Art. 193.
(Perdita per forza maggiore).
Se la nave catturata si perde per forza maggiore, il comandante della nave catturante, o l'autorita' cui e' affidata la nave catturata, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sulla nave stessa.
(Perdita per forza maggiore).
Se la nave catturata si perde per forza maggiore, il comandante della nave catturante, o l'autorita' cui e' affidata la nave catturata, deve fare il possibile per porre in salvo le persone imbarcate e quanto si trovi di particolare interesse sulla nave stessa.