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Sentenza 28 maggio 2025
Sentenza 28 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 28/05/2025, n. 853 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 853 |
| Data del deposito : | 28 maggio 2025 |
Testo completo
(Segue verbale dell'udienza del 28 maggio 2025)
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 28 maggio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10432 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Andrea Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14 novembre 2017, ha convenuto Parte_1
in giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione CP_1
alla ingiunzione fiscale n. 10809/2017, emessa il 27 settembre 2017 e notificata il
19 ottobre 2017, per il pagamento della somma di Euro 34.627,54, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso domestico per la casa di abitazione in
Ossi, via Nuoro n. 41, in base a un'unica fattura, emessa per consumi, relativi agli
1 (Segue verbale dell'udienza del 28 maggio 2025)
anni dal 2005 al 2013, eccependo la prescrizione quinquennale degli importi anteriori al primo sollecito e l'infondatezza della pretesa per erronea determinazione dei consumi e chiedendo, pertanto, revocarsi o annullarsi l'atto impugnato ovvero, in via subordinata, quantificarsi l'eventuale debito.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito, in relazione alla minor somma dovuta, e per la condanna al pagamento in suo favore.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, posto che in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata prima del giudizio il gestore procedeva allo stralcio di quanto addebitato in relazione al quinquennio dal 31 dicembre 2005 al 25 luglio
2009, si afferma il diritto dell'utente a conoscere i criteri applicati, stante la mancanza di motivazione, e si eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale, in realtà, fino alla data di notifica del primo sollecito, datato 5 giugno 2015.
1.2. Col secondo motivo, si contesta il risultato del controllo effettuato in laboratorio sul contatore utilizzato nel periodo di rilevazione dei consumi anomali, stante la contraddittorietà tra la verifica svolta il 26 ottobre 2016 e quella svolta il
14 gennaio 2015, allorché si indicava la sporcizia ed illeggibilità del contatore;
inoltre, viene dato conto dell'indicazione, nelle fatture successive alla sostituzione del contatore, di consumi radicalmente inferiori rispetto a quelli, abnormi, verificatisi nel periodo controverso, nonostante le esigenze immutate, in riferimento a un'abitazione in cui vive una sola persona che lavora per gran parte della giornata e rincasa quasi solo nelle ore notturne, senza mai un sinistro tale da determinare una dispersione d'acqua.
2 (Segue verbale dell'udienza del 28 maggio 2025)
1.3. Col terzo motivo, si deduce l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per incertezza del credito e, comunque, per difetto dei presupposti di legge.
2. I motivi, che si prestano ad esame congiunto per stretta connessione, sono nel complesso fondati.
2.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024; conf. nn. 505 e 757 del 2025).
2.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura
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idrica a uso domestico residenziale intestata ad , identificata col Parte_1
numero di utenza ed ubicata in Ossi, via Nuoro n. 41, è in contestazione P.IVA_1
relativamente alla fattura seguente, posta a base dell'atto di ingiunzione n.
10809/2017, per il periodo complessivo dal 31 dicembre 2005 fino al 30 maggio
2013, di importo totale pari a Euro 34.627,54: fattura emessa a saldo il 25 luglio
2014, per consumi relativi al periodo dal 31 dicembre 2005 al 30 maggio 2013, di importo pari a Euro 60.645,23, ridotto di Euro 26.017,69, a seguito di accoglimento di reclamo per intervenuta prescrizione, con residuo di Euro
34.627,54.
