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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 15/12/2025, n. 1659 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 1659 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1707/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1707/2022
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Costanzo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'Azienda Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Neva Guccione, giusta procura in atti;
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2025, la Corte poneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 672/2022, pubblicata il 13 maggio 2022, il Tribunale di Ragusa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1814/2016 R.G., promosso da avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 399/2016 emesso il 7 marzo 2016 su ricorso di Parte_2
(oggi , avente ad oggetto il pagamento della somma di € 37.229,00 Parte_1 richiesta sulla base di fattura emessa in conseguenza della scoperta di un allaccio abusivo finalizzato alla sottrazione di energia elettrica, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondata la pretesa creditoria dell'opposta. Ha altresì condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
4.300,00, di cui € 300,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2022, la società
[...] ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza Parte_1 impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, eccependo Controparte_1
l'inesistenza del credito azionato e domandando la condanna dell'appellante alle spese.
Successivamente, con ordinanza del 22 gennaio 2024, la Corte, ritenuta la necessità di approfondimenti tecnici, ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, formulando al consulente i seguenti quesiti: “accertare l'esistenza di un allaccio diretto alla rete e la sua idoneità a incidere sulla Pt_2 corretta misurazione dei consumi dell'utenza intestata all'appellata, tenendo conto delle osservazioni critiche formulate dal perito di parte;
verificare se sussista la dedotta errata misurazione dei consumi
e se questa sia ascrivibile (e con quale grado di probabilità) al predetto allaccio diretto;
ricostruire i consumi eventualmente sottratti alla fatturazione nel periodo di riferimento e determinare la somma eventualmente dovuta dall'appellata, tenendo conto della fattura contestata”.
pagina 2 di 14 Depositata la relazione tecnica da parte del consulente tecnico d'ufficio entro il termine prorogato e invitate le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione nella stessa udienza, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico, articolato motivo di gravame, la società appellante deduce la illogicità e contraddittorietà della decisione impugnata poiché il Tribunale, pur avendo riconosciuto che i consumi oggetto di causa erano riferibili al periodo in cui l'opponente fruiva dell'energia elettrica erogata da ha accolto l'opposizione ritenendo non raggiunta la prova della commissione del fatto illecito Pt_2 posto a fondamento dell'avversata fatturazione di consumi. Secondo l'appellante, la mancata dimostrazione dell'imputabilità in capo alla dell'effettuazione dell'allaccio abusivo non CP_1 incide sulla circostanza dell'avvenuto consumo di energia, come attestata da e-Distribuzione con il verbale di ricostruzione depositato in atti ma erroneamente non presa in considerazione nella sentenza.
Il Giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nella valutazione delle prove testimoniali, attribuendo rilievo alle dichiarazioni di soggetti ( e privi di competenze Parte_3 Parte_4 tecniche e trascurando che il teste , dipendente di e-Distribuzione, aveva confermato la presenza Tes_1 di calcestruzzo che impediva la verifica visiva dell'allaccio.
L'appellante richiama, poi, la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi con l'odierna appellata e la sequenza delle fatture emesse a seguito dell'accertamento del prelievo irregolare, iniziato nel novembre 2006 e cessato nel novembre 2011, come da verbale di verifica del 14 novembre 2011 prodotto in atti, redatto a seguito della verifica DR3Q 075072 effettuata da Enel Distribuzione S.p.A. sul gruppo di misura intestato alla e relativo al PODIT001E907075711 presa CP_1
8808106001350. A seguito di tale accertamento, la fornitura veniva disattivata e i consumi ricostruiti secondo i criteri tecnici stabiliti dalla normativa di settore (Delibera AEEG n. 200/99), con emissione della fattura per prelievi irregolari n. 880810600135019 del 6 febbraio 2012 e delle successive fatture di conguaglio, sino alla fattura n. 880771410109159 del 5 maggio 2013, oggetto del decreto ingiuntivo.
Per il resto, la società appellante ripropone le difese già svolte nel giudizio di primo grado, rimaste assorbite, e chiede la riforma integrale della sentenza impugnata, con l'accoglimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria e il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte.
pagina 3 di 14 1.1. - Il motivo, che investe sia il profilo della prova della sussistenza dell'illecito civile sia quello della correttezza della ricostruzione dei consumi per i prelievi irregolari, è fondato nei termini che seguono.
Risulta dagli atti che era titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per Controparte_1 uso agricolo, relativo all'omonima azienda sita in contrada Dirillo, agro di Vittoria, associato al numero di presa In occasione della verifica eseguita sul complesso di misura n. NumeroDiPa_1
DR3Q075072Z in data 14 novembre 2011, i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. accertarono la presenza di “prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete”, con conseguente rimozione del gruppo di misura e repertazione del cavo manomesso, come attestato nel verbale n. 37/11 allegato agli atti (v. Cont doc. 18 prodotto da con la comparsa di risposta di primo grado, inserito nel fascicolo di parte appellante, all. n. 4).
A seguito di tale accertamento, la fornitura venne distaccata e il distributore procedette alla ricostruzione dei consumi effettuati nel periodo compreso tra novembre 2006 e novembre 2011, applicando il criterio della potenza massima tecnicamente prelevabile in base al cavo di alimentazione riscontrato (v. doc. nn. 6 e 19 dell'all. 4). Sulla scorta dei dati forniti dal distributore,
[...] emise in data 6 febbraio 2012 la fattura per prelievi irregolari n. 880810600135019, Parte_2 recante l'importo di € 37.220,18 (v. doc. n. 7 all. 4).
Poiché tale fattura non venne pagata e, nel frattempo, si verificarono cambi di fornitura, la società fornitrice - stante la chiusura anche dell'utenza identificata dal POD IT001E969168855 e il persistere dell'insoluto originato dal prelievo irregolare - inoltrò in data 8 febbraio 2013 un'ulteriore lettera di preavviso circa l'addebito dell'importo aggiornato di € 37.223,83 sulla fornitura con numero presa
8807714101091, codice cliente 969444038, POD IT001E9694444038, sempre intestata ad
[...]
(cfr. doc. nn. 14 e 15 dell'all. 4). Come preannunciato nella predetta missiva, l'importo CP_1 venne addebitato nella fattura n. 880771410109159 emessa il 5 maggio 2013, di importo omnicomprensivo pari a € 37.254,27, oggetto del decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. n. 16 all. 4). In relazione a tale utenza, in data 28 ottobre 2013 venne emessa la nota di credito n. 880771410109153 di
€ -24,77 (cfr. doc. n. 17 all. 4), compensata con la fattura in questione, che è stata quindi azionata per l'importo residuo di € 37.229,50.
Tanto premesso, ai fini della decisione va preliminarmente rilevato che la riferibilità dei consumi oggetto di causa al periodo in cui l'utenza era intestata ad e la stessa fruiva Controparte_1 dell'energia elettrica erogata dalla società odierna appellante è circostanza già riconosciuta dal giudice pagina 4 di 14 di primo grado sulla base della documentazione contrattuale ritualmente prodotta (v. doc. nn. 4, 11 e 15 dell'all. 4) e non più in discussione. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'iter descritto nella Cont comparsa di costituzione di , che evidenzia la stipula dei contratti di fornitura a partire dal 2003 e le successive modifiche, tra cui l'incremento di potenza ottenuto mediante la stipula di un nuovo contratto in data 24 maggio 2011, con il medesimo codice POD IT001E907075711 e con espresso richiamo agli estremi dell'utenza precedente “intestata allo stesso cliente allacciata il 28/05/2003” (cfr. Cont docc.
3-4 allegati alla comparsa di risposta di primo grado di , inseriti nell'all. 4 del fascicolo di parte appellante). Inoltre, completano il quadro dei rapporti inter partes relativi alla fornitura di energia elettrica per usi diversi in oggetto i seguenti ulteriori elementi comprovati dai documenti versati in atti Cont dalla : il verbale relativo alla verifica n. DR3Q075072 per prelievi irregolari, redatto dai tecnici di
Enel Distribuzione in data 14/11/2011 (doc. 18), le successive comunicazioni del distributore con la allegata tabella di ricostruzione dei consumi per il periodo novembre 2006 – novembre 2011 (doc. 6 e
19) e l'emissione delle fatture di conguaglio sino alla fattura n. 880771410109159 del 5 maggio 2013, oggetto del decreto ingiuntivo (doc. 16).
