Sentenza 11 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Reggio Calabria, sentenza 11/04/2025, n. 254 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Reggio Calabria |
| Numero : | 254 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2025 |
Testo completo
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REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE DI APPELLO DI REGGIO CALABRIA SEZIONE LAVORO
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, riunita in camera di consiglio, composta dai sigg.: dott.ssa Marialuisa Crucitti Presidente rel. dott.ssa Ginevra Chiné Consigliere dott.ssa Maria Antonietta Naso Consigliere nella causa celebrata con le forme di cui all'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente SENTENZA in grado di appello nel procedimento iscritto al n. 362/2023 R.L., vertente TRA n.q. di erede (coniuge) del de cuius (C.F. Parte_1 Persona_1
), nata a [...] il [...], nonché n.q. C.F._1 Parte_1 di genitore esercente la potestà sul figlio minore n.q. di erede Persona_2 (figlio) di (C.F. ), nato a [...] Persona_1 C.F._2 Calabria il 06.01.2008, rappresentata e difesa dall'Avv. Paolo MALAVENDA (C.F.
[...]
) ed elettivamente domiciliata presso il di lui studio sito in Reggio Calabria, C.F._3 alla Via Reggio Campi II Tronco Diramazione Giunta n. 21 appellante CONTRO
(P. IVA .F ), Controparte_1 P.IVA_1 C.F._4 corrente in Reggio Calabria alla Via Crisafi n. 6, in persona del legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'Avv. Elisabetta Rita Gualtieri, CF , fax 0965 C.F._5
358488, pec . , it Email_1 Email_2 Email_3 appellata E
SEDE Controparte_2 PROVINCIALE DI REGGIO CALABRIA, in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede di Reggio Calabria alla via D. Romeo n. 21 e , in persona del Controparte_2 legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliato per la carica presso la sede centrale dell'Istituto in Roma alla via Ciro il Grande n. 21 appellati contumaci
CONCLUSIONI Come da scritti difensivi e verbali di causa.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Il giudizio di primo grado. Con ricorso depositato il 28/05/2022 innanzi al Tribunale di Reggio Calabria, la sig.ra n.q. di erede (coniuge) del de cuius e n.q. di Parte_1 Persona_1 genitore esercente la patria potestà sul figlio minore n.q. di erede Persona_2
(figlio) del de cuius , esponeva che il dante causa il Persona_1
aveva lavorato alle dipendenze della ditta Autoscuola CAMA Persona_1
di con sede in Reggio Calabria alla Via Crisafi n. 6, con il profilo di impiegato CP_1 "addetti a funzione di segreteria" V livello, dal 06.04.1993 al 16.10.2014 e prima ancora ininterrottamente con il di lui padre presso la medesima autoscuola dal Parte_2
01.05.1984 con profilo di “assistente amministrativo”, fino al 05.04.1993. Non avendo mai ricevuto la benché minima comunicazione, neanche verbale, dell'intervenuto licenziamento, e senza sapere, dunque, di essere stato licenziato e senza essere pagato, aveva continuato a lavorare (fisicamente) dal 23.05.2014 al 30.09.2014 e, dopo essersi parzialmente ristabilito, in data 16.10.2014 per colmare i propri dubbi sorti a seguito dell'impossibilità della comunicazione on-line, si era recato presso il Centro per l'Impiego della Provincia di Reggio Calabria per chiedere chiarimenti sulla propria posizione lavorativa e aveva appreso di essere stato licenziato dal proprio datore di lavoro con decorrenza 23.05.2014. A sua insaputa aveva continuato a lavorare in nero e si era assentato dal lavoro solo per la malattia dal 01.10.2014 al 16.10.2014, data in cui si era recato dal datore di lavoro per chiedere spiegazioni e solo in quel momento il datore di lavoro aveva "verbalmente" confermato il licenziamento, allontanandolo dal posto di lavoro. Tale inammissibile comportamento aveva a fatto perdere al lavoratore anche l'indennità di disoccupazione perché, quando era venuto a conoscenza del licenziamento, erano ormai decorsi i termini di presentazione della domanda presso l' CP_2 Il lavoratore comunque non avrebbe potuto essere licenziato, perché n malattia dal 01.10.2014 e, nonostante ciò, non aveva percepito dall' neanche l'indennità di malattia CP_2 perché non risultava essere registrato. A ciò si aggiungevano gli ulteriori danni arrecati dal datore di lavoro: non aveva avuto diritto a percepire l'indennità di disoccupazione e conseguentemente non aveva potuto percepire la mobilità, non era stato retribuito, non aveva percepito il preavviso di licenziamento (perché non gli era stato riconosciuto dal datore di lavoro), il T.F.R. ed infine non aveva percepito le mensilità arretrate 13°, 14° etc.. Il licenziamento verbale era illegittimo, nullo ed inefficace e pertanto il lavoratore aveva diritto a percepire lo stipendio maturato fino al giorno del decesso avvenuto in data 04.07.2015 con la relativa contribuzione. Oltre a non aver comunicato al lavoratore l'intenzione di recedere dal contratto di lavoro instaurato, il titolare dell' aveva continuato ad avvalersi della Controparte_1 prestazione lavorativa anche successivamente e senza soluzione di continuità dal 24 maggio 2014, giorno successivo al licenziamento (non comunicato), fino al 16 ottobre 2014 data in cui si erano