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Sentenza 24 ottobre 2025
Sentenza 24 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Oristano, sentenza 24/10/2025, n. 382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Oristano |
| Numero : | 382 |
| Data del deposito : | 24 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio
a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile RG n. 526/2023 tra
residente in [...] (COD. Parte_1
FISC. ) elettivamente domiciliata in Torino, via Conte Rosso 3 presso l'Avv. C.F._1
UI LL (COD.FISC. ) che la rappresenta per procura speciale in atti C.F._2
- Parte attrice
res.te in Bosa (OR) alla Via L. Ariosto, snc, -cod Parte_2 fisc.: elett.te dom.to nella Località Abbamala dell'agro di Bosa presso lo C.F._3 studio dell'avv. Paolo Saviotti –cod. fisc.: il quale lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 in forza mandato in atti
- convenuto
, nata in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Ariosto snc, C.F.: , elettivamente domiciliata in Nuoro, nella Piazza Italia n. C.F._5
7, presso lo studio dell'Avv. Luca Zolo (C.F.: , che la rappresenta e difende C.F._6 giusta procura in atti
- terza intervenuta volontaria
Oggetto: azione di restituzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
Respinta ogni contraria avversaria eccezione, domanda, anche istruttoria e riconvenzionale;
1 Accogliere il ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il convenuto
[...] all'immediato rilascio a favore della Sig.ra del terreno (avente Parte_2 Parte_1 una superficie effettiva di circa 1256 mq. ed una superficie catastale di mq. 1965 circa) ubicato nella località “Sant'Antonio” dell'agro de comune di Bosa (OR) e distinto al catasto terreni dell'UTE di Nuoro al foglio 41, mappale 127, sul quale risulta edificato un fabbricato dell'estensione di mq.105 circa, distinto presso lo stesso catasto terreni al foglio 41, mappale 126; Condannare il convenuto alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, oltre il 15% forf.ed accessori di legge a favore della ricorrente con la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis del D: n.55/2014 e succ. mod.; Con la distrazione a favore della sottoscritta avvocato che si dichiara antistataria;
CONVENUTO 1) In via preliminare di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna ricorrente per i motivi descritti nel capo dedicato alle “ragioni di diritto” della presente comparsa;
2) in via principale rigettare la domanda proposta dalla siccome Parte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza conclusiva di cui al precedente punto 1) e previo accertamento dell'atto di interversione del possesso ad opera del risalente all'anno 2001, Parte_2 pronunziare la maturata usucapione in favore del medesimo sul fondo rustico con annesso fabbricato rurale meglio contrassegnato nell'ambito dell'avverso ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiararlo pieno proprietario del beni de quibus con tutte le conseguenze di legge;
4) sempre con vittoria di spese e compensi inerenti al giudizio in disamina, come accresciuti dei relativi accessori di legge in favore del menzionato resistente.
TERZA INTERVENUTA In via principale:
- rigettare la domanda originariamente proposta dalla siccome infondata in fatto Parte_1 ed in diritto sulla scorta delle proprie deduzioni fattuali e giuridiche;
- nel merito, previo accertamento delle circostanze afferenti alla narrativa di fatto illustrata, pronunciare la maturata usucapione in favore della medesima interveniente volontaria sul fondo rustico con annesso fabbricato rurale ubicato nell'agro di Bosa (OR) alla località “Sant'Antonio” distinto in Catasto terreni dell'UTE di Nuoro come specificato in appresso: terreno (della superficie effettiva di circa 1256 mq e catastale di mq 1965 circa) contrassegnato al Foglio 41, mapp 127, sula quale insiste un fabbricato rurale dell'estensione di mq 105 circa contrassegnato con il Foglio 41, Mapp. 126;
- sempre con vittoria di spese diritti ed onorari e relativi accessori di legge attinenti al presente intervento, in favore della menzionata concludente
***** Oggetto: domanda di restituzione di fondo rustico e fabbricato rurale siti in Bosa, località Sant'Antonio, foglio 41, mappali 126 e 127 del Catasto terreni dell'UTE di Nuoro.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione attiva dell'attrice
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto è Parte_2 infondata.
2 Dalla documentazione in atti e dai precedenti giudizi emerge che è figlia ed erede Parte_1 del defunto originario proprietario del bene. Tale qualità non è mai stata oggetto Persona_1 di contestazione, né nei giudizi di usucapione, né nel presente procedimento.