1.1.1. - Inoltre, va evidenziato che il primo giudice ha correttamente rilevato che la sentenza penale di assoluzione della dal reato di furto aggravato di energia elettrica non produce effetti CP_1 preclusivi ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellata nella comparsa di costituzione. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Ragusa, con sentenza emessa il 22 novembre 2018, ha assolto la dal reato di furto aggravato di energia elettrica ascrittole CP_1
“per non aver commesso il fatto”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 530, comma 2, c.p.p., rilevando che
“… sussiste, a parere di questo decidente, il fondato dubbio che l'allaccio diretto potesse essere stato illegalmente attuato da altri soggetti, circostanza questa plausibile in quanto trattavasi non di utenza pertinente ad abitazione, bensì a fondo agricolo, non recintato e di libero accesso a chiunque” (pag. 3).
Sul punto, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2”, come nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.
10032/2025; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6593/2022).
pagina 5 di 14 Come appresso illustrato, pur muovendo da tale corretta premessa, il Tribunale è giunto a conclusioni non condivisibili, ritenendo che la prova dell'illecito da inadempimento contrattuale non fosse stata raggiunta. In via preliminare, il giudice di primo grado ha trascurato che, nella rivalutazione integrale dei fatti richiesta al giudice civile, il criterio di valutazione della prova non coincide con quello penale: il giudice civile non deve accertare la sussistenza del reato contestato, che presuppone la prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che il fatto fonte di responsabilità civile sia provato secondo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”. Inoltre, in sede civile, diverso è l'ambito della cognizione rispetto alla sede penale, dovendo la condotta essere valutata secondo i parametri dell'illecito civile e non più come reato.
Ne deriva che, al fine di decidere sull'appello, occorre procedere – secondo i criteri del diritto civile – alla rivalutazione integrale del fatto illecito addebitato all'odierna appellata, originaria opponente. Nel procedere a tale accertamento, dovrà tenersi conto anche delle difese svolte dalla nel CP_1 giudizio di primo grado e reiterate nella presente sede. L'odierna appellata ha escluso la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo che nessuna somma fosse dovuta per i presunti prelievi irregolari di energia elettrica e contestando, nell'ordine, la manomissione del contatore, l'effettivo prelievo irregolare e la ricostruzione dei consumi. Ha sostenuto, in particolare, che la pretesa creditoria si fonda su presunzioni prive di riscontro, quali l'affermazione della sussistenza di un indebito prelievo basata sul rinvenimento di un cavo collegato con due morsetti alla linea elettrica, senza alcuna verifica di Pt_2 effettivo collegamento con le apparecchiature elettriche presenti all'interno dell'immobile, e l'indicazione della decorrenza del periodo di indebito prelievo nel quinquennio precedente l'accertamento, senza prova concreta del momento iniziale della manomissione.
1.1.2. - Ciò posto, questa Corte osserva che, sulla base di puntuali accertamenti tecnici e dei documenti in atti – tra cui il verbale di verifica per prelievi irregolari del 14.11.2011 e la ricostruzione dei consumi effettuata da Enel Distribuzione – il CTU nominato nel presente grado è pervenuto a conclusioni motivate, coerenti e immuni da vizi logici o errori metodologici, alle quali va prestata adesione. Tali risultanze consentono di ritenere infondate gran parte delle contestazioni sollevate dall'appellata.
Prima di esaminare i risultati degli accertamenti peritali, occorre affrontare la doglianza dell'appellante relativa all'omessa valorizzazione, a fini probatori, delle prove documentali depositate nel giudizio di primo grado e, in particolare, del verbale di verifica del 14.11.2011, trattandosi di questione logicamente preliminare.
pagina 6 di 14 Quanto al valore probatorio di tale verbale, va rilevato che la sentenza impugnata, aderendo all'eccezione sollevata dall'odierna appellata, ha osservato che la fattura n. 880810600135019 del
06.02.2012 – relativa a prelievi irregolari e posta a fondamento dell'importo azionato in via monitoria mediante successiva fattura – si riferiva a prelievi irregolari eseguiti dal punto di presa n.
8808106001350 (cod. cliente 907075711) nel quinquennio compreso tra il 15.11.2006 e il 14.11.2011, accertati sulla scorta del “verbale n. 239 del 14 novembre 2011”. L'opposta, tuttavia, aveva versato in atti un verbale del 14.11.2011 recante il n. 37 e non il n. 239. Pertanto, la decisione oggi impugnata è stata fondata esclusivamente sulle prove testimoniali.
La ha sempre contestato il valore probatorio del verbale di verifica, ritenendo che non fosse CP_1 riferito ai fatti di causa, poiché è stato prodotto il verbale n. 37/2011 e non il n. 239/2011. Per contro,
l'appellante, con il motivo in esame, ha ribadito la pertinenza del documento prodotto, evidenziando che, come già dedotto nel giudizio di primo grado, in data 14.11.2011 il Distributore territorialmente competente, Enel Distribuzione S.p.A., ha effettuato la verifica DR3Q 075072 sul gruppo di misura intestato alla e relativo al POD IT001E907075711 (presa 8808106001350), redigendo il CP_1 verbale n. 37/2011. Ha aggiunto che, a seguito di tale controllo, come indicato nella lettera inviata il
16.11.2011 dal Distributore, Enel Distribuzione S.p.A., ad e Parte_2 contestualmente alla Sig.ra veniva accertata una situazione di prelievi irregolari con allaccio CP_1 diretto alla rete (doc. 6).
Tale profilo di censura sollevato dall'appellante deve essere accolto, poiché la valutazione compiuta dal primo giudice - nel ritenere non utilizzabile sul piano probatorio il verbale di verifica prodotto, assumendone la mancanza di nesso con i fatti di causa e la difformità di numerazione (239/2011 anziché 37/2011) - risulta frutto di un'errata ricostruzione degli atti. Correlativamente, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione svolta dalla atteso che, come motivatamente evidenziato dal CP_1
CTU sulla scorta di un attento esame, è certo che il verbale n. 37/2011 prodotto in atti si riferisce all'allaccio abusivo contestato e all'utenza intestata alla circostanza comprovata dalla CP_1 corrispondenza del codice cliente e dalla busta sigillata CT010401 indicata nel verbale e repertata (pag.
5 c.t.u.). Inoltre, il documento recante il verbale di verifica (doc. 18) riporta sia il n. 37/11 sia il n.
11/239, numero quest'ultimo richiamato anche nella comunicazione di e-Distribuzione relativa alla ricostruzione dei consumi, sicché non sussiste la dedotta discrasia. Il CTU ha altresì confermato in più
pagina 7 di 14 punti del suo elaborato che il verbale n. 37/2011 prodotto in atti è riferibile all'utenza intestata ad
Controparte_1
1.1.3. - Venendo all'esame dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio, dalla relazione depositata dal
CTU ing. in data 6 settembre 2024 emerge che il reperto visionato “consiste in Persona_1 spezzone di cavo concentrico della marca NE (anno di costruzione 2003) multipolare di formazione 3G6 (3 poli sezione 6 mmq) con armatura metallica (neutro concentrico) e guaina di protezione in EPR, le cui caratteristiche sono simili a quelle del cavo concentrico con specifiche
ENEL”.
Il CTU precisa che “detto spezzone di cavo, idoneo per la posa interrata come quella in cui è stato rinvenuto, risulta essere sguainato per una estensione di circa 15-20 cm”.
Su tale parte “è stata effettuata una fessura sul cavo incidendolo ed eliminando totalmente la guaina in tale porzione di cavo fino al rinvenimento dei cavi e per un'estensione proprio di circa 20 cm. La schermatura (ovvero il neutro) è stata allargata, tagliata all'inizio e alla fine dell'incisione della guaina e dopo essere stata raccolta ai due capi è stata giuntata grossolanamente attraverso nastro isolante e spezzone di cavo unipolare da 6 mmq di colore nero”.