2.3. Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, premesso che il credito è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015) e che la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999), occorre considerare il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo cui l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); costituzione in mora per la quale non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del 2021). Nel caso in esame, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla diffida ad adempiere del 6 agosto
2014, ricevuta a mezzo di raccomandata il 26 settembre 2014, in riferimento ai corrispettivi dei consumi per l'intero periodo controverso (il sollecito del 5 giugno
2015, invece, è posteriore). Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al 25 settembre 2009, ultimo giorno coperto dalla
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causa estintiva, perché il termine decorre giorno per giorno dal momento della fornitura del servizio e l'interruzione è computabile nel quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo (26 settembre 2014), senza che sia consentito spostare in avanti il dies a quo, per il solo fatto, imputabile al gestore, del ritardo nella rilevazione e nella fatturazione del conguaglio dei quantitativi somministrati all'utente (25 luglio 2014), diversamente sia da quanto eccepito dall'opponente sia da quanto affermato dall'altra parte con la risposta al reclamo in sede stragiudiziale ed in giudizio.
2.4. Ai fini del calcolo, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal
26 settembre 2009 fino al 30 maggio 2013.
2.5. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
2.6. Sussiste il denunciato vizio del contatore e, in dipendenza da esso, il denunciato errore nella rilevazione. Secondo quanto indicato nel verbale di sostituzione in data 12 gennaio 2015, lo strumento di misura avente matricola
00/441078, originariamente collocato a servizio dell'utenza, sarebbe stato sostituito senza una ragione particolare. Secondo quanto indicato nel verbale di messa in prova in data 14 gennaio 2015, a cura di un tecnico incaricato dalla società, il quale sottoscriveva facendo propria la constatazione dell'utente, il contatore era sporco al suo interno e i numeri non erano ben leggibili nel quadrante. Dalle indagini disposte in corso di causa e delegate al consulente tecnico nominato d'ufficio, il quale le ha compiute avvalendosi di struttura accreditata (Laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua in Asti), risulta che il contatore rimosso, effettivamente, non funziona in modo corretto, con pregiudizio dell'attendibilità dei risultati, in quanto l'errore di misura, in danno dell'utente, rilevato alla portata minima (l/h 30), eccede il limite di tolleranza del
5% (6,90%), stabilito dall'art. B.35 del regolamento del servizio idrico integrato;
in tal senso, del resto, depone anche il certificato di taratura rilasciato dalla stessa struttura, su richiesta del gestore, a seguito di altra verifica eseguita in data 26 ottobre 2016, un documento trasmesso nel corso delle operazioni peritali, secondo
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cui l'errore di misura, in più, già non era contenuto nel limite di tolleranza del 5%, sia alla portata minima (l/h 30) che alla portata intermedia (l/h 120). In ogni caso, il confronto tra la fattura in contestazione del 25 luglio 2014, in cui si riporta la lettura iniziale di mc 10, alla data del 31 dicembre 2005, e la lettura finale di mc
21.365, alla data del 30 maggio 2013, con la determinazione dei consumi per differenza in mc 21.355, in base ai rilievi sul contatore sostituito (00/441078), da un lato, e le fatture successive alla sostituzione del 29 luglio 2015, del 31 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, in cui si riporta la lettura iniziale di mc 0 alla data del 12 gennaio 2015 e la lettura finale di mc 37 alla data del 16 febbraio
2016, con la determinazione dei consumi per differenza in mc 37, in base ai rilievi sul contatore sostitutivo (10/TA040989), dall'altro lato, mostra un consumo medio giornaliero nel primo periodo addirittura di mc 7,89, tenuto conto del numero di giorni (21.355/2708), ed un consumo medio giornaliero nel secondo periodo di appena mc 0,09, tenuto conto del numero di giorni (37/401), in assenza di alcuna ragione plausibile per ipotizzare un'improvvisa caduta dei consumi per altra causa, proprio al momento del cambio, lasciando presumere in modo inequivoco il malfunzionamento dell'originario ed obsoleto contatore, come lamentato dall'utente, senza che, a fronte della contestazione, siano stati forniti elementi di prova in senso positivo, da parte del gestore. Non potendo utilizzare il contatore dismesso per l'ultima lettura, il gestore doveva ricostruire i consumi anteriori, in base alla media dei consumi rilevati sul nuovo contatore nel periodo successivo, quantificando in via induttiva i consumi ignoti, non altrimenti determinabili. Ne consegue la mancanza dei termini di definizione del necessario intervallo tra due letture certe, non solo la lettura di partenza, ma anche la lettura di chiusura, entrambe necessarie per poter correttamente determinare e distribuire i consumi tra i periodi e le tariffe succedutisi nel corso del tempo.