definitivamente rotti i rapporti tra le parti. Non aveva mai avuto comunicazione scritta del licenziamento, non gli era stata mai recapitata in alcun modo e non ha mai ricevuto neanche l'ultima busta paga di maggio 2014, per il semplice motivo che il datore di lavoro non voleva che sapesse che stava in realtà lavorando in nero. Con tale illegittimo comportamento il datore di lavoro aveva fatto perdere la possibilità al lavoratore di avere la prestazione per la malattia (dall'1 al 16 ottobre 2014) e CP_2 soprattutto aveva fatto perdere al lavoratore la disoccupazione per anni 2 e la successiva mobilità che gli sarebbe spettata se avesse inoltrato nei termini di legge la domanda di disoccupazione all'Ente. Il lavoratore, infatti, dopo aver appreso dal datore di lavoro in data 16.10.2014 che era stato licenziato e dopo aver tentato invano in data 20.10.2014 di rientrare in servizio, essendo stato respinto nuovamente e sempre verbalmente, si era recato all' per CP_2 chiedere la disoccupazione e gli era stato risposto che non aveva diritto perché il licenziamento all'Ente risultava essere stato inoltrato in data 23.05.2014 e pertanto il lavoratore si era ritrovato cancellato ai fini contributivi il 23.05.2014 e aveva lavorato a sua insaputa in nero fino al 30.09.2014; 3
Il licenziamento verbale era illegittimo, nullo ed inefficace e, pertanto, andava considerata non solo la prestazione lavorativa svolta dal 24 maggio 2014 al 16 ottobre 2014 (periodo in cui aveva effettuato la prestazione lavorativa in nero pensando di essere ancora registrato), ma anche dal giorno della comunicazione verbale (16.10.2014) al giorno del decesso avvenuto in data 04.07.2015. Aveva depositato altro ricorso per conseguire il riconoscimento del diritto alla reintegra quanto meno fino alla data del decesso 04.07.2015 attualmente in attesa di essere deciso presso la Corte d'Appello, precisando che in questa sede non si intendeva agire per il TFR, in attesa della decisione della Corte di Appello di Reggio Calabria. Il c.t.p. aveva elaborato il calcolo delle retribuzioni imponibili e di conseguenza dell'importo spettante a tale titolo con decorrenza dal 6 aprile 1993 fino al 14 ottobre 2015, tenuto conto delle tabelle retributive in vigore ratione temporis del CCNL Autoscuole e determinate, inoltre, le differenze retributive dovute con riferimento alle seguenti voci: errato aggiornamento degli scatti di anzianità; errata applicazione delle tabelle retributive a partire dal mese di agosto 2013; mancata erogazione della quattordicesima mensilità; mancata erogazione della tredicesima mensilità; mancata erogazione delle retribuzioni dal mese di Maggio 2014. Dai calcoli erano emerse: differenze retributive periodo da 10-2009 a 10-2014 pari ad CP_
€ 24.548,05. A dette somme andavano aggiunti gli emolumenti non percepiti sopra richiamati (indennità di disoccupazione anni 2, mobilità successiva e indennità di malattia) e gli ulteriori mesi lavorati dal 16.10.2014 al 04.07.2015 incidenti anche ai fini contributivi, della tredicesima e della quattordicesima. Si costituiva l , chiedendo la condanna del datore di lavoro al versamento degli CP_2 oneri contributivi scaturenti dalle differenze retributive, ove accertate e non prescritte;
con vittoria di spese e competenze del presente giudizio. Restava contumace la resistente ditta Autoscuola CP_1 CP_1
2. La sentenza emessa dal Tribunale. Con sentenza n. 237/2023, pubblicata il 16.02.2023, il Tribunale di Reggio Calabria così provvedeva: “Accoglie parzialmente la domanda e, per l'effetto: dichiara intercorso un
[... rapporto di lavoro subordinato tra e la Persona_1 Controparte_1 anche dal 23.5.2014 al 16.10.2014; condanna parte resistente al CP_1 CP_1 pagamento alle parti ricorrenti, in solido, delle somme a titolo di retribuzione relative al periodo dal 1 al 22 maggio 2014 oltre interessi e rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo, computando interessi sul capitale annualmente rivalutato;
dichiara inammissibile la domanda di differenze retributive e mensilità dal 23.5.2014 al 4.7.2015; dichiara inammissibile la domanda di costituzione della rendita vitalizia;
rigetta la domanda degli emolumenti non percepiti (disoccupazione per anni 2, mobilità successiva e CP_2 CP_ indennità di malattia non retribuita); rigetta la domanda dell' di condanna al versamento dei contributi. CP_ Spese compensate tra ricorrente e . Condanna parte resistente al pagamento ai ricorrenti delle spese del CP_1 giudizio che liquida complessivamente in 3500,00 euro per compensi professionali oltre spese forfettarie al 15 %, nonché iva e cpa se dovute e visto l'art. 133 dpr 115 /02 dispone che il pagamento della predetta sia eseguito a favore dello Stato. Riserva all'esito della presentazione di istanza di liquidazione il decreto di liquidazione del compenso in favore del difensore del ricorrente”. Esaminando il primo capo di domanda, avente ad oggetto l'accertamento rapporto di lavoro in nero dal 23.05.2014 fino al 16.10.2014 e premesso che parte ricorrente aveva affermato di aver continuato a lavorare (fisicamente) dal 23.05.2014 al 30.09.2014 e poi in malattia dal 01.10.2014 al 16.10.2014, il Tribunale affermava che era stato documentato il 4