Inoltre, la domanda proposta nel presente giudizio non ha natura reale di rivendica ex art. 948 c.c., bensì natura personale di restituzione per occupazione senza titolo, fondata sull'accertato venir meno della detenzione legittima del convenuto.
Ne consegue che l'attrice non è tenuta alla cosiddetta “probatio diabolica” della proprietà, ma deve soltanto dimostrare di avere titolo a ottenere la riconsegna del bene detenuto sine titulo. La sua legittimazione attiva deve, pertanto, essere riconosciuta.
*****
2. Sui rapporti pregressi tra il convenuto e il de cuius Persona_1
Dagli atti di causa risulta che i rapporti tra e ebbero origine Parte_2 Persona_1 molti anni prima dell'inizio del contenzioso ed erano improntati a cordialità e reciproca tolleranza.
Come accertato nella sentenza del Tribunale di Oristano n. 292/2014, richiamata dalle parti, il Pt_2 si occupava della custodia e della manutenzione del fabbricato e del terreno di proprietà Per_1 che quest'ultimo utilizzava durante i periodi di vacanza.
Il rapporto aveva natura di detenzione per tolleranza del proprietario, priva di qualsiasi trasferimento di possesso o di titolo idoneo all'usucapione.
Solo nel 2001, in concomitanza con il deteriorarsi delle condizioni di salute del e con la Per_1 cessazione dei suoi soggiorni a Bosa, si verificò — secondo la tesi del — un episodio di Pt_2
“rottura”, quando egli si impossessò delle chiavi del fabbricato e iniziò a gestirlo come proprio.
Tuttavia, sia il Tribunale di Oristano, sia soprattutto la Corte d'Appello di Cagliari, nella successiva sentenza n. 774/2018, non hanno riconnesso alcun rilievo a tale episodio.
In particolare, la Corte d'Appello ha affermato testualmente che:
Con questa formulazione la Corte ha chiaramente espresso che la qualificazione del fatto del 2001 come interversione è svolta solo in via teorica, per mera ipotesi di scuola, al solo fine di evidenziare
3 che, anche nell'ipotesi astratta più favorevole al convenuto, non sarebbe comunque maturato il termine ventennale di legge.
Nessuna delle corti di merito ha dunque riconosciuto, neppure implicitamente, la sussistenza di un atto reale di interversione.
Ne consegue che fino al 2006, data di deposito del ricorso per usucapione, la posizione del Pt_2 rimase quella di mero detentore precario, originariamente tollerato dal proprietario e mai trasformatosi in possessore uti dominus.
*****
3. Sull'asserito fatto del 2001 e sull'interversio possessionis.
Alla luce di quanto sopra, il fatto del 2001 non può in alcun modo qualificarsi come valido atto di interversione del possesso.
Anzitutto perché la questione è coperta da giudicato esterno, formatosi sulle pronunce citate;
in secondo luogo, perché, anche a prescindere da tale preclusione, la condotta in sé — mera apprensione delle chiavi e prosecuzione dell'uso del bene — non integra in diritto alcuna interversione, trattandosi di atto non incompatibile con la mera detenzione qualificata.
Sul punto espressamente Cass. n. 5551/2005 (“La presunzione di possesso utile "ad usucapionem" di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. (Principio affermato con riferimento a domanda d'accertamento d'acquisto per usucapione d'immobile goduto in comodato precario per ragioni di servizio e non restituito al proprietario dopo la cessazione dell'attività oggetto del rapporto lavorativo, dalla Corte Cass. osservandosi che nel caso il mutamento dell'originaria detenzione in possesso non poteva con certezza ed in modo inequivoco desumersi, come viceversa sostenuto dal ricorrente, meramente dalla mancata restituzione delle chiavi, dal ricovero dato nell'immobile - peraltro solamente in alcuni locali - ad animali per un tempo limitato, dal tenere "in loco" un cane "alla corda")”); cfr. anche Cass. Cass. n. 8115/2014 in merito alla inidoneità della apposizione di un lucchetto: (“L'apposizione di un lucchetto che impedisce l'accesso all'immobile non è idonea all'interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso "solo animo").
