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Sentenza 10 agosto 2025
Sentenza 10 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto, sentenza 10/08/2025, n. 733 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Barcellona Pozzo di Gotto |
| Numero : | 733 |
| Data del deposito : | 10 agosto 2025 |
Testo completo
RG 774/2017
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Processo Parte_1 P.IVA_1
e domiciliata come in atti.
PARTE ATTRICE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta Controparte_1 P.IVA_2
e domiciliata come in atti.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, premettendo di aver stipulato con la convenuta in data 14 gennaio 2013 un contratto di vendita di un veicolo minibus Opel per il prezzo di euro 35.000,00, contestualmente pattuendo la permuta per un valore di euro 1.000,00 del veicolo Mercedes Bus in proprietà alla convenuta, lamenta l'inadempimento della società per non aver corrisposto il prezzo di acquisto, né aver consegnato i documenti relativi al mezzo in permuta precludendo la vendita a terzi, nonché per non aver provveduto a ritirare il mezzo lasciato in permuta, costringendo l'attrice alla relativa custodia presso i propri locali.
Conclude chiedendo di dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato in data 14 gennaio
2013 con condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura degli esborsi sostenuti per l'acquisto del veicolo dalla casa madre, nonchè per il mancato guadagno dalla vendita del veicolo in permuta e, ancora, per la prolungata custodia del detto mezzo.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando inesistenza o comunque l'inefficacia del contratto di acquisto del 14 gennaio 2013, privo degli elementi essenziali per la sua validità, comunque non sottoscritto dal legale rappresentante della;
deduce l'inadempimento CP_1 dell'attrice per non aver rispettato i tempi essenziali previsti per la consegna del veicolo, privando l'acquirente del mezzo necessario in coincidenza della stagione turistica.
Conclude chiedendo di dichiararsi l'insistenza, l'inefficacia, e/o l'invalidità del contratto di vendita in oggetto;
in via subordinata la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'attrice, con condanna alla restituzione del veicolo indebitamente trattenuto o in subordine il valore dello stesso in misura di euro 1.750,00.
Incardinato il giudizio, si dava atto del ritiro del mezzo oggetto di permuta, nel maggio del
2016.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, si rileva.
Dai riscontri documentali offerti in giudizio si rileva un “ordine di acquisto” avente ad oggetto la vendita da parte della del veicolo “Movano Bus” al prezzo di euro 35.000,00 con Parte_1 contestuale permuta del veicolo “Mercedes Bus” offerto dall'acquirente per il Controparte_1 valore di euro 1.000,00, così per un corrispettivo a saldo di euro 34.000,00. Il documento riporta la sottoscrizione leggibile come “ ”. Parte_2
Il teste , dipendente all'epoca dei fatti della concessionaria, conferma l'ordine Testimone_1 da parte della per l'acquisto del minivan Opel come descritto in seno alla scheda del CP_1
14 gennaio 2013, pur non potendo confermare se da parte della sig.ra o del marito Parte_3 Per_1
[...
[...] , essendosene occupato il collega;
chiarisce che in tale occasione vennero richieste delle CP_2 specifiche modifiche al modello base che richiedevano degli interventi presso officine specializzate, constatando egli le diverse caratteristiche del mezzo realizzato rispetto a quello base;
riferisce che detto nuovo mezzo non venne mai ritirato dalla;
in occasione del contratto la cliente Parte_3 consegnò il minibus Mercedes, ma per quanto riferitogli, non anche i documenti necessari alla vendita, provvedendo a ritirarsi il mezzo solo dopo parecchio tempo.
Il teste , anch'egli dipendente della concessionaria, conferma di avere Testimone_2 predisposto il contratto del 14 gennaio 2013 presso la sede della concessionaria, ordinando la sig.ra
, per il tramite del marito rappresentate legale della , il minivan Opel, sul quale Parte_3 CP_1 erano state richieste specifiche modifiche tecniche;
nell'occasione si avvisava che la consegna non sarebbe potuta avvenire prima di quattro/cinque mesi, dunque non prima del mese di giugno 2013; il teste precisa della mancata consegna dei documenti del veicolo dato in permuta pur avendo egli stesso sollecitato la cliente.