2.7. Attesa la mancanza di prova diretta, i quantitativi vanno propriamente ricostruiti per l'intero periodo.
2.8. A tal fine, occorre procedere alla ricostruzione dei consumi in applicazione del criterio storico, a prescindere da quello statistico, avente valore
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meramente sussidiario, ai sensi dell'art. B.35 del regolamento. All'utenza in esame, dunque, possono e debbono ascriversi per il periodo oggetto di determinazione, in via presuntiva, consumi medi non inferiori a quelli rilevati dal nuovo contatore nel periodo immediatamente successivo, risultanti dalla serie di fatture emesse a saldo, in quanto è necessario, di regola, il riferimento a un periodo almeno annuale ed ancor meglio pluriennale, anteriore o posteriore, apprezzabilmente lungo, ai fini dell'uso dei consumi rilevati come parametro per la determinazione presuntiva dei consumi sconosciuti, in modo da superare la variabilità stagionale. Poiché il consumo medio giornaliero, cosiddetto pro die, è di mc 0,09 (37/401), corrispondente al consumo medio annuo di mc 33
(0,09x365), i consumi controversi sono determinabili nella misura di 121 mc, dal
26 settembre 2009 fino al 30 maggio 2013, nel corso di 1343 giorni (0,09x1343).
Il consulente è correttamente pervenuto a pressoché identica determinazione (mc
0,087), anche se poi ha diversamente sviluppato il computo, in relazione ad un periodo non perfettamente coincidente con quello non prescritto. Al contrario, divergendo senza giustificazione da tale procedimento di calcolo, la fattura a saldo posta a base di ingiunzione, quella del 25 luglio 2014, di importo elevatissimo, si fonda sui consumi ricavati dal contatore non funzionante e sostituito, anziché sui consumi presunti. A questo punto, occorre applicare le tariffe, estrapolabili dalla fattura in questione, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti. Si ottengono i seguenti importi, per anno intero o per frazione d'anno, secondo i casi: Euro 12,05, per il periodo dal 26 settembre 2009 al 31 dicembre 2009; Euro 46,40, per il periodo dal 1° gennaio
2010 al 31 dicembre 2010; Euro 48,55, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; Euro 50,67, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2012; Euro 22,23, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 maggio 2013. Ne consegue la somma totale per corrispettivi di Euro 179,90, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%).
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2.9. Ai fini estintivi, sono stati eccepiti e sono, comunque, rilevabili più pagamenti relativi al periodo in esame. In primo luogo, si tratta del versamento eseguito a mezzo di bollettino postale il 5 marzo 2008, per l'importo di Euro
62,45, in relazione alla fattura emessa in acconto il 18 febbraio 2008, per consumi relativi al periodo dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006, in base a quello che risulta dalla ricevuta. In secondo luogo, si tratta del versamento eseguito sempre a mezzo di bollettino postale il 18 settembre 2012, per l'importo di Euro 610,62, in relazione alla fattura emessa in acconto il 13 dicembre 2011, per consumi relativi al periodo dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2010, in base a quello che risulta dalla ricevuta. In totale, l'importo pagato è pari a Euro 673,07. Il debito verso il gestore, quindi, si è del tutto estinto, residuando la somma a credito di Euro
493,17, in favore dell'utente.
2.10. Pertanto, è accertata la inesistenza del diritto fatto valere in via di ingiunzione.
3. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è totalmente fondata.
4. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile, stante la costituzione della convenuta dopo il decorso del termine di decadenza, oltre che del tutto infondata, atteso l'esito della domanda principale.
5. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per inesistenza del credito relativo alla somma ingiunta, a titolo di corrispettivi di fornitura idrica;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito vantato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
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7. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica per il periodo dal 31 dicembre 2005 fino al 25 settembre 2009;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione e per intervenuto pagamento, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica per il periodo dal 26 settembre 2009 fino al 30 maggio 2013;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
5) condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, e in Euro 545,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
I L T R I B U N A L E D I C A G L I A R I
SECONDA SEZIONE CIVILE in persona del dott. Antonio Angioi, in funzione di Giudice monocratico, ha pronunciato e pubblicato, mediante lettura del dispositivo e dei motivi della decisione, nella pubblica udienza del giorno 28 maggio 2025, la seguente
S E N T E N Z A nella causa iscritta al n. 10432 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2017, proposta da
, elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta Parte_1
elettronica certificata dell'avv. Andrea Satta, che la rappresenta e difende per procura speciale a margine della citazione
OPPONENTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, CP_1
elettivamente domiciliata presso l'indirizzo di posta elettronica certificata dell'avv.
Francesco Pisenti, che la rappresenta e difende per procura speciale con atto pubblico
OPPOSTA
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con citazione notificata il 14 novembre 2017, ha convenuto Parte_1
in giudizio la ex art. 3 del R.D. n. 639 del 1910, in opposizione CP_1
alla ingiunzione fiscale n. 10809/2017, emessa il 27 settembre 2017 e notificata il
19 ottobre 2017, per il pagamento della somma di Euro 34.627,54, a titolo di corrispettivi della fornitura idrica ad uso domestico per la casa di abitazione in
Ossi, via Nuoro n. 41, in base a un'unica fattura, emessa per consumi, relativi agli
1 (Segue verbale dell'udienza del 28 maggio 2025)
anni dal 2005 al 2013, eccependo la prescrizione quinquennale degli importi anteriori al primo sollecito e l'infondatezza della pretesa per erronea determinazione dei consumi e chiedendo, pertanto, revocarsi o annullarsi l'atto impugnato ovvero, in via subordinata, quantificarsi l'eventuale debito.
Si è costituita in giudizio la contestando il fondamento dei CP_1 motivi dedotti e concludendo per il rigetto dell'opposizione ovvero, in subordine, per l'accertamento del credito, in relazione alla minor somma dovuta, e per la condanna al pagamento in suo favore.
La causa è stata istruita a mezzo di documenti, prova per testi e consulenza tecnica d'ufficio.
In prossimità dell'udienza di discussione orale, le parti sono state autorizzate al deposito delle comparse conclusionali.
***
1. I motivi di opposizione sono i seguenti.
1.1. Col primo motivo, posto che in accoglimento dell'eccezione di prescrizione sollevata prima del giudizio il gestore procedeva allo stralcio di quanto addebitato in relazione al quinquennio dal 31 dicembre 2005 al 25 luglio
2009, si afferma il diritto dell'utente a conoscere i criteri applicati, stante la mancanza di motivazione, e si eccepisce, altresì, la prescrizione quinquennale, in realtà, fino alla data di notifica del primo sollecito, datato 5 giugno 2015.
1.2. Col secondo motivo, si contesta il risultato del controllo effettuato in laboratorio sul contatore utilizzato nel periodo di rilevazione dei consumi anomali, stante la contraddittorietà tra la verifica svolta il 26 ottobre 2016 e quella svolta il
14 gennaio 2015, allorché si indicava la sporcizia ed illeggibilità del contatore;
inoltre, viene dato conto dell'indicazione, nelle fatture successive alla sostituzione del contatore, di consumi radicalmente inferiori rispetto a quelli, abnormi, verificatisi nel periodo controverso, nonostante le esigenze immutate, in riferimento a un'abitazione in cui vive una sola persona che lavora per gran parte della giornata e rincasa quasi solo nelle ore notturne, senza mai un sinistro tale da determinare una dispersione d'acqua.
2 (Segue verbale dell'udienza del 28 maggio 2025)
1.3. Col terzo motivo, si deduce l'illegittimità dell'ingiunzione di pagamento per incertezza del credito e, comunque, per difetto dei presupposti di legge.