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 30 dicembre 2014, n. 27432; Cass. civ., Sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27411; Cass. civ., Sez. II, 11 aprile 2019, n. 10186; Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4417) afferma infatti che la trasformazione della detenzione in possesso esige atti inequivoci, diretti contro il possessore o proprietario e idonei a rendere palese la volontà di possedere “uti dominus”.
Non sono sufficienti la prosecuzione dell'uso del bene, la custodia, la cura o la semplice disponibilità materiale, né l'apprensione delle chiavi.
Né la mera mancata restituzione del bene all'esito di un comodato gratuito può qualificarsi quale interversio possessionis (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29939 del 20/11/2024: “il godimento di un
4 immobile in comodato, per ragioni di servizio, non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato”).
Nel caso concreto, il on ha mai posto in essere alcun atto esterno di opposizione verso Pt_2 Per_1
o i suoi eredi, limitandosi a continuare nell'utilizzo del bene per finalità abitative e agricole,
[...] in piena continuità con il rapporto di tolleranza preesistente.
*****
4. Sulla decorrenza del termine ventennale
L'unico atto inequivocabilmente idoneo a manifestare la volontà del CH di possedere come proprietario è costituito proprio dal ricorso per usucapione depositato il 20 giugno 2006. Solo da tale data, in ipotesi, potrebbe iniziare a decorrere il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c., ma, essendo il presente giudizio stato introdotto nel 2023, il ventennio non è ancora maturato.
*****
5. Sull'intervento di Controparte_1
L'interveniente , coniuge del convenuto, ha spiegato intervento volontario ai sensi Controparte_1 dell'art. 105, comma 1, c.p.c., deducendo di aver utilizzato il fondo e il fabbricato per oltre vent'anni insieme al marito e di essere quindi compossessore o usucapiente autonoma.
Tale pretesa non è fondata.
L'interveniente – così come il marito - non deduce alcun atto di interversione né alcuna manifestazione esterna di opposizione ai titolari del diritto, limitandosi a invocare la convivenza e l'uso del bene familiare.
Come costantemente affermato dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2019, n. 966), il coniuge convivente può usucapire solo ove dimostri un possesso autonomo, esercitato ad excludendum nei confronti del titolare del diritto, condizione qui del tutto assente. La sua posizione resta quindi quella di detentrice derivata, priva di autonomia possessoria.
*****
6. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di restituzione deve essere accolta, mentre devono essere rigettate la domanda riconvenzionale di e la domanda di Parte_2 accertamento di usucapione dell'interveniente . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
*****
PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 526/2023, così decide
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna e a rilasciare immediatamente e senza ritardo Pt_2 Parte_2 Controparte_1 in favore della ricorrente il fondo rustico e il fabbricato rurale siti in Bosa, località Sant'Antonio,
5 individuati al Catasto Terreni del Comune di Bosa al foglio 41, mappali 126 e 127, con consegna delle relative chiavi, liberi da persone e cose;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_2
3) rigetta l'intervento autonomo spiegato da;
Controparte_1
4) condanna e in solido tra loro al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_1 di , delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali del Parte_1 difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Oristano, 24/10/2025 Il Giudice Stefano Poggio
6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ORISTANO
SEZIONE CIVILE in persona del Giudice dott. Stefano Poggio
a seguito del deposito di note di trattazione scritta ex art. 127 ter cpc ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Ex art. 281 sexies u.c. cpc nella causa civile RG n. 526/2023 tra
residente in [...] (COD. Parte_1
FISC. ) elettivamente domiciliata in Torino, via Conte Rosso 3 presso l'Avv. C.F._1
UI LL (COD.FISC. ) che la rappresenta per procura speciale in atti C.F._2
- Parte attrice
res.te in Bosa (OR) alla Via L. Ariosto, snc, -cod Parte_2 fisc.: elett.te dom.to nella Località Abbamala dell'agro di Bosa presso lo C.F._3 studio dell'avv. Paolo Saviotti –cod. fisc.: il quale lo rappresenta e difende CodiceFiscale_4 in forza mandato in atti
- convenuto
, nata in [...] il [...] ed ivi residente a[...]
