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Sentenza 9 gennaio 2025
Sentenza 9 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/01/2025, n. 84 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 84 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2025 |
Testo completo
N. 12292/2024 V.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI) il 30.12.1977 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TO NO CI (MI)
(al al n. 3, S. A P 22; anno 2013)
In separazione dei beni. con il seguente figlio: a Magenta (MI), il 03.01.2015, riconosciuto da Persona_1
entrambi i coniugi, residente a [...]; codice fiscale minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre, che si occuperà, di comune intesa col padre, della sua crescita ed educazione, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. I coniugi si impegnano reciprocamente, per il bene del figlio minore, a mantenere il rapporto con le rispettive famiglie di origine, potendo contare anche sull'aiuto dei nonni.
2) I coniugi optano per l'affido paritetico condiviso con le seguenti modalità: lunedì, martedì sempre con la madre, giovedì e venerdì sempre con il padre, mercoledì sabato e domenica alternati (il mercoledì il genitore che non ha il week end).
3) Il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore le vacanze invernali, dal 25 al 31 con un genitore e dal
31 al 6 con l'altro e ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore ed il giorno di Sant'Angelo con l'altro.
4) In riferimento alle vacanze estive i coniugi concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con il figlio, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno con garanzia che, almeno 15 giorni, anche non consecutivi verranno trascorsi con ognuno dei due genitori.
5) I genitori concordano che le previsioni di visite stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate in accordo fra gli stessi, tenuto conto anche degli impegni lavorativi delle parti e scolastici ovvero extracurricolari del figlio.
6) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
7) Le spese straordinarie relative al figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Le detrazioni delle spese straordinarie e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra le parti mentre la madre avrà diritto a trattenere il 100% dell'assegno unico.
9) I coniugi dichiarano di avere redditi propri e pertanto di essere economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in TO NO CI (MI) il 01.06.2013 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di in TO NO CI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott.ssa Susanna Terni Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Giudice rel.
Dott.ssa Valentina Maderna Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 4.10.2024 da
1) Parte_1
Nata a Magenta (MI) il 30.12.1977 cittadina: CP_1
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Chiara Invernizzi presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nato a [...] il [...] cittadino: Pt_3
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con l'Avv. Marco Oldani presso il quale ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio concordatario in TO NO CI (MI)
(al al n. 3, S. A P 22; anno 2013)
In separazione dei beni. con il seguente figlio: a Magenta (MI), il 03.01.2015, riconosciuto da Persona_1
entrambi i coniugi, residente a [...]; codice fiscale minore di età C.F._3
FATTO
I coniugi sopra indicati, con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c. personalmente sottoscritto e depositato in data 04.10.2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a carico delle parti, hanno congiuntamente chiesto di ottenere la pronuncia di separazione alle seguenti condizioni: Per_ 1) Il figlio minore resterà affidato ad entrambi i genitori, secondo i principi dell'affido condiviso, con collocazione anagrafica presso la madre, che si occuperà, di comune intesa col padre, della sua crescita ed educazione, tenuto conto delle sue capacità, inclinazioni ed aspirazioni. I coniugi si impegnano reciprocamente, per il bene del figlio minore, a mantenere il rapporto con le rispettive famiglie di origine, potendo contare anche sull'aiuto dei nonni.
2) I coniugi optano per l'affido paritetico condiviso con le seguenti modalità: lunedì, martedì sempre con la madre, giovedì e venerdì sempre con il padre, mercoledì sabato e domenica alternati (il mercoledì il genitore che non ha il week end).
3) Il figlio trascorrerà ad anni alterni con un genitore le vacanze invernali, dal 25 al 31 con un genitore e dal
31 al 6 con l'altro e ad anni alterni la giornata di Pasqua con un genitore ed il giorno di Sant'Angelo con l'altro.
4) In riferimento alle vacanze estive i coniugi concorderanno i periodi di ferie da trascorrere con il figlio, le modalità e le destinazioni entro la fine del mese di aprile di ogni anno con garanzia che, almeno 15 giorni, anche non consecutivi verranno trascorsi con ognuno dei due genitori.
5) I genitori concordano che le previsioni di visite stabilite ai punti che precedono potranno essere derogate in accordo fra gli stessi, tenuto conto anche degli impegni lavorativi delle parti e scolastici ovvero extracurricolari del figlio.
6) I coniugi vivranno separati con l'obbligo del mutuo rispetto.
7) Le spese straordinarie relative al figlio verranno suddivise tra i genitori nella misura del 50%, secondo le
“Linee Guida spese extra assegno” approvate dal Tribunale di Milano e dalla Corte d'appello di Milano in data
14 novembre 2017 e quindi:
- spese mediche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) visite specialistiche prescritte dal pediatra o medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari prescritti dal medico di base/ specialista ed erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) tickets sanitari;
e) occhiali o lenti
a contatto per uso non cosmetico se prescritte dallo specialista;
f) farmaci prescritti dal medico curante/ pediatra di base o dallo specialista anche se non coperti dal Servizio Sanitario Nazionale;
- spese mediche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche presso strutture private;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal
Servizio Sanitario Nazionale, ovvero previsti dal Servizio Sanitario Nazionale ma effettuati privatamente;
d) farmaci omeopatici;
- spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti pubblici;
b) libri di testo;
c) materiale di corredo scolastico di inizio anno comprensivo anche della dotazione richiesta dalla scuola per attività sportiva rientrante nella ordinaria programmazione didattica;
d) dotazione informatica ( pc/tablet) imposta dalla scuola ovvero connessa al programma di studio differenziato (BES); e) assicurazione scolastica;
f) fondo cassa richiesto dalla scuola;
g) gite scolastiche senza pernottamento;
h) spese per mezzi di trasporto pubblico (bus/treno) dal luogo di residenza all'istituto scolastico;
- spese scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) tasse scolastiche e universitarie per la frequentazione di istituti privati;
b) gite scolastiche con pernottamento;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) corsi di specializzazione/ master e corsi post universitari in Italia e all'estero; e) alloggio presso la sede universitaria;
- spese extrascolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo: a) tempo prolungato, pre- scuola e dopo-scuola; b) centro ricreativo estivo (oratorio, grest, campus organizzati da scuole pubbliche o da enti territoriali);
- spese extrascolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo accordo: a) corsi di lingue;
b) corsi di musica e strumenti musicali;
c) attività sportive e pertinente abbigliamento e attrezzature (comprese le spese per iscrizioni a gare e tornei); d) spese per attività ludiche e ricreative (pittura, teatro, boy- scout) e) baby sitter;
f) viaggi studio in Italia e all'estero, stage sportivi e vacanze senza i genitori;
g) spese per conseguimento delle patente di guida (corso e lezioni); h) acquisto e manutenzione (comprensivo di bollo e assicurazione) per il mezzo di trasporto dei figli.
8) Le detrazioni delle spese straordinarie e la deduzione per i figli a carico sarà effettuata al 50% tra le parti mentre la madre avrà diritto a trattenere il 100% dell'assegno unico.
9) I coniugi dichiarano di avere redditi propri e pertanto di essere economicamente autosufficienti.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare ed hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c. Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza.
Data comunicazione al PM degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c..
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative ai figli non sono in contrasto con gli interessi degli stessi, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze. L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.) tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la separazione personale dei coniugi e Parte_1 Parte_2 che hanno contratto matrimonio in TO NO CI (MI) il 01.06.2013 2) Omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole ed ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza
5) Nulla sulle spese;
6) Manda alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di in TO NO CI (MI) perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 18.12.2024
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott.ssa Fulvia De Luca Dott.ssa Susanna Terni
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG