Decreto cautelare 24 luglio 2025
Sentenza breve 10 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Venezia, sez. IV, sentenza breve 10/09/2025, n. 1538 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Venezia |
| Numero : | 1538 |
| Data del deposito : | 10 settembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 01538/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01300/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto
(Sezione Quarta)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 del cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1300 del 2025, proposto dal sig. -OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Alessandro Bozzone, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
il Ministero dell'Istruzione e del Merito; l’Ufficio Scolastico Regionale Veneto; l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Camposampiero, ciascuno in persona del rispettivo legale rappresentante pro tempore , tutti rappresentati e difesi dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Venezia, domiciliataria ex lege in Venezia, S. Marco n. 63;
per l'annullamento
previa sospensione cautelare degli effetti
-del verbale assunto dalla Commissione dell’Esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione, datato 03.07.2025, che, con riferimento all’anno scolastico 2024/2025, ha disposto il mancato superamento dell’esame stesso da parte del ricorrente;
-di ogni altro atto o provvedimento connesso e/o presupposto.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
gli atti di costituzione in giudizio delle Amministrazioni intimate;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 il dott. Francesco Avino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 del cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Il sig. -OMISSIS-, alunno dell’ultimo anno del liceo delle scienze umane presso l’Istituto di Istruzione Superiore “-OMISSIS-” di Camposanpiero (PD), è stato ammesso e ha partecipato alle prove dell’esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione per l’anno scolastico 2024/2025, riportando tuttavia un risultato negativo tale da non consentirgli di superare l’esame. Con il ricorso in epigrafe lo studente ha impugnato il verbale della Commissione d’esame insediata presso il liceo qui intimato, contenente il giudizio di mancato superamento dell’esame finale a seguito dell’attribuzione del punteggio di 53/100.
2. L’impugnativa è affidata a due motivi così intestati: “ 1. Violazione dell’art. 6 del D. Lgs 13.04.2017 n. 62 ed eccesso di potere per difetto di motivazione, carenza di motivazione, eccesso di potere incongruenza ed illogicità manifesta. Omessa valutazione in sede di Esame di Stato delle caratteristiche/ finalità del percorso formativo del progetto Studente – Atleta di Alto Livello; 2. Illegittimità degli atti – mancata attivazione da parte dell’Istituto “-OMISSIS-” di corsi di recupero o tutoraggio nel rispetto del Piano Didattico Formativo “Studente Atleta di Alto Livello”. In estrema sintesi, il ricorrente lamenta la carenza di motivazione dei giudizi negativi della Commissione, rappresentati unicamente dalle votazioni conseguite in sede d’esame. Di contro la Commissione avrebbe dovuto valutare il complessivo percorso di studi dell’alunno tenendo conto anche della sua adesione al progetto didattico “Studente – Atleta di Alto Livello”. Una tale omessa valutazione disvelerebbe anche l’illogicità manifesta della bocciatura. Sotto altro aspetto viene dedotto che l’Istituto scolastico, quale forma di supporto del ricorrente nell’ambito del progetto didattico appena menzionato, nel corso dell’anno scolastico si sarebbe limitato ad applicare il sistema delle interrogazioni programmate, senza però offrirgli alcuna reale attività di recupero con riferimento alla lingua inglese.
3. Con decreto presidenziale n. -OMISSIS-/2025 il Tribunale ha accolto la richiesta di misura cautelare inaudita altera parte al solo fine di consentire, con riserva, la presentazione della domanda di immatricolazione all’Università, nelle more della trattazione della controversia da parte del Collegio.
4. L’Istituto scolastico intimato ha poi dimesso in giudizio una relazione del suo Dirigente scolastico, corredata dalla documentazione ritenuta opportuna, rilevando l’erronea indicazione delle generalità del ricorrente e comunque prendendo posizione per l’infondatezza del gravame, in fatto e in diritto, con la conseguente richiesta di rigetto anche della domanda cautelare.
5. Con memoria depositata l’8.8.2025 il ricorrente ha provveduto a correggere l’indicazione delle sue generalità (cognome e codice fiscale).
