TRIB
Sentenza 12 marzo 2025
Sentenza 12 marzo 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pescara, sentenza 12/03/2025, n. 125 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pescara |
| Numero : | 125 |
| Data del deposito : | 12 marzo 2025 |
Testo completo
N. 190/2025 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 190/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI SEBASTIANO GIANLORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di essere genitori di , nata il [...] a
[...] Persona_1
Pescara, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. di è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Pt_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la pagina 2 di 5 responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la sua residenza in Spoltore (PE), alla Via Marche n. 19, presso la madre ove è collocata.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati, compatibilmente con i propri impegni di lavoro: almeno due giorni feriali alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei giorni che essi genitori andranno a concordare all'inizio di ciascun mese;
alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00; si concorderanno di volta in volta i pernottamenti della bambina presso il padre che comunque dovranno essere garantiti secondo i suoi impegni.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
Per quanto concerne le festività natalizie i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia alternativamente il giorno del 25 dicembre e il 24 dicembre e così il 31 dicembre e il 01 gennaio e così anche per le festività pasquali, in modo che la figlia possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive i ricorrenti concordano sin da ora che nel mese di agosto la minore potrà stare con la nonna paterna nella casa di Scanno (AQ), come d'abitudine; in difetto di disponibilità o in caso di disaccordo la bambina trascorrerà le vacanze estive suddividendole tra i genitori secondo i loro impegni lavorativi e come di volta in volta concorderanno nel suo esclusivo interesse, preferibilmente per
15 (quindici) giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre pagina 3 di 5 di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle eventuali località di vacanza dove porteranno la figlia.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 05 Parte_1 Parte_2
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, provvedendo ai suoi bisogni direttamente quando starà con lui, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, previo accordo sulla necessità delle stesse se non urgenti e/o indifferibili, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri pagina 4 di 5 estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Per ogni altra vicenda si allega al ricorso piano genitoriale redatto e sottoscritto dai ricorrenti.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto, nei limiti dei patti e delle condizioni sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di PESCARA
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Carmine DI FULVIO Presidente Relatore dott.ssa Patrizia Medica Giudice dott.ssa Luigina Tiziana MARGANELLA Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 190/2025 v.g. promossa da:
, nato a [...] il [...], Parte_1
e nata a [...] il [...], Parte_2
entrambi assistiti e difesi dall'avv. DI SEBASTIANO GIANLORENZO
con l'intervento del Pubblico Ministero che non si è opposto.
OGGETTO: Regolamentazione dell'affidamento e mantenimento di figli nati da genitori non uniti in matrimonio
pagina 1 di 5 MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 30/01/2025, e Parte_1 Parte_2
esponevano di essere genitori di , nata il [...] a
[...] Persona_1
Pescara, da genitori non uniti in matrimonio.
Tanto premesso, adivano il Tribunale di Pescara per ottenere tale regolamentazione.
L'udienza era sostituita, su richiesta delle parti, dal deposito di note scritte, in cui i ricorrenti si riportavano al ricorso introduttivo.
Il Presidente riservava di riferire al Collegio per la decisione.
Il Collegio letti gli artt. 473-bis.51, 473-bis.47, 473-bis.12, 473-bis.13 c.p.c., visto il ricorso congiunto delle parti, letto il parere favorevole del P.M., ritenuto che le condizioni della regolamentazione in merito all'affido non sono contrarie alla Legge, all'ordine pubblico ed al buon costume e che pertanto la domanda è fondata e deve essere accolta, con spese come da dispositivo.
P. Q. M.
Il Tribunale di Pescara, riunito in Camera di Consiglio, udite le Parti ed il P.M., definitivamente pronunciando sulla domanda proposta dalle parti Parte_1
e , provvede come segue:
[...] Parte_2
PRENDE ATTO E CONDIVIDE
La regolamentazione dell'affido della minore alle seguenti condizioni, concordate e confermate:
1. di è affidata ad entrambi i genitori i quali, limitatamente alle Per_1 Pt_1
decisioni su questioni di ordinaria amministrazione, potranno esercitare la pagina 2 di 5 responsabilità genitoriale separatamente, e avrà la sua residenza in Spoltore (PE), alla Via Marche n. 19, presso la madre ove è collocata.
2. Le decisioni di maggiore interesse per la minore relative all'istruzione, all'educazione, alla salute ed alla scelta della residenza abituale dovranno essere assunte di comune accordo tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni della figlia.
