Sentenza 26 marzo 2010
Ordinanza cautelare 14 luglio 2010
Ordinanza cautelare 15 luglio 2010
Parere interlocutorio 20 aprile 2011
Parere definitivo 24 ottobre 2011
Decreto decisorio 6 febbraio 2012
Decreto decisorio 6 febbraio 2012
Decreto decisorio 6 febbraio 2012
Parere definitivo 7 novembre 2012
Ordinanza collegiale 22 novembre 2012
Ordinanza collegiale 27 novembre 2012
Ordinanza collegiale 19 dicembre 2012
Sentenza 21 gennaio 2013
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, parere definitivo 07/11/2012, n. 4656 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 4656 |
| Data del deposito : | 7 novembre 2012 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Numero 04656/2012 e data 07/11/2012
REPUBBLICA ITALIANA
Consiglio di Stato
Sezione Seconda
Adunanza di Sezione del 20 giugno 2012
NUMERO AFFARE 04659/2010
OGGETTO:
Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.
Ricorso straordinario al Presidente della Repubblica proposto dalle docenti TA VE, GI RU e AO ON, per l’annullamento del decreto ministeriale n. 100 del 17 dicembre 2009, relativamente agli artt. 2 e 5.
Istanza di sospensiva.
LA SEZIONE
Vista la relazione del 5 ottobre 2010, con la quale il ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca (ufficio regionale scolastico, area del contenzioso) ha chiesto il parere del Consiglio di Stato sul ricorso straordinario in oggetto;
Visto il ricorso straordinario con gli allegati;
Visto il parere istruttorio, conseguente alla istanza di accesso agli scritti difensivi ed alla riserva di presentazione di motivi aggiunti contenute nel gravame ,reso dalla sezione nell’adunanza del 15 dicembre 2010;
Visto il parere istruttorio reso nell'adunanza dell8 aprile 2011;
Visto l'adempimento all'incombente istruttorio, pervenuto in data 14 maggio 2012;
Esaminati gli atti e udito il relatore, consigliere Mauro Zampini;
Premesso:
Le docenti ricorrenti chiedono l’annullamento, previa sospensiva, del decreto ministeriale n. 100 del 17 dicembre 2009 nella parte in cui l’articolo 2, comma 2 richiede, per l’iscrizione negli elenchi prioritari, al personale docente e ATA, oltre ad una supplenza di almeno 180 giorni in un’ unica istituzione scolastica, gli ulteriori requisiti di cui al decreto ministeriale n. 82/2009 e, in particolare, l’essere inserita nelle graduatorie provinciali ad esaurimento previste dall’articolo 1, lettera C della legge 27 dicembre 2006, n. 296.
In effetti, le ricorrenti, docenti di scuola primaria, non sono inserita nelle citate graduatorie ad esaurimento, motivo per cui una loro eventuale domanda ,ove inoltrata ,non sarebbe stata accolta dall'amministrazione scolastica ,in base al D.M. n. 100 citato: che viene infatti impugnato, con istanza cautelare, assieme alla relativa nota applicativa, nella parte in cui entrambi gli atti non prevedono la possibilità di presentare la domanda per i docenti che, non inseriti negli elenchi prioritari, hanno prestato servizio nelle scuole statali di ogni ordine e grado e non siano inclusi nelle graduatorie ad esaurimento.
L’amministrazione rivendica la legittimità della sua azione e, preliminarmente, ritiene il ricorso inammissibile, non essendo stato notificato ad almeno uno dei controinteressati
Considerato:
Il ricorso è ammissibile poiché la notifica non è richiesta, essendo il decreto impugnato considerato un atto di valenza generale.
Il ricorso è comunque infondato ,in coerenza con reiterata giurisprudenza elaborata da questa sezione (vedi ric. Salviati, respinto nella adunanza del 7 marzo 2012, n. 211102299).
Il decreto ministeriale n. 100 del 17 dicembre 2009 che integra il precedente decreto n. 82 del 29 settembre dello stesso anno è coerente con le linee e le scelte legislative tracciate dal decreto legge 25 settembre 2009, n. 134 convertito con modificazioni della legge 24 novembre 2009, n. 167.
Il decreto ministeriale n. 100/2009 si muove, infatti, nel solco tracciato dall’articolo 1, comma 2 della legge di conversione sopracitata che ha individuato un’ulteriore categoria di beneficiari in coloro che abbiano conseguito nell’anno scolastico 2008/2009, attraverso le graduatorie di istituto, una supplenza di almeno 180 giorni e nei cui confronti era necessario emanare disposizioni per disciplinarne l’accesso negli elenchi prioritari al fine della precedenza assoluta nell’assegnazione delle supplenze. La stessa lettera del citato articolo 1, comma 2 si pronuncia per una supplenza e non per più supplenze che inevitabilmente si avrebbero con riguardo al servizio prestato in più istituzioni scolastiche.
La scelta operata è poi significativa di una coerenza con la volontà espressa dal legislatore di raggiungere gli obiettivi di una continuità didattica in grado di offrire un servizio scolastico qualitativamente più incisivo, qualità del servizio che, oggettivamente, risulta in parte inficiato da una mancanza di continuità delle supplenze.
Non esiste, quindi, alcuna illogicità nella scelta dell’amministrazione, ma si tratta dell’esercizio di una discrezionalità riconosciuta prima al legislatore e poi coerentemente all’amministrazione per disciplinare, nel modo ritenuto più conveniente, l’accesso negli elenchi prioritari.
La mancanza del requisito suesposto, aldilà dell’assenza del mancato inserimento nelle graduatorie ad esaurimento della provincia, ha quindi imposto all’amministrazione di non iscrivere negli elenchi prioritari la ricorrente.
P.Q.M.
esprime il parere che il ricorso debba essere respinto, con assorbimento della richiesta di sospensiva.
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Mauro Zampini | Alessandro Pajno |
IL SEGRETARIO