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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 12/12/2025, n. 4006 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 4006 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 5210/2024 R.G.A.C.
TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi
1
dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5210/2024 R.G., avente ad oggetto:appello senten- za Giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
, in persona del procuratore generale dott. Parte_1
corrente in Gennevilliers (F) alla Promenade de la Bonnette, 1, CP_1 rapp.ta e difesa dall'avvocato Maurizio Lanigra (C.F. ) ed C.F._1 elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi,
32, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. nella qualità di legale rappre- Controparte_2 C.F._2 sentante della società con sede legale in Via Appia KM Controparte_3
178,920, 81030, Croce di Casale di Carinola (CE) rapp.ta e difesa dall' Avv. Ro- berta Simonelli (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Via T. Prisco n. 5, 81034, Mondragone (CE), in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
20.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del
20.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la
[...]
ha dedotto che la società ha pro- Controparte_4 Controparte_3 mosso domanda di indennizzo assicurativo nei suoi confronti dinanzi al Giudice di
Pace di Carinola, chiedendo la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento di
€ 2.557,53 a titolo di indennizzo, conseguente ad un annullamento del viaggio
Roma – Dublino - Los Angeles acquistato tramite il portale Lastminute con la
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compagnia aerea Aer Lingus con partenza 21 settembre 2022 e rientro il 30 set- tembre 2022.
L'appellata, a sostegno della propria domanda, ha dichiarato di aver acquistato un biglietto aereo per una vacanza in California, in favore dei Signori Parte_2
, , e e di aver associato al
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 pacchetto vacanza anche una copertura assicurativa con Parte_1
denominata “Cancellation Top” tra le cui garanzie figuravano anche
[...] quella per il rischio annullamento del viaggio per malattia. L'appellante ha osser- vato che prima della partenza uno dei componenti del gruppo di viaggio, il Sig.
, contraeva il covid 19, dovendo così rinunciare al viaggio. A Parte_4 fronte di tale evento anche gli altri due componenti del gruppo, Controparte_2
e decidevano di rinunciare al viaggio in ragione degli stessi sintomi Parte_3 da parte di Nel corso delle trattative, l'ufficio sinistri Controparte_2 dell'appellante precisava che per procedere alla liquidazione del sinistro era neces- sario ricevere oltre alla documentazione medica attestante la patologia impeditiva del viaggio anche un documento attestante la conferma scritta dal tour operator
Lastminute dell'annullamento della prenotazione del viaggio n.1987687971.
La si costituiva nel giudizio di primo grado, eviden- Parte_1 ziando quali fossero le condizioni ostative della liquidazione del sinistro, eccepen- do che non erano stati prodotti documenti fondamentali per considerare esigibile l'indennizzo. Con sentenza n.398/2024 il Giudice di Pace di Carinola, in accogli- mento della domanda attorea, estrometteva la origi- Controparte_5 naria convenuta principale, e condannava la Parte_1 al pagamento di € 2.557,53 (in pratica tutto il corrispettivo versato a Lastminute in occasione dell'acquisto del pacchetto viaggio) oltre interessi legali dalla domanda oltre alla rifusione delle spese di lite.
La ha sostenuto che la sentenza resa dal giudice di primo Controparte_5 grado è nulla, erronea ed ingiusta e pertanto va riformata integralmente.
In primo luogo, l'appellante ha eccepito che la domanda va considerata improcedi- bile perché non sarebbe stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
In secondo luogo, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti posti dall'articolo 112 c.p.c., non avendo la parte richiesto la risoluzione del contratto, bensì l'esecuzione del contratto assicurativo invocandone la prestazione a fronte di un dedotto sinistro.