3. Il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia nei tempi e con le modalità di seguito indicati, compatibilmente con i propri impegni di lavoro: almeno due giorni feriali alla settimana, dalle ore 16:00 alle ore 20:00, nei giorni che essi genitori andranno a concordare all'inizio di ciascun mese;
alternativamente una settimana il sabato e la successiva settimana la domenica dalle ore 10:00 alle ore 20:00; si concorderanno di volta in volta i pernottamenti della bambina presso il padre che comunque dovranno essere garantiti secondo i suoi impegni.
Ulteriori periodi di visita e/o frequentazione potranno essere concordati tra i genitori, nel rispetto anche degli impegni di studio, sportivi e sociali della figlia.
Per quanto concerne le festività natalizie i genitori avranno la facoltà di trascorrere con la figlia alternativamente il giorno del 25 dicembre e il 24 dicembre e così il 31 dicembre e il 01 gennaio e così anche per le festività pasquali, in modo che la figlia possa trascorrere alternativamente un anno la Pasqua con la madre e la Pasquetta con il padre, e l'anno successivo viceversa.
In ordine alle vacanze estive i ricorrenti concordano sin da ora che nel mese di agosto la minore potrà stare con la nonna paterna nella casa di Scanno (AQ), come d'abitudine; in difetto di disponibilità o in caso di disaccordo la bambina trascorrerà le vacanze estive suddividendole tra i genitori secondo i loro impegni lavorativi e come di volta in volta concorderanno nel suo esclusivo interesse, preferibilmente per
15 (quindici) giorni consecutivi nel periodo compreso tra i mesi di luglio e settembre pagina 3 di 5 di ogni anno solare. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo con la madre, entro il 30 giugno di ogni anno. I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle eventuali località di vacanza dove porteranno la figlia.
4. Il IG. si obbliga a corrispondere alla IG.ra , entro il giorno 05 Parte_1 Parte_2
di ogni mese, a titolo di contributo al mantenimento della figlia, la somma di euro
200,00, da rivalutarsi annualmente secondo l'indice Istat, provvedendo ai suoi bisogni direttamente quando starà con lui, oltre alla quota del 50% delle spese straordinarie da sostenere nell'interesse della figlia, previo accordo sulla necessità delle stesse se non urgenti e/o indifferibili, dietro semplice presentazione del documento fiscale comprovante la relativa spesa. In particolare, i genitori si danno reciprocamente atto che non sarà necessaria alcuna preventiva concertazione per quanto riguarda le spese mediche ritenute necessarie dal medico curante e per le spese relative alla frequentazione scolastica (tasse d'iscrizione, libri di testo, abbonamento autobus, mensa e ripetizioni). Preventivo accordo che sarà invece necessario per il rimborso delle ulteriori spese straordinarie di natura scolastica, nonché quelle di natura sportiva e ricreativa. A titolo meramente esemplificativo e non esaustivo, devono ritenersi straordinarie, e quindi non ricomprese nell'assegno di mantenimento ordinario-mensile, le seguenti spese: Mediche: chirurgiche (compresi i costi di degenza), odontoiatriche, oculistiche, ortopediche, farmaceutiche (con esclusione dei medicinali da banco), terapeutiche, psicoterapeutiche, fisioterapiche, visite specialistiche, esami diagnostici ed analisi cliniche. In ogni caso compresi anche i tickets del SSN;
Scolastiche: rette scolastiche (anche per pre-scuola e/o doposcuola), tasse d'iscrizione, libri di testo, corredo d'inizio anno scolastico, scuolabus o altro mezzo di trasporto, mensa, gite scolastiche e/o didattiche e/o viaggi d'istruzione, ripetizioni, alloggio e relative utenze nella eventuale sede universitarie, corsi di lingue;
Sportive-Ricreative: costi per iscrizione e frequentazione corsi
(sportivi, artistici, formativi e ricreativi) oltre acquisto relative attrezzature, centri pagina 4 di 5 estivi, viaggi-vacanza trascorsi in assenza dei genitori, ricariche telefoniche, acquisto e manutenzione mezzi di trasporto privato (minicar, macchina, motorino, moto) oltre relative spese di bollo e assicurazione;
Spese di custodia del minorenne (baby sitter) se rese necessarie per impegni lavorativi di entrambi i genitori e/o in caso di malattia della prole infradodicenne e/o del genitore affidatario in mancanza di parenti disponibili o di altre alternative gratuite. Per ogni altra vicenda si allega al ricorso piano genitoriale redatto e sottoscritto dai ricorrenti.
5. I genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo della figlia con ciascuno di essi;
si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza della figlia.
6. Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire la figlia nel proprio passaporto, nei limiti dei patti e delle condizioni sopra riportate.
Spese compensate.
Così deciso in Pescara il 12/03/2025
Il Presidente
Dott. Carmine Di Fulvio
pagina 5 di 5