A tenore degli atti e delle dichiarazioni raccolte in giudizio, deve disattendersi l'eccepita invalidità o inefficacia del contratto oggetto di causa, dovendosi ritenersi la compiuta conclusione del rapporto intercorso tra le parti come da scheda in esame, di cui deve apprezzarsi la compiuta integrazione degli elementi essenziali del contratto di vendita con permuta, quali l'oggetto, il contenuto delle reciproche prestazioni ed il prezzo.
Le allegazioni e le prove raccolte asseverano, inoltre, il principio di esecuzione delle relative prestazioni, atteso l'acquisto dalla casa madre da parte della del mezzo oggetto di Parte_1 acquisto, come da fattura in atti, e la consegna presso la concessionaria del veicolo offerto in permuta dalla . Circostanze in sé non oggetto di contestazione - dolendosi la convenuta CP_1 piuttosto del ritardo nella consegna del mezzo come infra - che valgono a ritenere incontrovertibilmente la valida conclusione dell'accordo tra le parti in ordine all'acquisto del bene per il prezzo indicato, al netto del valore del veicolo in permuta.
Nè in tal senso potrà ritenersi, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'invalidità del contratto per la mancata indicazione delle condizioni generali di vendita, condizioni che invero non costituiscono oggetto della materia controversa, non assumendo in giudizio rilievo alcuno né risultando, come si è visto, alcun riferimento alle stesse da parte dell'attrice ai fini della domanda.
Si consideri per il resto come il contratto di compravendita di un veicolo non richieda neppure la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso del venditore e dell'acquirente validamente manifestato;
mentre l'eventuale forma scritta è richiesta soltanto ai fini della trascrizione della proprietà del veicolo presso il Pubblico
3 registro automobilistico, adempimento tuttavia che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (così Cass. n.6385/2020).
Asseverata la valida conclusione del contratto, si rileva come le emergenze processuali attestino l'inadempimento della parte acquirente sottrattasi alla prestazione del pagamento del prezzo dell'acquisto del veicolo. Circostanza invero non contestata, riferendo la convenuta, piuttosto,
l'inadempimento al fatto della parte venditrice per il ritardo nella consegna del bene.
Sul punto si rileva.
E' da premettere come esaminando il contenuto del contratto richiamato nulla risulti riportato in ordine al termine della consegna del mezzo. Né potrà valere l'indicazione temporale in giorni sessanta, come reclamata da parte convenuta, rimasto indimostrato il riferimento al contratto. Ciò peraltro in difetto di espressioni specifiche e inequivoche, e comunque di altri comprovati concreti elementi, a poter ritenere che le parti abbiano voluto pattuire un termine inderogabile in tal senso.
Per giurisprudenza costante l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza (così tra le altre Cass. n. 4314/2016).
Osta in tal senso intanto il dato emerso in sede di prova circa l'anticipato avviso reso alla parte acquirente del termine di consegna non prima del giugno 2013.
Oltre ciò, in ogni caso, esaminando il compendio processuale non si ravvisano fondate ragioni per poter intendere decaduto l'interesse all'acquisto del bene qualora non consegnato alla data del marzo 2013 a motivo dell'avvio della stagione turistica, circostanza solo allegata in giudizio, ma invero riscontrata da alcun altro affidabile elemento. Né per il resto, costa alcun atto di diffida inoltrato dalla al venditore in ordine al ritardo nella consegna, come plausibilmente CP_1 sarebbe stato da attendersi qualora sussistente un cogente interesse in tal senso.
Giova pur ritenere, in ipotesi, come il lamentato ritardo, comunque circoscritto a qualche mese, non potrà assumere quel connotato di grave intollerabilità tale da poter giustificare il recesso dall'accordo, carenti peraltro specifiche e comprovate allegazioni a suffragio. Deve anche incidentalmente considerarsi come, secondo noti canoni di buona fede contrattuale, sia pur sempre da esigersi dalla parte acquirente l'obbligo di segnalare alla controparte il disagio conseguente al ritardo al fine di ricercare soluzioni a rimedio. Iniziative invero in nulla emerse, né rappresentate in giudizio dalla convenuta.
