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Sentenza 26 dicembre 2025
Sentenza 26 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Prato, sentenza 26/12/2025, n. 699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Prato |
| Numero : | 699 |
| Data del deposito : | 26 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Prato Sezione Unica civile Il collegio, nella seguente composizione: Dott. Lucia Schiaretti Presidente rel. Dott. Costanza Comunale Giudice Dott. Simone Vanini Giudice
ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2975/2022 promossa da:
, C.F. , rappresentata e difesa dall'Avv. Elena Fioravanti, Parte_1 C.F._1 ed elettivamente domiciliata in Prato, via Rimini n. 49, presso lo studio professionale del difensore;
RICORRENTE contro
, C.F. , rappresentato e difeso dall'Avv. Alessandra Controparte_1 C.F._2 Fusi ed elettivamente domiciliato in Firenze, via della Mattonaia n.13, presso lo studio professionale del difensore;
RESISTENTE con l'intervento del P.M.
OGGETTO: Divorzio – cessazione degli effetti civili del matrimonio.
CONCLUSIONI DELLE PARTI Per parte ricorrente: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, determinare nella somma di € 400,00, o in altra somma minore o maggiore che sarà ritenuta equa dall'On. Tribunale adito, l'assegno divorzile che il Sig. verserà alla Sig.ra mensilmente quale Controparte_1 Parte_1 contributo al suo mantenimento, con rivalutazione annuale Istat a far data dall'Udienza Presidenziale;
confermare tutti gli altri provvedimenti assunti in sede di separazione personale dei coniugi;
In ogni caso con vittoria di spese documentate ed onorari di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15% (art. 2 D.M. 55/14), c.p.a. 4%, i.v.a. 22% e successive spese occorrende.” Per il Convenuto: “Voglia il Tribunale confermare quanto già statuito nell'accordo per la separazione consensuale dei coniugi sottoscritto in data 29/06/2020 a seguito di convenzione di negoziazione assistita e, per l'effetto, rigettare la domanda della ricorrente di vedersi attribuito un assegno divorzile, anche in via provvisoria. In ogni caso con vittoria di spese e compensi di lite determinati ai sensi del D.M. n.55/2014, oltre spese forfetarie c.p.a. ed Iva come per legge”.
Ragioni in fatto e in diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 14/12/2022, ha chiesto che sia dichiarata la cessazione Parte_1 degli effetti civili del matrimonio celebrato con a Prato il 14/04/1984, come risulta Controparte_1 dalla trascrizione nei registri dello Sato Civile dello stesso Comune al n. 69, Parte 2, Sez. A, anno 1984. pagina 1 di 3 La ricorrente, a sostegno della pretesa, ha allegato: - che dall'unione coniugale è nata, in data 04.09.1984, la figlia economicamente autosufficiente;
- che, dopo un lungo periodo di Persona_1 convivenza, per contrasti insanabili, i coniugi si sono separati consensualmente in data 29.06.2020, a seguito di convenzione di negoziazione assistita ai sensi dell'art. 6, D.L. n. 132/2014, convertito in legge n. 162/2014, a cui è seguito il nulla osta del Pubblico Ministero in data 1°/07/2020; - che tra le parti la convivenza non è più ripresa ed è cessata la comunione spirituale e matrimoniale dei coniugi;
- sotto il profilo economico, di avere un'oggettiva difficoltà a reperire un'occupazione lavorativa fonte di redditi stabili, dovuta sia alle precarie condizioni di salute, a causa dei danni subiti al ginocchio sinistro, a seguito di una caduta provocata da nel 2016, sia al fatto di essere stata Controparte_1 costretta a lasciare il proprio posto di lavoro, favorendo l'occupazione lavorativa del marito, per dedicarsi in via esclusiva alla cura della casa, della famiglia e, successivamente, dei suoceri malati;
- che il marito ha un lavoro stabile, percependo uno stipendio netto mensile di € 1.500,00 ed ha altresì formato una nuova famiglia, con la quale convive da anni, stabilmente. Per tali ragioni, la ricorrente ha chiesto, oltre alla pronuncia sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, il riconoscimento a proprio favore ed a carico del marito di un assegno di mantenimento pari ad € 400,00 mensili.
si è costituito e si è associato alla domanda di divorzio;
ha contestato la Controparte_1 fondatezza delle richieste economiche formulate ed ha eccepito: - di non aver causato la caduta che, nel 2016, ha dato origine alla lesione patita dalla Sig.ra la quale è caduta accidentalmente Pt_1 scivolando in casa;
- di non aver costretto la moglie a rinunciare alla propria attività lavorativa per occuparsi della figlia e della gestione familiare, né dei suoceri;
- in particolare, che la ricorrente aveva lavorato dal 1995 al 2004 e che, a seguito della chiusura dell'azienda presso cui era impiegata, quest'ultima ha scelto autonomamente di non intraprendere una nuova occupazione;
- in merito alla propria situazione patrimoniale/reddituale, di essere stato disoccupato dal 2013 fino all'ottobre 2021, quando è stato assunto da un'agenzia di lavoro interinale, con contratto a tempo determinato, e di percepire uno stipendio netto mensile di € 1.177,00; - che la ricorrente è stata ricompensata per il contributo dato alla vita familiare, avendo ricevuto, in corso di matrimonio, il 50% di un immobile sito in VE e dei terreni ad esso circostanti (come donazione alla comunione da parte del padre del ricorrente) e poi l'altro 50% dello stesso immobile in fase di separazione, nonché ulteriori somme di denaro, per complessivi € 109.725,90; - che la ricorrente non ha fornito la prova della modifica delle sue condizioni fisiche ed economiche dopo la separazione, né della sua impossibilità a reperire un'occupazione. Sulla base di tali presupposti, il Sig. ha chiesto la conferma di quanto già CP_1 statuito nell'accordo per la separazione dei coniugi ed il rigetto della domanda della ricorrente di vedersi riconosciuto l'assegno divorzile.
