Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Modena, sentenza 09/06/2025, n. 555 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Modena |
| Numero : | 555 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
N. V.G. 1017/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MODENA
Prima Sezione Civile
Il Tribunale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Eleonora Ramacciotti Presidente e Relatore dott. Eugenio Bolondi Giudice dott.ssa Francesca Cerrone Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA di omologazione di separazione consensuale nel procedimento civile iscritto al n. r.v. 1017/2025 promosso dai coniugi:
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. PALTRINIERI Parte_1 C.F._1
DANIELA
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. PALTRINIERI CP_1 C.F._2
DANIELA
RICORRENTI
Con l'intervento del P.M. presso il Tribunale.
Il Tribunale
- visto il ricorso per separazione consensuale depositato dai coniugi predetti;
- rilevato che l'udienza è stata sostituita dal deposito di note scritte, come consentito dagli art.li 127 e
127 ter c.p.c.;
- che le parti hanno dichiarato di non volersi riconciliare;
- visti gli atti e la documentazione allegata;
- viste le conclusioni del P.M., che chiede l'accoglimento del ricorso;
- ritenuta l'equità delle condizioni concordate, di seguito trascritte:
pagina 1 di 5
2. L'abitazione coniugale sita in Cavezzo (MO), Fraz. Ponte Motta,Via Sottargine n. 18, di proprieta' dei genitori del Sig. , rimane assegnata in uso esclusivo, unitamente agli arredi esistenti Parte_1
ed ai beni tutti ivi presenti, a . Parte_1
3. La Signora rinunzia espressamente ad abitare nella casa coniugale sita in Cavezzo CP_1
(MO), Fraz. Ponte Motta, Via Sottargine n. 18, essendosi gia' allontanata e trasferitasi in appartamento condotto in locazione in Comune di San Prospero s/Secchia, Via Don Minzoni n. 5 ove la Sig. ra trasferira' a breve la propria residenza. CP_1
4. La figlia minore viene affidata in via condivisa ad entrambi i genitori;
le decisioni Persona_1 relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute saranno assunte dai genitori di comune accordo e sulle questioni di ordinaria amministrazione decidera ' il genitore con il quale la figlia si trovera'. La figlia rimarra' collocata presso il padre ed avra' la residenza anagrafica presso lo stesso. La bambina rimarra' con i genitori secondo il seguente calendario:
Nella PRIMA e nella TERZA SETTIMANA DEL MESE rimarrà: Per_1 con la madre dal lunedi' , quando la stessa andra' a ritirarla all'uscita dalla scuola materna, sino al mercoledi' pomeriggio;
con il padre dal mercoledi' all'uscita da scuola, curandone egli il ritiro, sono al venerdi' sera;
con la madre dal venerdi' sera alla domenica sera;
SECONDA E QUARTA SETTIMANA DEL MESE con il padre dal lunedi' pomeriggio, quando andra' a ritirarla da scuola, sino al mercoledi' pomeriggio;
con la madre dal mercoledi', all'uscita da scuola, sino al venerdi' sera;
con il padre dal venerdi' sera sino alla domenica sera.
Ove i genitori non riescano ad accompagnare o a riprendere la figlia da scuola per motivi di lavoro, si recheranno a scuola i nonni materni e i nonni paterni, cosi' come espressamente previsto al successivo punto N. 5 del presente ricorso.
Per quanto concerne le festività Natalizie, trascorrera' con l'uno e l'altro genitore 7 gg. Per_1
consecutivi (dal 24 al 30/12 e dal 31/12 al 6/1), facendo sì che passi il giorno di Natale con l'una e il capodanno con l'altro alternandosi di anno in anno. In caso di disaccordo, si conviene che negli anni pari la bambina rimanga il giorno di Natale con la mamma, e negli anni dispari con il papa'. Per quanto riguarda le vacanze pasquali le trascorrera' ad anni alterni il giorno di Pasqua con la Per_1
mamma e il lunedì dell'NG con il papà e viceversa. Infine, per quanto attiene alle vacanze estive, tenuto conto della tenera' eta' di , quest'ultima trascorrera' sette giorni consecutivi con Per_1
ciascun genitore durante le ferie di agosto. Entrambi i coniugi potranno rimanere con Per_1 un'ulteriore settimana anche negli altri mesi estivi, diversi da agosto. Le parti, al fine di consentire pagina 2 di 5 un'adeguata programmazione delle vacanze, si impegnano a comunicarsi vicendevolmente entro il 30 maggio di ogni anno le date delle ferie dal lavoro. Altresì i genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove andranno con la figlia e dovranno rendersi reperibili al cellulare.
5. continuera' ad avere rapporti significativi sia con i nonni materni che paterni ed i genitori Per_1
convengono che essi continuino, come sino ad ora avvenuto, ad occuparsi della nipote quando entrambi sono impegnati al lavoro. I nonni continueranno anche a recarsi a scuola per accompagnare e per riprendere dalla scuola materna ed in futuro presso le scuole dell'obbligo, rilasciando Per_1
loro le necessarie deleghe per gli istituti scolastici, laddove i genitori non possano per impegni di lavoro.
