TRIB
Sentenza 19 aprile 2025
Sentenza 19 aprile 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 19/04/2025, n. 3350 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3350 |
| Data del deposito : | 19 aprile 2025 |
Testo completo
N. 35565/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione dell'08.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 16/04/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. BASSILANA NADIA con studio in VIA F. CORRIDONI, 53
BOLLATE presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 24/10/2024 (N. 2024/6782)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] – IRREPERIBILE Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2024
pagina 1 di 5
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e pertanto:
In via preliminare e urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare inaudita altera parte i seguenti provvedimenti indifferibili: disporre che la madre eserciti in via super esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione
e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa fissando apposita udienza per la loro conferma
In via principale disporre che la madre eserciti in via super esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione
e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale nasceva il figlio Persona_1
in data 25.07.2008,
[...]
con ricorso depositato in data 14.10.2024 la chiedeva in via urgente, anche Parte_1
inaudita altera parte, che fosse disposto a suo favore l'affido super esclusivo del figlio;
allegava che la coppia per esigenze lavorative si trasferiva in Cile, ove nasceva il figlio, il quale presentava alcune patologie che richiedevano urgenti interventi chirurgici, che poco dopo la nascita del figlio la relazione affettiva tra le parti si interrompeva ed ella stante le delicate condizioni di salute del figlio faceva ritorno in Perù e poi decideva di raggiungere la propria madre in Italia per sottoporre il figlio ad alcuni delicati interventi chirurgici. Stante l'irreperibilità del padre, per ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in Italia doveva procedere ad una sorta di notifica per pubblici proclami (pubblicazione per 30 giorni sui giornali nazionali di maggiore tiratura, come previsto dalla legge nazionale peruviana) quindi
Par veniva autorizzata dalla peruviana il 12.5.2010. Ora era necessario procedere ad ulteriori pagina 2 di 5 accertamenti sanitari nell'interesse del figlio e l'assenza dell'autorizzazione del padre rendeva difficile prestare le adeguate cure, con decreto del 22.05.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 04.3.2025
e veniva parzialmente accolta l'istanza ex art. 473 bis .15 di parte ricorrente nel senso che veniva autorizzata la madre ad adottare tutte le decisioni relative al figlio minore Persona_2
che riguardavano la salute del minore, senza nessuna esclusione, comprensive delle decisioni attinenti ai sostegni economici utilizzabili da parte del minore o del nucleo familiare conseguente alle di lui patologie, fissando per la revoca, modifica o convalida l'udienza del 5.12.2024, alla suddetta udienza il resistente non compariva e, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ex art. 143, comma 2, c.p.c. in data 12.11.2024, veniva dichiarato contumace. Sentita liberamente la parte ricorrente la quale dichiarava: che ha 16 anni da Per_1
piccolo aveva un ritardo psicomotorio e linguistico che abbiamo curato in Italia dove ha fatto anche
l'intervento all'intestino dove aveva delle perforazioni. La questione del ritardo è stata poi accantonata anche perché l'assenza del padre mi impediva di avere la sua adesione alla richiesta di visite. La scuola ora ha notato che ha problemi di apprendimento e mi ha chiesto di fare una valutazione neuropsichiatrica che io prenotato all'ospedale di bollate e mi hanno fissato una visita per il 16.1.2025. Mi serve quindi l'autorizzazione a firmare in via esclusiva per mio figlio minore vista
l'assenza del padre. non sento il padre di mio figlio da poco dopo la nascita del bambino”. il Presidente quindi confermava i provvedimenti urgenti adottati con decreto del 25.10.2024 specificando che la madre era autorizzata a firmare in autonomia ogni richiesta medica o certificato attinente a tutti i problemi di salute del figlio minore , confermava altresì Persona_1
l'udienza di prima comparizione per il giorno 4.3.2025, alla suddetta udienza compariva il difensore della ricorrente, non presente personalmente per ragioni lavorative, il quale chiedeva un breve rinvio per consentire la presenza della ricorrente e per notiziare sulla situazione di salute del minore. Il Presidente pertanto rinviava all'udienza dell'08.04.2025, alla suddetta udienza compariva la ricorrente la quale dichiarava:
“ ha fato la visita per la quale avevo richiesto l'autorizzazione al tribunale che mi è stata Per_1
concessa. il risultato desta qualche preoccupazione per alcune problematiche. Il mio avvocato ha depositato la relazione clinica di UONPIA in consolle.
