TRIB
Sentenza 29 gennaio 2025
Sentenza 29 gennaio 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 29/01/2025, n. 229 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 229 |
| Data del deposito : | 29 gennaio 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI TORRE ANNUNZIATA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 3034 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione il 30/10/2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc ed avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
[... T
in p.l.r.p.t. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Castellammare di Parte_1 P.IVA_1
Stabia alla Piazza Spartaco n. 27 presso lo studio degli avv.ti Annarita Del Gaudio e Giovanni Langella, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato.
Opponente
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Torre Controparte_1 C.F._1
Annunziata alla G. Alfani n. 60 nello studio e presso l'avv. Domenico Gagliardi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni delle parti:
come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/05/2022, l'attore ha prodotto opposizione al precetto, in forza di Decreto Ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Torre Annunziata n. 801/22, notificatogli in data
17/05/22 con il quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 332686,76 per i titoli e causali come in detto atto indicati.
Sotto il profilo dell'opposizione agli atti esecutivi, l'opponente deduceva la omessa ovvero irrituale notificazione del titolo esecutivo e di conseguenza, la errata dichiarazione di esecutorietà mentre e per altro verso e sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, contestava il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione alla luce dei motivi indicati nel libello introduttivo.
Si costituiva la convenuta opposta, impugnando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e compensi di lite con attribuzione. Veniva acquisito agli atti e tra gli altri documenti, la copia del decreto ingiuntivo come sopra indicato, notificato all'opponente a mezzo pec tant'è che, da tale notificazione era discesa la conseguente opposizione proposta a cura di parte attrice.
In data 30/10/24, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex. Art. 190 cpc.
In rito
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art 615, I comma cpc e quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I co cpc contestandosi, con essa, rispettivamente il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione e la regolarità formale del titolo.
L'opposizione, anche sotto l'aspetto di cui all'art. 617, II co cpc è pertanto, ammissibile e tempestiva essendo stato rispettato il relativo termine tra la data di notifica dell'atto di precetto e la notifica dell'atto introduttivo.
Ciò nonostante, l'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
Sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I° co cpc.
Va e deve essere affermata la legittimità e ritualità del precetto opposto considerato che, prima di esso risulta essere stato notificato il titolo esecutivo, con ciò risultando osservato il disposto di cui all'art. 479 cpc.
Come più sopra già osservato, parte opponente depositava, tra gli altri documenti, la copia del decreto ingiuntivo n. 801/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata e come sopra indicato, notificato all'opponente a mezzo pec in data 11/06/21.
In argomento mette conto osservare che l'atto di precetto è stato validamente formato e redatto con la precisa indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 480 cpc, recando la indicazione del titolo (costituito dal decreto ingiuntivo in premessa indicato), la data di sua notificazione e la data di esecutorietà. Anche i compensi di precetto ivi indicati, risultano essere conformi al DM 55/14.
Pertanto anche sotto tale profilo il precetto risulta validamente redatto
L'art. 479 c.p.c. testualmente recita:” Se la legge non dispone altrimenti , l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ”. Salvo che la legge non disponga altrimenti. L'art. 653 c.p.c. afferma: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva , oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”. L'art. 654 co. 2 c.p.c recita.”Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
L'art. 654 c.p.c. si pone in stretto collegamento con l'art 653 c.p.c. in quanto fa riferimento all'esecutorietà del decreto, conseguenti alla sentenza di rigetto dell'opposizione (passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva). Pertanto quando l'esecutività è disposta con la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero ed alternativamente, con provvedimento interlocutorio reso nell'ambito dell'opposizione, il decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutorietà e della formula esecutiva, costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e non deve essere ulteriormente notificato per procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il creditore procedente è tenuto a fare menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
Nel precetto opposto viene precisamente indicato il provvedimento, reso dal giudice competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha disposto l'esecutività del decreto ingiuntivo e la data dell'apposizione della formula esecutiva. Pertanto nessuna nullità inficia il precetto opposto.
Circa il procedimento di formazione progressiva del titolo esecutivo, avuto particolare riguardo al titolo costituito da un decreto ingiuntivo, esso è sottratto alla cognizione di questo giudice dell'opposizione considerato che e come affermato da autorevole giurisprudenza, eventuali irregolarità dovevano essere fatte valere mediante ricorso alla speciale procedura di opposizione tardiva, come prevista dall'art. 650 cpc.
Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata introdotta tempestivamente.
Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I° co. Cpc.
I motivi, addotti da parte attrice e volti a contestare il diritto del creditore a procede ad esecuzione, sono inammissibili considerato che essi sono costituiti da esclusivi motivi di merito e come tali, dovevano essere sollevati con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da introdursi alternativamente ai sensi dell'art. 645 ovvero dell'art. 650 cpc nell'ipotesi (qui non ricorrente) di ritardata conoscenza “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Sul punto occorre osservare che, con l'opposizione all'esecuzione, con cui l'opponente contesta l'an della esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso.
Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali previsti dall'ordinamento.
In tal senso la Suprema Corte ha, infatti, affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il Giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (cass., 7 maggio 2015, n.
9247).
In altri termini, con l'opposizione all'esecuzione, possono essere dedotte circostanze impeditive od ostative del diritto a procedere ad esecuzione forzata e deve trattarsi cioè di fatti posteriori alla definitiva esecutorietà del decreto e cioè di circostanze che si siano verificate successivamente alla formazione del cosiddetto giudicato sul decreto (Cass. 6/6/77 n° 232; Cass. 26/6/78 n° 3153; Cass. 22/11/88 n° 6278; Cass. 5/12/88 n°
6605).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'opposizione deve essere rigettata.
Infine in ordine alla domanda dell'opposto volta ad ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c., si rileva che, solo la proposizione di un giudizio di opposizione, supportato da argomentazioni del tutto prive di spessore giuridico e palesemente infondate, si presta ad essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna ai sensi dell'art 96c.p.c., posto che tale condotta risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa grave.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva non sussistenti i suddetti presupposti tipici di un'azione temeraria, ma ritiene che la condotta in essere, riconducibile ad un errato utilizzo dell'idoneo strumento processuale, non integri una fattispecie di abuso dello strumento processuale ex art 96 comma 3 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese e compensi di lite che si liquidano, per le prime in € 50,00 e per i secondi, in € 5.800,00 oltre 15% rimborso spese generali ed oltre oneri previdenziali e fiscali con attribuzione all'avv. Domenico Gagliardi, antistatario.
Torre Annunziata, 28/01/2025
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata, III Sezione Civile in funzione di giudice monocratico, dott. Salvatore Di Biase, ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
Nella causa civile n. 3034 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2022, riservata per la decisione il 30/10/2024 con concessione dei termini ex art. 190 cpc ed avente ad
OGGETTO: opposizione all'esecuzione ed agli atti esecutivi
[... T
in p.l.r.p.t. (C.F. ), elettivamente domiciliato in Castellammare di Parte_1 P.IVA_1
Stabia alla Piazza Spartaco n. 27 presso lo studio degli avv.ti Annarita Del Gaudio e Giovanni Langella, che lo rappresentano e difendono in virtù di procura in calce all'atto di citazione notificato.
Opponente
Contro
(C.F. , elettivamente domiciliato in Torre Controparte_1 C.F._1
Annunziata alla G. Alfani n. 60 nello studio e presso l'avv. Domenico Gagliardi, che lo rappresenta e difende in virtù di procura a margine della comparsa di costituzione
Opposto
Conclusioni delle parti:
come in atti
Motivi della decisione
Preliminarmente deve darsi atto che la presente sentenza viene estesa senza la concisa esposizione dello
“svolgimento del processo” e, dunque, ai sensi delle indicazioni di cui al secondo comma dell'art. 132 c.p.c. come modificato per effetto dell'entrata in vigore dell'art. 45, comma 17, della legge 18 giugno 2009, n. 69.
Con atto di citazione ritualmente notificato in data 27/05/2022, l'attore ha prodotto opposizione al precetto, in forza di Decreto Ingiuntivo pronunciato dal Tribunale di Torre Annunziata n. 801/22, notificatogli in data
17/05/22 con il quale gli è stato intimato il pagamento della complessiva somma di € 332686,76 per i titoli e causali come in detto atto indicati.
Sotto il profilo dell'opposizione agli atti esecutivi, l'opponente deduceva la omessa ovvero irrituale notificazione del titolo esecutivo e di conseguenza, la errata dichiarazione di esecutorietà mentre e per altro verso e sotto il profilo dell'opposizione all'esecuzione, contestava il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione alla luce dei motivi indicati nel libello introduttivo.