2. I motivi, che si prestano ad esame congiunto per stretta connessione, sono nel complesso fondati.
2.1. Secondo il principio costantemente affermato dalla giurisprudenza di legittimità, in tema di contratti di somministrazione, la rilevazione dei consumi mediante contatore è assistita da una mera presunzione semplice di veridicità, sicché, in caso di contestazione, grava sul somministrante l'onere di provare che il contatore era perfettamente funzionante, mentre il fruitore deve dimostrare che l'eccessività dei consumi è dovuta a fattori esterni al suo controllo e che non avrebbe potuto evitare con un'attenta custodia dell'impianto, ovvero di aver diligentemente vigilato affinché eventuali intrusioni di terzi non potessero alterare il normale funzionamento del misuratore o determinare un incremento dei consumi (Cass. n. 23699 del 2016; conf. nn. 30290 del 2017, 19154 del 2018,
18195 del 2021 e 28984 del 2023); nella giurisprudenza di merito, sulla medesima linea argomentativa, si è affermato con maggiore ampiezza che, in materia di contratto di fornitura d'acqua, ai fini della verifica dei consumi, fondanti i corrispettivi, ove sorga contestazione sulla causa di un'eccedenza sospetta, in quanto non corrispondente al normale fabbisogno, occorre stabilire se essa dipenda da vizio del contatore, da errore di rilevazione o da errore di trascrizione ovvero, su un diverso piano, da perdita occulta nell'impianto idrico, con l'esclusione, cioè, di un malfunzionamento dell'apparecchio di misura o di un altro fattore proprio dell'organizzazione del servizio, verificando, quindi, se la causa della elevata entità dei quantitativi contestati sia imputabile al gestore o all'utente
(Trib. Oristano n. 16 del 2019), e che, in altri termini, ove il gestore del servizio idrico abbia fornito la prova della misurazione, spetta all'utente provare che i consumi eccessivi dipendano da fatti a lui non imputabili (Trib. Cagliari n. 1954 del 2024; conf. nn. 505 e 757 del 2025).
2.2. Nella specie, il rapporto dedotto in giudizio, riguardante la fornitura
3 (Segue verbale dell'udienza del 28 maggio 2025)
idrica a uso domestico residenziale intestata ad , identificata col Parte_1
numero di utenza ed ubicata in Ossi, via Nuoro n. 41, è in contestazione P.IVA_1
relativamente alla fattura seguente, posta a base dell'atto di ingiunzione n.
10809/2017, per il periodo complessivo dal 31 dicembre 2005 fino al 30 maggio
2013, di importo totale pari a Euro 34.627,54: fattura emessa a saldo il 25 luglio
2014, per consumi relativi al periodo dal 31 dicembre 2005 al 30 maggio 2013, di importo pari a Euro 60.645,23, ridotto di Euro 26.017,69, a seguito di accoglimento di reclamo per intervenuta prescrizione, con residuo di Euro
34.627,54.