Ha concluso chiedendo : “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni con-
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traria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni tutte ut supra esposte, previa concessione dell'inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. accogliere la presente impu- gnativa e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ca- rinola n.398/2024, dichiarare improcedibile la domanda promossa dalla
[...] nei confronti della e comunque Controparte_3 Parte_1 rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Col favore di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito che insiste Controparte_3 per il rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza. Dunque, la parte appellata ha sostenuto il pieno diritto ad ottenere il rimborso della somma corri- sposta in fase di prenotazione e sottoscrizione del contratto di assicurazione. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali suesposte: A totale riforma della sentenza, accogliere la domanda proposta nell'appello inci- dentale e, per l'effetto: A) Preliminarmente correggere l'errore materiale riporta- to in sentenza ove si legge “VARIARE” invece del corretto nominativo “VARRIA-
LE” a pagina 1 della sentenza ove sono indicate le parti e a pagina 2 della senten- za nel
PQM
; B) Nel merito, dichiarare fondate le doglianze di parte attorea e per
l'effetto condannare parte appellante al risarcimento dei danni per 2.557,53
(duemilacinquecentocinquantasette/53) oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. B) Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, per il presente grado di giudi- zio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice anticipataria. Con riserva di meglio argomentare e controdedurre in base al comportamento processuale tenuto da controparte”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammis- sibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazio- ne delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamen- to della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della
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domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
La vicenda oggetto in esame trae origine da un annullamento di un viaggio dovuto a sopravvenute condizioni di salute connesse al COVID-19, del sig. Parte_4
e del sig. . L'appellato, signor , riferi-
[...] Controparte_2 Controparte_2 sce di aver prenotato un viaggio per 4 persone (fattura in atti). Tuttavia, a ridosso della partenza, è risultato positivo al covid 19; mentre, la moglie è stata sottoposta a isolamento obbligatorio, quale contatto stretto, mentre l'amico a sua volta, a po- chi giorni di distanza è risultato positivo. A fronte di tali circostanze, tutti e quattro i partecipanti hanno dovuto rinunciare al viaggio. Al momento della prenotazione era stata stipulata un'apposita polizza assicurativa con clausola “Cancellation Top” la quale prevedeva la copertura in casi quali “Qualsivoglia altra circostanza non voluta dall'assicurato e al di fuori del suo controllo, documentata da terza parte qualificata purché non rientrante nelle esclusioni del presente contratto e tale da rendere l'annullamento ragionevole necessario e giustificabile.”
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cas- sazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto- sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esamina-
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re previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere ri- gettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si osserva, che risulta provato il rapporto assicurativo intercorrente tra le parti, in virtù della suddetta polizza allegata e al cui contenuto anche parte appellata si richiama. Pertanto, il sinistro occorso rientra nell'ambito di applicazio- ne temporale e soggettivo della polizza che gli attori hanno prodotto. Altresì,
l'attore ha documentato il verificarsi del sinistro oggetto di assicurazione, produ- cendo documentazione medico-sanitaria, da cui risulta che due passeggeri Par (Sig. e sig. ), alcuni giorni prima della par- Controparte_2 Parte_4 tenza per il viaggio, contrassero Covid-19. Infatti, tra gli atti risulta allegata, in particolare, la fattura n.22FCH-0280203 del 3 aprile 2022, la quale dimostra che la prenotazione è stata effettuata in un'unica soluzione e che la copertura assicurativa, che la parte dichiara di aver stipulato, fa esplicito riferimento a tale documento. Ne deriva che la prenotazione de quo era prevista per quattro passeggeri. Il pacchetto sottoscritto, dunque, prevedeva la copertura per: “Qualsivoglia altra circostanza non voluta dall'assicurato e al di fuori del suo controllo, documentata da terza parte qualificata purché non rientrante nelle esclusioni del presente contratto e ta- le da rendere l'annullamento ragionevole necessario e giustificabile”
In secondo luogo, occorre rilevare come la stessa compagnia assicurativa, nella e- mail allegata in atti relativa al 10.01.2023 alle ore 15:32, abbia espressamente con- fermato che la causa dell'annullamento del Viaggio del signor e Controparte_2 dei suoi accompagnatori, rientri nell'ambito applicativo del punto 2 della garanza assicurativa “annullamento viaggio”, statuendo in tal senso “Gentile avv. Simonel- li, come da conversazione telefonica, confermiamo che la causa di annullamento del viaggio del sig. e degli accompagnatori è coperta dal punto due della CP_2 garanzia di annullamento viaggio della polizza stipulata con la nostra compagnia-
- il quale comprende “qualsiasi altro evento documentato, non intenzionale e non dipendente dalla volontà dell'assicurato.” È evidente che l'evento che il Sig.
[...]
ha dedotto, cioè la sopravvenuta positività al Covid-19, e la conse- Parte_2 guente quarantena obbligatoria non costituisce in alcun modo un fatto intenzionale.
Ne consegue, che l'annullamento del viaggio, era pienamene coperto da garanzia
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assicurativa. Invero l'appellato ha documentato il verificarsi del sinistro oggetto di assicurazione, producendo tutta la documentazione medico sanitaria, da cui risulta che i sig.ri e , alcuni giorni prima della partenza per il viaggio, CP_2 Parte_4 contrassero il covid con impossibilità sopravvenuta, non imputabile agli stessi, di partecipare al viaggio in California.