Ariosto snc, C.F.: , elettivamente domiciliata in Nuoro, nella Piazza Italia n. C.F._5
7, presso lo studio dell'Avv. Luca Zolo (C.F.: , che la rappresenta e difende C.F._6 giusta procura in atti
- terza intervenuta volontaria
Oggetto: azione di restituzione
*****
CONCLUSIONI DELLE PARTI
ATTRICE
Respinta ogni contraria avversaria eccezione, domanda, anche istruttoria e riconvenzionale;
1 Accogliere il ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiarare tenuto e condannare il convenuto
[...] all'immediato rilascio a favore della Sig.ra del terreno (avente Parte_2 Parte_1 una superficie effettiva di circa 1256 mq. ed una superficie catastale di mq. 1965 circa) ubicato nella località “Sant'Antonio” dell'agro de comune di Bosa (OR) e distinto al catasto terreni dell'UTE di Nuoro al foglio 41, mappale 127, sul quale risulta edificato un fabbricato dell'estensione di mq.105 circa, distinto presso lo stesso catasto terreni al foglio 41, mappale 126; Condannare il convenuto alla refusione delle spese ed onorari di giudizio, oltre il 15% forf.ed accessori di legge a favore della ricorrente con la maggiorazione prevista dall'art.4, comma 1 bis del D: n.55/2014 e succ. mod.; Con la distrazione a favore della sottoscritta avvocato che si dichiara antistataria;
CONVENUTO 1) In via preliminare di rito accertare e dichiarare la carenza di legittimazione attiva in capo all'odierna ricorrente per i motivi descritti nel capo dedicato alle “ragioni di diritto” della presente comparsa;
2) in via principale rigettare la domanda proposta dalla siccome Parte_1 totalmente infondata in fatto ed in diritto;
3) in via riconvenzionale subordinata, nella denegata ipotesi di rigetto dell'istanza conclusiva di cui al precedente punto 1) e previo accertamento dell'atto di interversione del possesso ad opera del risalente all'anno 2001, Parte_2 pronunziare la maturata usucapione in favore del medesimo sul fondo rustico con annesso fabbricato rurale meglio contrassegnato nell'ambito dell'avverso ricorso introduttivo e, per l'effetto, dichiararlo pieno proprietario del beni de quibus con tutte le conseguenze di legge;
4) sempre con vittoria di spese e compensi inerenti al giudizio in disamina, come accresciuti dei relativi accessori di legge in favore del menzionato resistente.
TERZA INTERVENUTA In via principale:
- rigettare la domanda originariamente proposta dalla siccome infondata in fatto Parte_1 ed in diritto sulla scorta delle proprie deduzioni fattuali e giuridiche;
- nel merito, previo accertamento delle circostanze afferenti alla narrativa di fatto illustrata, pronunciare la maturata usucapione in favore della medesima interveniente volontaria sul fondo rustico con annesso fabbricato rurale ubicato nell'agro di Bosa (OR) alla località “Sant'Antonio” distinto in Catasto terreni dell'UTE di Nuoro come specificato in appresso: terreno (della superficie effettiva di circa 1256 mq e catastale di mq 1965 circa) contrassegnato al Foglio 41, mapp 127, sula quale insiste un fabbricato rurale dell'estensione di mq 105 circa contrassegnato con il Foglio 41, Mapp. 126;
- sempre con vittoria di spese diritti ed onorari e relativi accessori di legge attinenti al presente intervento, in favore della menzionata concludente
***** Oggetto: domanda di restituzione di fondo rustico e fabbricato rurale siti in Bosa, località Sant'Antonio, foglio 41, mappali 126 e 127 del Catasto terreni dell'UTE di Nuoro.
*****
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Sulla legittimazione attiva dell'attrice
L'eccezione di difetto di legittimazione attiva sollevata dal convenuto è Parte_2 infondata.
2 Dalla documentazione in atti e dai precedenti giudizi emerge che è figlia ed erede Parte_1 del defunto originario proprietario del bene. Tale qualità non è mai stata oggetto Persona_1 di contestazione, né nei giudizi di usucapione, né nel presente procedimento.
Inoltre, la domanda proposta nel presente giudizio non ha natura reale di rivendica ex art. 948 c.c., bensì natura personale di restituzione per occupazione senza titolo, fondata sull'accertato venir meno della detenzione legittima del convenuto.
Ne consegue che l'attrice non è tenuta alla cosiddetta “probatio diabolica” della proprietà, ma deve soltanto dimostrare di avere titolo a ottenere la riconsegna del bene detenuto sine titulo. La sua legittimazione attiva deve, pertanto, essere riconosciuta.
