Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 24/06/2025, n. 255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 255 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
N. 952 /2024 R.G.L.
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI COMO SEZIONE II CIVILE
in composizione monocratica e in funzione di Giudice del Lavoro, in persona della dott.ssa Giulia Rachele Bignami, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella controversia di primo grado promossa da
(C.F. Parte_1 C.F._1 con l'Avv. BOTTA FABRIZIO e l'Avv. MONICO GIANMARIA, parte elettivamente domiciliata presso lo Studio del difensore in Via Cinque Giornate, 41
22100 Como ITALIA
- RICORRENTE -
contro
(C.F. ) Controparte_1 C.F._2
- RESISTENTE CONTUMACE -
Oggetto: pagamento somme
FATTO E DIRITTO con ricorso depositato in data 19 settembre 2024, ha convenuto in Parte_1 giudizio avanti al Tribunale di Como chiedendo al Controparte_1
Tribunale di:
“Piaccia all'Ill.mo Giudice adito, ogni altra istanza ed eccezione respinta, così giudicare: A. NEL
MERITO ED IN VIA PRINCIPALE: - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, il diritto del signor (c.f.: a percepire, da Parte_1 C.F._1
(c.f. e P. I.V.A. Controparte_1 C.F._2
), in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale con omonima ditta, il P.IVA_1 saldo della retribuzione di marzo 2022, nonché le retribuzioni relative alle mensilità di aprile 2022,
2022, dicembre 2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, nonché i ratei, le competenze di fine rapporto, l'indennità sostitutiva del preavviso e il T.F.R.; - accertare e dichiarare, per tutti i motivi esposti, che il signor (c.f.: è Parte_1 C.F._1 creditore nei confronti di (c.f. e Controparte_1 C.F._2
P. I.V.A. ), in proprio e in qualità di titolare dell'impresa individuale con omonima P.IVA_1 ditta, della somma lorda di euro 26.733,78 a titolo di retribuzione di saldo della retribuzione di marzo 2022, nonché a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di aprile 2022, maggio 2022, giugno 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022, dicembre
2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, nonché a titolo di ratei e di competenze di fine rapporto, di indennità sostitutiva del preavviso e di T.F.R. (quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.701,15), ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- per l'effetto, condannare (c.f. Controparte_1
e P. I.V.A. , in proprio e in qualità di titolare C.F._2 P.IVA_1 dell'impresa individuale con omonima ditta, al pagamento, in favore del signor Parte_1
(c.f.: , della somma lorda di euro 26.733,78 a titolo di retribuzione di C.F._1 saldo della retribuzione di marzo 2022, nonché a titolo di retribuzioni relative alle mensilità di aprile 2022, maggio 2022, giugno 2022, luglio 2022, agosto 2022, settembre 2022, ottobre 2022, novembre 2022, dicembre 2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio 2023, febbraio 2023, nonché
a titolo di ratei e di competenze di fine rapporto, di indennità sostitutiva del preavviso e di T.F.R.
(quest'ultimo pari alla somma lorda di euro 7.701,15) ovvero della diversa somma, maggiore o minore, ritenuta di giustizia;
- con rivalutazione monetaria e interessi legali dal dovuto al saldo effettivo”.
Il tutto oltre interessi e rivalutazione e, in ogni caso, con vittoria delle spese di lite da distrarsi a favore del procuratore antistatario.
pur regolarmente citato, non si è costituito in Controparte_1 giudizio e ne è stata, pertanto, dichiarata la contumacia.
*** * ***
Come risulta dalla documentazione di causa, è stata assunto da Parte_1
in data 02 giugno 2016 con contratto di lavoro Controparte_1 subordinato a tempo indeterminato e part-time, con qualifica di operaio, mansione di montatore di padiglioni fieristici e con inquadramento al livello E del C.C.N.L. per i
2 dipendenti delle aziende artigiane del legno, dell'arredamento e boschive /cfr. doc. 1
e 2).
In data 1° marzo 2023 la convenuta ha formalmente comunicato al dipendente il licenziamento per giustificato motivo oggettivo (cfr. doc. 3, fascicolo ricorrente).
Con il presente giudizio, lamenta di essere rimasto creditore delle Parte_1 retribuzioni per i mesi di gennaio, febbraio, marzo e aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio e febbraio 2023, ratei di tredicesima mensilità 2023 nonché dell'indennità sostitutiva del preavviso e del TFR.
Ha concluso, pertanto, come sopra precisato.
*
Il ricorso è fondato e, quindi, deve essere accolto.
Come noto, “nell'ipotesi di licenziamento per giustificato motivo oggettivo, nella cui nozione rientra anche l'ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell'azienda, grava sull'imprenditore l'onere di provare l'effettività delle ragioni poste a fondamento del licenziamento” (Cass. Civ., Sez. Lav., 14 giugno 2005, n. 12769).
Nel caso di specie, il suddetto onere non è stato soddisfatto poiché CP_1
non si è costituito e ha rinunciato a svolgere qualsivoglia difesa.