2.3. Quanto all'eccezione preliminare di prescrizione parziale del diritto ai corrispettivi per la fornitura d'acqua, in relazione ai consumi di ciascun periodo, premesso che il credito è assoggettato alla prescrizione breve nel termine quinquennale, ex art. 2948, n. 4, cod. civ. (Cass. n. 1442 del 2015) e che la prescrizione decorre per l'inerzia del titolare del diritto, a meno che si trovi nell'impossibilità legale di esercitarlo, alla quale si riferisce l'art. 2935 cod. civ., senza che abbia rilievo in generale l'impossibilità di fatto, come la difficoltà di liquidarlo (Cass. n. 6209 del 1999), occorre considerare il disposto dell'art. 2943, comma 4, cod. civ., secondo cui l'interruzione da parte del titolare del diritto presuppone necessariamente la ricezione di un atto che valga a costituire in mora il debitore, e non già la sua mera formazione, in quanto atto giuridico a carattere recettizio (Cass. n. 27412 del 2021); costituzione in mora per la quale non è condizione necessaria la liquidità del credito, non vigendo nel nostro ordinamento il principio romanistico in illiquidis non fit mora (Cass. n. 10599 del 2021). Nel caso in esame, per il periodo più remoto, non è stato allegato né provato il recapito di alcuna richiesta di pagamento anteriore alla diffida ad adempiere del 6 agosto
2014, ricevuta a mezzo di raccomandata il 26 settembre 2014, in riferimento ai corrispettivi dei consumi per l'intero periodo controverso (il sollecito del 5 giugno
2015, invece, è posteriore). Successivamente, in tempo utile ad interrompere la prescrizione, è stata notificata l'ingiunzione. Ne consegue che la prescrizione ben può operare in concreto fino al 25 settembre 2009, ultimo giorno coperto dalla
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causa estintiva, perché il termine decorre giorno per giorno dal momento della fornitura del servizio e l'interruzione è computabile nel quinquennio a ritroso dalla data di ricezione del primo atto interruttivo (26 settembre 2014), senza che sia consentito spostare in avanti il dies a quo, per il solo fatto, imputabile al gestore, del ritardo nella rilevazione e nella fatturazione del conguaglio dei quantitativi somministrati all'utente (25 luglio 2014), diversamente sia da quanto eccepito dall'opponente sia da quanto affermato dall'altra parte con la risposta al reclamo in sede stragiudiziale ed in giudizio.
2.4. Ai fini del calcolo, il periodo utile, compresi gli estremi, si estende dal
26 settembre 2009 fino al 30 maggio 2013.
2.5. Allo scopo di determinare i corrispettivi, occorre riscontrare o, se necessario, ricostruire i consumi.
2.6. Sussiste il denunciato vizio del contatore e, in dipendenza da esso, il denunciato errore nella rilevazione. Secondo quanto indicato nel verbale di sostituzione in data 12 gennaio 2015, lo strumento di misura avente matricola
00/441078, originariamente collocato a servizio dell'utenza, sarebbe stato sostituito senza una ragione particolare. Secondo quanto indicato nel verbale di messa in prova in data 14 gennaio 2015, a cura di un tecnico incaricato dalla società, il quale sottoscriveva facendo propria la constatazione dell'utente, il contatore era sporco al suo interno e i numeri non erano ben leggibili nel quadrante. Dalle indagini disposte in corso di causa e delegate al consulente tecnico nominato d'ufficio, il quale le ha compiute avvalendosi di struttura accreditata (Laboratorio nazionale di taratura per contatori d'acqua in Asti), risulta che il contatore rimosso, effettivamente, non funziona in modo corretto, con pregiudizio dell'attendibilità dei risultati, in quanto l'errore di misura, in danno dell'utente, rilevato alla portata minima (l/h 30), eccede il limite di tolleranza del
5% (6,90%), stabilito dall'art. B.35 del regolamento del servizio idrico integrato;
in tal senso, del resto, depone anche il certificato di taratura rilasciato dalla stessa struttura, su richiesta del gestore, a seguito di altra verifica eseguita in data 26 ottobre 2016, un documento trasmesso nel corso delle operazioni peritali, secondo
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cui l'errore di misura, in più, già non era contenuto nel limite di tolleranza del 5%, sia alla portata minima (l/h 30) che alla portata intermedia (l/h 120). In ogni caso, il confronto tra la fattura in contestazione del 25 luglio 2014, in cui si riporta la lettura iniziale di mc 10, alla data del 31 dicembre 2005, e la lettura finale di mc