pagina 3 di 5 Sono seguita dai servizi di Bollate e si stanno interessando se abbia diritto a qualche Per_1 indennità. La relazione dell'Ospedale che lui conosce lo ha un po' tranquillizzato dato che sono riconosciute alcune sue fragilità e che avrà qualche aiuto scolastico.
Chiedo solo l'affidamento super esclusivo. Il padre è scomparso dalla nostra vita poco dopo la nascita del figlio. Non ho chiesto un contributo di mantenimento perché non so assolutamente dove sia
e neppure se sia in vita. L'ultima volta ha contattato mia mamma, che allora viveva in Italia, nel 2010 minacciandola. Sono quindi 15 anni che non so nulla di lui”.
Il Presidente, pertanto, prendeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“vista l' assoluta assenza del padre dalla vita del figlio
1.Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Baranzate in via Sempione 20 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
Non assume altri provvedimenti sulla genitorialità vista la imminente maggior età del figlio e la sostanziale scomparsa del padre” e, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la difesa della ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del
16.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
La responsabilità genitoriale
pagina 4 di 5 Il padre è del tutto irreperibile e madre e figlio non hanno notizia di lui dal 2010. Sussistono addirittura gli estremi per una pronuncia di decadenza che però la madre non ha voluto avanzare vista la prossima maggiore età del figlio. Pertanto non può che essere confermata la statuizione circa l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre già adottata alla udienza di prima comparizione.
Nessuna statuizione viene assunta sulle frequentazioni padre - figlio vista la imminente maggior età del ragazzo e la circostanza che il padre è del tutto scomparso.
Le condizioni economiche
La madre ha espressamente dichiarato all'udienza dell'08.04.2025 di non voler chiedere un contributo di mantenimento paterno per il figlio, in quanto sarebbe del tutto inutile, dal momento che non sa assolutamente dove si trovi lo né se lo stesso sia ancora in vita. Si concorda con la CP_1
posizione della madre, fatti salvi diversi futuri provvedimenti in caso di comparsa del padre.
Con riferimento alle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Baranzate in via Sempione 20 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
2. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 16/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MILANO
SEZIONE 9° CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Cattaneo Presidente rel. est. dott.ssa Chiara Delmonte Giudice dott.ssa Valentina Di Peppe Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso telematico in data 14/10/2024, rimessa al Collegio alla udienza di prima comparizione dell'08.04.2025, discussa nella Camera di Consiglio del 16/04/2025 promossa
DA
c.f. nata in [...] il [...], Parte_1 C.F._1
rappresentata e difesa dall' avv. BASSILANA NADIA con studio in VIA F. CORRIDONI, 53
BOLLATE presso il quale ha eletto domicilio telematico, come da procura in atti, ammessa al patrocinio a spese dello Stato in data 24/10/2024 (N. 2024/6782)
PARTE RICORRENTE
CONTRO
nato a [...] il [...] – IRREPERIBILE Controparte_1
PARTE RESISTENTE CONTUMACE
Atti comunicati al Pubblico Ministero presso il Tribunale di Milano ex artt. 70 e 71 c.p.c. e vistati senza osservazioni in data 21.12.2024
pagina 1 di 5
OGGETTO: Regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale
CONCLUSIONI
Per la ricorrente: come da ricorso e pertanto:
In via preliminare e urgente, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare inaudita altera parte i seguenti provvedimenti indifferibili: disporre che la madre eserciti in via super esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione
e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa fissando apposita udienza per la loro conferma
In via principale disporre che la madre eserciti in via super esclusiva la responsabilità Parte_1 genitoriale sul minore, assumendo tutte le decisioni di interesse, in ordine all'istruzione, all'educazione
e alla salute in ragione delle motivazioni esposte in narrativa
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
DELLA DECISIONE
Premesso in fatto
e hanno Parte_1 Controparte_1
intrattenuto una relazione more uxorio dalla quale nasceva il figlio Persona_1
in data 25.07.2008,
[...]