Ulteriore circostanza rilevante è costituita dalla prova documentale della positività al COVID-19 sia del signor sia del signor . Controparte_2 Parte_4
Tra gli allegati del presente giudizio, infatti, è possibile notare che il 19 settembre
2022 il signor , è risultato positivo al Covid-19 (Cfr. certifica- Parte_4 to allegato in atti), e successivamente, in data 22 settembre 2019, anche il signor
è risultato positivo al Covid-19 (Cfr. certificato allegato in atti). Controparte_2
Inoltre, il signor ha dimostrato mediante certificazione di ma- Parte_4 trimonio del 19.09.2022 la convivenza con la signora . Parte_5
Inoltre, alla luce della normativa vigente in quel periodo, che imponeva l'isolamento ai soggetti conviventi, o considerava ad alto rischio di contagio gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, era del tutto prevedibile e anche rilevante che tutti e quattro potessero contrarre il virus rendendo l'impossibilità del viaggio un evento assolutamente ragionevole e anche conforme alle prescrizioni sanitarie di quel tempo (2022).
Alla luce delle considerazioni espresse, la domanda avanza dalla compagnia assi- curativa va rigettata con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
7
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge, con di- strazione in favore del procuratore;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 12.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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TRIBUNALE ORDINARIO DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il giudice, richiamate le note di udienza depositate dai procuratori delle parti, a seguito della comunicazione del provvedimento con il quale è stata disposta la trattazione dell'udienza del 20.11.2025 con modalità cartolare;
considerato che
l'udienza del 20.11.2025 è stata fissata con modalità cartolare per la decisione ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c.; richiamato l'art. 127 ter c.p.c.; dato atto che il presente procedimento è stato deciso ai sensi dell'art. 281 sexies
c.p.c. ultimo comma, come novellato dal D. Lgs. 10/10/22 n. 149, essendo appli- cabile al presente giudizio la nuova disposizione, in ragione della data di notifica e di iscrizione a ruolo;
P.Q.M.
pronuncia sentenza ai sensi di quanto disposto dall'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c. e dall'art. 127 ter c.p.c., che deposita telematicamente.
Si comunichi a cura della cancelleria.
Il Giudice dott.ssa Maria Del Prete
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere – I Sezione Civile, in composizione mo- nocratica ed in persona della dott.ssa Maria Del Prete, ha pronunciato, ai sensi
1
dell'art. 281 sexies ultimo comma c.p.c., la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 5210/2024 R.G., avente ad oggetto:appello senten- za Giudice di pace – risarcimento del danno da lesione personale, vertente tra
, in persona del procuratore generale dott. Parte_1
corrente in Gennevilliers (F) alla Promenade de la Bonnette, 1, CP_1 rapp.ta e difesa dall'avvocato Maurizio Lanigra (C.F. ) ed C.F._1 elett.te domiciliata presso il suo studio in Roma, alla Piazza dei Prati degli Strozzi,
32, in virtù di procura in atti;
-Appellante-
e
(C.F. nella qualità di legale rappre- Controparte_2 C.F._2 sentante della società con sede legale in Via Appia KM Controparte_3
178,920, 81030, Croce di Casale di Carinola (CE) rapp.ta e difesa dall' Avv. Ro- berta Simonelli (C.F. ) ed elett.te domiciliata presso il suo C.F._3 studio sito in Via T. Prisco n. 5, 81034, Mondragone (CE), in virtù di procura in atti;
-Appellato-
CONCLUSIONI
Per l'appellante: come da atto introduttivo e note relative all' udienza del
20.11.25 trattata con modalità cartolare.
Per gli appellati: come da comparsa di costituzione e note relative all' udienza del
20.11.25 trattata con modalità cartolare.
RAGIONI DI FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Premessa
Si richiamano gli atti delle parti ed i verbali di causa per ciò che concerne lo svolgimento del processo e ciò in ossequio al disposto contenuto al n. 4 dell'art. 132 c.p.c., così come inciso dall'art. 45, comma 17, legge 18.6.2009, n. 69.
Sotto il profilo dello svolgimento del processo, va evidenziato che la
[...]
ha dedotto che la società ha pro- Controparte_4 Controparte_3 mosso domanda di indennizzo assicurativo nei suoi confronti dinanzi al Giudice di
Pace di Carinola, chiedendo la condanna dell'istituto assicuratore al pagamento di
€ 2.557,53 a titolo di indennizzo, conseguente ad un annullamento del viaggio
Roma – Dublino - Los Angeles acquistato tramite il portale Lastminute con la
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compagnia aerea Aer Lingus con partenza 21 settembre 2022 e rientro il 30 set- tembre 2022.