rapporto di lavoro iniziato nel 1993, per cui era onere del datore provare l' intimazione scritta del licenziamento e la cessazione del rapporto in una data anteriore a quella indicata. Il resistente non era costituito e non era stato provato alcunché per smentire CP_1
l'assunto dei ricorrenti. Sull'esistenza del rapporto di lavoro in detto periodo deponeva la statuizione della Corte di Appello di Reggio Calabria prodotta dal ricorrente (sentenza n. 493/22 emessa nel giudizio tra le stesse parti del rapporto di lavoro),che aveva accolto l'impugnazione avverso il licenziamento irrogato al de cuius ed aveva dichiarato inefficace il licenziamento per difetto di forma scritta;
aveva condannato l al pagamento in favore dei reclamanti Controparte_1 di un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto maturata dal 23 maggio 2014 al 4 luglio 2015, con gli accessori dal maturato al soddisfo, oltre al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. La Corte aveva riconosciuto la tutela reale pur limitandone, come era ovvio, la portata fino al decesso del lavoratore avvenuto il 04.07.2015. L'inefficacia del licenziamento determinava la non incisione del rapporto di lavoro che, dunque, doveva ritenersi proseguito. La Corte aveva precisato “… si ha licenziamento inefficace, con diritto alla tutela reale (nei termini di seguito chiariti), assorbito ogni altro profilo, incluse le ragioni del recesso datoriale, superfluamente insistite dalla reclamata. Diviene del pari superfluo trattare della prosecuzione dell'attività lavorativa dopo maggio 2014 e fino a ottobre dello stesso anno”. Ne conseguiva che il periodo di lavoro richiesto doveva ritenersi effettivamente riconoscibile. I rapporti di lavoro subordinato sussistevano già nella loro dimensione sostanziale ed erano uguali nella loro struttura, a prescindere dalla loro formalizzazione in atti scritti o contratti, per cui non era giuridicamente corretto denominarli in nero come fossero una diversa categoria. La domanda, sul punto, andava, quindi, accolta. Parte ricorrente aveva altresì richiesto, quale conseguenza del riconoscimento, ordinare il pagamento oltre che della mensilità di maggio mai retribuita, anche del periodo che andava dal 23.05.2014 al 16.10.2014 il tutto secondo il calcolo delle differenze retributive per come risultava dalla perizia di parte allegata e pari ad € 24.548,05 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo. Osservava il Tribunale che il capo in esame che era delimitato, anche come conseguenza del primo capo, al mese di maggio 2014 e dal 23.05.2014 al 16.10.2014, per cui l'oggetto della pretesa era delimitato a detto periodo, ancorché si fosse richiamata una consulenza di parte che si estendeva a ritroso da ottobre 2009. La disamina andava svolta solo per il periodo richiesto in ricorso: mese di maggio 2014 e dal 23.5.2014 al 16.10. 2014. Andava richiamato che la già richiamata sentenza di appello n.493/22 aveva statuito la condanna del ad un'indennità commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto CP_1 (comma 4 dell'art. 18 cit.) maturata dal 23 maggio 2014 al 4 luglio 2015, con gli accessori dal maturato al soddisfo, oltre al versamento per lo stesso periodo dei contributi previdenziali e assistenziali. (….) Peraltro risultava dalla sentenza che era stato richiesto in appello “… conseguentemente, ordinare alla ditta l'immediata Controparte_1 reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro con lo stesso profilo e le stesse mansioni ricoperte presso l alla data del licenziamento 23.05.2014 - o in subordine alla CP_1 data del 16.10.2014 giorno in cui gli è stato comunicato verbalmente -, nonché il pagamento di tutte le retribuzioni dovute e non corrisposte dalla data dell'illegittimo licenziamento all'effettiva reintegra o quanto meno fino alla data del decesso avvenuta il 04.07.2015 ed al 5
risarcimento del danno subito dallo stesso a causa dell'illegittimo licenziamento ex art. 18, L. 300/1970 come novellato dall'art. 1, L. 108/90 nonché dalla legge n. 92/2012 con interessi legali dal dì della maturazione sino all'effettivo soddisfo;>. Ed allora era evidente e rilevabile d'ufficio come la pretesa per lo stesso periodo fosse stata oggetto di richiesta nel precedente giudizio e in questa sede non era riproponibile per il principio del ne bis in idem, tanto più che per lo stesso periodo il giudice di appello aveva già disposto la condanna risarcitoria per le mensilità in questione, parametrato alla retribuzione globale di fatto e, quindi, non poteva duplicarsi il conseguimento di ulteriore corresponsione di somme per lo stesso periodo di lavoro Restava semmai ancora da decidere sulla parte della domanda dal 1° maggio al 22 maggio 2014 che non era stata oggetto di richiesta nel precedente giudizio né la Corte ha statuito. Orbene, poiché non vi era alcuna prova di pagamento della retribuzione per tale periodo, andava accolta la domanda solo per il pagamento delle giornate di lavoro dal 1° maggio al 22.5.2014 oltre accessori di legge. Con il terzo capo, la ricorrente aveva chiesto condannare l'autoscuola di CP_1 CP_1
, in caso di esito positivo dell'atto d'appello ancora pendente presso la Corte di Reggio
[...] Calabria, anche al pagamento delle mensilità successive fino alla data del decesso del sig. CP_
(04.07.2015), comprensive di contributi e emolumenti non percepiti Per_1 (disoccupazione per anni 2, mobilità successiva e indennità di malattia non retribuita), oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti sino all'effettivo soddisfo. Anche in questo caso, preso atto dell'esito positivo del giudizio di appello, sul periodo in questione c'era già la tutela risarcitoria e la condanna al versamento dei contributi, per cui non era possibile duplicare una pronuncia per le somme dello stesso periodo che coperto dalla statuizione sul licenziamento. CP_ Quanto agli emolumenti non percepiti (disoccupazione per anni 2, mobilità successiva e indennità di malattia non retribuita) la domanda era stata formulata senza indicare come risarcitoria di un danno, per cui era da intendersi che fossero stati chiesti a titolo di azione di adempimento al datore La domanda, così come proposta, era infondata. CP_ Delle prestazioni citate era onerato l (non essendo precluso il diritto perché non formalizzato il licenziamento o il rapporto di lavoro) e non l'ex datore, per cui sussisteva il difetto di legittimazione passiva del resistente. CP_ Verso l però non era stata formulata richiesta di condanna al pagamento. In ogni caso, una volta reintegrato il lavoratore nel rapporto di lavoro e condannato al risarcimento del danno fino al decesso del 4.7.2015, non vi era titolo né per la disoccupazione né per la mobilità se il lavoratore era deceduto. L'indennità di malattia di ottobre 2014 era incompatibile con la pronuncia risarcitoria della Corte di Appello. Andava infine precisato che, quanto alla domanda dell' di condanna al CP_2 pagamento dei contributi, il giudice di appello aveva già disposto il versamento della contribuzione per il periodo di indennizzo del licenziamento. Dal 1° al 22.05.2014 i contributi, senza atti interruttivi da parte dell' , erano già CP_2 prescritti per il termine quinquennale, per cui non poteva disporsi la condanna al versamento. Nelle note scritte, parte ricorrente, infine, aveva chiesto la rendita vitalizia reversibile pari alla pensione o alla quota di pensione corrispondente ai contributi omessi. La domanda era nuova e inammissibile perché nel ricorso nulla era stato chiesto in tal senso. 6
Quanto alle spese esse andavano poste a carico del mentre andavano CP_1 compensate tra ricorrente e per l'assenza di responsabilità dell per i fatti oggetto CP_2 CP_2 di contesa. In virtù dell'ammissione al patrocinio a spese dello Stato le somme per il compenso andavano versate allo Stato, mentre la liquidazione del compenso per patrocinio a spese dello Stato veniva riservato al deposito dell'istanza di liquidazione non presentata.
3. Il giudizio in grado di appello. La sentenza veniva gravata dall'appello proposto da nelle qualità di Parte_1 erede, quale coniuge superstite, del lavoratore e n.q. di genitore esercente la potestà sul figlio minore , erede, quale figlio, del lavoratore. Persona_2 Chiedeva la riforma della sentenza nella parte in cui non aveva riconosciuto le differenze retributive sull'intero periodo 06.04.1993 al 04.07.2015 o quanto meno al 16.10.2014. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato la richiesta di parte ricorrente, riportata a pag. 5 della sentenza, secondo un'illogica interpretazione restrittiva della richiesta che non corrispondeva a quanto voluto da parte ricorrente. Era evidente dalla seconda parte della formulazione che si era fatto riferimento al corpo del ricorso, in cui era ben chiaro l'intero periodo, tant'è che era stato chiesto il tutto secondo il calcolo delle differenze retributive sopra richiamate per come risulta dalla perizia di parte allegata che è pari ad € 24.548,05 …”. L'espressione doveva quindi intendersi per le somme come richiamate nel ricorso, tant'è che si ribadiva il concetto, riportandosi al calcolo della perizia allegata pari ad € 24.548,05, in cui era stato ben determinato il periodo. Il giudice erroneamente aveva richiamato il principio secondo cui l'oggetto della domanda era fissato in ricorso, con impossibilità di modificare in aggiunta il petitum con altri beni o somme, desumendo dal capo in esame che esso era delimitato, anche come conseguenza del primo capo, al periodo di maggio 2014 e dal 23.5.2014 al 16.10. 2014 per cui l'oggetto della pretesa era delimitato a detto periodo “ancorché si richiami una consulenza di parte che si estende a ritroso da ottobre 2009”. Affermava l'appellante che il secondo capo non si legava solo al primo capo, in quanto nel primo capo si chiedeva di accertare dichiarare e statuire che il lavoratore aveva lavorato in nero dal 23.05.2014 al16.10.2014, quindi si poteva allacciare solo alla prima parte del secondo capo;
invece, la seconda parte si estendeva a tutto il periodo richiesto nel ricorso e non solo a quel piccolo periodo di lavoro in nero come aveva inteso il Tribunale. Inoltre, se l'oggetto fosse stato limitato al solo mese di maggio ed al periodo 23.05.2014 al 16.10.2014, non avrebbe avuto senso richiamare la c.t.p. e riportare la somma
€ 24.548,05, incompatibile con la sola mensilità di maggio 2014, anche estendendola di 5 mesi al 16.10.2014.