Il CTU aggiunge che “in tale tratto sguainato di quasi 20 cm sono stati messi alla luce i 3 poli;
su due di essi sono installati due morsetti cosiddetti “ruba corrente” (non rispondenti agli standard di ENEL) che consentono di derivare la linea principale e prelevare corrente, mentre il terzo polo risulta tranciato”, e conferma quanto segue: “nel morsetto installato lungo il cavo di fase di colore marrone da 6 mmq è derivato e connesso uno spezzone di cavo di fase di colore marrone di sezione 10 mmq”
(pag. 6 c.t.u.).
Sono stati inoltre rilevati “segni di bruciatura nella guaina del cavo soprattutto in prossimità dei morsetti ruba corrente”, derivati presumibilmente “da un eccessivo surriscaldamento del cavo causato da un seppur temporaneo maggior prelievo di corrente oltre la portata del cavo” (pag. 7 c.t.u.).
Il CTU conclude che “una siffatta manomissione, così come rinvenuta a monte della presa ENEL che alimentava il misuratore n.66510 relativo all'utenza della parte appellata, è sicuramente in grado di consentire un prelievo abusivo di energia elettrica eludendo la sua misurazione attraverso il suddetto misuratore installato a valle” (pag. 7 c.t.u.).
pagina 8 di 14 Queste risultanze peritali smentiscono l'assunto difensivo circa la presunta “inidoneità tecnica” del materiale rinvenuto a consentire un prelievo di energia mediante allaccio diretto alla rete, risultando, per contro, conclamata l'effettività della manomissione contestata.
1.1.4. - D'altra parte, il verbale di verifica redatto dai tecnici di Enel Distribuzione, incaricati di pubblico servizio, in presenza del marito dell'utente che si è rifiutato di sottoscriverlo, costituisce idonea prova della manomissione mediante allaccio diretto finalizzato al prelievo fraudolento di energia elettrica. Ne consegue che non è corretta la valutazione compiuta dal Tribunale, il quale, esclusa erroneamente la riferibilità ai fatti di causa del verbale di verifica prodotto, ha fondato il proprio convincimento sulla valenza probatoria delle contrarie dichiarazioni testimoniali del coniuge dell'utente, soggetto non equidistante e interessato all'esito giudiziale favorevole alla propria consorte.
Quest'ultimo, nell'affermare il mancato rinvenimento, in occasione della verifica del 14.11.2011, di morsetti o altri dispositivi idonei all'assorbimento di energia, ha reso nei fatti un giudizio non demandabile ai testi e, come tale, inammissibile, che si pone oltretutto in evidente contrasto con le conclusioni desumibili dai dati emergenti dagli atti e dalla relazione del CTU.
1.1.5. - Esclusa - come già detto - l'efficacia di giudicato nella presente sede civile della sentenza dibattimentale di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., resta fermo il principio per cui le prove atipiche provenienti da un precedente processo penale sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 c.p.c.), il quale può valutarle sia contro sia a favore dell'ex imputato.
Ciò vale, in particolare, per la sentenza di assoluzione con formula “per non avere commesso il fatto”, prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p.
Nel caso di specie, siffatta pronuncia rafforza il convincimento di questa Corte circa il fatto storico dell'avvenuta manomissione, in quanto dà atto della sussistenza della fattispecie oggettiva del reato di furto, accertando che il fatto di reato è avvenuto, ma non è stato commesso dall'imputata “per insufficienza delle prove a carico”.
Pertanto, sulla scorta di tali elementi, non vi è dubbio che l'utenza intestata alla sia stata CP_1 interessata da una manomissione idonea a consentire un prelievo abusivo di energia elettrica eludendo la misurazione attraverso il contatore installato a valle. L'esito della CTU, che ha fornito una lettura coerente dei documenti e ha accertato la compatibilità dei consumi ricostruiti con la manomissione, consente peraltro di avvalorare altresì la conclusione che la titolare dell'utenza ( è Controparte_1
pagina 9 di 14 tenuta a rispondere civilmente del danno causato da tale inadempimento, a prescindere dall'accertamento penale della responsabilità personale.
Non è, infatti, il reato di allaccio abusivo contestato all'ex imputata nella sede penale l'oggetto della cognizione del giudice civile ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento dell'utente al contratto di somministrazione, bensì la violazione dell'obbligo di vigilanza e custodia che incombe sul somministrato, tenuto a garantire la conservazione del contatore di proprietà di Pt_2
Vero è, a quest'ultimo riguardo, che il CTU ha precisato che “non è possibile avere assoluta certezza che ad usufruire dell'allaccio diretto fosse proprio l'immobile della sig.ra […] non essendo CP_1 stato rinvenuta la prosecuzione del cavo da 10 mmq […] e non avendo i Tecnici cercato sui Pt_2 luoghi il possibile tragitto” (c.t.u., pagg. 7–8). Ciò nondimeno, dall'analisi dei consumi storici effettuata dal medesimo consulente emerge un quadro indiziario significativo idoneo a configurare una presunzione giuridicamente valida a sostegno della ricostruzione della società appellante circa l'effettivo indebito prelievo nel quinquennio precedente la verifica eseguita sull'utenza della alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit. CP_1
Come rilevato dal CTU, nel periodo dal 28/05/2003 fino al 14/11/2011 il misuratore n. 66510 ha registrato consumi medi di 3,67–4,86 kWh/giorno con potenze massime mensili quasi sempre nulle
(c.t.u., pagg. 9 - 10), mentre “successivamente all'installazione del nuovo misuratore […] i consumi sono nettamente aumentati di oltre il +83 % […] attestandosi a circa 22,20 kWh/giorno […] Anche le potenze registrate sono mediamente di 5kW rispetto a quelle registrate precedentemente […]” (c.t.u., pag. 10).
Il CTU ha inoltre evidenziato che “si può ipotizzare che la manomissione sia stata in atto sin dall'inizio della fornitura […] e almeno fino ai primi di Settembre 2011 […] Dopo tale periodo i consumi sono cominciati ad aumentare repentinamente fino a raggiungere consumi medi superiori di oltre l'80%” (c.t.u., pag. 11), concludendo che “si desume che l'errata misurazione dei consumi nel quinquennio dal 14/11/2006 al 14/11/2011 possa essere ascrivibile al detto all'allaccio diretto con una percentuale probabilistica maggiore del 80%” (c.t.u., pag. 13).
Da tali rilievi emerge una stretta correlazione tra i bassissimi consumi registrati sin dall'inizio della fornitura e almeno fino ai primi di settembre 2011 - periodo di poco antecedente la verifica del 2011,
pagina 10 di 14 allorquando il cavo derivato dalla presa risultava tranciato e rimosso - e la successiva impennata Pt_2 della curva dei consumi dopo l'installazione del nuovo contatore, pari a +83,53%, che il CTU attesta essere “ascrivibile al detto allaccio diretto con una percentuale probabilistica maggiore dell'80%”.
Pertanto, nonostante l'impossibilità di individuare le apparecchiature dell'immobile dell'appellata presumibilmente collegate alla rete elettrica, dall'esame dei consumi storici dell'utenza intestata a e dagli altri accertamenti compiuti dal CTU, è ragionevole ritenere che la stessa Controparte_1 abbia ricavato un rilevante vantaggio economico in termini di minore importo fatturato rispetto ai maggiori consumi effettivamente assorbiti dalla sua utenza.
Una volta dimostrata da parte di la manomissione a valle del contatore finalizzata al prelievo Pt_2 fraudolento di energia, incombeva sull'utente l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di custodia contro eventuali atti illeciti eseguiti da terzi, obbligo scaturente dal contratto di somministrazione, essendo certo che, a seguito della stipula del contratto di fornitura e della conseguente attivazione dell'utenza, la abbia automaticamente assunto la qualità di custode CP_1 del proprio contatore.
Invero, va rammentato come consolidata giurisprudenza di legittimità affermi che, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass. n.
20175/2015). Da ciò discende che “l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o meno nell'area di pertinenza dell'utente” (Cass. n.
24903/2021).