L'appellata, a sostegno della propria domanda, ha dichiarato di aver acquistato un biglietto aereo per una vacanza in California, in favore dei Signori Parte_2
, , e e di aver associato al
[...] Parte_3 Parte_4 Parte_5 pacchetto vacanza anche una copertura assicurativa con Parte_1
denominata “Cancellation Top” tra le cui garanzie figuravano anche
[...] quella per il rischio annullamento del viaggio per malattia. L'appellante ha osser- vato che prima della partenza uno dei componenti del gruppo di viaggio, il Sig.
, contraeva il covid 19, dovendo così rinunciare al viaggio. A Parte_4 fronte di tale evento anche gli altri due componenti del gruppo, Controparte_2
e decidevano di rinunciare al viaggio in ragione degli stessi sintomi Parte_3 da parte di Nel corso delle trattative, l'ufficio sinistri Controparte_2 dell'appellante precisava che per procedere alla liquidazione del sinistro era neces- sario ricevere oltre alla documentazione medica attestante la patologia impeditiva del viaggio anche un documento attestante la conferma scritta dal tour operator
Lastminute dell'annullamento della prenotazione del viaggio n.1987687971.
La si costituiva nel giudizio di primo grado, eviden- Parte_1 ziando quali fossero le condizioni ostative della liquidazione del sinistro, eccepen- do che non erano stati prodotti documenti fondamentali per considerare esigibile l'indennizzo. Con sentenza n.398/2024 il Giudice di Pace di Carinola, in accogli- mento della domanda attorea, estrometteva la origi- Controparte_5 naria convenuta principale, e condannava la Parte_1 al pagamento di € 2.557,53 (in pratica tutto il corrispettivo versato a Lastminute in occasione dell'acquisto del pacchetto viaggio) oltre interessi legali dalla domanda oltre alla rifusione delle spese di lite.
La ha sostenuto che la sentenza resa dal giudice di primo Controparte_5 grado è nulla, erronea ed ingiusta e pertanto va riformata integralmente.
In primo luogo, l'appellante ha eccepito che la domanda va considerata improcedi- bile perché non sarebbe stato esperito il tentativo di mediazione obbligatoria.
In secondo luogo, ha sostenuto che il giudice di prime cure avrebbe travalicato i limiti posti dall'articolo 112 c.p.c., non avendo la parte richiesto la risoluzione del contratto, bensì l'esecuzione del contratto assicurativo invocandone la prestazione a fronte di un dedotto sinistro.
Ha concluso chiedendo : “Piaccia all'ecc.mo Tribunale adito, disattesa ogni con-
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traria istanza, deduzione ed eccezione, per le ragioni tutte ut supra esposte, previa concessione dell'inibitoria ex artt. 283 e 351 c.p.c. accogliere la presente impu- gnativa e per l'effetto, in totale riforma della sentenza del Giudice di Pace di Ca- rinola n.398/2024, dichiarare improcedibile la domanda promossa dalla
[...] nei confronti della e comunque Controparte_3 Parte_1 rigettarla perché infondata in fatto e in diritto. Col favore di spese e onorari del doppio grado di giudizio, oltre accessori di legge.”
Con atto di costituzione e risposta si è costituito che insiste Controparte_3 per il rigetto dell'appello e conferma dell'impugnata sentenza. Dunque, la parte appellata ha sostenuto il pieno diritto ad ottenere il rimborso della somma corri- sposta in fase di prenotazione e sottoscrizione del contratto di assicurazione. Ha concluso chiedendo: “Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, per le causali suesposte: A totale riforma della sentenza, accogliere la domanda proposta nell'appello inci- dentale e, per l'effetto: A) Preliminarmente correggere l'errore materiale riporta- to in sentenza ove si legge “VARIARE” invece del corretto nominativo “VARRIA-
LE” a pagina 1 della sentenza ove sono indicate le parti e a pagina 2 della senten- za nel
PQM
; B) Nel merito, dichiarare fondate le doglianze di parte attorea e per
l'effetto condannare parte appellante al risarcimento dei danni per 2.557,53
(duemilacinquecentocinquantasette/53) oltre interessi e svalutazione monetaria dovuta dalla maturata messa in mora sino alla data dell'effettivo soddisfo, come per legge. B) Condannare parte appellante al pagamento delle spese, diritti ed onorari di causa, oltre IVA e CPA, come per legge, per il presente grado di giudi- zio con attribuzione alla sottoscritta procuratrice anticipataria. Con riserva di meglio argomentare e controdedurre in base al comportamento processuale tenuto da controparte”.