[...]
ha chiesto la condanna del convenuto al pagamento dell'indennità Parte_1 sostitutiva del preavviso, e la domanda deve essere accolta.
Al riguardo, con motivazione cui si ritiene di aderire, la Suprema Corte ha affermato che “in caso di licenziamento illegittimo, mentre in relazione alla tutela reale - in forza dell'efficacia ripristinatoria del contratto attribuita dalla legge - l'indennità sostitutiva del preavviso è incompatibile con la reintegra, perché non si ha interruzione del rapporto, viceversa, stante il carattere meramente risarcitorio accordato dalla tutela obbligatoria, il diritto all'indennità sostitutiva del preavviso sorge per il fatto che il rapporto è risolto. In quest'ultimo caso, l'indennità prevista dall'art. 2 della legge n. 604 del 1966 va a compensare i danni derivanti dalla mancanza di giusta causa e giustificato motivo, mentre l'indennità sostitutiva del preavviso va a compensare il fatto che il recesso, oltre che illegittimo, è stato intimato in tronco. Conseguentemente, non vi è incompatibilità tra le due prestazioni, mentre sarebbe incongruo sanzionare nello stesso modo due licenziamenti, entrambi privi di giustificazione, l'uno intimato con preavviso e l'altro in tronco” (Cass. Civ., Sez.
Lav., 16 ottobre 2006, n. 22127).
3 Sicché, ritenuta la correttezza dei conteggi formulati da parte attrice in forza di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di riferimento, CP_1
deve altresì essere condannata a pagare in favore del ricorrente €
[...]
307,19 lordi, oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
*
Il ricorrente si duole, infine, di non aver percepito quanto spettante a saldo della retribuzione di gennaio, febbraio, marzo e aprile, maggio, giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, novembre, dicembre 2022, tredicesima mensilità 2022, gennaio e febbraio 2023, ratei di tredicesima mensilità 2023 e di essere rimasto creditore delle competenze di fine rapporto e del TFR.
Sotto un profilo di ordine generale deve rammentarsi che, “avendone l'onere, compete al datore di lavoro, il quale non possa provare la corresponsione di quanto dovuto al dipendente a titolo di retribuzione mediante la normale documentazione liberatoria data dalle regolamentari buste paga recanti la firma dell'accipiente, fornire la prova rigorosa dei relativi pagamenti che abbia in effetti eseguito in relazione ai singoli crediti vantati dal lavoratore e della cui sussistenza sia stata acquisita la dimostrazione” (Cass. Civ., Sez. Lav., 13 aprile 1992, n. 4512; Cass. Civ., Sez. Lav., 6 marzo 1986, n. 1484). Ancora, “in tema di prova dell'inadempimento di una obbligazione, il creditore che agisca per la risoluzione contrattuale, per il risarcimento del danno, ovvero per l'adempimento deve soltanto provare la fonte (negoziale o legale) del suo diritto ed il relativo termine di scadenza, limitandosi alla mera allegazione della circostanza dell'inadempimento della controparte, mentre il debitore convenuto è gravato dell'onere della prova del fatto estintivo dell'altrui pretesa, costituito dall'avvenuto adempimento, ed anche nel caso in cui sia dedotto (come nella specie, in via di eccezione) l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante sarà sufficiente allegare tale inesattezza (per violazione di doveri accessori, come quello di informazione, ovvero per mancata osservanza dell'obbligo di diligenza, o per difformità quantitative o qualitative dei beni), gravando ancora una volta sul debitore l'onere di dimostrare l'avvenuto, esatto, adempimento”
(Cass. Civ., Sez. Lav., 3 luglio 2009, n. 15677).
Sarebbe stato onere esclusivo di dimostrare di aver Controparte_1 corrisposto al lavoratore tutto quanto dovuto;
tuttavia, la prova è mancata in quanto il datore di lavoro non si è costituito in giudizio e ha omesso di svolgere le proprie difese.
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Per questi motivi
, ritenuta la correttezza dei conteggi attorei, la convenuta deve essere condannata a corrispondere, per questa voce, ulteriori € 26.426,59 (di cui 7.701,15 a titolo di TFR), oltre rivalutazione e interessi dal dovuto al saldo effettivo.
La regolazione delle spese di lite segue la soccombenza e, pertanto, CP_1
deve essere condannata alla rifusione delle stesse nella misura di cui
[...] al dispositivo.
La sentenza è provvisoriamente esecutiva ex art. 431 c.p.c.
P.Q.M.
il Giudice, definitivamente pronunciando,
Condanna a pagare in favore di € 26.733,78 Controparte_1 Parte_1
(di cui 7.701,15 a titolo di TFR), oltre interessi e rivalutazione dal dovuto al saldo effettivo.
Condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida in Controparte_1 complessivi € 3.689,00 oltre spese generali e accessori come per legge.
Sentenza provvisoriamente esecutiva
Como, 24 giugno 2025
IL GIUDICE dott.ssa Giulia Rachele Bignami
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