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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 15/12/2025, n. 2764 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 2764 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3487/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3487 /2025 promossa da:
Avv. RO EL nato, il 22.4.1963, a Genova con studio (presso cui elegge domicilio) ivi in Via
D. Fiasella 7\3 C.F. - PEC -), il CodiceFiscale_1 Email_1 quale s'avvale della facoltà di difendersi in proprio
Ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO
Azione di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore di condominio all'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c., con domanda di condanna all'adempimento e di applicazione di misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come in ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 c.p.c. depositato in data 9 aprile 2024 e regolarmente notificato l'Avv.
RO EL
1.1. esponeva di essere creditore del IN sito in Genova, Via F. G. Pantaleo n. 5, in forza di decreto di assegnazione emesso dal Tribunale di Genova all'esito della procedura esecutiva presso terzi n. R.G. 3049/2024, per l'importo complessivo di euro 1.372,80 oltre accessori;
1.2. riferiva che, esperiti infruttuosamente i tentativi di soddisfacimento del credito nei confronti del
, aveva formalmente richiesto all'amministratore pro tempore, la Parte_1 CP_1 comunicazione dei nominativi e dei dati anagrafici dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.;
1.3. deduceva che, nonostante reiterate sollecitazioni, l'amministratore non aveva adempiuto a tale obbligo, limitandosi a interlocuzioni prive di esito concreto e subordinando indebitamente la comunicazione dei dati a valutazioni assembleari.
2. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva
2.1. accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dell'amministratore all'obbligo di legge, CP_1
2.2. ordinarsi allo stesso la comunicazione dei dati richiesti e
2.3. condannarlo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre alle spese di lite.
3. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies a seguito di udienza tenuta tramite note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
2. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione
2.1. le obbligazioni assunte nell'interesse del nei confronti dei terzi hanno natura Parte_1 parziaria (Cass. SS.UU. n. 9148/2008), con conseguente responsabilità dei singoli condomini nei limiti delle rispettive quote millesimali;
2.2. l'art. 63 disp. att. c.c. prevede un meccanismo di tutela del condomino in regola con i pagamenti, stabilendo che i creditori del IN non possano agire nei suoi confronti se non dopo l'escussione dei condomini morosi, configurando un'obbligazione sussidiaria ed eventuale (Cass.
n. 5043/2023; Cass. n. 19532/2024);
2.3. in tale contesto, l'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. pone in capo all'amministratore l'obbligo di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, obbligo funzionale al rispetto dell'ordine legale di escussione;
2.4. l'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi ha fonte direttamente nella legge e non rientra tra gli obblighi derivanti dal contratto di amministrazione intercorrente tra amministratore e IN (Cass n. 1002/2025). Ne consegue che tale obbligo grava sull'amministratore in proprio e che la legittimazione passiva dell'azione volta ad ottenerne l'adempimento spetta alla persona dell'amministratore, e non al in persona del Parte_1 medesimo.
3. Nel caso di specie, risultano documentalmente provati:
3.1. l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo al ricorrente nei confronti del
IN, come da decreto di assegnazione emesso dal Tribunale di Genova in data 18 febbraio 2025 (doc. 1);
3.2. la rituale notifica del titolo esecutivo e del precetto all'amministratore pro tempore CP_1
(doc. 2);
3.3. l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive nei confronti del e l'inesistenza Parte_1 di beni comuni utilmente aggredibili (docc. 3, 4 e 5);
3.4. la formale richiesta, inoltrata a mezzo PEC, di comunicazione dei dati dei condomini morosi ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (doc. 6);
3.5. la mancata comunicazione dei dati richiesti, nonostante le interlocuzioni intercorse (docc. 7, 8 e
9).
4. La condotta omissiva del convenuto integra quindi CP_1
4.1. un inadempimento dell'obbligo di legge di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., non potendo la comunicazione dei dati essere subordinata a valutazioni o deliberazioni assembleari;
4.2. una responsabilità di natura extracontrattuale, essendo idonea a pregiudicare l'interesse del creditore alla sollecita realizzazione del proprio credito.
5. Ne consegue la condanna di a comunicare al creditore Avv. RO EL l'elenco CP_1 dei nominativi dei condomini morosi del IN sito in Genova, Via F. G. Pantaleo n. 5, con i relativi dati anagrafici
6. Sulla richiesta misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.
6.1. Sussistono i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., trattandosi di obbligo di fare infungibile.
6.2. La protratta inerzia dell'amministratore, nonostante le reiterate richieste del creditore, rende concreto il rischio di ulteriore ritardo nell'adempimento.