*****
2. Sui rapporti pregressi tra il convenuto e il de cuius Persona_1
Dagli atti di causa risulta che i rapporti tra e ebbero origine Parte_2 Persona_1 molti anni prima dell'inizio del contenzioso ed erano improntati a cordialità e reciproca tolleranza.
Come accertato nella sentenza del Tribunale di Oristano n. 292/2014, richiamata dalle parti, il Pt_2 si occupava della custodia e della manutenzione del fabbricato e del terreno di proprietà Per_1 che quest'ultimo utilizzava durante i periodi di vacanza.
Il rapporto aveva natura di detenzione per tolleranza del proprietario, priva di qualsiasi trasferimento di possesso o di titolo idoneo all'usucapione.
Solo nel 2001, in concomitanza con il deteriorarsi delle condizioni di salute del e con la Per_1 cessazione dei suoi soggiorni a Bosa, si verificò — secondo la tesi del — un episodio di Pt_2
“rottura”, quando egli si impossessò delle chiavi del fabbricato e iniziò a gestirlo come proprio.
Tuttavia, sia il Tribunale di Oristano, sia soprattutto la Corte d'Appello di Cagliari, nella successiva sentenza n. 774/2018, non hanno riconnesso alcun rilievo a tale episodio.
In particolare, la Corte d'Appello ha affermato testualmente che:
Con questa formulazione la Corte ha chiaramente espresso che la qualificazione del fatto del 2001 come interversione è svolta solo in via teorica, per mera ipotesi di scuola, al solo fine di evidenziare
3 che, anche nell'ipotesi astratta più favorevole al convenuto, non sarebbe comunque maturato il termine ventennale di legge.
Nessuna delle corti di merito ha dunque riconosciuto, neppure implicitamente, la sussistenza di un atto reale di interversione.
Ne consegue che fino al 2006, data di deposito del ricorso per usucapione, la posizione del Pt_2 rimase quella di mero detentore precario, originariamente tollerato dal proprietario e mai trasformatosi in possessore uti dominus.
*****
3. Sull'asserito fatto del 2001 e sull'interversio possessionis.
Alla luce di quanto sopra, il fatto del 2001 non può in alcun modo qualificarsi come valido atto di interversione del possesso.
Anzitutto perché la questione è coperta da giudicato esterno, formatosi sulle pronunce citate;
in secondo luogo, perché, anche a prescindere da tale preclusione, la condotta in sé — mera apprensione delle chiavi e prosecuzione dell'uso del bene — non integra in diritto alcuna interversione, trattandosi di atto non incompatibile con la mera detenzione qualificata.
Sul punto espressamente Cass. n. 5551/2005 (“La presunzione di possesso utile "ad usucapionem" di cui all'art. 1141 cod. civ. non opera quando la relazione con la cosa consegua non ad un atto volontario d'apprensione, ma ad un atto o ad un fatto del proprietario - possessore, poiché l'attività del soggetto che dispone della cosa (configurabile come semplice detenzione o precario) non corrisponde all'esercizio di un diritto reale, non essendo svolta in opposizione al proprietario. In tal caso la detenzione non qualificata di un bene immobile può mutare in possesso solamente all'esito di un atto d'interversione idoneo ad escludere che il persistente godimento sia fondato sul consenso, sia pure implicito, del proprietario concedente. (Principio affermato con riferimento a domanda d'accertamento d'acquisto per usucapione d'immobile goduto in comodato precario per ragioni di servizio e non restituito al proprietario dopo la cessazione dell'attività oggetto del rapporto lavorativo, dalla Corte Cass. osservandosi che nel caso il mutamento dell'originaria detenzione in possesso non poteva con certezza ed in modo inequivoco desumersi, come viceversa sostenuto dal ricorrente, meramente dalla mancata restituzione delle chiavi, dal ricovero dato nell'immobile - peraltro solamente in alcuni locali - ad animali per un tempo limitato, dal tenere "in loco" un cane "alla corda")”); cfr. anche Cass. Cass. n. 8115/2014 in merito alla inidoneità della apposizione di un lucchetto: (“L'apposizione di un lucchetto che impedisce l'accesso all'immobile non è idonea all'interversione del possesso, essendo un fatto compatibile con la tutela della detenzione, che non muta il titolo contro il possessore, se a lui non opposto per escluderne il possesso "solo animo").
