Sentenza breve 24 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Palermo, sez. II, sentenza breve 24/11/2025, n. 2593 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Palermo |
| Numero : | 2593 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02593/2025 REG.PROV.COLL.
N. 02050/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia
(Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 2050 del 2025, proposto da FI RA, rappresentata e difesa dagli avv.ti Giovanni Immordino e Giuseppe Immordino, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
contro
l’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sicilia Occidentale, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Irene Grifò, con domicilio digitale come da PEC da Registri di giustizia;
per l'annullamento, previa sospensione dell’efficacia esecutiva:
- della nota, prot. partenza n. 31640/2025 del 21/07/2025, con la quale l’intimata Autorità ha comunicato alla ricorrente la “non ammissione al prosieguo” della selezione pubblica, per titoli ed esami, per l’assunzione con contratto a tempo indeterminato, di n. 1 impiegato di II livello del CCNL dei lavoratori dei porti, da destinare al Servizio Staff di Presidenza, Promozione e Comunicazione – Ufficio Stampa e Comunicazione - dell’Autorità di Sistema Portuale del mare di Sicilia Occidentale;
- del verbale n. 1 del 10 luglio 2025, richiamato nel precedente provvedimento;
- della nota prot. n. 36556/2025 del 01/09/2025, con la quale l’Autorità ha confermato “il contenuto di cui al provvedimento di esclusione prot. n. 31640/2025”, respingendo il ricorso in opposizione proposto dalla ricorrente;
- dell'art. 3 del bando della suddetta selezione pubblica, ove inteso nel senso della necessaria esclusione delle domande di partecipazione non sottoscritte digitalmente anche se trasmesse via pec;
- nonché di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguenziale;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Vista la domanda di sospensione dell’efficacia esecutiva dell’atto impugnato;
Visto l’atto di costituzione in giudizio dell’Amministrazione intimata;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 il Presidente, dott.ssa DE RI;
Uditi i difensori delle parti, presenti come da verbale;
Ritenuta la sussistenza dei presupposti per la definizione del ricorso con sentenza in forma semplificata, del che è stato dato avviso a verbale;
Ritenuto in fatto e considerato in diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
Con il ricorso in epigrafe, ritualmente notificato e depositato, parte ricorrente espone:
- di aver presentato, a mezzo pec, istanza di partecipazione alla selezione in epigrafe;
- di esserne stata esclusa per la mancata sottoscrizione digitale della domanda.
Avverso gli atti in epigrafe indicati deduce i seguenti motivi di ricorso: violazione e falsa applicazione dell’art. 65 d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 – violazione e falsa applicazione dell’art 61 del d.p.c.m. 22 febbraio 2013 - violazione e falsa applicazione dell’art. 9 del d.p.r. 11 febbraio 2005 n. 68 – violazione e falsa applicazione dell’art. 4 del d.p.c.m. 6 maggio 2009. violazione e falsa applicazione della circolare del ministro per la pubblica amministrazione e l’innovazione n. 12/2010) - violazione e falsa applicazione del principio di massima partecipazione ai pubblici concorsi – violazione e falsa applicazione dell’art. 6, l. n. 241/1990 – violazione dei principi in materia di soccorso istruttorio - eccesso di potere per sviamento dalla causa tipica - ingiustizia e illogicità manifeste – difetto di istruttoria e motivazione; sostiene che vi è assoluta equivalenza ex lege tra firma digitale ed inoltro dell’istanza via p.e.c. e richiama un precedente specifico della sezione (v. sentenza n. 2047/2025).
L’Autorità portuale si è costituita in giudizio con memoria di mera forma.
Alla camera di consiglio del 21 novembre 2025 e il ricorso è stato trattenuto in decisione per sentenza in forma semplificata, del che è stato dato atto a verbale.
Non vi sono ragioni per discostarsi dalle conclusioni di cui alla sentenza n. 2047/2025 (non appellata e resa su identica fattispecie), ove si è affermato che “Nel merito, il ricorso è fondato e va accolto, tenuto conto del consolidato orientamento giurisprudenziale, a cui il Collegio intende dare continuità, in materia di validità della presentazione di una domanda di partecipazione a un concorso pubblico trasmessa dall’interessato a mezzo PEC (TAR Sicilia, Palermo, sez. I, 18 gennaio 2018, n. 167, alle cui considerazioni si fa espresso rinvio; in quel caso peraltro mancava anche l’apposizione della firma di parte ricorrente nella copia cartacea, invece presente nel caso di specie - cfr. all. 4 di parte ricorrente) e, più in generale, sulla sanabilità della carenza della sottoscrizione della domanda ove riconducibile al concorrente (Cons. St., sez. VII, 22 gennaio 2025, n. 498); circostanza - quest’ultima – che non può essere seriamente messa in dubbio a fronte dell’invio della domanda di parte ricorrente tramite la PEC personale. La clausola del bando in parola (comunque insuscettibile di un’interpretazione “adeguatrice” rispetto al dato normativo primario, dato il suo chiaro tenore testuale, laddove prevede a pena di esclusione l’onere di datazione e sottoscrizione digitale, oltre a quello dell’invio della domanda via pec), pertanto, si palesa illegittima alla luce dell’art. 38, c. 2, d.P.R. n. 445/2000, secondo il quale “Le istanze e le dichiarazioni inviate per via telematica, vi comprese le domande per la partecipazione a selezioni e concorsi per l'assunzione, a qualsiasi titolo, in tutte le pubbliche amministrazioni, o per l'iscrizione in albi, registri o elenchi tenuti presso le pubbliche amministrazioni, sono valide se effettuate secondo quanto previsto dall'articolo 65 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82”; disposizione, quest’ultima, che prevede al c. 1, lett. c-bis) che “Le istanze e le dichiarazioni presentate per via telematica alle pubbliche amministrazioni e ai gestori dei servizi pubblici ai sensi dell'articolo 38, commi 1 e 3, del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, sono valide: […] c-bis) ovvero se trasmesse dall'istante o dal dichiarante dal proprio domicilio digitale iscritto in uno degli elenchi di cui all'articolo 6-bis, 6-ter o 6-quater ovvero, in assenza di un domicilio digitale iscritto, da un indirizzo elettronico eletto presso un servizio di posta elettronica certificata o un servizio elettronico di recapito certificato qualificato, come definito dal Regolamento eIDAS. In tale ultimo caso, in assenza di un domicilio digitale iscritto, la trasmissione costituisce elezione di domicilio digitale speciale, ai sensi dell'articolo 3-bis, comma 4-quinquies, per gli atti e le comunicazioni a cui è riferita l'istanza o la dichiarazione. Sono fatte salve le disposizioni normative che prevedono l'uso di specifici sistemi di trasmissione telematica nel settore tributario”.”.
In conclusione il ricorso è fondato e va accolto, per quanto di interesse.
Le spese seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e annulla, per l’effetto, gli atti impugnati per quanto di interesse.
Condanna l’Amministrazione intimata alla rifusione delle spese di lite, che liquida in euro 1.000,00 (euro mille/00), oltre spese generali e accessori di legge, se ed in quanto dovuti.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Palermo nella camera di consiglio del giorno 21 novembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
DE RI, Presidente, Estensore
Antonino Scianna, Primo Referendario
Elena FA, Referendario
| IL PRESIDENTE, ESTENSORE |
| DE RI |
IL SEGRETARIO