4 L'assunto pertanto non potrà essere condiviso, rilevando dunque l'inadempimento a carico della parte acquirente e la responsabilità per essersi sottratta al pagamento del prezzo.
Parimenti dovrà ritenersi l'inadempimento imputabile alla a motivo della Controparte_1 mancata consegna dei documenti inerenti il bene consegnato in permuta. Omissione, pur sollecitata dalla concessionaria, come da riscontri ottenuti in sede di prova orale e da diffida in atti, che “nella vendita dei veicoli a motore rappresenta un grave inadempimento che legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto” (così anche Cass n. 8767/2021).
La domanda di risoluzione del contratto spiegata da parte attrice per l'inadempimento imputabile all'acquirente può dunque essere accolta.
Sulla richiesta di risarcimento del danno si osserva.
Parte attrice reclama intanto il risarcimento del danno corrispondente agli interessi ed alla rivalutazione che la somma, impegnata per l'acquisto dalla casa madre del veicolo oggetto di contratto e delle relative spese per le modifiche richieste, pari ad euro 39.976,85 avrebbe maturato se fosse rimasta nella sua disponibilità.
Invero, le risultanze processuali non consentono di poter stabilire un effettivo pregiudizio economico per effetto degli esborsi sostenuti dalla concessionaria in ragione del veicolo oggetto di contratto.
Assume carattere dirimente in tal senso il corrispettivo della vendita del veicolo. indicato in seno al contratto per l'importo complessivo di euro 35.000,00 “chiavi in mano”, valore che deve ritenersi corrispondente all'utilità economica complessivamente perseguita dal venditore al lordo, così tale anche da coprire ogni onere, costo e tasse accessorie, ed infatti in tal misura anche reclamato in seno alla diffida ad adempiere del 28 ottobre 2013 in atti. Si ricava altresì come, a seguito dell'infelice esito del contratto intercorso con la , la concessionaria abbia CP_1 successivamente rivenduto il bene a terzi realizzando l'importo complessivo di euro 39.976,85, come da fattura del 14 marzo 2014 in atti, così dunque parimenti al lordo di oneri passivi, tasse ecc.
Il saldo attivo emergente dalla complessiva operazione economica ottenuta dalla concessionaria deve ritenersi obiettivamente satisfattivo della mancata disponibilità del denaro in conseguenza degli esborsi sostenuti nel periodo. Preclude dunque, come per nota constante giurisprudenza, di poter riconoscere un concreto pregiudizio in termini di danno patrimoniale quale differenza appunto tra il patrimonio attuale realizzato dal creditore ed il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in assenza dell'inadempimento della controparte.
5 Può invece essere riconosciuta la richiesta di ristoro economico, in termini di occupazione dei locali ed oneri di custodia, per il lasso intercorso tra la consegna del veicolo offerto in permuta e quello del ritiro cui avrebbe provveduto l'attrice parecchio tempo dopo.
Si richiama sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità a riconoscere il danno subìto dal proprietario per effetto dell'occupazione di aree, anche in forza di presunzione, qualora ne deduca il concreto pregiudizio subìto e ne dia le ragioni;
danno suscettibile di liquidazione con valutazione su base equitativa qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare (tra le tante Cass. SSUU n.33645/2022).
Nel caso in esame l'attrice ha dedotto compiutamente l'inerzia protratta dalla CP_1 nel provvedere al ritiro dell'automezzo così dovendo provvedere la concessionaria a destinare
[...] appositamente uno spazio per il ricovero nei propri locali, dalla consegna del bene del gennaio
2013.