In definitiva, la stessa utente è tenuta a provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (Cass. n. 28984/2023;
Cass n. 297/2020), prova nella specie insussistente.
1.1.6. - Resta da esaminare, infine, la contestazione sollevata dalla circa l'errata CP_1 ricostruzione dei consumi e, conseguentemente, degli importi fatturati. In proposito, occorre rilevare che Enel Distribuzione S.p.A. ha proceduto alla ricostruzione dei consumi per il quinquennio novembre
2006 – novembre 2011 applicando il metodo basato sulla potenza massima tecnicamente prelevabile,
pagina 11 di 14 calcolata secondo il parametro statistico di 1.800 ore annue per kW di potenza disponibile, per un totale di circa 210.786 kWh.
Questa Corte osserva che il metodo prescelto - quello della “potenza tecnicamente prelevabile del cavo” - è stato più volte ritenuto non arbitrario dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui va riconosciuto al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o specificando i criteri metodologici comunemente seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente (Cass. 20769/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, il metodo di rilevazione e quantificazione dei consumi operata dall'appellante non è sorretto da precisi riferimenti indiziari, alla luce delle conclusioni del CTU, che accreditano la tesi difensiva dell'appellata. In particolare, il CTU ha evidenziato che tale valore è incongruo e sproporzionato, poiché, seguendo tale impostazione, si dovrebbe ammettere che l'azienda agricola di proprietà della abbia conseguito un consumo medio giornaliero di oltre 115 CP_1
kWh/giorno con una potenza massima di 23,4 kW, ossia superiore di quasi il 190% rispetto ai valori registrati nei successivi otto anni dopo la verifica del 14 novembre 2011, e comunque non compatibile con la tipologia di utenza in esame.
Il consulente ha quindi ritenuto non attendibile la metodologia adottata dal distributore e ha proposto un criterio fondato sull'analisi dei consumi storici e sull'incremento percentuale registrato dopo la rimozione della manomissione, rilevando che “la metodologia di ricostruzione più idonea debba basarsi sulla suddetta percentuale d'incremento di circa il +83,53% dei consumi registrata dopo la rimozione della manomissione” (c.t.u., pag. 15). Applicando tale criterio, il CTU ha stimato che l'energia elettrica residua da fatturare per il quinquennio 14.11.2006 – 14.11.2011 sia pari a 52.821
kWh, mentre il fabbisogno complessivo ricostruito per il periodo considerato (inclusa la quota già fatturata) è pari a circa 46.117 kWh, determinando l'importo dovuto dall'appellata in € 8.436,50, sensibilmente inferiore rispetto alla somma azionata in sede monitoria.
Tali conclusioni, tratte mediante scrupolosa analisi della documentazione e fondate su una ricostruzione tecnica coerente con i dati storici, devono ritenersi condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguata motivazione. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l'odierna appellata va condannata al pagamento, in favore della pagina 12 di 14 società appellante, della minor somma di € 8.436,50 per i consumi di energia elettrica non rilevati dal contatore e non fatturati a causa della manomissione.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dall'atto di costituzione in mora inviato alla debitrice in data 8 febbraio 2013, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c., e dal momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto n. 399/2016, avvenuta il 23 marzo 2016, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., fino al pagamento, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12449/2024; Cass. Sez. 3, ord. n. 61/2023).
Pertanto, l'appello deve essere accolto nei limiti sopra indicati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento della somma di € 8.436,50 oltre interessi Controparte_1 legali come sopra determinati.
2. - In via generale va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 4 aprile 2006, n. 7846).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico dell'appellata. La liquidazione è effettuata secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e relative tabelle), applicabile alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), anche se iniziate sotto il regime precedente, in quanto il compenso ha natura omnicomprensiva e unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. n. 19980/2020; Cass. n. 31884/2018). Si fa riferimento allo scaglione per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado - come liquidate con separato decreto in atti - vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e nei rapporti interni per metà ciascuno, essendo stata funzionale alla verifica dell'esatta ricostruzione dei consumi derivante dal riscontrato prelievo irregolare, resa necessaria a causa dell'esorbitanza di quella effettuata dal distributore e fatta propria dalla società appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1707/2022 R.G.A.C., in pagina 13 di 14 parziale accoglimento dell'appello proposto da e, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 672/2022 pubblicata il 13/05/2022, resa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al R.G. n. 1814/2016,
condanna al pagamento, in favore di per la Controparte_1 Parte_1 causale di cui in motivazione, della somma di € 8.436,50, oltre agli interessi legali con decorrenza dal
08 febbraio 2013 al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c. e per il periodo successivo al 23 marzo
2016, fino al momento del pagamento, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della società appellante, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (€
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
c) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 6.613,00, di cui €
804,00 per spese vive e € 5.809,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata, a carico delle parti in solido e nei rapporti interni per metà ciascuno.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il 4 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
pagina 14 di 14
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI CATANIA
SECONDA SEZIONE CIVILE
Riunita in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Nicolò Crascì Presidente
dott.ssa Claudia Cottini Consigliere relatore estensore dott. Sergio Florio Giudice Ausiliario
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. r.g. 1707/2022
PROMOSSA DA
(P. IVA , in persona del legale Parte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. Roberta Costanzo, giusta procura in atti;
APPELLANTE
CONTRO
(C.F. ), titolare dell'Azienda Controparte_1 C.F._1 Controparte_2
rappresentata e difesa dall'avv. Neva Guccione, giusta procura in atti;
[...]
APPELLATA
CONCLUSIONI
pagina 1 di 14 All'udienza di precisazione delle conclusioni del 7 luglio 2025, la Corte poneva la causa in decisione assegnando alle parti termini di sessanta giorni per il deposito di comparse conclusionali e di venti giorni per il deposito di memorie di replica.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 672/2022, pubblicata il 13 maggio 2022, il Tribunale di Ragusa, nel giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo iscritto al n. 1814/2016 R.G., promosso da avverso Controparte_1 il decreto ingiuntivo n. 399/2016 emesso il 7 marzo 2016 su ricorso di Parte_2
(oggi , avente ad oggetto il pagamento della somma di € 37.229,00 Parte_1 richiesta sulla base di fattura emessa in conseguenza della scoperta di un allaccio abusivo finalizzato alla sottrazione di energia elettrica, ha accolto l'opposizione e, per l'effetto, ha revocato il decreto ingiuntivo, ritenendo infondata la pretesa creditoria dell'opposta. Ha altresì condannato la società al pagamento delle spese di lite, liquidate in complessivi € Parte_1
4.300,00, di cui € 300,00 per esborsi ed € 4.000,00 per compensi professionali, oltre rimborso spese generali, C.P.A. e I.V.A. come per legge.
Avverso tale decisione, con atto di citazione notificato il 13 dicembre 2022, la società
[...] ha proposto appello, chiedendo la riforma integrale della sentenza Parte_1 impugnata, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto ingiuntivo, con vittoria di spese e competenze per entrambi i gradi di giudizio.
Si è costituita in giudizio la quale ha chiesto il rigetto dell'impugnazione, eccependo Controparte_1
l'inesistenza del credito azionato e domandando la condanna dell'appellante alle spese.
Successivamente, con ordinanza del 22 gennaio 2024, la Corte, ritenuta la necessità di approfondimenti tecnici, ha disposto l'espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, formulando al consulente i seguenti quesiti: “accertare l'esistenza di un allaccio diretto alla rete e la sua idoneità a incidere sulla Pt_2 corretta misurazione dei consumi dell'utenza intestata all'appellata, tenendo conto delle osservazioni critiche formulate dal perito di parte;
verificare se sussista la dedotta errata misurazione dei consumi
e se questa sia ascrivibile (e con quale grado di probabilità) al predetto allaccio diretto;
ricostruire i consumi eventualmente sottratti alla fatturazione nel periodo di riferimento e determinare la somma eventualmente dovuta dall'appellata, tenendo conto della fattura contestata”.
pagina 2 di 14 Depositata la relazione tecnica da parte del consulente tecnico d'ufficio entro il termine prorogato e invitate le parti a precisare le conclusioni all'udienza del 7 luglio 2025, la causa è stata posta in decisione nella stessa udienza, con assegnazione alle parti dei termini di sessanta giorni per il deposito delle comparse conclusionali e venti giorni per le memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Con unico, articolato motivo di gravame, la società appellante deduce la illogicità e contraddittorietà della decisione impugnata poiché il Tribunale, pur avendo riconosciuto che i consumi oggetto di causa erano riferibili al periodo in cui l'opponente fruiva dell'energia elettrica erogata da ha accolto l'opposizione ritenendo non raggiunta la prova della commissione del fatto illecito Pt_2 posto a fondamento dell'avversata fatturazione di consumi. Secondo l'appellante, la mancata dimostrazione dell'imputabilità in capo alla dell'effettuazione dell'allaccio abusivo non CP_1 incide sulla circostanza dell'avvenuto consumo di energia, come attestata da e-Distribuzione con il verbale di ricostruzione depositato in atti ma erroneamente non presa in considerazione nella sentenza.
