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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 10/11/2025, n. 804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 804 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
R.G. N. 641/2025
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2025
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Maura Bridarolli resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data 11
e 12 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025, la ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 20 febbraio 2020 CP_1
a NO (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO, Parte
1 I, N. 1, Anno 2020, dalla cui unione è nato il figlio in data 14 settembre 2021, alle Per_1 condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, la percezione degli assegni familiari da parte della ricorrente, il diritto di visita padre-figlio da esercitarsi come da calendario in atti, un contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. CP_1 pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 1989/22 di data 23 giugno 2022, pubblicato il
4 luglio 2022, con udienza innanzi al Presidente di data 12 maggio 2022, e che da allora non
è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La sig.ra ha dato atto di essere residente assieme al figlio a NO (TN) in un Pt_1 appartamento di sua proprietà per il cui mutuo versa una rata mensile di circa € 600,00, mentre il sig. è residente a San Michele all'Adige (TN) in via Lungo Adige n. 11. CP_1
La ricorrente ha rappresentato di svolgere la professione di ostetrica presso l'Ospedale di
Cles, mentre il sig. ha lavorato come autista per una azienda farmaceutica e ad CP_1 ottobre 2024 si è licenziato, per poi trasferirsi all'estero per lavoro e rientrare in Italia ad aprile 2025; egli, da novembre 2024, ha versato solo una parte del mantenimento ed in maniera irregolare, ma con la volontà di recuperare gli arretrati.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre, un contributo al mantenimento del figlio a carico del resistente pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, la percezione da parte della madre degli assegni familiari, il diritto di visita padre-figlio da esercitarsi come da comparsa tenendo conto della necessità che detto protocollo debba essere flessibile e modificabile dal padre con preavviso e in accordo tra i genitori. Il sig. ha dato atto che attualmente CP_1 svolge la propria attività lavorativa in Svizzera.
Con note depositate in data 11 e 12 settembre 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “
1. Disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 20.02.2020 a NO
(TN), tra i signori e , ordinando la annotazione nei registri Parte_1 Controparte_2 dello stato civile del Comune di NO.
2. Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente e residenza formale presso la madre.
3. Disporre un assegno di mantenimento ordinario a carico del Signor di euro 300,00 CP_1 mensili da versarsi alla signora entro il 15 di ogni mese con modalità tracciabili e Pt_1 disporre che la madre possa richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni beneficio pubblico erogato a favore del nucleo famigliare, attuale e futuro.
4. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% secondo il protocollo del CNF del
29.11.2017 (ove non superato dai diversi accordi fra le parti) e da concordarsi se superiori ad euro 100,00: il signor parteciperà anche al 50% delle spese di baby sitter che si Pt_2 renderanno necessarie per a discrezione della madre e ciò fino a quando egli non sarà Per_1 rientrato a vivere e lavorare vicino al figlio.
5. Disporre che il padre eserciti il proprio diritto di visita al figlio secondo il seguente protocollo, tenendo conto sin da ora delle problematiche lavorative dello stesso e della necessità/opportunità di rendere tale protocollo flessibile e modificabile previo preavviso da parte del padre e accordo dei genitori:
a. Fino a quanto il bambino finirà le scuole elementari:
- A fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 andando a prenderlo dalla madre e fino alla domenica alle ore 18.00, riportandolo dalla madre;
- Dopo il fine settimana trascorso con la madre, il martedì pomeriggio andando a prenderlo
a scuola e riportandolo a casa dalla madre entro le ore 20.00;
- Dopo il fine settimana trascorso con il padre il giovedì pomeriggio (o diverso giorno concordato) andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa dalla madre entro le ore
20.00.