La circostanza fonda la domanda, riconoscendosi la concreta limitazione subita dall'attrice, costretta a riservare la disponibilità di un'area per il ricovero di un mezzo di particolare ingombro, sottraendola all'uso proprio e alla destinazione tipica ai fini commerciali, tenuto conto, appunto, della peculiarità dell'attività esercitata dalla concessionaria, con conseguente apprezzabile diminuzione dell'utilità che diversamente avrebbe potuto trarre, e connessi oneri di custodia.
Può dunque procedersi al ristoro economico per il periodo compreso tra la scadenza del termine di giorni 15, di cui alla diffida ad adempiere del 28 ottobre 2013 in atti, fino al maggio 2016, data del ritiro del mezzo, come asseverato in giudizio, pari a mesi ventinove (novembre 2013 - aprile 2016).
Procedendo su valutazione equitativa, si ritiene congruo determinare in euro 30,00 per ciascun mese, l'importo parametrato al pregiudizio per il deposito e la custodia del mezzo, così quantificandosi la somma complessiva di euro 870,00, oltre interessi mensilmente rivalutati nel corso del predetto periodo e gli ulteriori, sulla somma così determinata, a far data dal maggio 2016, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento.
E' parimenti da ristorare il danno invocato dalla concessionaria per il mancato guadagno subìto per effetto della mancata conclusione del contratto di vendita del veicolo concesso in permuta.
Circostanza univocamente emersa in sede di prova e che trova conferma nel contratto di compravendita intercorso tra la ed il terzo acquirente in data 4 luglio 2013 per l'acquisto Parte_1 del mezzo per un corrispettivo di euro 1.750,00, come in atti, rimasto evidentemente risolto.
6 Per effetto dell'inadempimento della permutante ed il conseguente effetto Controparte_1 risolutivo del contratto, deve riconoscersi alla concessionaria l'integrazione economica per il mancato guadagno che avrebbe ricavato dalla vendita al terzo del mezzo in esame.
La parte convenuta dovrà essere dunque condannata al pagamento della somma pari alla differenza tra il valore determinato ai fini della permuta in euro 1.000,00 ed il corrispettivo oggetto di contratto, come sopra, così per l'importo per differenza pari ad euro 750,00, oltre interessi sulla somma rivalutata annualmente a far data dal 13 novembre 2013 (come da effetti della risoluzione, dal termine di giorni 15 di cui alla richiamata diffida) alla data della decisione.
Le spese del giudizio, determinate secondo parametri di legge in ragione delle fasi svolte e del valore del decisum, si pongono a carico della parte convenuta in misura dei due terzi, atteso il parziale accoglimento delle domande risarcitorie, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente la domanda.
Dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 13 gennaio 2013.
Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 determinata in euro 870,00 nonchè all'ulteriore determinata in euro 750,00, oltre interessi e rivalutazione sulle stesse, rispettivamente come sopra in motivazione e gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate, tenuto conto della riduzione come in motivazione, in euro 1.701,33 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 83,33 per spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 10 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI BARCELLONA P.G.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. in esito al deposito di note in sostituzione di udienza ha pronunciato ex art. 281 sexies c.p.c. la seguente
SENTENZA
Nel procedimento promosso da
( ) parte rappresentata e difesa dall'avv. Alessandra Processo Parte_1 P.IVA_1
e domiciliata come in atti.
PARTE ATTRICE
Contro
( parte rappresentata e difesa dall'avv. Giuseppe Cincotta Controparte_1 P.IVA_2
e domiciliata come in atti.
PARTE CONVENUTA
Oggetto: Vendita di cose mobili
Conclusioni: le parti precisano le conclusioni riportandosi alle domande, deduzioni ed eccezioni esposte in atti, come tutte esaminate infra in motivazione.
1 RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Parte attrice, premettendo di aver stipulato con la convenuta in data 14 gennaio 2013 un contratto di vendita di un veicolo minibus Opel per il prezzo di euro 35.000,00, contestualmente pattuendo la permuta per un valore di euro 1.000,00 del veicolo Mercedes Bus in proprietà alla convenuta, lamenta l'inadempimento della società per non aver corrisposto il prezzo di acquisto, né aver consegnato i documenti relativi al mezzo in permuta precludendo la vendita a terzi, nonché per non aver provveduto a ritirare il mezzo lasciato in permuta, costringendo l'attrice alla relativa custodia presso i propri locali.