21.365, alla data del 30 maggio 2013, con la determinazione dei consumi per differenza in mc 21.355, in base ai rilievi sul contatore sostituito (00/441078), da un lato, e le fatture successive alla sostituzione del 29 luglio 2015, del 31 dicembre 2015 e del 31 marzo 2016, in cui si riporta la lettura iniziale di mc 0 alla data del 12 gennaio 2015 e la lettura finale di mc 37 alla data del 16 febbraio
2016, con la determinazione dei consumi per differenza in mc 37, in base ai rilievi sul contatore sostitutivo (10/TA040989), dall'altro lato, mostra un consumo medio giornaliero nel primo periodo addirittura di mc 7,89, tenuto conto del numero di giorni (21.355/2708), ed un consumo medio giornaliero nel secondo periodo di appena mc 0,09, tenuto conto del numero di giorni (37/401), in assenza di alcuna ragione plausibile per ipotizzare un'improvvisa caduta dei consumi per altra causa, proprio al momento del cambio, lasciando presumere in modo inequivoco il malfunzionamento dell'originario ed obsoleto contatore, come lamentato dall'utente, senza che, a fronte della contestazione, siano stati forniti elementi di prova in senso positivo, da parte del gestore. Non potendo utilizzare il contatore dismesso per l'ultima lettura, il gestore doveva ricostruire i consumi anteriori, in base alla media dei consumi rilevati sul nuovo contatore nel periodo successivo, quantificando in via induttiva i consumi ignoti, non altrimenti determinabili. Ne consegue la mancanza dei termini di definizione del necessario intervallo tra due letture certe, non solo la lettura di partenza, ma anche la lettura di chiusura, entrambe necessarie per poter correttamente determinare e distribuire i consumi tra i periodi e le tariffe succedutisi nel corso del tempo.
2.7. Attesa la mancanza di prova diretta, i quantitativi vanno propriamente ricostruiti per l'intero periodo.
2.8. A tal fine, occorre procedere alla ricostruzione dei consumi in applicazione del criterio storico, a prescindere da quello statistico, avente valore
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meramente sussidiario, ai sensi dell'art. B.35 del regolamento. All'utenza in esame, dunque, possono e debbono ascriversi per il periodo oggetto di determinazione, in via presuntiva, consumi medi non inferiori a quelli rilevati dal nuovo contatore nel periodo immediatamente successivo, risultanti dalla serie di fatture emesse a saldo, in quanto è necessario, di regola, il riferimento a un periodo almeno annuale ed ancor meglio pluriennale, anteriore o posteriore, apprezzabilmente lungo, ai fini dell'uso dei consumi rilevati come parametro per la determinazione presuntiva dei consumi sconosciuti, in modo da superare la variabilità stagionale. Poiché il consumo medio giornaliero, cosiddetto pro die, è di mc 0,09 (37/401), corrispondente al consumo medio annuo di mc 33
(0,09x365), i consumi controversi sono determinabili nella misura di 121 mc, dal
26 settembre 2009 fino al 30 maggio 2013, nel corso di 1343 giorni (0,09x1343).
Il consulente è correttamente pervenuto a pressoché identica determinazione (mc
0,087), anche se poi ha diversamente sviluppato il computo, in relazione ad un periodo non perfettamente coincidente con quello non prescritto. Al contrario, divergendo senza giustificazione da tale procedimento di calcolo, la fattura a saldo posta a base di ingiunzione, quella del 25 luglio 2014, di importo elevatissimo, si fonda sui consumi ricavati dal contatore non funzionante e sostituito, anziché sui consumi presunti. A questo punto, occorre applicare le tariffe, estrapolabili dalla fattura in questione, contenente i valori annualmente aggiornati, riferiti ai canoni progressivi per volumi crescenti d'acqua presa dall'acquedotto, agli oneri di depurazione e di fognatura, nonché alla quota fissa di accesso al servizio, da moltiplicarsi per i quantitativi forniti. Si ottengono i seguenti importi, per anno intero o per frazione d'anno, secondo i casi: Euro 12,05, per il periodo dal 26 settembre 2009 al 31 dicembre 2009; Euro 46,40, per il periodo dal 1° gennaio
2010 al 31 dicembre 2010; Euro 48,55, per il periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2011; Euro 50,67, per il periodo dal 1° gennaio 2012 al 31 dicembre
2012; Euro 22,23, per il periodo dal 1° gennaio 2013 al 30 maggio 2013. Ne consegue la somma totale per corrispettivi di Euro 179,90, inclusa l'imposta sul valore aggiunto, secondo l'aliquota applicabile (10%).
