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Sentenza 8 novembre 2024
Sentenza 8 novembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cuneo, sentenza 08/11/2024, n. 296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cuneo |
| Numero : | 296 |
| Data del deposito : | 8 novembre 2024 |
Testo completo
N. R.G. 2514/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Daniela BOSIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2514/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. DUTTO CHIARA che lo rappresenta e difende per procu- ra in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domici- Parte_2 liato presso l'Avv. TIZZANI ALBERTO che la rappresenta e difende per procura in atti,
(RICORRENTI)
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e collo- cazione delle minore nata dalla loro relazione more uxorio in data 15.6.2009, Persona_1
nonché conseguentemente del regime del diritto di visita e delle modalità di mantenimento della minore.
Il P.M. è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni proposte, in modifica- come detto-
1 delle condizioni recepite in sentenza Tribunale Cuneo n. 809/2023 paiono adeguate alla tutela della minore, di cui si è omesso l'ascolto in quanto superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica delle condizioni inerenti l'affidamento della minore Persona_1
nonché la sua collocazione, il correlato diritto di visita del genitore non collocatario, nonché le modalità di mantenimento della stessa come richiesto dalle parti e precisamente:
“A) AFFIDO E DIRITTI DI VISITA 1. I ricorrenti, stante la volontà manifestata della figlia minore e dunque il suo consenso, Per_1 esprimono il pieno accordo affinché quest'ultima venga affidata, in via esclusiva, alla madre si-
, con trasferimento e collocazione della minore presso quest'ultima al Controparte_1 seguente indirizzo: Pinerolo via Saluzzo n. 48 e domicilio in Giaveno, via Tortorello n. 42.
La signora si impegna a variare la residenza della minore entro e non oltre 10 Parte_2 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
2. in ragione della distanza geografica del luogo di residenza del padre, i ricorrenti convengono di stabilire consensualmente tra loro che vi sia per l'appunto affido esclusivo della minore Per_1 in capo alla madre, signora , al fine di facilitare nel supremo interesse
[...] Parte_2 della figlia la gestione di qualsivoglia incombente scolastico e/o amministrativo e/o di natura sani- taria;
3. viene espressamente convenuta tra i ricorrenti la libera frequentazione di con il padre, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore e tenuto conto anche degli impegni lavorativi del padre, con previsione di visita di due fine settimana al mese di pres- Per_1 so il padre.
In merito alle vacanze estive i ricorrenti concordano che il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive, con impegno a concordare tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
4. in ragione del trasferimento della figlia presso la madre in Pinerolo con il deposito del presente ricorso, il padre si impegna a provvedere alle pratiche burocratiche/amministrative necessarie per il passaggio scolastico della minore dal Liceo Statale Edmondo De Amicis” di Cuneo a al “Liceo Classico Statale G.F. Porporato” di Pinerolo;
B) QUESTIONI ECONOMICHE 5. viene stabilito concordemente tra le parti un mantenimento ordinario del padre Parte_3
in favore della figlia di euro 100,00 (cento/00) mensili, e questo sino a quanto il
[...] Per_1 sig. non troverà lavoro, con decorrenza gennaio 2025, anche in ragione del contributo al Per_1 mantenimento della figlia minore da parte del solo padre nel periodo 2020/2024;
6. nel momento in cui il padre troverà lavoro, i ricorrenti stabiliscono concordemente sin d'ora che il mantenimento mensile ordinario del padre in favore della figlia Parte_1 Per_1 sarà pari all'8% della retribuzione netta mensile ma in ogni caso non inferiore ad euro 100,00 (cento/00) mensili;
7. l'assegno di mantenimento verrà versato dal signor alla signora Parte_1 Parte_2
, mediante bonifico bancario alle coordinate che la medesima indicherà, entro il 15 di
[...] ogni mese e così, come concordemente stabilito, a decorrere dal mese di gennaio 2025; 8. Le parti si danno reciprocamente atto che con il deposito dell'odierno ricorso alle condizioni in esso stabilite hanno definito ogni pregressa questione economica riguardante la figlia fat- Per_1 to salvo quanto pattuito alle presenti condizioni;
2 9. per quel che riguarda l'assegno unico, lo stesso viene stabilito nella misura del 100% a favore della madre , il padre si rende disponibile sin d'ora a sottoscrivere ogni neces- Parte_2 saria documentazione e/o autorizzazione per tale previsione;
10. le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori e saranno da indi- viduarsi come da Protocollo del Tribunale di Torino che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che
è da intendersi qui integralmente per ritrascritto;
11. compensazione integrale delle spese di lite “
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 03/10/2024
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott.Natalia Fiorello
3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI CUNEO
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Roberta BONAUDI Presidente .
