Articolo 11 della Legge 30 luglio 2012, n. 126
Articolo 10Articolo 12
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22 agosto 2012
Art. 11. Edifici di culto 1. Gli edifici aperti al culto pubblico dell'Arcidiocesi non possono essere occupati, requisiti, espropriati o demoliti se non per gravi motivi e previo accordo con la medesima Arcidiocesi.
2. Salvo i casi di urgente necessita', la forza pubblica non puo' entrare per l'esercizio delle sue funzioni negli edifici aperti al culto pubblico, senza avere dato previo avviso e preso accordi con l'Arcidiocesi.
3. Agli edifici di culto e alle relative pertinenze si applicano le norme vigenti in materia di esenzioni, agevolazioni tributarie, contributi e concessioni.
4. L'autorita' civile tiene conto delle esigenze religiose fatte presenti dall'Arcidiocesi per quanto concerne la costruzione di nuovi edifici di culto.
5. Ove possibile, possono essere previste nei cimiteri aree riservate ai sensi della vigente normativa.
Entrata in vigore il 22 agosto 2012