b. Dall'inizio delle scuole medie:
- A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio andando a prenderlo a scuola e fino alla domenica sera alle ore 18.00, riportandolo dalla madre o nel caso manifestasse il Per_1 piacere di fermarsi a dormire anche alla domenica, riportandolo a scuola il lunedì mattina;
3 - Dopo il finesettimana trascorso con la madre, il martedì (o diverso giorno da concordare) andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 20.00 o nel caso manifestasse il piacere di fermarsi a dormire, ripotandolo a scuola il giorno Per_1 seguente;
- Dopo il fine settimana trascorso con il padre il giovedì andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 20.00 o nel caso manifestasse il piacere Per_1 di fermarsi a dormire, riportandolo a scuola il giorno successivo.
c. Durante i periodi festivi ed estivi
Fino a quando il bambino finirà la scuola elementare:
- Per un periodo di 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e per un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando le festività di anno in anno.
- Per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Dall'inizio delle scuole medie:
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando le festività.
- Per 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo.
6. Considerata l'attuale attività lavorativa del Signor in Svizzera, disporre in via CP_2 transitoria che le visite tra padre e figlio avvengano per due giorni ogni due settimane
(previo preavviso di 48 h ove possibile) e che il minore pernotti tra i due giorni dal padre durante le visite in Italia, presso l'abitazione dei nonni paterni.
7. Le parti danno atto che con il versamento di € 250,00 da parte del signor a favore CP_1 della signora da effettuarsi il prima possibile, non sussistono arretrati relatvi al Pt_1 mantenimento ordinario e straordinario del figlio fino al mese di agosto 2025 Per_1 compreso.
8. Autorizzare i genitori all'espatrio previo reciproco accordo.
9. Spese di causa compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 12 maggio 2022, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 1989/22 di data 23 giugno 2022, pubblicato il
4 4 luglio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi Per_1 di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa
(art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 CP_1 C.F._2 data 20 febbraio 2020 a NO (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO, Parte I, N. 1, Anno 2020, alle condizioni accessorie di cui alle note depositate in data 11-12 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
5
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE ORDINARIO DI TRENTO
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Luciano Spina Presidente dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 641/2025
avente ad oggetto: divorzio - scioglimento del matrimonio promossa da
(C.F. ) Parte_1 C.F._1 con l'Avv. Alessio Bonetti ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 C.F._2 con l'Avv. Maura Bridarolli resistente
posta in decisione sulle conclusioni congiuntamente precisate con note depositate in data 11
e 12 settembre 2025
Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica di data 14 marzo 2023
per i seguenti motivi in
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18 marzo 2025, la ricorrente in epigrafe ha chiesto pronunciarsi lo scioglimento del matrimonio contratto con il sig. in data 20 febbraio 2020 CP_1
a NO (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO, Parte
1 I, N. 1, Anno 2020, dalla cui unione è nato il figlio in data 14 settembre 2021, alle Per_1 condizioni accessorie di cui al proprio atto introduttivo. In particolare, la ricorrente ha chiesto disporsi l'affidamento condiviso del minore con collocamento presso la madre, la percezione degli assegni familiari da parte della ricorrente, il diritto di visita padre-figlio da esercitarsi come da calendario in atti, un contributo al mantenimento del figlio a carico del sig. CP_1 pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%.
La parte ricorrente ha dedotto che tra i coniugi è intervenuta separazione consensuale omologata con decreto di questo Tribunale n. 1989/22 di data 23 giugno 2022, pubblicato il
4 luglio 2022, con udienza innanzi al Presidente di data 12 maggio 2022, e che da allora non
è più ripresa la convivenza, senza ricostituzione alcuna di comunione morale e materiale tra gli stessi.
La sig.ra ha dato atto di essere residente assieme al figlio a NO (TN) in un Pt_1 appartamento di sua proprietà per il cui mutuo versa una rata mensile di circa € 600,00, mentre il sig. è residente a San Michele all'Adige (TN) in via Lungo Adige n. 11. CP_1
La ricorrente ha rappresentato di svolgere la professione di ostetrica presso l'Ospedale di
Cles, mentre il sig. ha lavorato come autista per una azienda farmaceutica e ad CP_1 ottobre 2024 si è licenziato, per poi trasferirsi all'estero per lavoro e rientrare in Italia ad aprile 2025; egli, da novembre 2024, ha versato solo una parte del mantenimento ed in maniera irregolare, ma con la volontà di recuperare gli arretrati.