Dott. Natalia FIORELLO Giudice rel
Dott. Daniela BOSIO Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa N. 2514/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...], eletti- Parte_1 vamente domiciliato presso l'Avv. DUTTO CHIARA che lo rappresenta e difende per procu- ra in atti,
e
, nata a [...] il [...], elettivamente domici- Parte_2 liato presso l'Avv. TIZZANI ALBERTO che la rappresenta e difende per procura in atti,
(RICORRENTI)
Con l'intervento del
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Cuneo
INTERVENUTO EX LEGE
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
I ricorrenti hanno congiuntamente chiesto la modifica delle condizioni di affidamento e collo- cazione delle minore nata dalla loro relazione more uxorio in data 15.6.2009, Persona_1
nonché conseguentemente del regime del diritto di visita e delle modalità di mantenimento della minore.
Il P.M. è intervenuto chiedendo l'accoglimento del ricorso.
Il ricorso può trovare accoglimento in quanto le condizioni proposte, in modifica- come detto-
1 delle condizioni recepite in sentenza Tribunale Cuneo n. 809/2023 paiono adeguate alla tutela della minore, di cui si è omesso l'ascolto in quanto superfluo.
Nulla sulle spese stante la natura del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale di Cuneo, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione da ri- tenersi disattesa o assorbita,
DISPONE la modifica delle condizioni inerenti l'affidamento della minore Persona_1
nonché la sua collocazione, il correlato diritto di visita del genitore non collocatario, nonché le modalità di mantenimento della stessa come richiesto dalle parti e precisamente:
“A) AFFIDO E DIRITTI DI VISITA 1. I ricorrenti, stante la volontà manifestata della figlia minore e dunque il suo consenso, Per_1 esprimono il pieno accordo affinché quest'ultima venga affidata, in via esclusiva, alla madre si-
, con trasferimento e collocazione della minore presso quest'ultima al Controparte_1 seguente indirizzo: Pinerolo via Saluzzo n. 48 e domicilio in Giaveno, via Tortorello n. 42.
La signora si impegna a variare la residenza della minore entro e non oltre 10 Parte_2 giorni dalla pubblicazione del provvedimento conclusivo del presente procedimento;
2. in ragione della distanza geografica del luogo di residenza del padre, i ricorrenti convengono di stabilire consensualmente tra loro che vi sia per l'appunto affido esclusivo della minore Per_1 in capo alla madre, signora , al fine di facilitare nel supremo interesse
[...] Parte_2 della figlia la gestione di qualsivoglia incombente scolastico e/o amministrativo e/o di natura sani- taria;
3. viene espressamente convenuta tra i ricorrenti la libera frequentazione di con il padre, Per_1 compatibilmente con gli impegni scolastici e ricreativi della minore e tenuto conto anche degli impegni lavorativi del padre, con previsione di visita di due fine settimana al mese di pres- Per_1 so il padre.
In merito alle vacanze estive i ricorrenti concordano che il padre avrà diritto a trascorrere con la figlia due settimane anche non consecutive, con impegno a concordare tale periodo entro il 31 maggio di ogni anno;
4. in ragione del trasferimento della figlia presso la madre in Pinerolo con il deposito del presente ricorso, il padre si impegna a provvedere alle pratiche burocratiche/amministrative necessarie per il passaggio scolastico della minore dal Liceo Statale Edmondo De Amicis” di Cuneo a al “Liceo Classico Statale G.F. Porporato” di Pinerolo;
B) QUESTIONI ECONOMICHE 5. viene stabilito concordemente tra le parti un mantenimento ordinario del padre Parte_3
in favore della figlia di euro 100,00 (cento/00) mensili, e questo sino a quanto il
[...] Per_1 sig. non troverà lavoro, con decorrenza gennaio 2025, anche in ragione del contributo al Per_1 mantenimento della figlia minore da parte del solo padre nel periodo 2020/2024;
6. nel momento in cui il padre troverà lavoro, i ricorrenti stabiliscono concordemente sin d'ora che il mantenimento mensile ordinario del padre in favore della figlia Parte_1 Per_1 sarà pari all'8% della retribuzione netta mensile ma in ogni caso non inferiore ad euro 100,00 (cento/00) mensili;
7. l'assegno di mantenimento verrà versato dal signor alla signora Parte_1 Parte_2
, mediante bonifico bancario alle coordinate che la medesima indicherà, entro il 15 di
[...] ogni mese e così, come concordemente stabilito, a decorrere dal mese di gennaio 2025; 8. Le parti si danno reciprocamente atto che con il deposito dell'odierno ricorso alle condizioni in esso stabilite hanno definito ogni pregressa questione economica riguardante la figlia fat- Per_1 to salvo quanto pattuito alle presenti condizioni;
2 9. per quel che riguarda l'assegno unico, lo stesso viene stabilito nella misura del 100% a favore della madre , il padre si rende disponibile sin d'ora a sottoscrivere ogni neces- Parte_2 saria documentazione e/o autorizzazione per tale previsione;
10. le spese straordinarie saranno suddivise nella misura del 50% tra i genitori e saranno da indi- viduarsi come da Protocollo del Tribunale di Torino che i ricorrenti dichiarano di conoscere e che
è da intendersi qui integralmente per ritrascritto;
11. compensazione integrale delle spese di lite “
Cuneo, così deciso nella camera di consiglio del 03/10/2024
Il Presidente
Dott. Roberta Bonaudi
Il giudice est.
Dott.Natalia Fiorello
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