Si costituiva la convenuta opposta, impugnando le avverse difese e concludendo per il rigetto dell'opposizione con il favore delle spese e compensi di lite con attribuzione. Veniva acquisito agli atti e tra gli altri documenti, la copia del decreto ingiuntivo come sopra indicato, notificato all'opponente a mezzo pec tant'è che, da tale notificazione era discesa la conseguente opposizione proposta a cura di parte attrice.
In data 30/10/24, la causa veniva riservata a sentenza con concessione dei termini ex. Art. 190 cpc.
In rito
In primo luogo va valutata la ammissibilità dell'opposizione.
Le motivazioni addotte a sostegno della stessa inducono ad una qualificazione dell'azione quale opposizione al precetto ed all'esecuzione, proposta ex art 615, I comma cpc e quale opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I co cpc contestandosi, con essa, rispettivamente il diritto di parte istante a procedere ad esecuzione e la regolarità formale del titolo.
L'opposizione, anche sotto l'aspetto di cui all'art. 617, II co cpc è pertanto, ammissibile e tempestiva essendo stato rispettato il relativo termine tra la data di notifica dell'atto di precetto e la notifica dell'atto introduttivo.
Ciò nonostante, l'opposizione è infondata e come tale va rigettata.
Sull'opposizione agli atti esecutivi ex art. 617, I° co cpc.
Va e deve essere affermata la legittimità e ritualità del precetto opposto considerato che, prima di esso risulta essere stato notificato il titolo esecutivo, con ciò risultando osservato il disposto di cui all'art. 479 cpc.
Come più sopra già osservato, parte opponente depositava, tra gli altri documenti, la copia del decreto ingiuntivo n. 801/2022 reso dal Tribunale di Torre Annunziata e come sopra indicato, notificato all'opponente a mezzo pec in data 11/06/21.
In argomento mette conto osservare che l'atto di precetto è stato validamente formato e redatto con la precisa indicazione di tutti gli elementi indicati dall'art. 480 cpc, recando la indicazione del titolo (costituito dal decreto ingiuntivo in premessa indicato), la data di sua notificazione e la data di esecutorietà. Anche i compensi di precetto ivi indicati, risultano essere conformi al DM 55/14.
Pertanto anche sotto tale profilo il precetto risulta validamente redatto
L'art. 479 c.p.c. testualmente recita:” Se la legge non dispone altrimenti , l'esecuzione forzata deve essere preceduta dalla notificazione del titolo in forma esecutiva e del precetto ”. Salvo che la legge non disponga altrimenti. L'art. 653 c.p.c. afferma: “Se l'opposizione è rigettata con sentenza passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva , oppure è dichiarata con ordinanza l'estinzione del processo, il decreto, che non ne sia già munito, acquista efficacia esecutiva”. L'art. 654 co. 2 c.p.c recita.”Ai fini dell'esecuzione non occorre una nuova notificazione del decreto esecutivo;
ma nel precetto deve farsi menzione del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula”.
L'art. 654 c.p.c. si pone in stretto collegamento con l'art 653 c.p.c. in quanto fa riferimento all'esecutorietà del decreto, conseguenti alla sentenza di rigetto dell'opposizione (passata in giudicato o provvisoriamente esecutiva). Pertanto quando l'esecutività è disposta con la sentenza di rigetto dell'opposizione a decreto ingiuntivo ovvero ed alternativamente, con provvedimento interlocutorio reso nell'ambito dell'opposizione, il decreto ingiuntivo, munito della dichiarazione di esecutorietà e della formula esecutiva, costituisce titolo esecutivo a tutti gli effetti e non deve essere ulteriormente notificato per procedere ad esecuzione forzata. In questo caso il creditore procedente è tenuto a fare menzione nel precetto del provvedimento che ha disposto l'esecutorietà e dell'apposizione della formula esecutiva.
Nel precetto opposto viene precisamente indicato il provvedimento, reso dal giudice competente a conoscere dell'opposizione a decreto ingiuntivo, che ha disposto l'esecutività del decreto ingiuntivo e la data dell'apposizione della formula esecutiva. Pertanto nessuna nullità inficia il precetto opposto.
Circa il procedimento di formazione progressiva del titolo esecutivo, avuto particolare riguardo al titolo costituito da un decreto ingiuntivo, esso è sottratto alla cognizione di questo giudice dell'opposizione considerato che e come affermato da autorevole giurisprudenza, eventuali irregolarità dovevano essere fatte valere mediante ricorso alla speciale procedura di opposizione tardiva, come prevista dall'art. 650 cpc.
Nel caso di specie, non ricorre l'ipotesi considerato che l'opposizione a decreto ingiuntivo è stata introdotta tempestivamente.
Sull'opposizione all'esecuzione ex art. 615, I° co. Cpc.
I motivi, addotti da parte attrice e volti a contestare il diritto del creditore a procede ad esecuzione, sono inammissibili considerato che essi sono costituiti da esclusivi motivi di merito e come tali, dovevano essere sollevati con il procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo, da introdursi alternativamente ai sensi dell'art. 645 ovvero dell'art. 650 cpc nell'ipotesi (qui non ricorrente) di ritardata conoscenza “per irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore”.
Sul punto occorre osservare che, con l'opposizione all'esecuzione, con cui l'opponente contesta l'an della esecuzione, è possibile dedurre solamente fatti impeditivi, modificativi o estintivi del diritto fatto valere, sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, e non già quei fatti che potevano e dovevano essere fatti valere nel procedimento di formazione del titolo esecutivo stesso.
Non è, infatti, consentito che il procedimento ex art. 615 c.p.c. degradi ad ulteriore giudizio di cognizione su domande giudiziali ed eccezioni non proposte con gli idonei strumenti processuali previsti dall'ordinamento.
In tal senso la Suprema Corte ha, infatti, affermato che, qualora a base di una qualunque azione esecutiva sia posto un titolo esecutivo giudiziale, il Giudice dell'opposizione, così come quello dell'esecuzione, non può effettuare alcun controllo intrinseco sul titolo, diretto cioè ad invalidarne l'efficacia in base ad eccezioni o difese che andavano dedotte nel giudizio nel cui corso è stato pronunziato il titolo medesimo, potendo controllare soltanto la persistenza della validità di quest'ultimo e quindi attribuire rilevanza solamente a fatti posteriori alla sua formazione o, se successiva, al conseguimento della definitività (cass., 7 maggio 2015, n.
9247).
In altri termini, con l'opposizione all'esecuzione, possono essere dedotte circostanze impeditive od ostative del diritto a procedere ad esecuzione forzata e deve trattarsi cioè di fatti posteriori alla definitiva esecutorietà del decreto e cioè di circostanze che si siano verificate successivamente alla formazione del cosiddetto giudicato sul decreto (Cass. 6/6/77 n° 232; Cass. 26/6/78 n° 3153; Cass. 22/11/88 n° 6278; Cass. 5/12/88 n°
6605).
Pertanto, anche sotto tale profilo, l'opposizione deve essere rigettata.
Infine in ordine alla domanda dell'opposto volta ad ottenere la condanna dell'opponente al risarcimento del danno per lite temeraria ex art 96 comma 3 c.p.c., si rileva che, solo la proposizione di un giudizio di opposizione, supportato da argomentazioni del tutto prive di spessore giuridico e palesemente infondate, si presta ad essere ricondotta ad una fattispecie di abuso dello strumento processuale da sanzionare con la condanna ai sensi dell'art 96c.p.c., posto che tale condotta risulta necessariamente connotata da un animus nocendi o dalla colpa grave.
Nel caso di specie, questo Giudice rileva non sussistenti i suddetti presupposti tipici di un'azione temeraria, ma ritiene che la condotta in essere, riconducibile ad un errato utilizzo dell'idoneo strumento processuale, non integri una fattispecie di abuso dello strumento processuale ex art 96 comma 3 c.p.c.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come di seguito.
P.Q.M.
Il Giudice Onorario del Tribunale di Torre Annunziata definitivamente pronunciando nella causa promossa, come in narrativa, così provvede:
- rigetta l'opposizione;
- condanna l'opponente al pagamento in favore di parte opposta, delle spese e compensi di lite che si liquidano, per le prime in € 50,00 e per i secondi, in € 5.800,00 oltre 15% rimborso spese generali ed oltre oneri previdenziali e fiscali con attribuzione all'avv. Domenico Gagliardi, antistatario.
Torre Annunziata, 28/01/2025
Il GoP
Dott. Salvatore Di Biase