6. Si è poi costituito in giudizio il Ministero dell’Istruzione e del Merito con il patrocinio dell’Avvocatura di Stato, che ha ridepositato la relazione del Dirigente scolastico, con i documenti ivi allegati, e ha fatto proprie tutte le difese già svolte in via amministrativa concludendo per il rigetto del ricorso e della connessa istanza cautelare in quanto infondati.
7. Il ricorrente ha depositato un’ulteriore memoria contestando il deposito svolto in proprio dall’Amministrazione scolastica e comunque insistendo per l’accoglimento dell’impugnativa.
8. Alla camera di consiglio del 4 settembre 2025, dopo la discussione dei legali delle parti, cui è stato dato avviso della possibilità di una pronuncia in forma semplificata, senza opposizioni sul punto, la causa è stata assegnata in decisione.
9. Il Tribunale può decidere l’intera controversia nel merito con sentenza in forma semplificata, sussistendone i presupposti dettati dall’articolo 60 del cod. proc. amm. e in particolare ravvisandosi l’integrità del contraddittorio nei confronti dell’Istituto Scolastico intimato, regolarmente costituitosi in giudizio, e altresì la completezza dell’istruttoria.
10. Ciò premesso, in via preliminare il Collegio deve anzitutto dare atto dell’avvenuta regolarizzazione degli estremi indicativi delle generalità del ricorrente, che con memoria dell’8.8.2025 ha precisato il suo vero cognome (“-OMISSIS-” e non, come emerge erroneamente dall’intestazione del gravame, “-OMISSIS-”) e il suo codice fiscale (corrispondente al seguente “-OMISSIS-”).
11. Ancora in via preliminare il Tribunale ritiene ormai superata l’eccezione di irritualità della costituzione in giudizio in proprio da parte dell’Istituto “-OMISSIS-”, atteso che nell’approssimarsi dell’udienza camerale del 4.9.2025 il patrocinio erariale, che per legge esercita la difesa tecnica del Ministero dell’Istruzione -ivi comprese le sue articolazioni interne-, si è costituito in giudizio anche per la Scuola, condividendo la posizione espressa dal Dirigente dell’I.T.S. intimato e depositando la relativa documentazione.
12. Nel merito il ricorso va respinto.
12.1. Giova premettere che l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è attualmente disciplinato dagli artt. 12 e seguenti del D.Lgs. n. 62/2017, e consiste nella redazione di due prove scritte ed una orale (art. 17) cui vengono attribuiti dalla Commissione esaminatrice fino ad un massimo di 20 pt. su 100 per ciascuna prova, per un complessivo non superiore a 60 pt. su 100 (art. 18, comma 2°, del citato decreto legislativo). Al punteggio così ottenuto viene sommato quello derivante dalla valutazione del pregresso percorso scolastico del candidato, ossia il c.d. “credito scolastico”, calcolato in sede di ammissione all’esame di Stato sulla base della tabella ‘A’ allegata al D.Lgs. n. 62/2017, fino ad un massimo di 40 pt. su 100 (art. 18, comma 1°). Il punteggio d'esame complessivo attribuibile a ciascun alunno risulta pertanto pari a 100/100, cui può essere aggiunta la menzione della “lode” al ricorrere di specifiche condizioni. Mentre invece il punteggio minimo per il superamento dell'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo di istruzione è pari a 60 pt. su 100 (art. 18, comma 4°, del D.lgs. n. 62/2017).
12.2. Nel caso di specie il sig. -OMISSIS- partiva da un credito scolastico di 27 punti complessivi, risultanti dalla sommatoria dei crediti attribuiti all’esito della frequentazione delle classi terza (8/12), quarta (9/13) e quinta (10/15).
A tale punteggio d’ingresso il ricorrente si è visto poi aggiungere altri 26 punti al termine delle prove dell’esame di Stato, nelle quali ha conseguito rispettivamente 9/20 nella prima prova scritta (italiano), 10/20 nella seconda prova scritta (diritto ed economia politica) e 7/20 all’esito della prova orale.