Il Giudice di primo grado avrebbe inoltre errato nella valutazione delle prove testimoniali, attribuendo rilievo alle dichiarazioni di soggetti ( e privi di competenze Parte_3 Parte_4 tecniche e trascurando che il teste , dipendente di e-Distribuzione, aveva confermato la presenza Tes_1 di calcestruzzo che impediva la verifica visiva dell'allaccio.
L'appellante richiama, poi, la ricostruzione dei rapporti contrattuali intercorsi con l'odierna appellata e la sequenza delle fatture emesse a seguito dell'accertamento del prelievo irregolare, iniziato nel novembre 2006 e cessato nel novembre 2011, come da verbale di verifica del 14 novembre 2011 prodotto in atti, redatto a seguito della verifica DR3Q 075072 effettuata da Enel Distribuzione S.p.A. sul gruppo di misura intestato alla e relativo al PODIT001E907075711 presa CP_1
8808106001350. A seguito di tale accertamento, la fornitura veniva disattivata e i consumi ricostruiti secondo i criteri tecnici stabiliti dalla normativa di settore (Delibera AEEG n. 200/99), con emissione della fattura per prelievi irregolari n. 880810600135019 del 6 febbraio 2012 e delle successive fatture di conguaglio, sino alla fattura n. 880771410109159 del 5 maggio 2013, oggetto del decreto ingiuntivo.
Per il resto, la società appellante ripropone le difese già svolte nel giudizio di primo grado, rimaste assorbite, e chiede la riforma integrale della sentenza impugnata, con l'accoglimento della pretesa creditoria azionata in via monitoria e il conseguente rigetto dell'opposizione proposta dalla controparte.
pagina 3 di 14 1.1. - Il motivo, che investe sia il profilo della prova della sussistenza dell'illecito civile sia quello della correttezza della ricostruzione dei consumi per i prelievi irregolari, è fondato nei termini che seguono.
Risulta dagli atti che era titolare di un contratto di fornitura di energia elettrica per Controparte_1 uso agricolo, relativo all'omonima azienda sita in contrada Dirillo, agro di Vittoria, associato al numero di presa In occasione della verifica eseguita sul complesso di misura n. NumeroDiPa_1
DR3Q075072Z in data 14 novembre 2011, i tecnici di Enel Distribuzione S.p.A. accertarono la presenza di “prelievi irregolari con allaccio diretto alla rete”, con conseguente rimozione del gruppo di misura e repertazione del cavo manomesso, come attestato nel verbale n. 37/11 allegato agli atti (v. Cont doc. 18 prodotto da con la comparsa di risposta di primo grado, inserito nel fascicolo di parte appellante, all. n. 4).
A seguito di tale accertamento, la fornitura venne distaccata e il distributore procedette alla ricostruzione dei consumi effettuati nel periodo compreso tra novembre 2006 e novembre 2011, applicando il criterio della potenza massima tecnicamente prelevabile in base al cavo di alimentazione riscontrato (v. doc. nn. 6 e 19 dell'all. 4). Sulla scorta dei dati forniti dal distributore,
[...] emise in data 6 febbraio 2012 la fattura per prelievi irregolari n. 880810600135019, Parte_2 recante l'importo di € 37.220,18 (v. doc. n. 7 all. 4).
Poiché tale fattura non venne pagata e, nel frattempo, si verificarono cambi di fornitura, la società fornitrice - stante la chiusura anche dell'utenza identificata dal POD IT001E969168855 e il persistere dell'insoluto originato dal prelievo irregolare - inoltrò in data 8 febbraio 2013 un'ulteriore lettera di preavviso circa l'addebito dell'importo aggiornato di € 37.223,83 sulla fornitura con numero presa
8807714101091, codice cliente 969444038, POD IT001E9694444038, sempre intestata ad
[...]
(cfr. doc. nn. 14 e 15 dell'all. 4). Come preannunciato nella predetta missiva, l'importo CP_1 venne addebitato nella fattura n. 880771410109159 emessa il 5 maggio 2013, di importo omnicomprensivo pari a € 37.254,27, oggetto del decreto ingiuntivo opposto (cfr. doc. n. 16 all. 4). In relazione a tale utenza, in data 28 ottobre 2013 venne emessa la nota di credito n. 880771410109153 di
€ -24,77 (cfr. doc. n. 17 all. 4), compensata con la fattura in questione, che è stata quindi azionata per l'importo residuo di € 37.229,50.
Tanto premesso, ai fini della decisione va preliminarmente rilevato che la riferibilità dei consumi oggetto di causa al periodo in cui l'utenza era intestata ad e la stessa fruiva Controparte_1 dell'energia elettrica erogata dalla società odierna appellante è circostanza già riconosciuta dal giudice pagina 4 di 14 di primo grado sulla base della documentazione contrattuale ritualmente prodotta (v. doc. nn. 4, 11 e 15 dell'all. 4) e non più in discussione. Tale conclusione, del resto, è coerente con l'iter descritto nella Cont comparsa di costituzione di , che evidenzia la stipula dei contratti di fornitura a partire dal 2003 e le successive modifiche, tra cui l'incremento di potenza ottenuto mediante la stipula di un nuovo contratto in data 24 maggio 2011, con il medesimo codice POD IT001E907075711 e con espresso richiamo agli estremi dell'utenza precedente “intestata allo stesso cliente allacciata il 28/05/2003” (cfr. Cont docc.
3-4 allegati alla comparsa di risposta di primo grado di , inseriti nell'all. 4 del fascicolo di parte appellante). Inoltre, completano il quadro dei rapporti inter partes relativi alla fornitura di energia elettrica per usi diversi in oggetto i seguenti ulteriori elementi comprovati dai documenti versati in atti Cont dalla : il verbale relativo alla verifica n. DR3Q075072 per prelievi irregolari, redatto dai tecnici di
Enel Distribuzione in data 14/11/2011 (doc. 18), le successive comunicazioni del distributore con la allegata tabella di ricostruzione dei consumi per il periodo novembre 2006 – novembre 2011 (doc. 6 e
19) e l'emissione delle fatture di conguaglio sino alla fattura n. 880771410109159 del 5 maggio 2013, oggetto del decreto ingiuntivo (doc. 16).
1.1.1. - Inoltre, va evidenziato che il primo giudice ha correttamente rilevato che la sentenza penale di assoluzione della dal reato di furto aggravato di energia elettrica non produce effetti CP_1 preclusivi ai sensi degli artt. 652 e 654 c.p.p., a differenza di quanto sostenuto dall'odierna appellata nella comparsa di costituzione. Nel caso di specie, infatti, il Tribunale di Ragusa, con sentenza emessa il 22 novembre 2018, ha assolto la dal reato di furto aggravato di energia elettrica ascrittole CP_1
“per non aver commesso il fatto”, ai sensi e per gli effetti dell'art. 530, comma 2, c.p.p., rilevando che
“… sussiste, a parere di questo decidente, il fondato dubbio che l'allaccio diretto potesse essere stato illegalmente attuato da altri soggetti, circostanza questa plausibile in quanto trattavasi non di utenza pertinente ad abitazione, bensì a fondo agricolo, non recintato e di libero accesso a chiunque” (pag. 3).