Conclude chiedendo di dichiararsi la risoluzione del contratto stipulato in data 14 gennaio
2013 con condanna della convenuta al risarcimento del danno in misura degli esborsi sostenuti per l'acquisto del veicolo dalla casa madre, nonchè per il mancato guadagno dalla vendita del veicolo in permuta e, ancora, per la prolungata custodia del detto mezzo.
La parte convenuta contesta ogni assunto rilevando inesistenza o comunque l'inefficacia del contratto di acquisto del 14 gennaio 2013, privo degli elementi essenziali per la sua validità, comunque non sottoscritto dal legale rappresentante della;
deduce l'inadempimento CP_1 dell'attrice per non aver rispettato i tempi essenziali previsti per la consegna del veicolo, privando l'acquirente del mezzo necessario in coincidenza della stagione turistica.
Conclude chiedendo di dichiararsi l'insistenza, l'inefficacia, e/o l'invalidità del contratto di vendita in oggetto;
in via subordinata la risoluzione del contratto per inadempimento imputabile all'attrice, con condanna alla restituzione del veicolo indebitamente trattenuto o in subordine il valore dello stesso in misura di euro 1.750,00.
Incardinato il giudizio, si dava atto del ritiro del mezzo oggetto di permuta, nel maggio del
2016.
Nel merito, alla luce del contenuto degli atti e della documentazione prodotta e delle prove testimoniali assunte, si rileva.
Dai riscontri documentali offerti in giudizio si rileva un “ordine di acquisto” avente ad oggetto la vendita da parte della del veicolo “Movano Bus” al prezzo di euro 35.000,00 con Parte_1 contestuale permuta del veicolo “Mercedes Bus” offerto dall'acquirente per il Controparte_1 valore di euro 1.000,00, così per un corrispettivo a saldo di euro 34.000,00. Il documento riporta la sottoscrizione leggibile come “ ”. Parte_2
Il teste , dipendente all'epoca dei fatti della concessionaria, conferma l'ordine Testimone_1 da parte della per l'acquisto del minivan Opel come descritto in seno alla scheda del CP_1
14 gennaio 2013, pur non potendo confermare se da parte della sig.ra o del marito Parte_3 Per_1
[...
[...] , essendosene occupato il collega;
chiarisce che in tale occasione vennero richieste delle CP_2 specifiche modifiche al modello base che richiedevano degli interventi presso officine specializzate, constatando egli le diverse caratteristiche del mezzo realizzato rispetto a quello base;
riferisce che detto nuovo mezzo non venne mai ritirato dalla;
in occasione del contratto la cliente Parte_3 consegnò il minibus Mercedes, ma per quanto riferitogli, non anche i documenti necessari alla vendita, provvedendo a ritirarsi il mezzo solo dopo parecchio tempo.
Il teste , anch'egli dipendente della concessionaria, conferma di avere Testimone_2 predisposto il contratto del 14 gennaio 2013 presso la sede della concessionaria, ordinando la sig.ra
, per il tramite del marito rappresentate legale della , il minivan Opel, sul quale Parte_3 CP_1 erano state richieste specifiche modifiche tecniche;
nell'occasione si avvisava che la consegna non sarebbe potuta avvenire prima di quattro/cinque mesi, dunque non prima del mese di giugno 2013; il teste precisa della mancata consegna dei documenti del veicolo dato in permuta pur avendo egli stesso sollecitato la cliente.
A tenore degli atti e delle dichiarazioni raccolte in giudizio, deve disattendersi l'eccepita invalidità o inefficacia del contratto oggetto di causa, dovendosi ritenersi la compiuta conclusione del rapporto intercorso tra le parti come da scheda in esame, di cui deve apprezzarsi la compiuta integrazione degli elementi essenziali del contratto di vendita con permuta, quali l'oggetto, il contenuto delle reciproche prestazioni ed il prezzo.
