Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1987, n. 4346
CASS
Sentenza 11 maggio 1987

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Anche in relazione al licenziamento disciplinare - cui sono applicabili le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (oggetto della dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982) - il principio dell'immediatezza della contestazione, la quale può riguardare anche un comportamento complessivo del lavoratore risultante da singole mancanze, dev'essere inteso in senso relativo, avendo riguardo alla necessità, specie nell'ipotesi ora detta, di un'adeguata valutazione della condotta del lavoratore. ( V 3835/81, mass n 414472; ( V 2266/81, mass n 413002).*

Commentario1

  • 1Disparità di trattamento per sanzioni disciplinari e licenziamento
    Angelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 dicembre 2022
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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1987, n. 4346
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4346
Data del deposito : 11 maggio 1987

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