6.3. Appare equo e proporzionato determinare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo in euro
20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione dell'ordine.
7. Spese di lite
7.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 del DM. 147/2022 e applicati i valori medi per le fasi studio e introduttiva, i valori minimi per la fase decisionale attesa l'attività espletata, escluso il ricorrere della fase istruttoria non espletata, in € 22,82 per esborsi e € 1.276,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOT Dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3487/2025, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa,
1. accerta e dichiara l'inadempimento di in proprio, all'obbligo di comunicare al creditore CP_1
Avv. RO EL l'elenco dei nominativi dei condomini morosi del IN sito in Genova,
Via F. G. Pantaleo n. 5, con i relativi dati anagrafici;
2. ordina a in proprio, di comunicare al ricorrente, entro il termine di 10 giorni dalla CP_1 comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici;
3. condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di euro 20 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al punto 2.;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 22,82 per esborsi e € 1.276,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Bellingeri Daniela
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di GENOVA
Sezione III CIVILE in composizione monocratica, nella persona del G.O.T. dott. Bellingeri Daniela ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 3487 /2025 promossa da:
Avv. RO EL nato, il 22.4.1963, a Genova con studio (presso cui elegge domicilio) ivi in Via
D. Fiasella 7\3 C.F. - PEC -), il CodiceFiscale_1 Email_1 quale s'avvale della facoltà di difendersi in proprio
Ricorrente contro
(C.F. ) CP_1 P.IVA_1
Convenuto contumace
OGGETTO
Azione di accertamento dell'inadempimento dell'amministratore di condominio all'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi ex art. 63 disp. att. c.c., con domanda di condanna all'adempimento e di applicazione di misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.
CONCLUSIONI
Parte attrice concludeva come in ricorso introduttivo
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 281 c.p.c. depositato in data 9 aprile 2024 e regolarmente notificato l'Avv.
RO EL
1.1. esponeva di essere creditore del IN sito in Genova, Via F. G. Pantaleo n. 5, in forza di decreto di assegnazione emesso dal Tribunale di Genova all'esito della procedura esecutiva presso terzi n. R.G. 3049/2024, per l'importo complessivo di euro 1.372,80 oltre accessori;
1.2. riferiva che, esperiti infruttuosamente i tentativi di soddisfacimento del credito nei confronti del
, aveva formalmente richiesto all'amministratore pro tempore, la Parte_1 CP_1 comunicazione dei nominativi e dei dati anagrafici dei condomini morosi, ai sensi dell'art. 63, comma 1, disp. att. c.c.;
1.3. deduceva che, nonostante reiterate sollecitazioni, l'amministratore non aveva adempiuto a tale obbligo, limitandosi a interlocuzioni prive di esito concreto e subordinando indebitamente la comunicazione dei dati a valutazioni assembleari.
2. Tanto premesso, il ricorrente chiedeva
2.1. accertarsi e dichiararsi l'inadempimento dell'amministratore all'obbligo di legge, CP_1
2.2. ordinarsi allo stesso la comunicazione dei dati richiesti e
2.3. condannarlo, ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento di una somma di denaro per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione del provvedimento, oltre alle spese di lite.
3. Il convenuto, ritualmente citato, non si è costituito in giudizio ed è stato dichiarato contumace.
4. La causa, ritenuta matura per la decisione, veniva trattenuta in decisione ex art. 281 sexies a seguito di udienza tenuta tramite note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. La domanda è fondata e merita accoglimento per i seguenti motivi.
2. Secondo consolidata giurisprudenza della Corte di Cassazione
2.1. le obbligazioni assunte nell'interesse del nei confronti dei terzi hanno natura Parte_1 parziaria (Cass. SS.UU. n. 9148/2008), con conseguente responsabilità dei singoli condomini nei limiti delle rispettive quote millesimali;
2.2. l'art. 63 disp. att. c.c. prevede un meccanismo di tutela del condomino in regola con i pagamenti, stabilendo che i creditori del IN non possano agire nei suoi confronti se non dopo l'escussione dei condomini morosi, configurando un'obbligazione sussidiaria ed eventuale (Cass.
n. 5043/2023; Cass. n. 19532/2024);
2.3. in tale contesto, l'art. 63, comma 1, disp. att. c.c. pone in capo all'amministratore l'obbligo di comunicare ai creditori non ancora soddisfatti che lo interpellino i dati dei condomini morosi, obbligo funzionale al rispetto dell'ordine legale di escussione;
2.4. l'obbligo di comunicazione dei dati dei condomini morosi ha fonte direttamente nella legge e non rientra tra gli obblighi derivanti dal contratto di amministrazione intercorrente tra amministratore e IN (Cass n. 1002/2025). Ne consegue che tale obbligo grava sull'amministratore in proprio e che la legittimazione passiva dell'azione volta ad ottenerne l'adempimento spetta alla persona dell'amministratore, e non al in persona del Parte_1 medesimo.
