TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 12/03/2025, n. 1886 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1886 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE LAVORO
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Unico di Napoli in funzione di giudice del lavoro dr. Sergio
Palmieri ha pronunciato all'esito di trattazione ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 20786/2023
TRA
difeso dall'avv. GAMBARDELLA ALESSANDRO Parte_1
RICORRENTE
E
, difeso dall'avv. MOSCARIELLO CARMEN;
CP_1
CONVENUTO
FATTO E DIRITTO
Con ricorso del 10/11/23 la ricorrente in epigrafe espone di essere titolare di pensione Inps di reversibilità cat. SO n. 20131222 con decorrenza 01/10/2019, quale coniuge superstite di;
che in data Persona_1
28/3/2022 e 26/5/2022, presentava domande di ricostituzione per motivi contributivi «chiedendo il ricalcolo della pensione in virtù dei contributi per servizio militare svolto dal 8/11/1976 al 30/4/1978 ed in virtù dei contributi per navigazione nazionale ed estera riscattata non considerati nelle precedenti liquidazioni;
• in data 27/9/2022, l' inviava CP_1 comunicazione di riliquidazione della pensione ( cfr All 11) ove venivano considerati nel calcolo pensionistico 589 settimane di contribuzione fino al 31/12/1992 in luogo delle 512 settimane considerate in sede di prima liquidazione (cfr All 10); • in pari data, l' comunicava di non aver CP_1 accolto la domanda del 26/5/2022 poiché trattasi di duplicato di domanda già presentata;
• in data 31/03/2023, l'istante proponeva ricorso amministrativo, evidenziando che non erano state considerate tutte le settimane di contribuzione per navigazione di cui poteva vantare il dante causa della ricorrente;
• invero, nella riliquidazione del 27/9/2022 sono considerate 589 settimane di contribuzione fino al 31/12/1992, laddove nell'estratto contributivo sono presenti 591 settimane di contribuzione al
31/12/1992 (cfr estratto contributivo – All 7) cui vanno aggiunti 1 anno 8 mesi e 19 giorni di contribuzione per navigazione estera riscattata ai fini
1 previdenziali relativa periodi dal 27/7/1979 al 31/7/1979, dal 1/8/1979 al
31/12/1979, dal 1/1/1980 al 20/2/1980, dal 27/5/1980 al 24/8/1980, dal
23/5/1981 al 30/6/1981, dal 1/8/1981 al 18/11/1981 e dal 17/3/1982 al
14/9/1982 come risulta dall'estratto conto previdenziale della navigazione estera riscattata in atti (cfr All 8), contributi non riportati nell'estratto contributivo e non presi in considerazione nel calcolo pensionistico».
Tanto premesso, chiede:
«accertare e dichiarare il diritto dell'istante alla ricostituzione ed al ricalcolo della pensione cat. SO n. 20131222 tenendo conto di 591 settimane di contribuzione al 31/12/1992, in luogo delle 589 ad oggi calcolate, e con
l'aggiunta di 1 anno 8 mesi e 19 giorni di contribuzione per navigazione estera riscattata ai fini previdenziali relativa ai periodi dal 27/7/1979 al 31/7/1979, dal 1/8/1979 al 31/12/1979, dal 1/1/1980 al 20/2/1980, dal
27/5/1980 al 24/8/1980, dal 23/5/1981 al 30/6/1981, dal 1/8/1981 al
18/11/1981 e dal 17/3/1982 al 14/9/1982; condannare l' all'adeguamento CP_1 della pensione della ricorrente nella misura di legge ed al pagamento della differenza tra la prestazione goduta e quella spettante a seguito della ricostituzione per cui è causa a far data dal 01/10/2019, ovvero dalla data che dovesse ritenersi di giustizia, da quantificarsi in separata sede, oltre interessi legali. Con sentenza esecutiva e vittoria di spese, anche generali, di causa, con attribuzione al sottoscritto procuratore per aver anticipato le prime e non aver riscosso i secondi».