Il giudice non aveva fatto neanche riferimento alle note di trattazione scritta in sostituzione della prima ed unica udienza del 11.02.2023 depositate in data 13.02.2023, ove era stato esposto, fra l'altro: “Con le presenti note, l'Avv. Paolo MALAVENDA si riporta a tutti gli atti e scritti di causa in particolar modo alle conclusioni del ricorso da intendersi qui come fedelmente riprodotte e trascritte, con le quali si chiedeva l'accertamento del periodo di lavoro in nero dal 23.05.2014 al 16.10.2014 oltre alla mancata erogazione della quattordicesima mensilità; mancata erogazione della tredicesima mensilità; mancata erogazione delle retribuzioni dal mese di Maggio 2014, alle differenze retributive da ottobre 2009 al 16.10.2014 …” Anche in prima udienza era stato esplicato l'oggetto del ricorso. Sussistevano diversi punti univoci inconfutabili e che conducevano alla richiesta delle differenze retributive per l'intero periodo: il corpo del ricorso, la c.t.p. che era parte integrante 7
del ricorso essendo un mezzo istruttorio teso a provare ed a quantificare la richiesta, la prima udienza effettuata sotto forma di “note scritte” che portavano tutti nella medesima direzione e cioè di riconoscere le differenze retributive per tutto il periodo lavorativo, vale a dire dal 06.04.1993 al 16.10.2014, dal momento che la Corte d'Appello per tale periodo aveva solo potuto pronunciarsi sul licenziamento illegittimo per cui la retribuzione globale di fatto andava rivista secondo le differenze retributive che sarebbero emerse dal presente giudizio. Il Tribunale aveva erroneamente interpretato erroneamente l'art. 414 c.p.c., non avendo esaminato l'esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali si fondava la domanda con le relative conclusioni. Il Tribunale aveva ristretto la domanda, riconoscendola solo parzialmente e non aveva considerato neanche i mezzi di prova per testi che avrebbero potuto riferire sulle mansioni del sig. . Per_1
Si riportava al ricorso introduttivo, alle note di trattazione del primo giudizio, a tutte le eccezioni e deduzioni ivi contenute ed a tutti gli atti e scritti di causa da intendersi riprodotti e trascritti. Chiedeva accertare, dichiarare e statuire che il deceduto lavoratore, oggi i suoi eredi, avevano diritto alle differenze retributive per tutto il periodo lavorativo dal 06.04.1993 al 16.10.2014, nonché all'intero pagamento di tutti i ratei mai retribuiti di 13° e 14° mensilità per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012, 2013 e 2014, secondo le risultanze derivanti dalle differenze retributive indicate nella CTP;
conseguentemente, ordinare alla ditta
[...] il pagamento delle differenze retributive o quanto meno, ove prescritti, CP_1 quantomeno dall'ottobre 2009, nonché dei ratei di 13° e 14° mensilità dal 2009 al 2014 mai retribuiti e da retribuire il tutto secondo il calcolo delle differenze retributive sopra richiamate per come risulta anche dalla perizia di parte allegata pari ad € 24.548,05 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti (dal giorno del dovuto per ogni singola mensilità) fino all'effettivo soddisfo;
3) condannare, infine, la ditta alla rifusione delle spese e Controparte_1 competenze del presente giudizio. In via istruttoria, chiedeva ammettersi prova testimoniale sulle circostanze già richieste nel giudizio di I grado, che venivano riproposti nell'atto di appello, e con i medesimi testimoni.
Si costituiva , ripercorrendo diffusamente tutto l'iter Controparte_1 delle vicende che avevano dato causa all'odierno giudizio, chiedendo “confermare la declaratoria di intervenuta decadenza statuita dal giudice di primo grado” e rigettare l'appello.
Con ordinanza del 24.11.2023 veniva ordinato all'appellane la rinnovazione della notifica nei confronti dell' , non costituitosi. CP_2 Assolto l'incombente con ordinanza del 13.03.2024, veniva dichiarata la contumacia dell' . CP_2
Il provvedimento ex art. 127 ter c.p.c. veniva ritualmente comunicato alle parti e venivano depositate note scritte.
