Sentenza 11 maggio 1987
Massime • 1
Anche in relazione al licenziamento disciplinare - cui sono applicabili le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (oggetto della dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982) - il principio dell'immediatezza della contestazione, la quale può riguardare anche un comportamento complessivo del lavoratore risultante da singole mancanze, dev'essere inteso in senso relativo, avendo riguardo alla necessità, specie nell'ipotesi ora detta, di un'adeguata valutazione della condotta del lavoratore. ( V 3835/81, mass n 414472; ( V 2266/81, mass n 413002).*
Commentario • 1
- 1. Disparità di trattamento per sanzioni disciplinari e licenziamentoAngelo Greco · https://www.laleggepertutti.it/ · 6 dicembre 2022
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 11/05/1987, n. 4346 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4346 |
| Data del deposito : | 11 maggio 1987 |
Testo completo
Anche in relazione al licenziamento disciplinare - cui sono applicabili le garanzie procedurali previste dai primi tre commi dell'art. 7 della legge n. 300 del 1970 (oggetto della dichiarazione d'illegittimità pronunciata dalla Corte costituzionale con sentenza n. 204 del 1982) - il principio dell'immediatezza della contestazione, la quale può riguardare anche un comportamento complessivo del lavoratore risultante da singole mancanze, dev'essere inteso in senso relativo, avendo riguardo alla necessità, specie nell'ipotesi ora detta, di un'adeguata valutazione della condotta del lavoratore. ( V 3835/81, mass n 414472; ( V 2266/81, mass n 413002).*