La giurisprudenza di legittimità (Cass. civ., Sez. II, 30 dicembre 2014, n. 27432; Cass. civ., Sez. II, 25 ottobre 2019, n. 27411; Cass. civ., Sez. II, 11 aprile 2019, n. 10186; Cass. civ., Sez. II, 21 febbraio 2017, n. 4417) afferma infatti che la trasformazione della detenzione in possesso esige atti inequivoci, diretti contro il possessore o proprietario e idonei a rendere palese la volontà di possedere “uti dominus”.
Non sono sufficienti la prosecuzione dell'uso del bene, la custodia, la cura o la semplice disponibilità materiale, né l'apprensione delle chiavi.
Né la mera mancata restituzione del bene all'esito di un comodato gratuito può qualificarsi quale interversio possessionis (cfr. Cass. Sez. 2 - , Ordinanza n. 29939 del 20/11/2024: “il godimento di un
4 immobile in comodato, per ragioni di servizio, non implica alcun possesso utile "ad usucapionem", ma dà luogo a una mera relazione di detenzione, la quale non si muta in possesso per effetto della mancata restituzione della res alla cessazione del comodato”).
Nel caso concreto, il on ha mai posto in essere alcun atto esterno di opposizione verso Pt_2 Per_1
o i suoi eredi, limitandosi a continuare nell'utilizzo del bene per finalità abitative e agricole,
[...] in piena continuità con il rapporto di tolleranza preesistente.
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4. Sulla decorrenza del termine ventennale
L'unico atto inequivocabilmente idoneo a manifestare la volontà del CH di possedere come proprietario è costituito proprio dal ricorso per usucapione depositato il 20 giugno 2006. Solo da tale data, in ipotesi, potrebbe iniziare a decorrere il termine ventennale previsto dall'art. 1158 c.c., ma, essendo il presente giudizio stato introdotto nel 2023, il ventennio non è ancora maturato.
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5. Sull'intervento di Controparte_1
L'interveniente , coniuge del convenuto, ha spiegato intervento volontario ai sensi Controparte_1 dell'art. 105, comma 1, c.p.c., deducendo di aver utilizzato il fondo e il fabbricato per oltre vent'anni insieme al marito e di essere quindi compossessore o usucapiente autonoma.
Tale pretesa non è fondata.
L'interveniente – così come il marito - non deduce alcun atto di interversione né alcuna manifestazione esterna di opposizione ai titolari del diritto, limitandosi a invocare la convivenza e l'uso del bene familiare.
Come costantemente affermato dalla Cassazione (Cass. civ., Sez. II, 16 gennaio 2019, n. 966), il coniuge convivente può usucapire solo ove dimostri un possesso autonomo, esercitato ad excludendum nei confronti del titolare del diritto, condizione qui del tutto assente. La sua posizione resta quindi quella di detentrice derivata, priva di autonomia possessoria.
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6. Conclusioni
Alla luce delle considerazioni che precedono, la domanda di restituzione deve essere accolta, mentre devono essere rigettate la domanda riconvenzionale di e la domanda di Parte_2 accertamento di usucapione dell'interveniente . Controparte_1
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo ex DM 147/22.
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PQM
Il Tribunale di Oristano, definitivamente pronunciando nel procedimento RG 526/2023, così decide
1) accoglie la domanda proposta da e, per l'effetto, Parte_1 condanna e a rilasciare immediatamente e senza ritardo Pt_2 Parte_2 Controparte_1 in favore della ricorrente il fondo rustico e il fabbricato rurale siti in Bosa, località Sant'Antonio,
5 individuati al Catasto Terreni del Comune di Bosa al foglio 41, mappali 126 e 127, con consegna delle relative chiavi, liberi da persone e cose;
2) rigetta la domanda riconvenzionale proposta da;
Parte_2
3) rigetta l'intervento autonomo spiegato da;
Controparte_1
4) condanna e in solido tra loro al pagamento, in favore Parte_2 Controparte_1 di , delle spese di lite, che liquida in € 6.000,00 per competenze professionali del Parte_1 difensore oltre accessori di legge ed oltre refusione del CU di legge con distrazione in favore del difensore antistatario.
Oristano, 24/10/2025 Il Giudice Stefano Poggio
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