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Sentenza 12 giugno 2025
Sentenza 12 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Marsala, sentenza 12/06/2025, n. 314 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Marsala |
| Numero : | 314 |
| Data del deposito : | 12 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI MARSALA
VERBALE DI UDIENZA
CON SENTENZA CONTESTUALE EX ART. 281 SEXIES C.P.C.
All'udienza del 12/06/2025 alle ore 09:16, innanzi al Giudice dott. Francesco Giardina, chiamata la causa R.G. n. 1334 dell'anno 2024, sono presenti:
- l'avv. D'ARIENZO VITO in sostituzione dell'avv. PAPIRO CINZIA per parte attrice;
- l'avv. ACCARDI ANDREA in sostituzione dell'avv. IORIO VALERIO per parte convenuta;
L'avv. D'ARIENZO discute la causa, riportandosi agli scritti difensivi e insistendo nella richiesta preliminare di nomina del CTU;
in subordine chiede l'accoglimento delle domande indicate in citazione.
L'avv. ACCARDI si oppone alle richieste di controparte, riportandosi alle note conclusive del
26.5.2025.
Il Giudice dichiara chiusa la discussione e si ritira in camera di consiglio, riservando all'esito della stessa la decisione della causa.
Verbale chiuso alle ore 09:20
Alle ore 10:29 riaperto il verbale all'esito della camera di consiglio, decide la causa come da sentenza che allega al presente verbale, dando lettura del dispositivo e delle ragioni della decisione nell'assenza delle parti.
1 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE DI MARSALA SEZIONE CIVILE in composizione monocratica, nella persona del giudice Francesco Giardina , all'esito della discussione orale, ha pronunciato e pubblicato mediante lettura di dispositivo e contestuale motivazione (art. 281 sexies c.p.c.) la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 1334/2024 del Ruolo Generale degli Affari civili contenziosi vertente
TRA
, nato a [...], il [...] e Parte_1 [...] nata a [...] il [...] rappresentati e difesi dall'avv. Pt_2
PAPIRO CINZIA
E società a responsabilità limitata con socio unico, e, per essa, in qualità Controparte_1 di procuratrice in persona del legale rappresentante pro-tempore, Controparte_2 rappresentata e difesa dall'avv. IORIO VALERIO
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. e hanno introdotto il giudizio di merito relativo Parte_1 Parte_2 all'opposizione ex art. 615 c.p.c. - proposta in seno al procedimento esecutivo recante n.
41/2024 del ruolo esecuzioni immobiliari - eccependo il difetto di prova circa la titolarità del diritto di credito della banca cessionaria, l'assenza di un valido titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c., la presenza nel mutuo del 28.1.2009 di clausole vessatore nonché la mancata pattuizione del TAE e del regime finanziario.
Gli opponenti hanno quindi formulato le seguenti conclusioni: “- ritenere e dichiarare che il contratto di mutuo del ipotecario (avente repertorio n°9576 e raccolta n°4574) a rogito del Notaio
[...]
notaio in Valderice, stipulato il 28.01.2009 fra il Sig. e la Per_1 Persona_2 CP_3 non è titolo per procedere ad esecuzione forzata, non documentando un credito dotato del requisito della
[...]
2 certezza, liquidità ed esigibilità e non avendo concesso ai mutuatari immediata disponibilità del denaro e, per
l'effetto,
-ritenere e dichiarare l'illegittimità del pignoramento e della sua trascrizione ordinando al Conservatore dei
Registri immobiliari la sua cancellazione;
- ritenere e dichiarare la carenza di legittimazione attiva della e, per essa, in qualità Controparte_1 di procuratrice, di che non hanno provato la titolarità del diritto di credito nei Controparte_2 confronti degli odierni ricorrenti e, per l'effetto, accogliere la spiegata opposizione;
- ritenere e dichiarare, ai sensi degli articoli 33 e seguenti del Codice del Consumo, la vessatorietà delle clausole contrattuali indicate in narrativa (pagine 5, 6 e 7 del presente atto) e presenti nel mutuo per cui è causa
e nei suoi allegati, con conseguente nullità e/o inefficacia parziale del contratto;
- ritenere e dichiarare che nel mutuo per cui è causa manca l'indicazione del TAE e che ciò determina la nullità prevista dall'art. 117, comma 6, T.U.B. con conseguente ricalcolo al tasso sostitutivo di cui al comma 7 del medesimo articolo;
- ritenere e dichiarare la nullità dei contratti di mutuo per cui è causa per vizio del consenso, non avendo la mutuante informato e spiegato gli effetti del regime di capitalizzazione composta, arbitrariamente ed effettivamente applicata con il rimborso del finanziamento, soprattutto in merito al diverso tasso effettivamente applicato;
- ritenere e dichiarare che nei contratti di mutuo per cui è causa manca l'indicazione del regime finanziario adottato con consequenziale nullità del contratto ed applicazione del regime della capitalizzazione semplice, in linea con il disposto dell'art. 821 c.c. e, conseguentemente, applicazione del tasso d'interesse legale in luogo di quello ultralegale, ai sensi del terzo comma dell'art. 1284 c.c. ovvero, quello di cui al comma 7 dell'art.117
TUB;
- ritenere e dichiarare che, per l'effetto del prefato ricalcolo, la mutuante ed il suo successore hanno addebitato, per entrambi i mutui, dei costi occulti;
- ritenere e dichiarare che é nulla, per indeterminatezza, la clausola relativa al tasso annuo nominale stante la mancata pattuizione del regime finanziario e, per l'effetto del meccanismo di eterointegrazione previsto dal comma 7 dell'art. 117 t.u.b., ritenere e dichiarare che ai rapporti va applicato il c.d. tasso BOT indicato nella predetta norma ovvero, in subordine, il tasso legale;
-ritenere e dichiarare che, per effetto delle prefate eccepite nullità (mancanza di regime finanziario e addebiti di costi occulti, mancata indicazione del TAE) la somma pignorata non è dovuta e, conseguentemente, accogliere la spiegata opposizione;
- con vittoria di spese, competenze professionali, da distrarsi in favore dello scrivente legale che si dichiara antistatario”.