MOTIVI DELLA DECISIONE 4. L'appello, limitato al punto della decisione con cui non sono state riconosciute “le differenze retributive sull'intero periodo 06.04.1993 al 04.07.2015 o quanto meno al 16.10.2014” è infondato. Sul punto la sentenza appellata al Capo 2, pag. 5 ha affermato: “Capo 2 CONSEGUENTEMENTE, ORDINARE IL PAGAMENTO IN FAVORE DI PARTE 8
RICORRENTE OLTRE CHE DALLA MENSILITÁ DI MAGGIO MAI RETRIBUITA ANCHE DEL PERIODO CHE VA DAL 23.05.2014 AL 16.10.2014 IL TUTTO SECONDO IL CALCOLO DELLE DIFFERENZE RETRIBUTIVE RICHIAMATE PER COME CP_3
RISULTA ANCHE DALLA PERIZIA DI PARTE ALLEGATA E PARI AD € 24.548,05 O DI QUELLA MAGGIORE O MINORE RITENUTA DI GIUSTIZIA OLTRE INTERESSI E RIVALUTAZIONE DALLA MATURAZIONE DEI DIRITTI FINO ALL'EFFETTIVO SODDISFO. Il rito del lavoro è caratterizzato dal fatto che l'oggetto della domanda è fissato nel ricorso e questo esso segna i limiti della pronuncia tanto più ove la controparte sia contumace. Ciò esclude la possibilità di modificare in aggiunta il petitum con altri beni o somme. Si desume dal capo in esame che è delimitato, anche come conseguenza del primo capo, al periodo di maggio 2014 e dal 23.5.2014 al 16.10. 2014 per cui l'oggetto della pretesa è delimitato a detto periodo ancorché si richiami una consulenza di parte che si estende a ritroso da ottobre 2009. La disamina va svolta solo per il periodo richiesto in ricorso ossia maggio 2014 e dal 23.5.2014 al 16.10. 2014”. La sentenza è corretta, posto che la domanda ivi riportata, in esordio al capo 2, è la pedissequa trascrizione del petitum rassegnato in ricorso, immediatamente dopo la prima domanda, così proposta: “Piaccia all'Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza disattesa ed eccezione reietta, accogliere il presente ricorso e, conseguentemente accertare, dichiarare e statuire che il lavoratore ha lavorato in nero a sua insaputa (credendo di essere registrato ai fini contributivi) presso l'autoscuola CAMA di dal 23.05.2014 fino al CP_1 16.10.2014 giorno in cui gli è stato intimato verbalmente il licenziamento”. Questa da ultimo riportata è la prima delle domande rassegnate ed ha ad oggetto esclusivamente l'accertamento che il dipendente aveva lavorato in nero dal 23.05.2014 al 16.10.2024. La domanda immediatamente successiva, così come testualmente trascritta nell'intestazione del capo 2 della sentenza, ha ad oggetto il pagamento, oltre che dalla mensilità di maggio mai retribuita, anche del periodo che va dal 23.05.2014 al 16.10.2014,
“il tutto secondo il calcolo delle differenze retributive sopra richiamate per come risultante dalla perizia di parte allegata e pari ad € 24.548,05 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo”. La consecuzione operata dalla stessa parte ricorrente dà atto della correttezza dell'interpretazione della domanda, così come operata dal Tribunale e delle conseguenza che sono state tratte. Invero, come già esposto, il primo capo di domanda, trattasi di domanda giudiziale articolata in più capi, ha ad oggetto il lavoro “in nero” “dal 23.05.2014 fino al 16.10.2014 giorno in cui gli è stato intimato verbalmente il licenziamento”. Il secondo capo della domanda, quello immediatamente successivo, è posto in esplicitato rapporto di consequenzialità con il primo: “conseguentemente, ordinare il pagamento in favore di parte ricorrente oltre che dalla mensilità di Maggio mai retribuita anche del periodo che va dal 23.05.2014 al 16.10.2014 il tutto secondo il calcolo delle differenze retributive sopra richiamate per come risulta anche dalla perizia di parte allegata e pari ad € 24.548,05 o di quella maggiore o minore ritenuta di giustizia oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti fino all'effettivo soddisfo”. È innegabile che sia stata parte ricorrente ad individuare il nesso di antecedenza logico
– giuridica: accertare il lavoro in nero dal 23.05.2014 fino al 16.10.2014 e, conseguentemente, ordinare il pagamento in favore di parte ricorrente oltre che dalla mensilità di maggio mai retribuita, anche del periodo che va dal 23.05.2014 al 16.10.2014. 9
La parte non ha richiesto il pagamento di somme dovute per periodi antecedenti al mese di maggio 2014, posto che al capo 2, è sempre stata la stessa parte ricorrente ad aver quantificato la somma di € “24.548,05”, “per come risulta anche dalla perizia di parte allegata” esclusivamente al “periodo che va dal 23.05.2014 al 16.10.2014”. Ove il giudice avesse operato l'opzione interpretativa pretesa dall'appellante, cioè, condannare al pagamento della somma di € 24.548,05 anche a titolo di “differenze retributive sull'intero periodo 06.04.1993 al 04.07.2015 o quanto meno al 16.10.2014” sarebbe andato ultra petita, posto che per il periodo 06.04.1993 – 04.07.2015 o 16.10.2014, non è stata proposta alcuna domanda. Invero, esaminati come sopra i punti 1 e 2 del petitum rassegnato dal ricorrente, le successive richieste sono le seguenti: “condannare l , in Controparte_1 caso di esito positivo dell'atto d'appello ancora pendente presso la corte di Reggio Calabria, anche al pagamento anche delle mensilità successive fino alla data del decesso del sig. CP_
(04.07.2015) comprensivi di contributi ed agli emolumenti inps non percepiti Per_1 (disoccupazione per anni 2, mobilità successiva e indennità di malattia non retribuita) oltre interessi e rivalutazione dalla maturazione dei diritti sino all'effettivo soddisfo;
condannare, infine, la ditta alla rifusione delle spese e competenze del Controparte_1 presente giudizio”. Anche la disamina complessiva delle richieste formulate dalla parte ricorrente, conferma la correttezza dell'interpretazione operata dal Tribunale.