Radicatosi validamente il contraddittorio, la parte resistente si è costituita in giudizio aderendo alla domanda di divorzio e chiedendo l'affidamento congiunto del minore con collocamento presso la madre, un contributo al mantenimento del figlio a carico del resistente pari ad € 300,00 mensili oltre alle spese straordinarie al 50%, la percezione da parte della madre degli assegni familiari, il diritto di visita padre-figlio da esercitarsi come da comparsa tenendo conto della necessità che detto protocollo debba essere flessibile e modificabile dal padre con preavviso e in accordo tra i genitori. Il sig. ha dato atto che attualmente CP_1 svolge la propria attività lavorativa in Svizzera.
Con note depositate in data 11 e 12 settembre 2025, le parti hanno dato atto di aver raggiunto un accordo ed hanno chiesto congiuntamente l'accoglimento delle seguenti conclusioni:
2 “
1. Disporre lo scioglimento del matrimonio civile celebrato in data 20.02.2020 a NO
(TN), tra i signori e , ordinando la annotazione nei registri Parte_1 Controparte_2 dello stato civile del Comune di NO.
2. Disporre l'affidamento congiunto del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento abitativo prevalente e residenza formale presso la madre.
3. Disporre un assegno di mantenimento ordinario a carico del Signor di euro 300,00 CP_1 mensili da versarsi alla signora entro il 15 di ogni mese con modalità tracciabili e Pt_1 disporre che la madre possa richiedere, percepire e trattenere integralmente ogni beneficio pubblico erogato a favore del nucleo famigliare, attuale e futuro.
4. Le spese straordinarie saranno ripartite al 50% secondo il protocollo del CNF del
29.11.2017 (ove non superato dai diversi accordi fra le parti) e da concordarsi se superiori ad euro 100,00: il signor parteciperà anche al 50% delle spese di baby sitter che si Pt_2 renderanno necessarie per a discrezione della madre e ciò fino a quando egli non sarà Per_1 rientrato a vivere e lavorare vicino al figlio.
5. Disporre che il padre eserciti il proprio diritto di visita al figlio secondo il seguente protocollo, tenendo conto sin da ora delle problematiche lavorative dello stesso e della necessità/opportunità di rendere tale protocollo flessibile e modificabile previo preavviso da parte del padre e accordo dei genitori:
a. Fino a quanto il bambino finirà le scuole elementari:
- A fine settimana alternati dal sabato mattina alle ore 10.00 andando a prenderlo dalla madre e fino alla domenica alle ore 18.00, riportandolo dalla madre;
- Dopo il fine settimana trascorso con la madre, il martedì pomeriggio andando a prenderlo
a scuola e riportandolo a casa dalla madre entro le ore 20.00;
- Dopo il fine settimana trascorso con il padre il giovedì pomeriggio (o diverso giorno concordato) andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa dalla madre entro le ore
20.00.
b. Dall'inizio delle scuole medie:
- A fine settimana alternati dal venerdì pomeriggio andando a prenderlo a scuola e fino alla domenica sera alle ore 18.00, riportandolo dalla madre o nel caso manifestasse il Per_1 piacere di fermarsi a dormire anche alla domenica, riportandolo a scuola il lunedì mattina;
3 - Dopo il finesettimana trascorso con la madre, il martedì (o diverso giorno da concordare) andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 20.00 o nel caso manifestasse il piacere di fermarsi a dormire, ripotandolo a scuola il giorno Per_1 seguente;
- Dopo il fine settimana trascorso con il padre il giovedì andando a prenderlo a scuola e riportandolo a casa della madre entro le ore 20.00 o nel caso manifestasse il piacere Per_1 di fermarsi a dormire, riportandolo a scuola il giorno successivo.
c. Durante i periodi festivi ed estivi
Fino a quando il bambino finirà la scuola elementare:
- Per un periodo di 5 giorni consecutivi durante le vacanze natalizie e per un periodo di 3 giorni durante le vacanze pasquali, alternando le festività di anno in anno.