Sul punto, la Corte di Cassazione è costante nell'affermare che “il giudicato di assoluzione ha effetto preclusivo nel giudizio civile solo quando contenga un effettivo e specifico accertamento circa
l'insussistenza o del fatto o della partecipazione dell'imputato e non anche quando l'assoluzione sia determinata dall'accertamento dell'insussistenza di sufficienti elementi di prova circa la commissione del fatto o l'attribuibilità di esso all'imputato e cioè quando l'assoluzione sia stata pronunziata a norma dell'art. 530 c.p.p., comma 2”, come nel caso di specie (cfr. Cass. civ., Sez. III, ord. n.
10032/2025; Cass. civ., Sez. II, ord. n. 6593/2022).
pagina 5 di 14 Come appresso illustrato, pur muovendo da tale corretta premessa, il Tribunale è giunto a conclusioni non condivisibili, ritenendo che la prova dell'illecito da inadempimento contrattuale non fosse stata raggiunta. In via preliminare, il giudice di primo grado ha trascurato che, nella rivalutazione integrale dei fatti richiesta al giudice civile, il criterio di valutazione della prova non coincide con quello penale: il giudice civile non deve accertare la sussistenza del reato contestato, che presuppone la prova della colpevolezza dell'imputato oltre ogni ragionevole dubbio, ma è sufficiente che il fatto fonte di responsabilità civile sia provato secondo il criterio del “più probabile che non” o della “probabilità prevalente”. Inoltre, in sede civile, diverso è l'ambito della cognizione rispetto alla sede penale, dovendo la condotta essere valutata secondo i parametri dell'illecito civile e non più come reato.
Ne deriva che, al fine di decidere sull'appello, occorre procedere – secondo i criteri del diritto civile – alla rivalutazione integrale del fatto illecito addebitato all'odierna appellata, originaria opponente. Nel procedere a tale accertamento, dovrà tenersi conto anche delle difese svolte dalla nel CP_1 giudizio di primo grado e reiterate nella presente sede. L'odierna appellata ha escluso la fondatezza della pretesa creditoria, deducendo che nessuna somma fosse dovuta per i presunti prelievi irregolari di energia elettrica e contestando, nell'ordine, la manomissione del contatore, l'effettivo prelievo irregolare e la ricostruzione dei consumi. Ha sostenuto, in particolare, che la pretesa creditoria si fonda su presunzioni prive di riscontro, quali l'affermazione della sussistenza di un indebito prelievo basata sul rinvenimento di un cavo collegato con due morsetti alla linea elettrica, senza alcuna verifica di Pt_2 effettivo collegamento con le apparecchiature elettriche presenti all'interno dell'immobile, e l'indicazione della decorrenza del periodo di indebito prelievo nel quinquennio precedente l'accertamento, senza prova concreta del momento iniziale della manomissione.
1.1.2. - Ciò posto, questa Corte osserva che, sulla base di puntuali accertamenti tecnici e dei documenti in atti – tra cui il verbale di verifica per prelievi irregolari del 14.11.2011 e la ricostruzione dei consumi effettuata da Enel Distribuzione – il CTU nominato nel presente grado è pervenuto a conclusioni motivate, coerenti e immuni da vizi logici o errori metodologici, alle quali va prestata adesione. Tali risultanze consentono di ritenere infondate gran parte delle contestazioni sollevate dall'appellata.
Prima di esaminare i risultati degli accertamenti peritali, occorre affrontare la doglianza dell'appellante relativa all'omessa valorizzazione, a fini probatori, delle prove documentali depositate nel giudizio di primo grado e, in particolare, del verbale di verifica del 14.11.2011, trattandosi di questione logicamente preliminare.
pagina 6 di 14 Quanto al valore probatorio di tale verbale, va rilevato che la sentenza impugnata, aderendo all'eccezione sollevata dall'odierna appellata, ha osservato che la fattura n. 880810600135019 del
06.02.2012 – relativa a prelievi irregolari e posta a fondamento dell'importo azionato in via monitoria mediante successiva fattura – si riferiva a prelievi irregolari eseguiti dal punto di presa n.
8808106001350 (cod. cliente 907075711) nel quinquennio compreso tra il 15.11.2006 e il 14.11.2011, accertati sulla scorta del “verbale n. 239 del 14 novembre 2011”. L'opposta, tuttavia, aveva versato in atti un verbale del 14.11.2011 recante il n. 37 e non il n. 239. Pertanto, la decisione oggi impugnata è stata fondata esclusivamente sulle prove testimoniali.
La ha sempre contestato il valore probatorio del verbale di verifica, ritenendo che non fosse CP_1 riferito ai fatti di causa, poiché è stato prodotto il verbale n. 37/2011 e non il n. 239/2011. Per contro,
l'appellante, con il motivo in esame, ha ribadito la pertinenza del documento prodotto, evidenziando che, come già dedotto nel giudizio di primo grado, in data 14.11.2011 il Distributore territorialmente competente, Enel Distribuzione S.p.A., ha effettuato la verifica DR3Q 075072 sul gruppo di misura intestato alla e relativo al POD IT001E907075711 (presa 8808106001350), redigendo il CP_1 verbale n. 37/2011. Ha aggiunto che, a seguito di tale controllo, come indicato nella lettera inviata il
16.11.2011 dal Distributore, Enel Distribuzione S.p.A., ad e Parte_2 contestualmente alla Sig.ra veniva accertata una situazione di prelievi irregolari con allaccio CP_1 diretto alla rete (doc. 6).
Tale profilo di censura sollevato dall'appellante deve essere accolto, poiché la valutazione compiuta dal primo giudice - nel ritenere non utilizzabile sul piano probatorio il verbale di verifica prodotto, assumendone la mancanza di nesso con i fatti di causa e la difformità di numerazione (239/2011 anziché 37/2011) - risulta frutto di un'errata ricostruzione degli atti. Correlativamente, va ritenuta l'infondatezza dell'eccezione svolta dalla atteso che, come motivatamente evidenziato dal CP_1
CTU sulla scorta di un attento esame, è certo che il verbale n. 37/2011 prodotto in atti si riferisce all'allaccio abusivo contestato e all'utenza intestata alla circostanza comprovata dalla CP_1 corrispondenza del codice cliente e dalla busta sigillata CT010401 indicata nel verbale e repertata (pag.
5 c.t.u.). Inoltre, il documento recante il verbale di verifica (doc. 18) riporta sia il n. 37/11 sia il n.
11/239, numero quest'ultimo richiamato anche nella comunicazione di e-Distribuzione relativa alla ricostruzione dei consumi, sicché non sussiste la dedotta discrasia. Il CTU ha altresì confermato in più
pagina 7 di 14 punti del suo elaborato che il verbale n. 37/2011 prodotto in atti è riferibile all'utenza intestata ad
Controparte_1
1.1.3. - Venendo all'esame dei risultati della consulenza tecnica d'ufficio, dalla relazione depositata dal
CTU ing. in data 6 settembre 2024 emerge che il reperto visionato “consiste in Persona_1 spezzone di cavo concentrico della marca NE (anno di costruzione 2003) multipolare di formazione 3G6 (3 poli sezione 6 mmq) con armatura metallica (neutro concentrico) e guaina di protezione in EPR, le cui caratteristiche sono simili a quelle del cavo concentrico con specifiche
ENEL”.
Il CTU precisa che “detto spezzone di cavo, idoneo per la posa interrata come quella in cui è stato rinvenuto, risulta essere sguainato per una estensione di circa 15-20 cm”.
Su tale parte “è stata effettuata una fessura sul cavo incidendolo ed eliminando totalmente la guaina in tale porzione di cavo fino al rinvenimento dei cavi e per un'estensione proprio di circa 20 cm. La schermatura (ovvero il neutro) è stata allargata, tagliata all'inizio e alla fine dell'incisione della guaina e dopo essere stata raccolta ai due capi è stata giuntata grossolanamente attraverso nastro isolante e spezzone di cavo unipolare da 6 mmq di colore nero”.