L' si costituisce rilevando: CP_1
«Dalla relazione amministrativa, che si deposita, si evince che le domande amministrative sono state respinte in prima battuta perché la non Pt_1 aveva inviato l'Estratto Matricola Mercantile, le copie del libretto di
Navigazione, l'Autocertificazione per accredito Servizio militare.
Successivamente, a seguito del ricorso amministrativo l' di Napoli ha CP_1 provveduto ad acquisire d'ufficio, con i tempi necessari alla lavorazione,
l'estratto di matricolare mercantile e la denuncia di smarrimento del libretto di navigazione, ... ha provveduto a chiedere al Polo lavoratori marittimi presso l' di Castellammare la costituzione della posizione CP_1 marittima per il periodo contributivo mancante. Acquisiti i prospetti e i calcoli effettuati si è provveduto a ricalcolare la prestazione, (modello
TE08), con un credito lordo di €.8.014,23/ netto di €.6.170,96, per il periodo 10/2019 – 07/2024 pagato con la rata di agosto 2024.
È pertanto cessata la materia del contendere.
Quanto alle spese, se ne chiede la compensazione in considerazione del fatto che la pensionata non aveva provveduto ad inviare all' la CP_1 documentazione richiesta e necessaria per la ricostituzione della pensione.
2 Per i suesposti motivi l' , come sopra rappresentato e difeso CP_1
CONCLUDE perché l'Ill.mo Tribunale di Napoli, in funzione di Giudice del Lavoro, reietta ogni contraria istanza, eccezione, richiesta e conclusione, voglia così provvedere:
- Dichiarare cessata la materia del contendere con compensazione delle spese».
In ragione della soddisfazione della pretesa in corso di giudizio deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere.
Tale formula, largamente diffusa, pur non trovando previsione nel codice di rito, indica un vero e proprio istituto processuale di cui la giurisprudenza della Cassazione ha definito i confini.
La cessazione della materia del contendere può definirsi come quella situazione obiettiva che si viene a creare per il sopravvenire di ragioni di fatto che estinguono la situazione giuridica posta a fondamento della domanda, sicché viene a mancare la stessa "materia" su cui si fonda la controversia.
La cessazione della materia del contendere costituisce, infatti, nel rito contenzioso davanti al giudice civile, una fattispecie di estinzione del processo, creata dalla prassi giurisprudenziale, che si verifica quando sopravvenga una situazione che elimini la ragione del contendere delle parti, facendo venir meno l'interesse ad agire e a contraddire, e cioè
l'interesse ad ottenere un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non conseguibile senza l'intervento del giudice, da accertare avendo riguardo all'azione proposta e alle difese svolte dal convenuto (Cass. Sez.
3, Sentenza n. 2567 del 06/02/2007).
Gli eventi generatori della cessazione della materia del contendere possono essere di natura fattuale come pure discendere da atti posti in essere dalla volontà di una o di entrambe le parti (rinuncia alla pretesa, rinuncia all'azione, adempimento spontaneo, transazione o conciliazione).
La deroga al principio per cui il processo dovrebbe restare insensibile ai fatti sopravvenuti dopo la proposizione della domanda si giustifica alla luce del principio di economia dei mezzi processuali (Cass. Sez. 2,
Sentenza n. 4630 del 21/05/1987).
Sotto il profilo sistematico, la cessazione della materia del contendere viene considerata come l'antitesi dell'interesse ad agire: una volta che sia venuto meno in corso di causa il fondamento stesso della lite - che costituendo una condizione dell'azione deve sussistere fino al momento della decisione - vengono a mancare sia l'interesse ad agire che a contraddire e, con essi, la necessità di una pronuncia del giudice (Cass.
Sez. 2, Sentenza n. 4034 del 21/02/2007).