3 2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, si è costituito in giudizio e, per Controparte_1 essa, precisando: a) che in forza di un contratto di Controparte_2 Controparte_4 cessione di crediti pecuniari, aveva acquistato, in data 26 novembre 2020, in blocco da 24-7
Finance s.r.l., tutti i crediti per capitale residuo e interessi derivanti da Contratti di Mutuo da b) che in forza di un contratto di cessione di crediti del 10 Controparte_3 Controparte_1 dicembre 2021, aveva acquistato pro-soluto da taluni crediti (per Controparte_4 capitale, interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari , saldi debitore di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra gennaio 1950 ed il 31 maggio 2021.
Il creditore procedente ha rappresentato che tra i crediti interessati dalle suddette cessioni vi era anche quello oggetto di causa e, per l'effetto, ha depositato, a supporto della suddetta tesi, la copia della G.U. n. 148 del 14.12.2021, l'elenco delle posizioni cedute e la dichiarazione unilaterale di cessione rilasciata da . Controparte_4
L'odierna parte convenuta ha poi contestato in fatto ed in diritto le restanti censure debitorie e ha formulato le seguenti conclusioni: “Previa declaratoria di legittimazione attiva della concludente società rigettare ogni domanda avanzata dai sigg.ri e perché CP_1 Parte_1 Pt_2 inammissibile, improponibile e comunque totalmente infondata in fatto e diritto, fermo restando il rifiuto di accettazione del contradditorio in ordine a domande non proposte e, per l'effetto, accertare e dichiarare la piena legittimità del pignoramento immobiliare per cui è causa e della sua trascrizione, dichiarando il contratto di mutuo quale titolo per procedere ad esecuzione forzata”.
3. La causa, istruita con la documentazione prodotta dalle parti, è stata decisa all'odierna udienza.
4. Va preliminarmente evidenziato che in applicazione del principio processuale della ragione più liquida, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., la causa può essere decisa sulla base delle questioni ritenute di più agevole soluzione, anche se logicamente subordinate, senza che sia necessario esaminare previamente le altre e ciò a tutela di esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio.
4.1. Tanto premesso, questo Giudice ritiene che sia fondata l'assorbente eccezione di difetto della titolarità, in capo al creditore procedente, del credito oggetto di causa.
4.2. La presente controversia si inserisce nell'ambito della dibattuta tematica in ordine all'onere della prova incombente sulla parte che si affermi titolare di crediti ceduti in blocco a norma dell'art. 58 TUB, nella particolare ipotesi in cui la legittimazione dell'asserito cessionario sia oggetto di specifica contestazione.
4 Sul piano generale va sottolineato che, in materia di cessione di crediti, l'art. 58, comma 2,
TUB statuisce che “La banca cessionaria dà notizia dell'avvenuta cessione mediante iscrizione nel registro delle imprese e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. La Banca d'Italia può stabilire forme integrative di pubblicità”.
La norma richiamata, al fine di agevolare la realizzazione della cessione in blocco di rapporti giuridici, prevede la pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale, dispensando così la Banca Cessionaria dall'onere di provvedere alla notifica della cessione.
Dalla lettura della norma si evince che tanto la pubblicazione sulla Gazzetta quanto l'iscrizione nel registro delle imprese non attengono al perfezionamento della fattispecie traslativa né alla produzione del relativo effetto: l'articolo in commento, infatti, altro non prevede se non che sia data la “notizia” di un'avvenuta “cessione”. La pubblicazione e l'iscrizione, dunque, non hanno valenza costitutiva, neanche di sanatoria di eventuali vizi dell'atto (cfr. Cass. Civ. 5617/2020).
La parte che agisce affermandosi successore a titolo particolare del creditore originario in virtù di un'operazione di cessione in blocco ha l'onere di dimostrare l'inclusione del credito medesimo in detta operazione, in tal modo fornendo la prova documentale della propria legittimazione sostanziale (cfr. Cass. Civ. n. 24798/2020).