5. La volontà della parte di conseguire le differenze asseritamente dovute con decorrenza 06.04.1993 non potrebbe ritenersi proposta, neppure desumendola dal corpo del ricorso, laddove si rinvengono sparsi i soli seguenti enunciati:
“la prestazione lavorativa resa dal sig. era quella tipica del dipendente Per_1 amministrativo”; la stessa era “da inquadrare prima al livello IV e successivamente, in virtù dei rinnovi contrattuali, V della declaratoria delle mansioni stabilita dal CCNL del settore Autoscuole”;
“il c.t.p. ha elaborato il calcolo delle retribuzioni imponibili e di conseguenza dell'importo spettante a tale titolo con decorrenza dal 6 aprile 1993 fino al 14 ottobre 2015, tenuto conto delle tabelle retributive in vigore ratione temporis del CCNL Autoscuole”;
“sono state determinate inoltre le differenze retributive dovute con riferimento a: errato aggiornamento degli scatti di anzianità; errata applicazione delle tabelle retributive a partire dal mese di Agosto 2013; mancata erogazione della quattordicesima mensilità; mancata erogazione della tredicesima mensilità; mancata erogazione delle retribuzioni dal mese di Maggio 2014”, addivenendo, mediante c.t.p., alla determinazione delle “seguenti somme dovute al Sig. dall'ex datore di lavoro di come Persona_1 Controparte_1 CP_1 da tabella riepilogativa sottostante: Differenze retributive periodo da 10-2009 a 10-2014 pari ad € 24.548,05”. Va da sé che i fatti storici che, secondo la ricorrente, avrebbero dovuto portare alla corresponsione delle differenze retributive, 1995 -2014, non sono stati illustrati. La ricorrente ha dedotto l'inquadrabilità “prima al livello IV e successivamente, in virtù dei rinnovi contrattuali, V della declaratoria delle mansioni stabilita dal CCNL del settore Autoscuole”, senza, tuttavia, allegare alcunché che potesse coonestare i fatti costitutivi della domanda. Analogamente, pur essendo stato affermato che il c.t.p. aveva operato “il calcolo delle retribuzioni imponibili e di conseguenza dell'importo spettante a tale titolo con decorrenza dal 6 aprile 1993 fino al 14 ottobre 2015, tenuto conto delle tabelle retributive in vigore ratione temporis del CCNL Autoscuole”, nonché “le differenze retributive dovute con riferimento a: errato aggiornamento degli scatti di anzianità; errata applicazione delle tabelle 10
retributive a partire dal mese di Agosto 2013, anche in tal caso è mancata l'allegazione dei fatti storici posti a fondamento delle differenze calcolate dal c.t.p.. Il mero ricalcolo eseguito da un consulente di parte, che è operazione a contenuto meramente contabile, è inidoneo a supplire agli oneri di allegazione gravanti sulla parte e da questa non assolti, sui quali si deve formare il contraddittorio. Una mera operazione di ricalcolo è parimenti inidonea ad offrire la prova dell'an debeatur. L'insufficienza del contenuto del ricorso, ai fini ora in esame, è confermata dalla seguente richiesta istruttoria articolata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado: “Si chiede, altresì, che in caso di contestazione degli allegati conteggi ovvero ove si dimostri in corso di causa l'orario di lavoro straordinario e pur parzialmente la mansione superiore, che venga disposta Consulenza Tecnica Contabile al fine di accertare anche quanto dovuto alla ricorrente a titolo di straordinario e di maggiore retribuzione dovuta alla mansione superiore”. Il che lascia presumere che la parte intendesse vantare il riconoscimento di mansione superiore e correlata retribuzione, nonché retribuzione per lavoro straordinario, senza tuttavia aver allegato e provato i fatti costitutivi del proprio diritto e, come sub 4 esposto, senza aver formulato la relativa domanda. All'uopo basti solo richiamare che la Suprema Corte, cfr. n. 8025/2003, ha ravvisato il "difetto di allegazione" nelle ipotesi in cui la parte ricorrente ometta di indicare con precisione le mansioni effettivamente espletate ed ometta, poi, di comparare la declaratoria contrattuale rivestita con quella pretesa. La Suprema Corte ha affermato che "il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto" (conforme Cass. 21457/13). Infatti, il lavoratore che rivendica nei confronti del datore di lavoro una superiore qualifica professionale in relazione alle mansioni svolte ha l'onere di dimostrare la natura e il periodo di tempo durante il quale le mansioni sono state svolte, il contenuto delle disposizioni individuali, collettive o legali in forza delle quali la superiore qualifica è stata rivendicata e la coincidenza delle mansioni svolte con quelle descritte dalla norma individuale, collettiva o legale (v. Cass. 1012/03). Deve essere aggiunto, infine, che nel procedimento