3 D'altra parte, si tratta di uno strumento processuale insostituibile, atteso che il giudice, pur sussistendo la fondatezza della domanda, non potrebbe pronunciare una sentenza di accoglimento che verrebbe a costituire un nuovo titolo esecutivo per ottenere quanto già conseguito dal creditore, né potrebbe dichiarare il difetto di interesse ad agire per avere il creditore già conseguito l'oggetto della pretesa, atteso che l'interesse ad agire sussisteva al momento della proposizione della domanda giudiziale, ciò che interferisce con il profilo delle spese processuali.
In quest'ottica, è stato chiarito che la pronuncia di cessazione della materia del contendere deve essere adottata anche d'ufficio, senza che sia necessario un espresso accordo delle parti, atteso che, indipendentemente dalle conclusioni da queste ultime formulate, spetta al giudice valutare l'effettivo venir meno dell'interesse delle stesse ad una decisione sul merito della vertenza (Cass. Sez. 5 - , Ordinanza n. 19568 del 04/08/2017).
Tanto premesso, affinché il processo possa concludersi per cessazione della materia del contendere devono ricorrere congiuntamente i seguenti presupposti:
- l'evento generatore deve essere sopravvenuto alla proposizione della domanda giudiziale, altrimenti la medesima sarebbe infondata ab origine per difetto di interesse all'azione;
- occorre, poi, che il fatto sopravvenuto sia idoneo a eliminare sul punto ogni posizione di contrasto e pacifica in tutte le sue componenti (Sez. 3,
Sentenza n. 23289 del 08/11/2007).
La pronuncia deve assumere la forma di sentenza, perché solo la sentenza è in grado di tutelare, al contempo, il convenuto da eventuali giudizi successivi fondati sulla stessa domanda (essendo idonea a passare in giudicato), ed a permettere all'attore di contestare la declaratoria nei limiti imposti dalla disciplina delle impugnazioni (Cass. Sez. 5, Sentenza
n. 13588 del 11/06/2007).
Alla stregua delle esposte considerazioni, l'intervenuta liquidazione, avendo soddisfatto la pretesa del ricorrente, determina la cessazione della materia del contendere, perché è venuta meno la posizione di contrasto tra le parti e, con essa, sia il loro interesse a proseguire il giudizio sia l'obbligo del giudice di pronunciare sull'oggetto della controversia.
Residua la questione delle spese da regolarsi secondo il principio della soccombenza virtuale, in forza del quale il giudice provvede sulle spese delibando il fondamento della domanda per valutare se essa sarebbe stata accolta o rigettata nel caso in cui non fosse intervenuta la cessazione della materia del contendere (Cass. Sez. 1, Sentenza n. 24642 del
06/10/2008; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 21244 del 29/09/2006).
Nel merito, è documentato che l'estratto contributivo (doc. 7 prod. ric.)
4 riporta 591 settimane di contribuzione al 31/12/92 e che relativamente al periodo di navigazione all'estero (dal 27/7/1979 al 31/7/1979, dal 1/8/1979 al 31/12/1979, dal 1/1/1980 al 20/2/1980, dal 27/5/1980 al 24/8/1980, dal
23/5/1981 al 30/6/1981, dal 1/8/1981 al 18/11/1981 e dal 17/3/1982 al
14/9/1982) spettava il riscatto di 1 anno 8 mesi e 19 giorni di contribuzione (cfr. estratto conto previdenziale della navigazione estera riscattata, doc. 8 prod. ric.).
Tale documentazione, è appena il caso di sottolineare, era già in possesso dello stesso istituto.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro, così provvede:
a) dichiara la cessazione della materia del contendere;
b) condanna l' al pagamento, in favore della parte ricorrente, delle CP_1 spese di lite, che liquida in € 2697,00, oltre 15% per spese forfetarie IVA
e CPA, con attribuzione.
Napoli, 11/03/2025
Il Giudice del lavoro dott. Sergio Palmieri
5