Considerazioni preliminari
In via preliminare, va detto che il presente appello risulta proposto nei termini di legge e tempestivamente iscritto a ruolo. Va aggiunto che l'appello risulta ammis- sibile sotto il profilo della formulazione, in quanto redatto con specifica indicazio- ne delle ragioni per le quali si richiede la riforma dell'impugnata pronuncia. Infatti, dal contenuto dell'appello, si evince in maniera chiara quali siano le motivazioni per le quali si ritiene che il giudice di primo grado abbia errato nella valutazione dei fatti e quale sia la ricostruzione dei fatti ritenuta corretta, da porre a fondamen- to della decisione. In ogni caso l'indicazione dei motivi di appello richiesta dalla normativa in vigore richiede soltanto un'esposizione chiara ed univoca sia della
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domanda rivolta al giudice del gravame, sia delle ragioni della doglianza rispetto alla ricostruzione della vicenda operata dal primo giudice.
Nel caso in esame, si ritiene che la domanda sia stata formulata in maniera suffi- cientemente chiara sia in merito alla doglianza posta a fondamento dell'appello sia in merito alla domanda formulata nel presente grado di giudizio.
I motivi d'appello
La vicenda oggetto in esame trae origine da un annullamento di un viaggio dovuto a sopravvenute condizioni di salute connesse al COVID-19, del sig. Parte_4
e del sig. . L'appellato, signor , riferi-
[...] Controparte_2 Controparte_2 sce di aver prenotato un viaggio per 4 persone (fattura in atti). Tuttavia, a ridosso della partenza, è risultato positivo al covid 19; mentre, la moglie è stata sottoposta a isolamento obbligatorio, quale contatto stretto, mentre l'amico a sua volta, a po- chi giorni di distanza è risultato positivo. A fronte di tali circostanze, tutti e quattro i partecipanti hanno dovuto rinunciare al viaggio. Al momento della prenotazione era stata stipulata un'apposita polizza assicurativa con clausola “Cancellation Top” la quale prevedeva la copertura in casi quali “Qualsivoglia altra circostanza non voluta dall'assicurato e al di fuori del suo controllo, documentata da terza parte qualificata purché non rientrante nelle esclusioni del presente contratto e tale da rendere l'annullamento ragionevole necessario e giustificabile.”
Ciò premesso, in primo luogo, va evidenziato che la presente decisione è stata adottata applicando il principio della “ragione più liquida”.
A tale riguardo si richiama quanto sostenuto dalla Suprema Corte di cassazione a
Sezioni Unite in una recente pronuncia “In applicazione del principio processuale della "ragione più liquida" - desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost. - deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale” (Cas- sazione civile sez. un. 08 maggio 2014 n. 9936).
Ed ancora “Il principio della "ragione più liquida", imponendo un approccio in- terpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piutto- sto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione - anche se logicamente subordinata - senza che sia necessario esamina-
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re previamente le altre. (Cassazione civile sez. VI 28 maggio 2014 n. 12002).
Ciò posto, applicando il principio della ragione più liquida e prescindendo da ogni valutazione in merito alle ulteriori questioni poste e a fondamento dell'appello di carattere preliminare, va detto che l'appello è infondato e pertanto deve essere ri- gettato, con conseguente conferma integrale della sentenza di primo grado.
Ciò si dice per le seguenti ragioni.