diretto alla determinazione dell'inquadramento di un lavoratore, il giudice deve procedere all'accertamento in fatto delle attività lavorative in concreto svolte, all'individuazione delle qualifiche e dei gradi previsti dal contratto collettivo di categoria ed infine al raffronto delle mansioni svolte con le caratteristiche fondamentali indicate nella classificazione contrattuale relativa al livello di inquadramento rivendicato dal lavoratore (in tal senso Cass., sent. 2016 n. 18943; Cass. 4791/04; 3446/04). Con riferimento, poi, allo svolgimento di mansioni promiscue la Cassazione ha precisato che ove la contrattazione collettiva non preveda una regola specifica per l'individuazione della categoria di appartenenza del lavoratore occorre tener conto della mansione maggiormente significativa sul piano professionale che, peraltro, deve essere espletata non in via sporadica od occasionale (Cfr. Cass. 2744/99, 2637/00,1106/00 e 6501/03). Analogamente deve dirsi per il lavoro straordinario, che il c.t.p. sembra aver incluso nelle differenze retributive, ma del quale non è stato neanche affermato lo svolgimento e per quale durata. Tali fatti non erano neanche desumibili dai capitoli di prova testimoniale, articolati in primo grado e reiterati in questo grado di giudizio, il quali hanno ad oggetto le circostanze, non dirimenti, posto che sono state deferite le seguenti circostanze: che il teste si fosse recato presso l per conseguire la patente di guida e/o per rinnovare la Controparte_1 11
patente di guida; che per la parte burocratica/amministrativa al fine di ottenere la patente di guida si era rivolto/a al Sig. ; che si era rivolto presso Persona_1 l'autoscuola su proposta del Sig. ; che si era recato presso l'autoscuola CP_1 Per_1 perché era a conoscenza che lì vi lavorava il sig. . Per_1 In esito alla disamina di cui sopra, deve concordarsi con la conclusione cui è addivenuto il primo giudice, quanto alla richiesta di pagamento delle differenze retributive sull'intero periodo 06.04.1993 al 04.07.2015 o quanto meno al 16.10.2014”, posto che non solo in ricorso parte ricorrente, pur essendovi tenuta, non ha assolto l'onere di “indicare le circostanze da cui derivava l'inadempimento del debitore, “non essendo sufficiente, stante la natura c.d. eterodeterminata della situazione soggettiva, la sola indicazione del diritto di credito, senza specificazione dei profili di fatto e di diritto da cui scaturisce il titolo alla prestazione di pagamento o di maggiore pagamento rispetto a quanto già percepito” (cfr. Cass. civ. sez. lav., 17/01/2024, n.1838), ma, in ragione di quanto esposto sub 4, avuto riguardo alla precisa delimitazione delle richieste al periodo ricompreso dal 23.05.2014 al 16.10.2014, non può ritenersi che abbia proposto la relativa domanda. Non proposta la domanda, perché non contenuta in ricorso, su di essa non si è formato alcun contraddittorio, posto che il resistente era rimasto contumace, né, proprio per questo stesso motivo, può ritenersi che possa esser consequenziale alle difese del resistente, che, si ripete, è rimasto contumace. Per tutti i motivi esposti, l'appello è infondato e va rigettato. La soccombenza dell'appellante impone che tale parte sia condannata alla rifusione delle spese di questo grado di giudizio in favore dell'appellata Controparte_1
, liquidate - valore € 24.548,05, applicando i minimi, stante l'assenza di complessità
[...] delle questioni dedotte in lite - in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge. Nessuna statuizione sulle spese di lite deve essere adottata nei confronti dell' , in CP_2 quanto appellato contumace. Deve darsi atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Reggio Calabria, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da n.q. di erede di e n.q. Parte_1 Persona_1 di genitore esercente la patria potestà sul figlio minore n.q. di Persona_2 erede di , nei confronti di , Persona_1 Controparte_1 in persona del legale rappresentante p.t., e di , in persona del legale rappresentante CP_2
p.t., avverso la sentenza n. 237/2023 emessa dal Tribunale di Reggio Calabria, pubblicata in data 16.02.2023, ogni diversa istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede:
1. Rigetta l'appello.
2. Condanna l'appellante alla rifusione in favore dell'appellata Controparte_1
, liquidate in complessivi € 2.906,00, oltre accessori come per legge.
[...]
3. Dà atto, ai sensi e per gli eventuali effetti di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 30.05.2002 n. 115, di aver emesso una pronuncia di integrale rigetto dell'appello. Così deciso nella camera di consiglio del 11 aprile 2025.
Il Presidente est. dott.ssa Marialuisa Crucitti