con ricorso depositato in data 14.10.2024 la chiedeva in via urgente, anche Parte_1
inaudita altera parte, che fosse disposto a suo favore l'affido super esclusivo del figlio;
allegava che la coppia per esigenze lavorative si trasferiva in Cile, ove nasceva il figlio, il quale presentava alcune patologie che richiedevano urgenti interventi chirurgici, che poco dopo la nascita del figlio la relazione affettiva tra le parti si interrompeva ed ella stante le delicate condizioni di salute del figlio faceva ritorno in Perù e poi decideva di raggiungere la propria madre in Italia per sottoporre il figlio ad alcuni delicati interventi chirurgici. Stante l'irreperibilità del padre, per ottenere l'autorizzazione a trasferirsi in Italia doveva procedere ad una sorta di notifica per pubblici proclami (pubblicazione per 30 giorni sui giornali nazionali di maggiore tiratura, come previsto dalla legge nazionale peruviana) quindi
Par veniva autorizzata dalla peruviana il 12.5.2010. Ora era necessario procedere ad ulteriori pagina 2 di 5 accertamenti sanitari nell'interesse del figlio e l'assenza dell'autorizzazione del padre rendeva difficile prestare le adeguate cure, con decreto del 22.05.2023 veniva fissata l'udienza di comparizione delle parti per il 04.3.2025
e veniva parzialmente accolta l'istanza ex art. 473 bis .15 di parte ricorrente nel senso che veniva autorizzata la madre ad adottare tutte le decisioni relative al figlio minore Persona_2
che riguardavano la salute del minore, senza nessuna esclusione, comprensive delle decisioni attinenti ai sostegni economici utilizzabili da parte del minore o del nucleo familiare conseguente alle di lui patologie, fissando per la revoca, modifica o convalida l'udienza del 5.12.2024, alla suddetta udienza il resistente non compariva e, verificata la regolarità della notificazione del ricorso introduttivo effettuata ex art. 143, comma 2, c.p.c. in data 12.11.2024, veniva dichiarato contumace. Sentita liberamente la parte ricorrente la quale dichiarava: che ha 16 anni da Per_1
piccolo aveva un ritardo psicomotorio e linguistico che abbiamo curato in Italia dove ha fatto anche
l'intervento all'intestino dove aveva delle perforazioni. La questione del ritardo è stata poi accantonata anche perché l'assenza del padre mi impediva di avere la sua adesione alla richiesta di visite. La scuola ora ha notato che ha problemi di apprendimento e mi ha chiesto di fare una valutazione neuropsichiatrica che io prenotato all'ospedale di bollate e mi hanno fissato una visita per il 16.1.2025. Mi serve quindi l'autorizzazione a firmare in via esclusiva per mio figlio minore vista
l'assenza del padre. non sento il padre di mio figlio da poco dopo la nascita del bambino”. il Presidente quindi confermava i provvedimenti urgenti adottati con decreto del 25.10.2024 specificando che la madre era autorizzata a firmare in autonomia ogni richiesta medica o certificato attinente a tutti i problemi di salute del figlio minore , confermava altresì Persona_1
l'udienza di prima comparizione per il giorno 4.3.2025, alla suddetta udienza compariva il difensore della ricorrente, non presente personalmente per ragioni lavorative, il quale chiedeva un breve rinvio per consentire la presenza della ricorrente e per notiziare sulla situazione di salute del minore. Il Presidente pertanto rinviava all'udienza dell'08.04.2025, alla suddetta udienza compariva la ricorrente la quale dichiarava:
“ ha fato la visita per la quale avevo richiesto l'autorizzazione al tribunale che mi è stata Per_1
concessa. il risultato desta qualche preoccupazione per alcune problematiche. Il mio avvocato ha depositato la relazione clinica di UONPIA in consolle.
pagina 3 di 5 Sono seguita dai servizi di Bollate e si stanno interessando se abbia diritto a qualche Per_1 indennità. La relazione dell'Ospedale che lui conosce lo ha un po' tranquillizzato dato che sono riconosciute alcune sue fragilità e che avrà qualche aiuto scolastico.