Le allegazioni e le prove raccolte asseverano, inoltre, il principio di esecuzione delle relative prestazioni, atteso l'acquisto dalla casa madre da parte della del mezzo oggetto di Parte_1 acquisto, come da fattura in atti, e la consegna presso la concessionaria del veicolo offerto in permuta dalla . Circostanze in sé non oggetto di contestazione - dolendosi la convenuta CP_1 piuttosto del ritardo nella consegna del mezzo come infra - che valgono a ritenere incontrovertibilmente la valida conclusione dell'accordo tra le parti in ordine all'acquisto del bene per il prezzo indicato, al netto del valore del veicolo in permuta.
Nè in tal senso potrà ritenersi, secondo la prospettazione di parte convenuta, l'invalidità del contratto per la mancata indicazione delle condizioni generali di vendita, condizioni che invero non costituiscono oggetto della materia controversa, non assumendo in giudizio rilievo alcuno né risultando, come si è visto, alcun riferimento alle stesse da parte dell'attrice ai fini della domanda.
Si consideri per il resto come il contratto di compravendita di un veicolo non richieda neppure la forma scritta ad substantiam, perfezionandosi, al pari della vendita di qualsiasi bene mobile, con il semplice consenso del venditore e dell'acquirente validamente manifestato;
mentre l'eventuale forma scritta è richiesta soltanto ai fini della trascrizione della proprietà del veicolo presso il Pubblico
3 registro automobilistico, adempimento tuttavia che non costituisce requisito di validità e di efficacia del trasferimento, ma un mezzo di pubblicità, inteso a dirimere vari contrasti tra più aventi causa dal medesimo venditore (così Cass. n.6385/2020).
Asseverata la valida conclusione del contratto, si rileva come le emergenze processuali attestino l'inadempimento della parte acquirente sottrattasi alla prestazione del pagamento del prezzo dell'acquisto del veicolo. Circostanza invero non contestata, riferendo la convenuta, piuttosto,
l'inadempimento al fatto della parte venditrice per il ritardo nella consegna del bene.
Sul punto si rileva.
E' da premettere come esaminando il contenuto del contratto richiamato nulla risulti riportato in ordine al termine della consegna del mezzo. Né potrà valere l'indicazione temporale in giorni sessanta, come reclamata da parte convenuta, rimasto indimostrato il riferimento al contratto. Ciò peraltro in difetto di espressioni specifiche e inequivoche, e comunque di altri comprovati concreti elementi, a poter ritenere che le parti abbiano voluto pattuire un termine inderogabile in tal senso.
Per giurisprudenza costante l'inosservanza di un termine non essenziale previsto dalle parti per la esecuzione di un'obbligazione, pur impedendo, in mancanza di una diffida ad adempiere, la risoluzione di diritto ai sensi dell'art. 1457 c.c., non esclude la risolubilità del contratto, a norma dell'art. 1453 c.c., se si traduce in un inadempimento di non scarsa importanza, ossia se il ritardo superi ogni ragionevole limite di tolleranza (così tra le altre Cass. n. 4314/2016).
Osta in tal senso intanto il dato emerso in sede di prova circa l'anticipato avviso reso alla parte acquirente del termine di consegna non prima del giugno 2013.
Oltre ciò, in ogni caso, esaminando il compendio processuale non si ravvisano fondate ragioni per poter intendere decaduto l'interesse all'acquisto del bene qualora non consegnato alla data del marzo 2013 a motivo dell'avvio della stagione turistica, circostanza solo allegata in giudizio, ma invero riscontrata da alcun altro affidabile elemento. Né per il resto, costa alcun atto di diffida inoltrato dalla al venditore in ordine al ritardo nella consegna, come plausibilmente CP_1 sarebbe stato da attendersi qualora sussistente un cogente interesse in tal senso.