Il CTU aggiunge che “in tale tratto sguainato di quasi 20 cm sono stati messi alla luce i 3 poli;
su due di essi sono installati due morsetti cosiddetti “ruba corrente” (non rispondenti agli standard di ENEL) che consentono di derivare la linea principale e prelevare corrente, mentre il terzo polo risulta tranciato”, e conferma quanto segue: “nel morsetto installato lungo il cavo di fase di colore marrone da 6 mmq è derivato e connesso uno spezzone di cavo di fase di colore marrone di sezione 10 mmq”
(pag. 6 c.t.u.).
Sono stati inoltre rilevati “segni di bruciatura nella guaina del cavo soprattutto in prossimità dei morsetti ruba corrente”, derivati presumibilmente “da un eccessivo surriscaldamento del cavo causato da un seppur temporaneo maggior prelievo di corrente oltre la portata del cavo” (pag. 7 c.t.u.).
Il CTU conclude che “una siffatta manomissione, così come rinvenuta a monte della presa ENEL che alimentava il misuratore n.66510 relativo all'utenza della parte appellata, è sicuramente in grado di consentire un prelievo abusivo di energia elettrica eludendo la sua misurazione attraverso il suddetto misuratore installato a valle” (pag. 7 c.t.u.).
pagina 8 di 14 Queste risultanze peritali smentiscono l'assunto difensivo circa la presunta “inidoneità tecnica” del materiale rinvenuto a consentire un prelievo di energia mediante allaccio diretto alla rete, risultando, per contro, conclamata l'effettività della manomissione contestata.
1.1.4. - D'altra parte, il verbale di verifica redatto dai tecnici di Enel Distribuzione, incaricati di pubblico servizio, in presenza del marito dell'utente che si è rifiutato di sottoscriverlo, costituisce idonea prova della manomissione mediante allaccio diretto finalizzato al prelievo fraudolento di energia elettrica. Ne consegue che non è corretta la valutazione compiuta dal Tribunale, il quale, esclusa erroneamente la riferibilità ai fatti di causa del verbale di verifica prodotto, ha fondato il proprio convincimento sulla valenza probatoria delle contrarie dichiarazioni testimoniali del coniuge dell'utente, soggetto non equidistante e interessato all'esito giudiziale favorevole alla propria consorte.
Quest'ultimo, nell'affermare il mancato rinvenimento, in occasione della verifica del 14.11.2011, di morsetti o altri dispositivi idonei all'assorbimento di energia, ha reso nei fatti un giudizio non demandabile ai testi e, come tale, inammissibile, che si pone oltretutto in evidente contrasto con le conclusioni desumibili dai dati emergenti dagli atti e dalla relazione del CTU.
1.1.5. - Esclusa - come già detto - l'efficacia di giudicato nella presente sede civile della sentenza dibattimentale di assoluzione ai sensi dell'art. 530, comma 2, c.p.p., resta fermo il principio per cui le prove atipiche provenienti da un precedente processo penale sono soggette al prudente apprezzamento del giudice del merito (art. 116 c.p.c.), il quale può valutarle sia contro sia a favore dell'ex imputato.
Ciò vale, in particolare, per la sentenza di assoluzione con formula “per non avere commesso il fatto”, prevista dall'art. 530, comma 2, c.p.p.
Nel caso di specie, siffatta pronuncia rafforza il convincimento di questa Corte circa il fatto storico dell'avvenuta manomissione, in quanto dà atto della sussistenza della fattispecie oggettiva del reato di furto, accertando che il fatto di reato è avvenuto, ma non è stato commesso dall'imputata “per insufficienza delle prove a carico”.
Pertanto, sulla scorta di tali elementi, non vi è dubbio che l'utenza intestata alla sia stata CP_1 interessata da una manomissione idonea a consentire un prelievo abusivo di energia elettrica eludendo la misurazione attraverso il contatore installato a valle. L'esito della CTU, che ha fornito una lettura coerente dei documenti e ha accertato la compatibilità dei consumi ricostruiti con la manomissione, consente peraltro di avvalorare altresì la conclusione che la titolare dell'utenza ( è Controparte_1
pagina 9 di 14 tenuta a rispondere civilmente del danno causato da tale inadempimento, a prescindere dall'accertamento penale della responsabilità personale.
Non è, infatti, il reato di allaccio abusivo contestato all'ex imputata nella sede penale l'oggetto della cognizione del giudice civile ai fini del riconoscimento del diritto al risarcimento del danno per inadempimento dell'utente al contratto di somministrazione, bensì la violazione dell'obbligo di vigilanza e custodia che incombe sul somministrato, tenuto a garantire la conservazione del contatore di proprietà di Pt_2
Vero è, a quest'ultimo riguardo, che il CTU ha precisato che “non è possibile avere assoluta certezza che ad usufruire dell'allaccio diretto fosse proprio l'immobile della sig.ra […] non essendo CP_1 stato rinvenuta la prosecuzione del cavo da 10 mmq […] e non avendo i Tecnici cercato sui Pt_2 luoghi il possibile tragitto” (c.t.u., pagg. 7–8). Ciò nondimeno, dall'analisi dei consumi storici effettuata dal medesimo consulente emerge un quadro indiziario significativo idoneo a configurare una presunzione giuridicamente valida a sostegno della ricostruzione della società appellante circa l'effettivo indebito prelievo nel quinquennio precedente la verifica eseguita sull'utenza della alla stregua di un giudizio di probabilità basato sull'id quod plerumque accidit. CP_1
Come rilevato dal CTU, nel periodo dal 28/05/2003 fino al 14/11/2011 il misuratore n. 66510 ha registrato consumi medi di 3,67–4,86 kWh/giorno con potenze massime mensili quasi sempre nulle
(c.t.u., pagg. 9 - 10), mentre “successivamente all'installazione del nuovo misuratore […] i consumi sono nettamente aumentati di oltre il +83 % […] attestandosi a circa 22,20 kWh/giorno […] Anche le potenze registrate sono mediamente di 5kW rispetto a quelle registrate precedentemente […]” (c.t.u., pag. 10).
Il CTU ha inoltre evidenziato che “si può ipotizzare che la manomissione sia stata in atto sin dall'inizio della fornitura […] e almeno fino ai primi di Settembre 2011 […] Dopo tale periodo i consumi sono cominciati ad aumentare repentinamente fino a raggiungere consumi medi superiori di oltre l'80%” (c.t.u., pag. 11), concludendo che “si desume che l'errata misurazione dei consumi nel quinquennio dal 14/11/2006 al 14/11/2011 possa essere ascrivibile al detto all'allaccio diretto con una percentuale probabilistica maggiore del 80%” (c.t.u., pag. 13).
Da tali rilievi emerge una stretta correlazione tra i bassissimi consumi registrati sin dall'inizio della fornitura e almeno fino ai primi di settembre 2011 - periodo di poco antecedente la verifica del 2011,
pagina 10 di 14 allorquando il cavo derivato dalla presa risultava tranciato e rimosso - e la successiva impennata Pt_2 della curva dei consumi dopo l'installazione del nuovo contatore, pari a +83,53%, che il CTU attesta essere “ascrivibile al detto allaccio diretto con una percentuale probabilistica maggiore dell'80%”.
Pertanto, nonostante l'impossibilità di individuare le apparecchiature dell'immobile dell'appellata presumibilmente collegate alla rete elettrica, dall'esame dei consumi storici dell'utenza intestata a e dagli altri accertamenti compiuti dal CTU, è ragionevole ritenere che la stessa Controparte_1 abbia ricavato un rilevante vantaggio economico in termini di minore importo fatturato rispetto ai maggiori consumi effettivamente assorbiti dalla sua utenza.
Una volta dimostrata da parte di la manomissione a valle del contatore finalizzata al prelievo Pt_2 fraudolento di energia, incombeva sull'utente l'onere di provare di aver adempiuto all'obbligo di custodia contro eventuali atti illeciti eseguiti da terzi, obbligo scaturente dal contratto di somministrazione, essendo certo che, a seguito della stipula del contratto di fornitura e della conseguente attivazione dell'utenza, la abbia automaticamente assunto la qualità di custode CP_1 del proprio contatore.