Chiedo solo l'affidamento super esclusivo. Il padre è scomparso dalla nostra vita poco dopo la nascita del figlio. Non ho chiesto un contributo di mantenimento perché non so assolutamente dove sia
e neppure se sia in vita. L'ultima volta ha contattato mia mamma, che allora viveva in Italia, nel 2010 minacciandola. Sono quindi 15 anni che non so nulla di lui”.
Il Presidente, pertanto, prendeva i seguenti provvedimenti provvisori e urgenti:
“vista l' assoluta assenza del padre dalla vita del figlio
1.Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Baranzate in via Sempione 20 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni del medesimo,
Non assume altri provvedimenti sulla genitorialità vista la imminente maggior età del figlio e la sostanziale scomparsa del padre” e, in assenza di istanze istruttorie e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava la difesa della ricorrente a precisare le conclusioni e alla discussione orale della causa. Il difensore precisava le conclusioni come da ricorso ed insisteva per il loro accoglimento, la causa era rimessa al Collegio per la decisione e decisa nella camera di consiglio del
16.04.2025.
Considerato in diritto
Giurisdizione e Legge Applicabile alla responsabilità genitoriale
Sussiste la competenza giurisdizionale di questa A.G. in ordine alla responsabilità genitoriale ai sensi del Reg. CE 2201/2003 art. 8 in quanto il figlio minore risiede abitualmente in Italia.
La legge applicabile alla responsabilità genitoriale è la legge italiana ai sensi della Convenzione dell'Aja del 19.10.1996 ratificata dalla Legge 101/2015 art. 17 essendo in Italia la residenza abituale del minore.
La responsabilità genitoriale
pagina 4 di 5 Il padre è del tutto irreperibile e madre e figlio non hanno notizia di lui dal 2010. Sussistono addirittura gli estremi per una pronuncia di decadenza che però la madre non ha voluto avanzare vista la prossima maggiore età del figlio. Pertanto non può che essere confermata la statuizione circa l'affidamento super esclusivo del figlio alla madre già adottata alla udienza di prima comparizione.
Nessuna statuizione viene assunta sulle frequentazioni padre - figlio vista la imminente maggior età del ragazzo e la circostanza che il padre è del tutto scomparso.
Le condizioni economiche
La madre ha espressamente dichiarato all'udienza dell'08.04.2025 di non voler chiedere un contributo di mantenimento paterno per il figlio, in quanto sarebbe del tutto inutile, dal momento che non sa assolutamente dove si trovi lo né se lo stesso sia ancora in vita. Si concorda con la CP_1
posizione della madre, fatti salvi diversi futuri provvedimenti in caso di comparsa del padre.
Con riferimento alle spese processuali
Nulla deve disporsi in ordine alle spese processuali attesa la natura necessaria del presente procedimento e la mancata opposizione della parte convenuta, rimasta contumace.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, disattesa o rigettata ogni diversa ed ulteriore domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, nella contumacia della parte convenuta così statuisce:
1. Affida il figlio minore in via esclusiva alla madre, presso la quale rimarrà collocato, anche ai fini della residenza anagrafica, nell'abitazione di Baranzate in via Sempione 20 e che eserciterà in via esclusiva ex art. 337 quater comma 3 c.c (c.d. affidamento super esclusivo) la responsabilità genitoriale anche in relazione alle decisioni di maggiore interesse per il figlio relative all'istruzione, all'educazione, alla salute, alla scelta della residenza abituale e alle pratiche amministrative relative a tutte le questioni che lo riguardano, compresi i documenti di identità validi anche per l'espatrio per il figlio,
2. Nulla sulle spese.
Sentenza immediatamente esecutiva ex lege
Milano 16/04/2025
Il Presidente dott.ssa Anna Cattaneo
pagina 5 di 5