Art. 3. Titolari di pensione sociale
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all' articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 38.850.
L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo , quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nel testo modificato dall' articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.
A decorrere dal 1 gennaio 1975 l'importo mensile della pensione sociale di cui all' articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , e' elevato a L. 38.850.
L'importo predetto e' comprensivo, per l'anno 1975, dell'aumento derivante dall'applicazione della disciplina della perequazione automatica delle pensioni, di cui all' articolo 19 della legge 30 aprile 1969, n. 153 .
I limiti di reddito di L. 336.050 annue e di L. 1.320.000 annue previsti nel primo , quarto e quinto comma dell'articolo 26 della legge 30 aprile 1969, n. 153 , nel testo modificato dall' articolo 3 del decreto-legge 2 marzo 1974, n. 30 , convertito, con modificazioni, nella legge 16 aprile 1974, n. 114 , sono aumentati dal 1 gennaio 1975, rispettivamente, a L. 505.050 e a L. 1.560.000. Quest'ultimo limite viene annualmente aumentato in misura pari all'aumento annuo dell'importo della pensione sociale.