Giova pur ritenere, in ipotesi, come il lamentato ritardo, comunque circoscritto a qualche mese, non potrà assumere quel connotato di grave intollerabilità tale da poter giustificare il recesso dall'accordo, carenti peraltro specifiche e comprovate allegazioni a suffragio. Deve anche incidentalmente considerarsi come, secondo noti canoni di buona fede contrattuale, sia pur sempre da esigersi dalla parte acquirente l'obbligo di segnalare alla controparte il disagio conseguente al ritardo al fine di ricercare soluzioni a rimedio. Iniziative invero in nulla emerse, né rappresentate in giudizio dalla convenuta.
4 L'assunto pertanto non potrà essere condiviso, rilevando dunque l'inadempimento a carico della parte acquirente e la responsabilità per essersi sottratta al pagamento del prezzo.
Parimenti dovrà ritenersi l'inadempimento imputabile alla a motivo della Controparte_1 mancata consegna dei documenti inerenti il bene consegnato in permuta. Omissione, pur sollecitata dalla concessionaria, come da riscontri ottenuti in sede di prova orale e da diffida in atti, che “nella vendita dei veicoli a motore rappresenta un grave inadempimento che legittima l'acquirente a chiedere la risoluzione del contratto” (così anche Cass n. 8767/2021).
La domanda di risoluzione del contratto spiegata da parte attrice per l'inadempimento imputabile all'acquirente può dunque essere accolta.
Sulla richiesta di risarcimento del danno si osserva.
Parte attrice reclama intanto il risarcimento del danno corrispondente agli interessi ed alla rivalutazione che la somma, impegnata per l'acquisto dalla casa madre del veicolo oggetto di contratto e delle relative spese per le modifiche richieste, pari ad euro 39.976,85 avrebbe maturato se fosse rimasta nella sua disponibilità.
Invero, le risultanze processuali non consentono di poter stabilire un effettivo pregiudizio economico per effetto degli esborsi sostenuti dalla concessionaria in ragione del veicolo oggetto di contratto.
Assume carattere dirimente in tal senso il corrispettivo della vendita del veicolo. indicato in seno al contratto per l'importo complessivo di euro 35.000,00 “chiavi in mano”, valore che deve ritenersi corrispondente all'utilità economica complessivamente perseguita dal venditore al lordo, così tale anche da coprire ogni onere, costo e tasse accessorie, ed infatti in tal misura anche reclamato in seno alla diffida ad adempiere del 28 ottobre 2013 in atti. Si ricava altresì come, a seguito dell'infelice esito del contratto intercorso con la , la concessionaria abbia CP_1 successivamente rivenduto il bene a terzi realizzando l'importo complessivo di euro 39.976,85, come da fattura del 14 marzo 2014 in atti, così dunque parimenti al lordo di oneri passivi, tasse ecc.
Il saldo attivo emergente dalla complessiva operazione economica ottenuta dalla concessionaria deve ritenersi obiettivamente satisfattivo della mancata disponibilità del denaro in conseguenza degli esborsi sostenuti nel periodo. Preclude dunque, come per nota constante giurisprudenza, di poter riconoscere un concreto pregiudizio in termini di danno patrimoniale quale differenza appunto tra il patrimonio attuale realizzato dal creditore ed il valore che tale patrimonio avrebbe avuto in assenza dell'inadempimento della controparte.
5 Può invece essere riconosciuta la richiesta di ristoro economico, in termini di occupazione dei locali ed oneri di custodia, per il lasso intercorso tra la consegna del veicolo offerto in permuta e quello del ritiro cui avrebbe provveduto l'attrice parecchio tempo dopo.
Si richiama sul punto consolidata giurisprudenza di legittimità a riconoscere il danno subìto dal proprietario per effetto dell'occupazione di aree, anche in forza di presunzione, qualora ne deduca il concreto pregiudizio subìto e ne dia le ragioni;
danno suscettibile di liquidazione con valutazione su base equitativa qualora non possa essere provato nel suo preciso ammontare (tra le tante Cass. SSUU n.33645/2022).