Per un complessivo di 53/100, inferiore al minimo di 60/100.
12.3. Ciò posto, non è fondata la censura di carenza o difetto di motivazione dell’impugnato giudizio di mancato superamento dell’esame di Stato del ricorrente.
Il ricorrente la sostiene anzitutto assumendo che nella scuola superiore di secondo grado la bocciatura sarebbe un’eccezione a fronte della regola della promozione. Si richiama in proposito l’art. 6 della L. n. 62/2017, che tuttavia si riferisce alle valutazioni e all’esame di Stato nel primo ciclo di istruzione e dunque non riguarda la fattispecie in esame che concerne il c.d. esame di maturità.
In ogni caso non vi è alcun difetto di motivazione.
Infatti il Collegio aderisce alla pressoché unanime giurisprudenza amministrativa che ha evidenziato come il voto numerico attribuito dalle competenti Commissioni alle prove scritte e orali di esami e concorsi esprima e sintetizzi il giudizio tecnico-discrezionale della Commissione stessa, di talché esso contiene in sé la sua stessa motivazione, senza bisogno di ulteriori spiegazioni e chiarimenti (cfr. T.A.R. Lazio, n. 12565/2023, che richiama le pronunce del C.d.S. n. 2719/2015; id., n. 4529/2005 ; id. n. 2269/2005 ; id. n. 900/2005 ; id. n. 7332/2004). E questo “in quanto la motivazione espressa numericamente, oltre a rispondere ad un evidente principio di economicità amministrativa di valutazione, assicura la necessaria chiarezza e graduazione delle valutazioni compiute dalla commissione nell’ambito del punteggio disponibile e del potere amministrativo da essa esercitato ” (così, ex multis, C.d.S., IV, n. 4457/2013; n. 102/2013; n. 913/2011; n. 2543/2010; n. 2293/2008; n. 1553/2008; n. 4529/2005; n. 2269/2005; n. 7332/2004), senza che necessiti, ai fini della legittimità dei verbali di correzione e dei conseguenti giudizi, l’apposizione di glosse, segni grafici o indicazioni di qualsivoglia tipo sugli elaborati in relazione agli eventuali errori commessi (C.d.S., n. 2166/2012; id. n. 1612/2011). Tale principio è stato definito “diritto vivente” dalla stessa Corte Costituzionale (sentenze 30 gennaio 2009, n. 20, e sentenza 15 giugno 2011, n. 175).
Peraltro “ la motivazione espressa numericamente assicura la necessaria spiegazione delle valutazioni di merito compiute dalla Commissione e consente il sindacato sul potere amministrativo esercitato specie quando la Commissione abbia predisposto i criteri in base ai quali procederà alla valutazione delle prove e abbia attribuito il punteggio sulla base di una griglia predeterminata” (T.A.R. Sicilia, Palermo, n. 385/2013; T.A.R. Campania, n. 16249/2007) . Nel caso in esame, in relazione a ciascuna delle due prove scritte la Commissione giudicatrice ha predisposto una specifica griglia di criteri analitici mediante la quale il punteggio complessivo conseguibile per ciascuna di esse (pari a 20 punti ciascuna) è stato scomposto in relazione a molteplici elementi oggetto di contestuale considerazione, a ciascuno dei quali è stato attribuito un intervallo di punti minimi e massimi conseguibili (doc. 13 fascicolo dell’Avvocatura di Stato). E accanto ad ogni elemento la Commissione ha segnato il punteggio “relativo” conseguito dal candidato.
Analogamente è avvenuto per la prova orale (cit. doc. 13).
La predisposizione di tali griglie valutative, puntuali e pertinenti, ben consente la ricostruzione dell' iter logico seguito dalla Commissione nell’attribuzione del punteggio relativo al ricorrente.
