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Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 10/12/2025, n. 3015 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 3015 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5963/2023 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Pietro Attilio Galati e Oronzo Palma Modoni Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, già titolare di pensione cat.
INVCIV n.07127201, esponeva che con due provvedimenti uno del 3.11.2022 e l'altro del 4.01.2023,
l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato le somme di € 535,27 ed € 232,39 per un totale CP_1 di € 767,66 a titolo di ratei di pensione per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2022, in quanto, a seguito di verifiche, era emerso che “E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante.”
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, anche alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato, chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione, con CP_ condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, sebbene la richiesta restitutoria sia generica ed anche equivoca ( dato che in un primo momento l' avrebbe richiesto € 535,27 ed in un secondo momento € 232,39), in corso di giudizio CP_1
l' ha chiarito che l'unica somma da restituire è pari ad € 535,27 – di cui € 302,88 già trattenuti. CP_1
La richiesta restitutoria trova titolo nella mancata conferma del requisito sanitario ai fini della prosecuzione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile a causa del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione del 4.10.2022; ed invero, in quella occasione la ricorrente era stata riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale: 85%”
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dal venir meno del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento in godimento, come accertato all'esito di visita della Commissione medica del 4.10.2022.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente, dato che l' ha prodotto il verbale ma non la prova della relativa notifica. CP_1
Nella specie, infine, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione (cat. INVCIV
n. 07127201) chiesti in restituzione alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2022, con condanna dell' a restituire le somme già eventualmente recuperate a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 535,27 chiesta dall' CP_1 con condanna dell' alla restituzione dell'importo di € 302,88; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 250,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario. Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI LECCE
SEZIONE LAVORO
Il dott. EA Basta, in funzione di giudice del lavoro, all'esito dell'udienza del 10.12.2025 pronuncia la seguente
SENTENZA ex art. 127 ter c.p.c. nella causa iscritta al n. 5963/2023 R.G.
tra
nata il [...], rapp.ta e difesa dagli Avv.ti Pietro Attilio Galati e Oronzo Palma Modoni Parte_1 come da procura speciale in calce al ricorso
RICORRENTE
ed
in persona del legale rapp.te p.t., rapp.to e difeso dall'Avv.to Fabrizia Florio come da procura CP_1 generale in atti
RESISTENTE
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 25.05.2023 la parte ricorrente indicata in epigrafe, già titolare di pensione cat.
INVCIV n.07127201, esponeva che con due provvedimenti uno del 3.11.2022 e l'altro del 4.01.2023,
l' le aveva comunicato di aver indebitamente erogato le somme di € 535,27 ed € 232,39 per un totale CP_1 di € 767,66 a titolo di ratei di pensione per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2022, in quanto, a seguito di verifiche, era emerso che “E' stata corrisposta una prestazione di invalidita' civile non spettante.”
Ritenendo infondata la richiesta restitutoria, anche alla luce della scarna motivazione di cui al provvedimento surrichiamato, chiedeva accertarsi l'irripetibilità della somma chiesta in restituzione, con CP_ condanna dell' al pagamento di quanto già eventualmente trattenuto oltre alle spese processuali.
Instaurato il contraddittorio, l' si costituiva in giudizio contestando la fondatezza del ricorso e CP_1 chiedendone il rigetto.
Esaurita la trattazione, all'odierna udienza la causa è decisa con la presente sentenza.
* * *
La questione relativa all'onere probatorio nel giudizio promosso dall'assicurato nei confronti dell'ente previdenziale per contrastare la pretesa di quest'ultimo alla restituzione di somme erogate a titolo pensionistico è stata decisa dalle Sezioni unite con la sentenza n. 18046 del 2010, che ha composto il contrasto di giurisprudenza sorto al riguardo nella Sezione lavoro, secondo cui: “In tema di indebito, anche previdenziale, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto”.
Il suddetto principio può però trovare applicazione solo quando nel provvedimento di recupero emesso in via amministrativa dall'ente previdenziale siano richiamati i tratti essenziali della richiesta di restituzione, quali gli estremi del pagamento e l'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, in modo da consentire al pensionato, presunto debitore, di effettuare il necessario controllo sulla sua correttezza (Cass. sez. lav. n. 198/2011). In difetto di tali presupposti, non insorge l'onere della prova in capo al pensionato di provare i fatti costitutivi del diritto a percepire le prestazioni oggetto di indebito.
Nel caso di specie, sebbene la richiesta restitutoria sia generica ed anche equivoca ( dato che in un primo momento l' avrebbe richiesto € 535,27 ed in un secondo momento € 232,39), in corso di giudizio CP_1
l' ha chiarito che l'unica somma da restituire è pari ad € 535,27 – di cui € 302,88 già trattenuti. CP_1
La richiesta restitutoria trova titolo nella mancata conferma del requisito sanitario ai fini della prosecuzione del beneficio assistenziale della indennità di accompagnamento e della pensione di inabilità civile a causa del venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione del 4.10.2022; ed invero, in quella occasione la ricorrente era stata riconosciuta “INVALIDO con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 74% al 99% art. 2 e 13 L.118/71 e art 9 DL 509/88. Percentuale: 85%”
Ciò posto, il ricorso è fondato e va pertanto accolto.