Nel caso in esame l'attrice ha dedotto compiutamente l'inerzia protratta dalla CP_1 nel provvedere al ritiro dell'automezzo così dovendo provvedere la concessionaria a destinare
[...] appositamente uno spazio per il ricovero nei propri locali, dalla consegna del bene del gennaio
2013.
La circostanza fonda la domanda, riconoscendosi la concreta limitazione subita dall'attrice, costretta a riservare la disponibilità di un'area per il ricovero di un mezzo di particolare ingombro, sottraendola all'uso proprio e alla destinazione tipica ai fini commerciali, tenuto conto, appunto, della peculiarità dell'attività esercitata dalla concessionaria, con conseguente apprezzabile diminuzione dell'utilità che diversamente avrebbe potuto trarre, e connessi oneri di custodia.
Può dunque procedersi al ristoro economico per il periodo compreso tra la scadenza del termine di giorni 15, di cui alla diffida ad adempiere del 28 ottobre 2013 in atti, fino al maggio 2016, data del ritiro del mezzo, come asseverato in giudizio, pari a mesi ventinove (novembre 2013 - aprile 2016).
Procedendo su valutazione equitativa, si ritiene congruo determinare in euro 30,00 per ciascun mese, l'importo parametrato al pregiudizio per il deposito e la custodia del mezzo, così quantificandosi la somma complessiva di euro 870,00, oltre interessi mensilmente rivalutati nel corso del predetto periodo e gli ulteriori, sulla somma così determinata, a far data dal maggio 2016, con conseguente condanna della convenuta al relativo pagamento.
E' parimenti da ristorare il danno invocato dalla concessionaria per il mancato guadagno subìto per effetto della mancata conclusione del contratto di vendita del veicolo concesso in permuta.
Circostanza univocamente emersa in sede di prova e che trova conferma nel contratto di compravendita intercorso tra la ed il terzo acquirente in data 4 luglio 2013 per l'acquisto Parte_1 del mezzo per un corrispettivo di euro 1.750,00, come in atti, rimasto evidentemente risolto.
6 Per effetto dell'inadempimento della permutante ed il conseguente effetto Controparte_1 risolutivo del contratto, deve riconoscersi alla concessionaria l'integrazione economica per il mancato guadagno che avrebbe ricavato dalla vendita al terzo del mezzo in esame.
La parte convenuta dovrà essere dunque condannata al pagamento della somma pari alla differenza tra il valore determinato ai fini della permuta in euro 1.000,00 ed il corrispettivo oggetto di contratto, come sopra, così per l'importo per differenza pari ad euro 750,00, oltre interessi sulla somma rivalutata annualmente a far data dal 13 novembre 2013 (come da effetti della risoluzione, dal termine di giorni 15 di cui alla richiamata diffida) alla data della decisione.
Le spese del giudizio, determinate secondo parametri di legge in ragione delle fasi svolte e del valore del decisum, si pongono a carico della parte convenuta in misura dei due terzi, atteso il parziale accoglimento delle domande risarcitorie, compensandosi per il resto.
P.Q.M.
Il g.o.p. del Tribunale di Barcellona P.G. definitivamente pronunciando, così decide:
Accoglie parzialmente la domanda.
Dichiara la risoluzione del contratto intercorso tra le parti in data 13 gennaio 2013.
Condanna al pagamento in favore di della somma Controparte_1 Parte_1 determinata in euro 870,00 nonchè all'ulteriore determinata in euro 750,00, oltre interessi e rivalutazione sulle stesse, rispettivamente come sopra in motivazione e gli ulteriori interessi legali dalla sentenza al soddisfo.
Condanna al pagamento in favore di delle spese del Controparte_1 Parte_1 giudizio liquidate, tenuto conto della riduzione come in motivazione, in euro 1.701,33 per compensi professionali, oltre spese generali in misura del 15%, c.p.a. ed i.v.a. sui compensi, come per legge se dovute, ed euro 83,33 per spese.
Sentenza provvisoriamente esecutiva come per legge.
Barcellona P.G., 10 agosto 2025
Il g.o.p. Pietro Longo
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