6. Nessun assegno di mantenimento per la figlia minore viene previsto, rimanendo la bambina Per_1
con i genitori eguale tempo durante la settimana e nei week end, accollandosi le spese di vitto ed alloggio per la stessa quando si trova con ciascuno di essi. L'assegno unico verrà percepito al 50% da ciascun genitore.
Le spese straordinarie saranno a carico del padre per il 70% ed a carico della madre per il restante
30%.Tutte le spese straordinarie dovranno essere preventivamente concordate tra le parti e, più in particolare, devono ritenersi spese straordinarie le seguenti voci: -mediche: le spese mediche specialistiche, anche dentistiche ed ortodontiche;
pure spese straordinarie sono le spese farmaceutiche, terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapeutiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche;
- Scolastiche: rette scolastiche, tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitaria, corsi di lingue;
- Sportive-Ricreative e altre varie: costi per iscrizione e frequentazione corsi (sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo ed assicurazione;
le spese straordinarie comprendono espressamente altresì pre e post scuola e mensa scolastica.
7. I coniugi si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi.
8. I coniugi convengono che eventuali nuovi compagni o compagne dovranno essere fatti conoscere alla figlia minore con gradualita' e previo accordo e comunque non prima di un anno dalla data di sottoscrizione del presente ricorso. , inoltre, non potra' coabitare con altre persone, al di fuori Per_1
pagina 3 di 5 dei nonni sia materni che paterni, per un anno dalla data di sottoscrizione del presente atto. I coniugi convengono altresi' che la madre, per un anno da oggi, veda la figlia durante la settimana e nei fine settimana presso i nonni materni, li' pure pernottando con , e cio' tenuto conto che la sig. ra Per_1
a breve convivra' con altra persona nell'immobile locato. Decorso un anno dalla data odierna i CP_1
genitori si impegnano a verificare se sia pronta per conoscere e frequentare, oltre che a Per_1
convivere, con eventuali nuovi compagni/compagne dei genitori.
9. I coniugi dichiarano di essere economicamente autosufficienti e rinunciano reciprocamente a richieste di contributo al mantenimento l'uno nei confronti dell'altra.
10. I coniugi dichiarano di avere suddiviso con reciproca soddisfazione tutti i beni comuni e di nulla avere in comproprieta', ad eccezione di un buono fruttifero postale intestato alla figlia Per_1
vincolato al compimento della maggiore eta'. Il buono cartaceo verra' custodito dal padre.
[...]
11. L'autovettura Citroen Aircross, targata FY895GR, di proprieta' della Sig. ra rimane CP_1
alla stessa, senza alcuna pretesa a riguardo da parte del marito. Il Sig. dichiara di non Pt_1 possedere attualmente auto in proprieta'.
12. I coniugi si prestano reciprocamente sin da ora il consenso per il rilascio ed il rinnovo dei documenti validi per l'espatrio ( documento di identita' e passaporto), cosi' come prestano il consenso per il rilascio ed il rinnovo di documenti validi per l'espatrio della figlia minore . I documenti Per_1
della figlia saranno conservati dal padre e consegnati alla madre ove quest'ultima si rechi all'estero con lei. I genitori convengono altresi' che i viaggi e soggiorni all'estero della figlia minore, con un genitore o eventualmente con terze persone, debbano sempre essere previamente concordati.
13. Le spese legali sono sostenute dai coniugi in ragione del 50% ciascuno.”
- rilevato che dall'unione è nata la figlia in data 21/09/2021; Per_1
- ritenuto che risultano salvaguardati anche gli interessi della prole minorenne e che il regime di mantenimento appare adeguato alle posizioni economiche dei genitori, alle esigenze della prole stessa ed alle condizioni concrete;
- ritenuto, infine, che nessuna delle ulteriori condizioni proposte contrasti con regole inderogabili di legge;
- considerato che il contenuto dell'accordo fa ritenere non necessario l'ascolto della prole minorenne ai sensi dell'art. 473-bis.4 ultimo comma cod. proc.civ.;
- ritenuto, pertanto, che per i suesposti motivi la domanda di separazione consensuale possa essere accolta e possano venire recepite le condizioni concordate dalle parti;
Visto l'art. 473-bis.51 c.p.c.
P.Q.M
pagina 4 di 5 il Tribunale, con l'intervento del Pubblico Ministero rilevato che nato a [...] il [...] e nata a [...]_1 CP_1
(MO) il 31/08/1994
si sono separati consensualmente come da ricorso e note scritte in sostituzione dell'udienza con termine per note fino al 03/06/2025;
I - OMOLOGA la separazione dei coniugi alle condizioni concordate;
II - ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del comune di SAN PROSPERO di procedere all'annotazione della presente sentenza nei registri degli atti di matrimonio di detto comune
Anno 2020 Atto n. 1 Parte II Serie A
III – spese del procedimento compensate.
Dispone che la cancelleria trasmetta copia autentica del presente provvedimento, quando sarà passato in giudicato, all'Ufficio dello Stato Civile del predetto Comune per l'annotazione prevista dall'art. 69 lettera d) del D.P.R. 3 novembre 2000 n. 396.
Così deciso in Modena, nella camera di consiglio del 04/06/2025.
Il Presidente Estensore
Dott.ssa Eleonora Ramacciotti
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