserva preliminarmente il Tribunale come non si pongano questioni di decadenza dall'azione nel merito, il ricorso, infatti, deve ritenersi correttamente introdotto nel rispetto del termine decadenziale previsto dalla normativa di riferimento ed è pertanto ammissibile. Non è contestata la regolare notifica dell'intimazione di pagamento in data
2 05.05.2024 (v. ricorso introduttivo), la stessa veniva impugnata tempestivamente. Neppure pare revocabile in dubbio la correttezza formale della procedura relativa alla formazione, emissione e notifica degli atti oggetto di causa. Deve, quindi, essere rigettata la eccezione di inesistenza della procura ad litem, in quanto l'avv. che agisce quale difensore del CP_1 condominio dallo stesso Amministrato, ha espressamente dichiarato di agire anche ex art. 86 c.p.c.. Rileva, sul punto questo giudicante come l'Ordinamento proprio per evitare la situazione paradossale di dover prevedere la firma di una procura a sé stesso, all'articolo 86 del Codice di procedura civile prevede che la parte o la persona che la rappresenta o assiste, quando ha la qualità necessaria per esercitare l'ufficio di difensore con procura presso il giudice adito, può stare in giudizio senza il ministero di altro difensore. In sostanza, rivestendo anche la qualifica di Avvocato (e quindi abilitato a esercitare l'ufficio di difensore nel presente giudizio) l'Amministratore del istante può stare in giudizio Parte_1 personalmente senza bisogno di rilasciare una procura a sé stesso o ad altro Avvocato avendo peraltro anche espressamente indicato nell'atto giudiziario il riferimento all'art. 86 c.p.c..
Tanto premesso, va evidenziato che è documentalmente provato (cfr. prod.ne difesa istante) che tutte le pretese di cui all'avviso di addebito sotteso alla intimazione per cui è causa, sono state annullate con sentenza n. 1128 del 16.2.2023 pronunciata da altro Magistrato di questa stessa sezione del Tribunale adito, in funzione di giudice del lavoro, resa nell'ambito del giudizio recante n. di R.G. 3522/2021. In tale sentenza il giudice ha espressamente statuito:
- in accoglimento del ricorso annulla l'avviso di invito a CP_3 regolarizzare n. 24573029 del 25-1-2021 nonché l'avviso di addebito n. 37120170000057440000 datato 24-1-2017 di € 1.401,02;
- condanna l' al pagamento, in favore del ricorrente, delle CP_3 spese di lite che liquida in complessivi euro 2.380,00, oltre IVA, CPA e spese generali, con distrazione. (cfr. sentenza allegata in prod.ne parte ricorrente). Rileva, quindi, questo giudicante come, con riferimento all'avviso in questa sede nuovamente opposto in quanto oggetto della intimazione, il ricorso sia fondato e debba pertanto essere accolto.
3 Le spese non possono che seguire la soccombenza e si pongono a carico del solo , che non ha documentato di aver comunicato al CP_3 concessionario l'esito del giudizio definito con sentenza n. 1128/2023 e di cui era stato parte a differenza dello stesso Agente per la Riscossione che invece ne era rimasto totalmente estraneo, nella misura di cui al dispositivo adeguata al modesto valore della lite ed alla assenza di qualsivoglia attività istruttoria.
P.Q.M.
il Tribunale di Napoli definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa,
- annulla la intimazione di pagamento n. 07120239003900051/000 impugnata;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite che liquida in CP_3 complessivi € 1.100,00 con attribuzione al difensore istante per dichiarato anticipo.
Napoli, 26 novembre 2025
Il Giudice
dott. Marco Ghionni Crivelli Visconti
4