Invero, va rammentato come consolidata giurisprudenza di legittimità affermi che, in tema di contratto di somministrazione di energia elettrica, sussiste in capo al destinatario del servizio un obbligo di vigilanza e custodia per la conservazione del contatore di proprietà del somministrante (Cass. n.
20175/2015). Da ciò discende che “l'utente è responsabile anche delle manomissioni operate al fine di occultare i consumi di energia somministrata, a prescindere da chi le abbia effettuate in concreto o dalla circostanza che il misuratore si trovi o meno nell'area di pertinenza dell'utente” (Cass. n.
24903/2021).
In definitiva, la stessa utente è tenuta a provare che, nonostante la sua diligenza, i terzi siano riusciti ad eludere le misure di controllo, perpetrando, in suo danno, una condotta illecita (Cass. n. 28984/2023;
Cass n. 297/2020), prova nella specie insussistente.
1.1.6. - Resta da esaminare, infine, la contestazione sollevata dalla circa l'errata CP_1 ricostruzione dei consumi e, conseguentemente, degli importi fatturati. In proposito, occorre rilevare che Enel Distribuzione S.p.A. ha proceduto alla ricostruzione dei consumi per il quinquennio novembre
2006 – novembre 2011 applicando il metodo basato sulla potenza massima tecnicamente prelevabile,
pagina 11 di 14 calcolata secondo il parametro statistico di 1.800 ore annue per kW di potenza disponibile, per un totale di circa 210.786 kWh.
Questa Corte osserva che il metodo prescelto - quello della “potenza tecnicamente prelevabile del cavo” - è stato più volte ritenuto non arbitrario dalla giurisprudenza di legittimità, secondo cui va riconosciuto al somministrante il diritto al risarcimento del danno ove ne provi l'ammontare anche tramite elementi presuntivi, quali calcoli statistici sull'entità dei consumi storici o specificando i criteri metodologici comunemente seguiti nel settore per stimare consumi presunti, legati alla qualità, dimensioni, tipo di attività, volume di fatturato dell'utente (Cass. 20769/2025).
Nel caso di specie, tuttavia, il metodo di rilevazione e quantificazione dei consumi operata dall'appellante non è sorretto da precisi riferimenti indiziari, alla luce delle conclusioni del CTU, che accreditano la tesi difensiva dell'appellata. In particolare, il CTU ha evidenziato che tale valore è incongruo e sproporzionato, poiché, seguendo tale impostazione, si dovrebbe ammettere che l'azienda agricola di proprietà della abbia conseguito un consumo medio giornaliero di oltre 115 CP_1
kWh/giorno con una potenza massima di 23,4 kW, ossia superiore di quasi il 190% rispetto ai valori registrati nei successivi otto anni dopo la verifica del 14 novembre 2011, e comunque non compatibile con la tipologia di utenza in esame.
Il consulente ha quindi ritenuto non attendibile la metodologia adottata dal distributore e ha proposto un criterio fondato sull'analisi dei consumi storici e sull'incremento percentuale registrato dopo la rimozione della manomissione, rilevando che “la metodologia di ricostruzione più idonea debba basarsi sulla suddetta percentuale d'incremento di circa il +83,53% dei consumi registrata dopo la rimozione della manomissione” (c.t.u., pag. 15). Applicando tale criterio, il CTU ha stimato che l'energia elettrica residua da fatturare per il quinquennio 14.11.2006 – 14.11.2011 sia pari a 52.821
kWh, mentre il fabbisogno complessivo ricostruito per il periodo considerato (inclusa la quota già fatturata) è pari a circa 46.117 kWh, determinando l'importo dovuto dall'appellata in € 8.436,50, sensibilmente inferiore rispetto alla somma azionata in sede monitoria.
Tali conclusioni, tratte mediante scrupolosa analisi della documentazione e fondate su una ricostruzione tecnica coerente con i dati storici, devono ritenersi condivisibili in quanto immuni da vizi logici e sorrette da adeguata motivazione. Ne consegue che, in parziale accoglimento dell'appello e in riforma dell'impugnata sentenza, l'odierna appellata va condannata al pagamento, in favore della pagina 12 di 14 società appellante, della minor somma di € 8.436,50 per i consumi di energia elettrica non rilevati dal contatore e non fatturati a causa della manomissione.
Su tale somma sono dovuti gli interessi legali, da calcolarsi con decorrenza dall'atto di costituzione in mora inviato alla debitrice in data 8 febbraio 2013, al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c., e dal momento della notifica del decreto ingiuntivo opposto n. 399/2016, avvenuta il 23 marzo 2016, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c., fino al pagamento, secondo i principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità (Cass. SS.UU. n. 12449/2024; Cass. Sez. 3, ord. n. 61/2023).
Pertanto, l'appello deve essere accolto nei limiti sopra indicati e, in parziale riforma della sentenza impugnata, va condannata al pagamento della somma di € 8.436,50 oltre interessi Controparte_1 legali come sopra determinati.
2. - In via generale va rammentato che il giudice di appello, una volta riformata in tutto o in parte la sentenza impugnata, deve procedere d'ufficio a un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, poiché l'onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l'esito complessivo della lite (Cass. 4 aprile 2006, n. 7846).
Nella fattispecie in esame, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio seguono la soccombenza e vanno poste pertanto a carico dell'appellata. La liquidazione è effettuata secondo i parametri medi previsti dalla vigente tariffa forense (D.M. Giustizia 13 agosto 2022, n. 147 e relative tabelle), applicabile alle prestazioni esaurite dopo la sua entrata in vigore (23 ottobre 2022), anche se iniziate sotto il regime precedente, in quanto il compenso ha natura omnicomprensiva e unitario per l'opera complessivamente prestata (Cass. n. 19980/2020; Cass. n. 31884/2018). Si fa riferimento allo scaglione per cause di valore compreso tra € 5.200,01 ed € 26.000,00, tenendo conto dell'attività effettivamente svolta.
Le spese della consulenza tecnica d'ufficio espletata nel presente grado - come liquidate con separato decreto in atti - vanno definitivamente poste a carico di entrambe le parti in solido e nei rapporti interni per metà ciascuno, essendo stata funzionale alla verifica dell'esatta ricostruzione dei consumi derivante dal riscontrato prelievo irregolare, resa necessaria a causa dell'esorbitanza di quella effettuata dal distributore e fatta propria dalla società appellante.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando nella causa di appello iscritta al n. 1707/2022 R.G.A.C., in pagina 13 di 14 parziale accoglimento dell'appello proposto da e, in riforma Parte_1 dell'impugnata sentenza n. 672/2022 pubblicata il 13/05/2022, resa dal Tribunale di Ragusa nel procedimento iscritto al R.G. n. 1814/2016,
condanna al pagamento, in favore di per la Controparte_1 Parte_1 causale di cui in motivazione, della somma di € 8.436,50, oltre agli interessi legali con decorrenza dal
08 febbraio 2013 al saggio previsto dall'art. 1284, comma 1 c.c. e per il periodo successivo al 23 marzo
2016, fino al momento del pagamento, nella misura di cui all'art. 1284, comma 4 c.c.;
condanna l'appellata alla rifusione delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio in favore della società appellante, che liquida: a) quanto al primo grado, in complessivi € 5.077,00 per compensi (€
919,00 per fase di studio, € 777,00 per fase introduttiva, € 1.680,00 per fase di trattazione, € 1.701,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfetario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e
I.V.A. come per legge;
c) quanto al presente grado del giudizio, in complessivi € 6.613,00, di cui €
804,00 per spese vive e € 5.809,00 per compensi (€ 1.134,00 per fase di studio, € 921,00 per fase introduttiva, € 1.843,00 per fase di trattazione, € 1.911,00 per fase decisionale), oltre a rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, C.P.A. e I.V.A. come per legge;
pone definitivamente le spese della consulenza tecnica d'ufficio, nella misura già liquidata, a carico delle parti in solido e nei rapporti interni per metà ciascuno.
Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte d'appello, il 4 dicembre 2025.
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
dott.ssa Claudia Cottini dott. Nicolò Crascì
DEPOSITATO TELEMATICAMENTE
EX ART. 15 D.M. 44/2011
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