All'esito dell'udienza del 16/06/2023, fallito il tentativo di conciliazione, il Presidente del Tribunale nulla ha disposto in via temporanea e urgente, rimettendo le parti davanti al Giudice istruttore;
all'udienza ex art. 183 c.p.c. la ricorrente ha chiesto pronunciarsi, con sentenza non definitiva, il divorzio ed il convenuto non si è opposto a tale richiesta. Con sentenza n. 731/2023, depositata il 24/10/2023, il Tribunale, parzialmente pronunciando sullo stato, ha dichiarato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e, con separata ordinanza, ha provveduto in ordine alla prosecuzione del giudizio in relazione alle altre domande, assegnando alle parti i termini ex art. 183, comma 6, cpc e rinviando la causa all'udienza del 18/03/2024, tenutasi mediante lo scambio di note scritte ai sensi dell'art.127-ter cpc. Il Giudice istruttore, con ordinanza del 19/03/2024, ha formulato la seguente proposta conciliativa ai sensi dell'art. 185-bis cpc: “versamento da parte di in Controparte_1 favore di della somma di € 10.000,00, a titolo di assegno divorzile una tantum e spese Parte_1 processuali compensate”; tale proposta, accettata dalla ricorrente, non è stata tuttavia accettata dal convenuto. La causa è stata in seguito istruita mediante l'acquisizione delle ultime dichiarazioni dei redditi o C.U.D. non prodotte dalle parti, nonché degli estratti conto dei conti correnti bancari e postali, dei conti titoli, dei depositi, delle polizze assicurative, intestati alle parti o anche cointestati con terzi, relativi agli anni 2022, 2023 e 2024 e l'assunzione di prova testimoniale, sui capitoli formulati da parte pagina 2 di 3 ricorrente e ammessi con ordinanza del 19/03/2024; conclusa l'istruttoria, la causa è stata trattenuta in decisione il 16 settembre 2025, previa assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per lo scambio delle comparse conclusionali e memorie di replica. Venendo a decidere la causa, il Collegio osserva quanto segue. Sull'assegno divorzile chiesto da Parte_1
Con l'accordo di negoziazione assistita per la separazione non è stato pattuito alcun assegno separatile, nonostante che la non avesse già allora un'occupazione; le parti, tuttavia, hanno Pt_1 regolamentato la loro situazione patrimoniale con attribuzioni di immobili e somme di denaro.
Nel corso del presente giudizio non è stata documentata la modifica della situazione economica della sotto il profilo assistenziale;
non è, infatti, documentata una inabilità totale al lavoro né vi sono Pt_1 allegazioni o prove che la medesima abbia effettuato alcuna ricerca, anche attraverso l'iscrizione al Centro per l'impiego; non è sufficiente la mera allegazione dell'età e della mancanza di titolo di studio per escludere la possibilità di occupazione, ancorchè precaria;
né, infine, si è allegato come la medesima, in assenza di reddito, abbia tratto il proprio sostentamento.
Dopo aver vissuto con la madre nella casa di cui è comproprietaria al 30%, come allegato in ricorso, peraltro, LA ha venduto l'immobile di VE e, in sede di udienza presidenziale, ha dichiarato di averne acquistato allo stesso prezzo un altro in Vaiano e di aver speso i risparmi per lavori di ristrutturazione, con ciò dimostrando di poter avere altre fonti di sostentamento.
Non risulta riconoscibile alla un assegno divorzile neppure sotto il profilo perequativo. Pt_1
LA, infatti, non lavora dal 2004 e l'infortunio occorsole risale al 2016; oltre a non aver provato la responsabilità del per l'accaduto, non ha provato un contributo significativo all'andamento CP_1 familiare ulteriore a quello normalmente fornito in via solidaristico familiare. Ed infatti, la madre della ricorrente, sentita come teste, ha dichiarato che la figlia si è occupata dei suoceri e che Testimone_1 per questo aveva smesso di lavorare;
trattasi di una dichiarazione molto generica ed effettuata dalla madre della ricorrente che, nel corso della testimonianza, ha dimostrato astio nei confronti del CP_1 per essere stata da lui aggredita e perché il medesimo avrebbe rubato dei soldi a suo marito. La teste figlia delle parti, che dal 2012 non parla più con la madre, invece, ha negato che la stessa Persona_1 si occupasse a tempo pieno dei nonni paterni che, peraltro sono stati in RSA la nonna e in ospedale il nonno per molto tempo.
La perequazione, peraltro, risulta già essere stata effettuata in sede di separazione, quando la Pt_1 ha ricevuto metà della casa familiare di VE (dell'altra metà era già proprietaria per donazione dal suocero) e l'ha venduta a € 140.000 per comprare altra casa a Vaiano oltre a polizze vita e fondi di investimento ed € 15.000 dal conto cointestato.
La domanda deve, dunque, essere rigettata. Sulle spese di lite.
Le spese processuali del presente giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Prato, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, respinta ogni diversa domanda, eccezione e deduzione, così provvede:
-rigetta la domanda di assegno divorzile presentata da Parte_1
-condanna al pagamento, in favore di delle spese processuali del Parte_1 Controparte_1 presente giudizio, che liquida in € 7.616,00 oltre rimborso forfetario spese processuali, IVA e CPA.
Così deciso in Prato, nella camera di consiglio del 23 dicembre 2025 Il Presidente estensore Dott. Lucia Schiaretti
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