A tal riguardo deve essere richiamato il principio di diritto secondo cui “Con riferimento alla revoca delle prestazioni assistenziali in favore degli invalidi civili, alla stregua della disciplina via via succedutasi nel tempo a partire dall'art. 11, quarto comma, legge n. 537 del 1993 (art. 4, comma terzo ter, D.L. n. 323 del 1996, convertito in legge n.
425 del 1996, art. 37, ottavo comma, legge n. 448 del 1998) - disciplina alla quale rimane estranea la disposizione meramente “regolamentare” dettata dall'art.5, quinto comma, D.P.R. n. 698 del 1994 avente ad oggetto l'articolazione del relativo procedimento - deve ritenersi che la ripetizione delle prestazioni previdenziali indebitamente erogate operi dalla data di accertamento amministrativo dell'inesistenza dei requisiti sanitari, senza che possa rilevare - in mancanza di una norma che disponga in tal senso - il mancato rispetto, da parte dell'amministrazione, dell'obbligo di sospendere i pagamenti
e di emanare il formale provvedimento di revoca entro termini prefissati;
né il sistema normativo così interpretato può essere ritenuto non rispettoso dell'art. 38 Cost., essendo ragionevole che la data dell'accertamento amministrativo, ancorché precedente il formale atto di revoca, determini la fine dell'affidamento dell'assistito nella definitività dell'attribuzione patrimoniale ricevuta”(Cass. Sez. L., sent. n.16260/2003).
Inoltre, secondo un oramai consolidato orientamento giurisprudenziale (cfr. Cass. Sez. L., ord.
n.26096/2010: “In tema di invalidità civile, la revoca dei relativi benefici assistenziali, ai sensi dell'art. 4, comma 3 bis, della legge 8 agosto 1996, n. 425, (applicabile alla fattispecie “ratione temporis”), produce i suoi effetti, per espressa previsione normativa, “dalla data della visita di verifica” e non dalla successiva data di comunicazione della revoca, restando irrilevante, altresì, la tardiva sospensione delle prestazioni;
ne consegue che devono essere restituiti tutti i ratei maturati dopo la visita di verifica. (Principio affermato ai sensi dell'art. 360 bis, comma 1, cod. proc. civ.).
Da ultimo la Corte di Cassazione ha ribadito tali principi, affermando che “In tali direzioni si è andato consolidando il principio secondo il quale (Cass n. 16080 del 2020; Cass. n. 11921 del 2015; Cass n. 1446 del 2008), trova applicazione la regola, propria del sottosistema assistenziale, che esclude la ripetizione in presenza di situazioni di fatto variamente articolate, ma comunque aventi generalmente come minimo comune denominatore la non addebitabilità all'accipiens della erogazione non dovuta ed una situazione idonea a generare affidamento. Regole specifiche ricorrono per
l'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti sanitari (art. 37, co. 8, L. 448/1998), che consente la ripetibilità fin dal momento dell'esito sfavorevole della visita di verifica, mentre altro discorso va fatto rispetto all'indebito riconnesso al venire meno dei requisiti economici (in tal senso Cass. 28771 del 2018 - cfr. Cass. Sez. L., sent. n. 13916/21).
Ed infine, appare utile richiamare il principio da ultimo ribadito dalla Corte di Cassazione in virtù del quale: “L'indebito assistenziale che si è determinato per il venir meno del requisito sanitario, a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento” (Cass. civ., sez. VI-L, ord. 4 agosto 2022, n. 24180).
Tanto premesso, si rileva che l'indebito per cui è causa scaturisce dal venir meno del requisito sanitario necessario per percepire la pensione di inabilità e l'indennità di accompagnamento in godimento, come accertato all'esito di visita della Commissione medica del 4.10.2022.
Tuttavia, dagli atti di causa non risulta che tale verbale sia stato effettivamente notificato alla ricorrente, dato che l' ha prodotto il verbale ma non la prova della relativa notifica. CP_1
Nella specie, infine, non emergono elementi concreti sulla scorta dei quali affermare il dolo della ricorrente.
Alla luce delle suesposte considerazioni, deve ritenersi la irripetibilità dei ratei di pensione (cat. INVCIV
n. 07127201) chiesti in restituzione alla ricorrente per il periodo dal 01.01.2022 al 30.11.2022, con condanna dell' a restituire le somme già eventualmente recuperate a tale titolo. CP_1
Le spese processuali seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo, con distrazione.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando sul ricorso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., disattesa ogni diversa istanza ed eccezione, così decide:
- accoglie la domanda e per l'effetto dichiara la irripetibilità della somma di € 535,27 chiesta dall' CP_1 con condanna dell' alla restituzione dell'importo di € 302,88; CP_1
- condanna l' al pagamento delle spese processuali sostenute dalla ricorrente, liquidate in € 250,00 CP_1 oltre rimborso spese forfettario, iva e cpa, con distrazione in favore dei procuratori di parte ricorrente dichiaratisi antistatario. Lecce, 10.12.2025
Il Giudice del Lavoro
(F.to EA Basta)
Il presente provvedimento è stato redatto, sotto la supervisione del Magistrato affidatario, dalla dr.ssa Flavia Vitali, M.o.t.