In primo luogo, si osserva, che risulta provato il rapporto assicurativo intercorrente tra le parti, in virtù della suddetta polizza allegata e al cui contenuto anche parte appellata si richiama. Pertanto, il sinistro occorso rientra nell'ambito di applicazio- ne temporale e soggettivo della polizza che gli attori hanno prodotto. Altresì,
l'attore ha documentato il verificarsi del sinistro oggetto di assicurazione, produ- cendo documentazione medico-sanitaria, da cui risulta che due passeggeri Par (Sig. e sig. ), alcuni giorni prima della par- Controparte_2 Parte_4 tenza per il viaggio, contrassero Covid-19. Infatti, tra gli atti risulta allegata, in particolare, la fattura n.22FCH-0280203 del 3 aprile 2022, la quale dimostra che la prenotazione è stata effettuata in un'unica soluzione e che la copertura assicurativa, che la parte dichiara di aver stipulato, fa esplicito riferimento a tale documento. Ne deriva che la prenotazione de quo era prevista per quattro passeggeri. Il pacchetto sottoscritto, dunque, prevedeva la copertura per: “Qualsivoglia altra circostanza non voluta dall'assicurato e al di fuori del suo controllo, documentata da terza parte qualificata purché non rientrante nelle esclusioni del presente contratto e ta- le da rendere l'annullamento ragionevole necessario e giustificabile”
In secondo luogo, occorre rilevare come la stessa compagnia assicurativa, nella e- mail allegata in atti relativa al 10.01.2023 alle ore 15:32, abbia espressamente con- fermato che la causa dell'annullamento del Viaggio del signor e Controparte_2 dei suoi accompagnatori, rientri nell'ambito applicativo del punto 2 della garanza assicurativa “annullamento viaggio”, statuendo in tal senso “Gentile avv. Simonel- li, come da conversazione telefonica, confermiamo che la causa di annullamento del viaggio del sig. e degli accompagnatori è coperta dal punto due della CP_2 garanzia di annullamento viaggio della polizza stipulata con la nostra compagnia-
- il quale comprende “qualsiasi altro evento documentato, non intenzionale e non dipendente dalla volontà dell'assicurato.” È evidente che l'evento che il Sig.
[...]
ha dedotto, cioè la sopravvenuta positività al Covid-19, e la conse- Parte_2 guente quarantena obbligatoria non costituisce in alcun modo un fatto intenzionale.
Ne consegue, che l'annullamento del viaggio, era pienamene coperto da garanzia
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assicurativa. Invero l'appellato ha documentato il verificarsi del sinistro oggetto di assicurazione, producendo tutta la documentazione medico sanitaria, da cui risulta che i sig.ri e , alcuni giorni prima della partenza per il viaggio, CP_2 Parte_4 contrassero il covid con impossibilità sopravvenuta, non imputabile agli stessi, di partecipare al viaggio in California.
Ulteriore circostanza rilevante è costituita dalla prova documentale della positività al COVID-19 sia del signor sia del signor . Controparte_2 Parte_4
Tra gli allegati del presente giudizio, infatti, è possibile notare che il 19 settembre
2022 il signor , è risultato positivo al Covid-19 (Cfr. certifica- Parte_4 to allegato in atti), e successivamente, in data 22 settembre 2019, anche il signor
è risultato positivo al Covid-19 (Cfr. certificato allegato in atti). Controparte_2
Inoltre, il signor ha dimostrato mediante certificazione di ma- Parte_4 trimonio del 19.09.2022 la convivenza con la signora . Parte_5
Inoltre, alla luce della normativa vigente in quel periodo, che imponeva l'isolamento ai soggetti conviventi, o considerava ad alto rischio di contagio gli appartenenti allo stesso nucleo familiare, era del tutto prevedibile e anche rilevante che tutti e quattro potessero contrarre il virus rendendo l'impossibilità del viaggio un evento assolutamente ragionevole e anche conforme alle prescrizioni sanitarie di quel tempo (2022).
Alla luce delle considerazioni espresse, la domanda avanza dalla compagnia assi- curativa va rigettata con conferma integrale della sentenza di primo grado.
Le spese
Le spese di lite relative al presente grado di giudizio seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo in ragione della natura della controversia e dell'attività espletata.
Ai sensi di quanto previsto dall'art. 1-quater dell'art. 13 del DPR 30.5.2002, n.
115, così come inserito dall' art. 1, comma 17, L. 24 dicembre 2012, n. 228 ed applicabile, ai sensi del successivo art. 18, dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della legge - e dunque dal 27.1.2013 - “quando
l'impugnazione, anche incidentale, è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile, la parte che l'ha proposta è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, principale o incidentale, a norma del comma 1-bis. Il giudice dà atto nel provvedimento della sussistenza dei presupposti di cui al periodo precedente e l'obbligo di pagamento sorge al momento del deposito dello stesso”.
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P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo, ogni contraria istanza ed eccezione disat- tesa, così provvede:
-rigetta l'appello;
-conferma la sentenza impugnata;
- condanna l'appellante al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, in favore della parte appellata, che liquida in € 1.278,00 per compensi, oltre rimborso forfettario sui compensi nella misura di legge, IVA e CPA come per legge, con di- strazione in favore del procuratore;
- dà atto della sussistenza dei presupposti per ritenere l'appellante principale tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione.
Santa Maria Capua Vetere, 12.12.25
Il Giudice dott.ssa Maria del Prete
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