È stato recentemente affermato che la pubblicazione nella Gazzetta ufficiale può nondimeno costituire elemento indicativo dell'esistenza materiale di una cessione qualora il contenuto pubblicato consenta di individuare - senza lasciare incertezze od ombre di sorta - i rapporti che le parti abbiano inteso cedere: “in tema di cessione in blocco dei crediti da parte di una banca D.Lgs. n. 385 del 1993, ex art. 58 - contratto a forma libera - è sufficiente a dimostrare la titolarità del credito in capo al cessionario la produzione dell'avviso di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale recante
l'indicazione per categorie dei rapporti ceduti in blocco, senza che occorra una specifica enumerazione di ciascuno di essi, allorché sia possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto della cessione” (cfr. Cass.
31118/2017 richiamata da Cass. 4277/2023)
4.3. Tanto premesso in punto di diritto si osserva che nel caso di specie non è possibile individuare senza incertezze i rapporti oggetto delle cessioni di cui è causa.
L'odierna parte opposta, infatti, ha rappresentato di essere titolare del credito azionato in virtù di due distinti contratti di cessione di crediti dei quali è stato dato avviso dapprima nella
Gazzetta Ufficiale n. 142 del 3.12.2020 e successivamente in quella n. 148 del 14.12.2021.
Tuttavia, dalla lettura del primo degli avvisi emerge solamente che Controparte_5
- società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di
[...] Controparte_4 ed appartenente al Gruppo Bancario - ha acquistato da 24-7 Finance
[...] Controparte_4
5 S.r.l. “tutti i crediti per capitale residuo e interessi derivanti da Contratti di Mutuo originariamente concessi da
che alla data del 16.11.2020 soddisfacevano i seguenti criteri “cumulativi” di Controparte_3 selezione:
a) crediti inclusi fra, o relativi a, i crediti derivanti dai mutui erogati da Banca i cui rapporti CP_3 contrattuali, al momento della cessione alla Società, erano in capo a Controparte_6
b) crediti inclusi fra, o relativi a, i crediti ceduti da alla Società ai sensi di un Controparte_3 contratto di cessione stipulato in data 5 giugno 2008, come successivamente modificato, nell'ambito della
Cartolarizzazione;
c) crediti che, alla data indicata nel relativo contratto di cessione, soddisfacevano i criteri stabiliti nell'avviso di cessione pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 72 del 19 giugno 2008, parte II;
e
d) crediti che non siano stati integralmente rimborsati o pagati e siano ancora esistenti, in tutto o in parte, alla data del 15 novembre 2020”.
Nella specie, però, difetta il requisito sub. b) atteso che il credito oggetto di causa è sorto in data 28.1.2009 (cfr. contratto di mutuo), mentre l'operazione di cessione da Controparte_3
a 24-7 Finance S.r.l. indicata nella suddetta lettera b) è avvenuta in data 5.6.2008 ovvero un anno prima.
Il contenuto del superiore avviso non consente dunque di ritenere che il credito oggetto di causa sia stato effettivamente ceduto in forza di quell'operazione contrattuale del 16.11.2020 indicata tanto nell'atto di pignoramento quanto nella memoria difensiva del presente giudizio;
non vi è prova, in altri termini, di come sia divenuta titolare del credito Controparte_4 originariamente vantato da prima della successiva cessione del 10.12.2021; Controparte_3
a fronte di tale insufficienza probatoria, la dichiarazione unilaterale resa da va Controparte_4 dunque ritenuta priva di rilevanza giuridica.
In conclusione, in assenza di adeguata ed ulteriore documentazione attestante il passaggio della titolarità del credito da a l'opposizione non può Controparte_3 Controparte_4 che trovare accoglimento;
del resto, è noto che l'incompletezza probatoria non può che riverberarsi in danno della parte sulla quale gravava l'onere della prova.
6. Conclusivamente va provveduto come in dispositivo.
Le spese di lite, nei rapporti tra la parte attrice e il creditore procedente, seguono la soccombenza e vanno liquidati tenuto conto dei valori di cui al DM n. 55/2014.
P.Q.M.
Il Tribunale di Marsala, definitivamente decidendo, accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara l'inesistenza del diritto di di agire in via esecutiva nei confronti di Controparte_1
e condanna parte convenuta, in persona del legale Parte_1 Parte_2
6 rappresentante pro-tempore, alla refusione delle spese di lite, complessivamente liquidate €
7.052,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali del 15% ed accessori (IVA
e CPA) di legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Il Giudice
Francesco Giardina Il presente provvedimento, redatto su documento informatico, viene sottoscritto con firma digitale dal Giudice Dott.Francesco Giardina , in conformità alle prescrizioni del combinato disposto dell'art. 4 del D.L. 29/12/2009, n. 193, conv. con modifiche dalla L. 22/2/2010, n. 24, e del d.lgs. 7/3/2005, n. 82, e succ. mod. e nel rispetto delle regole tecniche sancite dal decreto del Ministro della Giustizia 21/2/2011, n. 44
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