In tale contesto, in presenza di griglie valutative stringenti e dettagliate predisposte dalla Commissione esaminatrice prima dello svolgimento delle prove d’esame, ritiene il Collegio che tutti i punteggi conseguiti dal ricorrente in fase d’esame, sia quelli parziali riferiti a ciascuna delle prove sostenute sia quello complessivo derivante dalla sommatoria di quelli parziali, sintetizzino in modo sufficientemente chiaro, adeguato e comprensibile le valutazioni tecnico-discrezionali svolte dalla Commissione esaminatrice.
12.4. Il mancato superamento dell’esame si pone del resto come conseguenza ineludibile del punteggio complessivamente conseguito in termini inferiori al minimo di 60/100 pt.. Difatti non è minimamente ipotizzabile che la Commissione d’esame disapplichi la normativa vigente che, pienamente legittima, all’opposto essa è tenuta ad applicare. Pertanto, sotto questo profilo a maggior ragione non si imponeva alla Commissione alcuna motivazione dettagliata e/o particolareggiata del mancato superamento dell’esame di Stato.
12.5. Sulla tesi per cui la motivazione della bocciatura avrebbe dovuto essere comprensiva di una valutazione che tenga conto dell’intero percorso di studi quinquennale o, quantomeno, dell’ultimo anno, il Tribunale può senz’altro richiamare le conclusioni già espresse in un suo precedente, parimenti riguardante la contestazione degli esiti dell’esame conclusivo del secondo ciclo di istruzione (vd. T.A.R del Veneto, n. 1492/2023), ove è stato già chiarito che la valutazione delle prove d’esame conclusive del secondo ciclo di istruzione avviene:
-prendendo in considerazione la resa del candidato nelle diverse sedi scritte ed orali;
-e altresì recependo ( rectius acquisendo) la valutazione del curriculum del candidato precedentemente stilata dal Consiglio di classe;
-con il risultato di un’operazione di sintesi tra due voci che rappresentano il profilo dell’alunno al termine del triennio scolastico e quello discendente dalla valutazione dell’esame di Stato.
La Commissione ha dunque tenuto conto anche del percorso di studi non già del solo ultimo anno ma dell’ultimo triennio, così come emergente dalle risultanze del credito scolastico, valorizzato alla luce della normativa vigente (cit. art. 18).
12.6. Si aggiunge il fatto che le misure personalizzate connesse alla condizione di “studente atleta” del ricorrente lo hanno accompagnato, per quanto qui rileva, anche nel corso dell’ultimo anno scolastico, tant’è che egli è stato infine ammesso all’esame di Stato.
12.7. Quanto, da ultimo, alla doglianza per cui nel corso dell’anno scolastico l’Istituto scolastico non avrebbe offerto allo studente alcuna reale attività di recupero con riferimento alla lingua inglese, il Collegio la ritiene infondata. Come messo in luce dall’Avvocatura di Stato nella sua memoria e come dimostra la documentazione in atti (docc. da n. 2 a n. 9, fascicolo dei documenti dell’Avvocatura dello Stato), il ricorrente ha potuto concordare le verifiche, per le quali erano noti gli argomenti da preparare. L’insegnante di inglese ha condiviso i materiali multimediali utilizzati durante le spiegazioni, in modo tale da agevolare chi avesse perso le spiegazioni in caso di assenza; ha messo a disposizione materiali aggiuntivi e ha pure previsto lavori di gruppo e a coppie in orario scolastico, così da avvantaggiare gli studenti in difficoltà come il ricorrente.
La scuola ha dunque offerto opportunità migliorative e/o di recupero delle lacune nella materia in esame.
12.8. Da qui l’infondatezza del primo e secondo mezzo.
13. In conclusione l’impugnativa va rigettata.
14. Le spese possono cionondimeno essere integralmente compensate, avuto riguardo alla natura della controversia e agli interessi ad essa sottesi.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto (Sezione Quarta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1° e 2°, del Decreto Legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1°, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare il ricorrente.
Così deciso in Venezia nella camera di consiglio del giorno 4 settembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
Ida Raiola, Presidente
Francesco Avino, Referendario, Estensore
Andrea Orlandi, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesco Avino | Ida Raiola |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.