3. Nel caso di specie, risultano documentalmente provati:
3.1. l'esistenza di un credito certo, liquido ed esigibile in capo al ricorrente nei confronti del
IN, come da decreto di assegnazione emesso dal Tribunale di Genova in data 18 febbraio 2025 (doc. 1);
3.2. la rituale notifica del titolo esecutivo e del precetto all'amministratore pro tempore CP_1
(doc. 2);
3.3. l'infruttuoso esperimento delle procedure esecutive nei confronti del e l'inesistenza Parte_1 di beni comuni utilmente aggredibili (docc. 3, 4 e 5);
3.4. la formale richiesta, inoltrata a mezzo PEC, di comunicazione dei dati dei condomini morosi ai sensi dell'art. 63 disp. att. c.c. (doc. 6);
3.5. la mancata comunicazione dei dati richiesti, nonostante le interlocuzioni intercorse (docc. 7, 8 e
9).
4. La condotta omissiva del convenuto integra quindi CP_1
4.1. un inadempimento dell'obbligo di legge di cui all'art. 63, comma 1, disp. att. c.c., non potendo la comunicazione dei dati essere subordinata a valutazioni o deliberazioni assembleari;
4.2. una responsabilità di natura extracontrattuale, essendo idonea a pregiudicare l'interesse del creditore alla sollecita realizzazione del proprio credito.
5. Ne consegue la condanna di a comunicare al creditore Avv. RO EL l'elenco CP_1 dei nominativi dei condomini morosi del IN sito in Genova, Via F. G. Pantaleo n. 5, con i relativi dati anagrafici
6. Sulla richiesta misura coercitiva ex art. 614-bis c.p.c.
6.1. Sussistono i presupposti per l'applicazione della misura coercitiva indiretta di cui all'art. 614-bis c.p.c., trattandosi di obbligo di fare infungibile.
6.2. La protratta inerzia dell'amministratore, nonostante le reiterate richieste del creditore, rende concreto il rischio di ulteriore ritardo nell'adempimento.
6.3. Appare equo e proporzionato determinare la somma dovuta per ogni giorno di ritardo in euro
20,00 per ogni giorno di ritardo, decorrente dalla scadenza del termine assegnato per l'esecuzione dell'ordine.
7. Spese di lite
7.1. Le spese di lite seguono la soccombenza e vengono liquidate tenuto conto dello scaglione di valore da € 1.101,00 a € 5.200,00 del DM. 147/2022 e applicati i valori medi per le fasi studio e introduttiva, i valori minimi per la fase decisionale attesa l'attività espletata, escluso il ricorrere della fase istruttoria non espletata, in € 22,82 per esborsi e € 1.276,00 per compensi oltre rimborso spese forfettarie al 15 %, iva e cpa nella misura e con le modalità di legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, nella persona del GOT Dott.ssa Daniela Bellingeri, definitivamente pronunciando nella causa n. R.G. 3487/2025, ogni diversa domanda, eccezione o deduzione disattesa,
1. accerta e dichiara l'inadempimento di in proprio, all'obbligo di comunicare al creditore CP_1
Avv. RO EL l'elenco dei nominativi dei condomini morosi del IN sito in Genova,
Via F. G. Pantaleo n. 5, con i relativi dati anagrafici;
2. ordina a in proprio, di comunicare al ricorrente, entro il termine di 10 giorni dalla CP_1 comunicazione della presente sentenza, l'elenco dei nominativi dei condomini morosi con i relativi dati anagrafici;
3. condanna ai sensi dell'art. 614-bis c.p.c., al pagamento in favore del ricorrente della somma CP_1 di euro 20 per ogni giorno di ritardo nell'esecuzione dell'ordine di cui al punto 2.;
4. condanna il convenuto al pagamento delle spese di lite in favore del ricorrente, che liquida in € 22,82 per esborsi e € 1.276,00 per compensi, oltre 15% rimborso forfettario, IVA e CPA come per legge.
Sentenza immediatamente esecutiva per legge.
Genova, 15 dicembre 2025
Il G.O.T.
dott.ssa Bellingeri Daniela