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2.9. Ai fini estintivi, sono stati eccepiti e sono, comunque, rilevabili più pagamenti relativi al periodo in esame. In primo luogo, si tratta del versamento eseguito a mezzo di bollettino postale il 5 marzo 2008, per l'importo di Euro
62,45, in relazione alla fattura emessa in acconto il 18 febbraio 2008, per consumi relativi al periodo dal 31 dicembre 2005 al 30 giugno 2006, in base a quello che risulta dalla ricevuta. In secondo luogo, si tratta del versamento eseguito sempre a mezzo di bollettino postale il 18 settembre 2012, per l'importo di Euro 610,62, in relazione alla fattura emessa in acconto il 13 dicembre 2011, per consumi relativi al periodo dal 30 giugno 2006 al 31 dicembre 2010, in base a quello che risulta dalla ricevuta. In totale, l'importo pagato è pari a Euro 673,07. Il debito verso il gestore, quindi, si è del tutto estinto, residuando la somma a credito di Euro
493,17, in favore dell'utente.
2.10. Pertanto, è accertata la inesistenza del diritto fatto valere in via di ingiunzione.
3. La domanda di accertamento negativo del credito, in base alle eccezioni accolte, è totalmente fondata.
4. La domanda riconvenzionale subordinata di condanna al pagamento, invece, è tardiva ed inammissibile, stante la costituzione della convenuta dopo il decorso del termine di decadenza, oltre che del tutto infondata, atteso l'esito della domanda principale.
5. Conclusivamente, va annullata l'ingiunzione, per inesistenza del credito relativo alla somma ingiunta, a titolo di corrispettivi di fornitura idrica;
va dichiarata inammissibile, invece, la domanda riconvenzionale subordinata.
6. Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, tenuto conto del valore della causa, in relazione al credito vantato, e della complessiva attività svolta, in relazione alle fasi di studio, introduttiva, istruttoria e decisoria, secondo i valori medi stabiliti dalla disciplina regolamentare di cui al
D.M. n. 55 del 2014, come modificato dal D.M. n. 37 del 2018 e dal D.M. n. 147 del 2022, tabella n. 2, quarto scaglione, con l'aggiunta delle spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
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7. Nulla è da riconoscere, da ultimo, a titolo di risarcimento del danno da lite temeraria, ai sensi dell'art. 96, primo comma ovvero terzo comma, cod. proc. civ., trattandosi di una forma di responsabilità che presuppone, oltre a un esito processuale di totale soccombenza di una parte, un contegno connotato da dolo o colpa grave oppure un abuso del processo, escluso dal carattere non pretestuoso delle difese svolte.
P.Q.M.
Il Tribunale, definendo il giudizio, respinta ogni contraria domanda ed eccezione:
1) annulla l'ingiunzione opposta;
2) dichiara la inesistenza, per intervenuta prescrizione, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica per il periodo dal 31 dicembre 2005 fino al 25 settembre 2009;
3) dichiara la inesistenza, per inesatta liquidazione e per intervenuto pagamento, del diritto ai corrispettivi di fornitura idrica per il periodo dal 26 settembre 2009 fino al 30 maggio 2013;
4) dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale subordinata;
5) condanna l'opposta al rimborso, in favore dell'opponente, delle spese di lite, che liquida in Euro 7.616,00, a titolo di compensi, e in Euro 545,00, a titolo di esborsi, oltre a spese generali, nella misura del 15%, ed accessori di legge, da distrarsi in favore del procuratore antistatario, ponendo a carico della soccombente, altresì, le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura liquidata con precedente decreto.
Così deciso in Cagliari, il 28 maggio 2025.
Il Giudice
(dott. Antonio Angioi)
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