Rigetto
Sentenza 8 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Consiglio di Stato, sez. II, sentenza 08/07/2025, n. 5915 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Consiglio di Stato |
| Numero : | 5915 |
| Data del deposito : | 8 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 05915/2025REG.PROV.COLL.
N. 05946/2022 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Consiglio di Stato
in sede giurisdizionale (Sezione Seconda)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 5946 del 2022, proposto dal signor -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Camillo Goria, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Castell'Alfero, non costituito in giudizio;
nei confronti
Regione Piemonte, non costituita in giudizio;
per la riforma
della sentenza del Tribunale amministrativo regionale per il Piemonte (sezione seconda) n. 01204/2021, resa tra le parti.
Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;
Visti tutti gli atti della causa;
Visto l'art. 87, comma 4-bis, c.p.a.;
Relatore all'udienza straordinaria di smaltimento dell'arretrato del giorno 2 luglio 2025 il consigliere Carmelina Addesso;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. L’odierno appellante chiede la riforma della sentenza in epigrafe indicata che ha dichiarato in parte irricevibile e in parte inammissibile il ricorso proposto avverso l’ordinanza di demolizione n. 55/2015, il diniego di sanatoria edilizia n. 82/2015 (entrambi relativi a tre bassi fabbricati uso legnaia, ricovero attrezzi e serra) e il piano regolatore del Comune di Castell’Alfero, nella parte in cui ha ricompreso la porzione di proprietà del ricorrente, ove sono state realizzate le opere contestate, in zona agricola E.1, anziché in zona B di completamento.
2. Il diniego di sanatoria, a cui ha fatto seguito l’ordine di demolizione, è fondato sulle seguenti motivazioni:
- i manufatti sono stati realizzati con materiali non compatibili con le prescrizioni dettate dall’art. 24 delle NTA del PRG;
- i manufatti ricadono all’interno della fascia di rispetto stradale;
- sono stati superati i limiti costruttivi consentiti dall’art. 25 delle NTA per la zona E.1;
- la legnaia ricade in zona soggetta a vincolo paesistico ambientale ex art. 142, d.l.gs. n. 42/2004.
3. Il T.a.r. adito ha dichiarato il ricorso: a) irricevibile, nella parte in cui censura lo strumento urbanistico e, in via derivata gli altri provvedimenti gravati, poiché la variante allo strumento urbanistico che ha mutato la destinazione dell’area è stata adottata con delibera di consiglio comunale n. 26/2009; b) inammissibile nella parte in cui contestata la ragione posta a fondamento dei provvedimenti impugnati, per essere l’area tutelata ex art. 157, comma 1, d.lgs. n. 42/2004 (d.m. del 1° agosto 1985, c.d. “strada dei vini”) ed ex art. 142, comma 1, lett. g), d.lgs. n. 42/2004 poiché il ricorrente si limita a dolersi della mancata ricomprensione dell’area in zona B anziché in zona E, prevista da un atto tardivamente gravato.
4. L’appellante ha interposto appello, notificato in data 24 giugno 2022 e depositato in data 20 luglio 2022, con cui censura la statuizione di irricevibilità della sentenza, deducendo che le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare destinate a regolare la futura attività edilizia devono essere impugnate sono con l’atto applicativo.
5. Ripropone, altresì, le censure di merito non esaminate dal T.a.r. in quanto ritenute assorbite.
6. Il Comune di Castell’Alfero non si è costituito in giudizio.
7. All’udienza di smaltimento del 2 luglio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
8. L’appello è infondato.
9. In tema di disposizioni dirette a regolamentare l’uso del territorio negli aspetti urbanistici ed edilizi, contenute nel piano regolatore, la giurisprudenza ha da tempo distinto le prescrizioni che in via immediata stabiliscono le potenzialità edificatorie della porzione di territorio interessata (nel cui ambito rientrano le norme di c.d. zonizzazione, la destinazione di aree a soddisfare gli standard urbanistici, la localizzazione di opere pubbliche o di interesse collettivo) e le altre regole che, più in dettaglio, disciplinano l’esercizio dell’attività edificatoria, generalmente contenute nelle norme tecniche di attuazione del piano o nel regolamento edilizio (disposizioni sul calcolo delle distanze e delle altezze, sull’osservanza di canoni estetici, sull’assolvimento di oneri procedimentali e documentali, regole tecniche sull’attività costruttiva, ecc.). Mentre per le disposizioni appartenenti alla prima categoria si impone un onere di immediata impugnativa (entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione dello strumento pianificatorio) in relazione all’immediato effetto conformativo dello ius aedificandi che ne deriva, le prescrizioni di dettaglio contenute nelle norme di natura regolamentare- destinate a regolare la futura attività edilizia- sono suscettibili di ripetuta applicazione ed esplicano effetto lesivo solo nel momento in cui è adottato l’atto applicativo, sicché possono essere oggetto di censura in occasione dell’impugnazione di quest’ultimo (cfr. Cons. Stato sez. III, 16 aprile 2014, n. 1955 ).
10. Nel caso di specie, le censure formulate dal ricorrente non riguardano le prescrizioni di natura regolamentare volte a disciplinare la futura attività edilizia (distanze, altezze, canoni estetici ecc.), ma il mutamento di destinazione dell’area interessata, da zona b.0 di completamento a zona E.1 agricola, disposta dalla variante approvata con delibera di Consiglio comunale n. 26/2009.
11. Le doglianze riguardano, pertanto, la nuova destinazione urbanistica impressa dalla variante, di immediata lesività per il ricorrente che aveva l’onere di impugnarla entro il termine decadenziale decorrente dalla pubblicazione del PRG sull’albo pretorio del Comune nell’anno 2009, senza possibilità di elusione mediante l’impugnazione tardiva unitamente ai provvedimenti repressivi adottati solo diversi anni dopo (2015).
12. Merita, per tale ragione, condivisione la statuizione di irricevibilità e inammissibilità del giudice di primo grado, circostanza che preclude l’esame delle censure di merito, dichiarate assorbite dal T.a.r. in ragione della natura plurimotivata del diniego di sanatoria e riproposte anche in sede di appello.
13. L’appello deve, quindi, essere respinto.
14. Nulla spese stante la mancata costituzione del Comune appellato.
P.Q.M.
Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Seconda), definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Nulla spese.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 2 luglio 2025, tenuta da remoto ai sensi dell’art. 87, comma 4 bis, c.p.a., con l'intervento dei magistrati:
Giovanni Sabbato, Presidente FF
Carmelina Addesso, Consigliere, Estensore
Alessandro Enrico Basilico, Consigliere
Ugo De Carlo, Consigliere
Annamaria Fasano, Consigliere
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Carmelina Addesso | Giovanni Sabbato |
IL SEGRETARIO