Art. 2. 1. Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali con la Spagna di cui all'articolo 1, comma 1, lettera a), a decorrere della loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 5, comma 2, dell'accordo, e agli atti internazionali con il Portogallo di cui all'articolo 1, comma 1, lettera b), a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' a quanto stabilito dall'articolo 4, comma 2, del protocollo e dall'articolo 7, comma 2, dell'accordo.
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4 gennaio 1994
4 gennaio 1994