- Per due settimane anche non consecutive durante le vacanze estive.
Dall'inizio delle scuole medie:
- Metà delle vacanze natalizie e pasquali alternando le festività.
- Per 3 settimane anche non consecutive durante il periodo estivo.
6. Considerata l'attuale attività lavorativa del Signor in Svizzera, disporre in via CP_2 transitoria che le visite tra padre e figlio avvengano per due giorni ogni due settimane
(previo preavviso di 48 h ove possibile) e che il minore pernotti tra i due giorni dal padre durante le visite in Italia, presso l'abitazione dei nonni paterni.
7. Le parti danno atto che con il versamento di € 250,00 da parte del signor a favore CP_1 della signora da effettuarsi il prima possibile, non sussistono arretrati relatvi al Pt_1 mantenimento ordinario e straordinario del figlio fino al mese di agosto 2025 Per_1 compreso.
8. Autorizzare i genitori all'espatrio previo reciproco accordo.
9. Spese di causa compensate, con rinuncia dei legali alla solidarietà professionale”.
La domanda di scioglimento del matrimonio è fondata e va accolta.
Sussistono, infatti, nel caso di specie, tutti i presupposti richiesti dagli artt. 1 e 3, n. 2, lett.
b), L.898/1970, non essendosi ricostituita la comunione spirituale e materiale tra i coniugi e protraendosi la separazione ininterrottamente da oltre sei mesi dalla comparizione delle parti innanzi al Presidente del Tribunale in data 12 maggio 2022, nella procedura di separazione omologata da questo Tribunale con decreto n. 1989/22 di data 23 giugno 2022, pubblicato il
4 4 luglio 2022, senza che ne sia stata eccepita l'interruzione e non essendovi possibilità di riconciliazione.
Inoltre, nel caso di specie l'intesa raggiunta dai ricorrenti è meritevole di ratifica essendo le condizioni relative all'affidamento, collocazione, visita e mantenimento del figlio minore corrispondenti al suo interesse morale e materiale, in mancanza di concreti elementi Per_1 di segno contrario da cui evincere che la regolamentazione concordata dai genitori sia per lo stesso pregiudizievole. In particolare, va osservato che per espressa previsione normativa
(art. 337 ter, co. 2 c.c.) l'affido condiviso dei figli ai genitori deve di regola essere privilegiato, non potendo essere disposto solo quando, sulla base di elementi concreti – non sussistenti nel caso di specie – risulti l'inadeguatezza dei genitori ad assolvere alle prerogative che discendono dal ruolo genitoriale. Quanto al regime di visita, la regolamentazione risulta adeguata a garantire l'effettività del rapporto tra il minore ed entrambi i genitori. Anche le condizioni relative al mantenimento appaiono congrue in considerazione delle condizioni reddituali documentate (cfr. dichiarazioni dei redditi in atti), ed essendo ogni altra questione economica rimessa alla libera disponibilità delle parti.
Spese di lite compensate, su accordo delle parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella presente controversia:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio celebrato tra (C.F. Parte_1
) e (C.F. ) in C.F._1 CP_1 C.F._2 data 20 febbraio 2020 a NO (TN), trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di NO, Parte I, N. 1, Anno 2020, alle condizioni accessorie di cui alle note depositate in data 11-12 settembre 2025, riportate in parte motiva, da aversi qui integralmente riprodotte;
2) ordina all'ufficiale dello Stato Civile del suddetto Comune di annotare la presente sentenza a margine del predetto atto di matrimonio;
3) spese di lite compensate.
Così deciso dal Tribunale di Trento nella Camera di Consiglio del 5 novembre 2025.
Il Giudice rel. Il Presidente Dott.ssa Alessandra Tolettini Dott. Luciano Spina
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