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Sentenza 9 giugno 2025
Sentenza 9 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Messina, sentenza 09/06/2025, n. 1098 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Messina |
| Numero : | 1098 |
| Data del deposito : | 9 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI MESSINA
Prima Sezione Civile
in composizione monocratica, nella persona del Giudice on. d.ssa
Francescaromana Puglisi, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel proc. civ. iscritto al n. 4720/2018 R.G. vertente tra
1. , c.f.: , nata in Parte_1 C.F._1
AL (Messina) il 17 ottobre 1952 ed ivi residente in [...], e
2. c.f.: , nato in Parte_2 C.F._2
AL il 25 luglio 1947 ed ivi residente in [...], entrambi rappresentati e difesi dagli avv.ti US Fragale e
Giuseppina Bombara per mandato in atti,
attori e
1. c.f.: , Parte_3 C.F._3
deceduto;
2. c.f.: , nato in Parte_4 C.F._4
AL in data 8 marzo 1965 ed ivi residente in [...], e
AL il 22 marzo 1958 ed ivi residente in [...], int.
1, entrambi rappresentati e difesi dall'avv. Renata Vecchio per procura in atti;
4. (fu US), c.f.: , Controparte_1 C.F._6
nata in [...] il [...] ed ivi residente in [...];
5. , c.f.: , nato in [...] Parte_6 C.F._7
LC (Messina) il 31 marzo 1958 e residente in [...];
6. c.f.: , nata in Controparte_2 C.F._8
AG (Messina) il 30 settembre 1962 ed ivi residente in c.da Durbo
n. 1;
7. (fu , c.f.: , Controparte_1 Pt_2 C.F._9
nata in [...] il [...] e residente in [...];
8. , c.f.: , nata in Parte_7 C.F._10
Taormina il 26 marzo 1992 e residente in [...], c.da Durbo n. 1;
9. , c.f.: , nata in [...] il Parte_8 C.F._11
22 marzo 1984 e residente in [...], c.da Durbo n. 1;
10. , nata in [...] il [...]; Controparte_3
11. , nato in [...] il [...], Controparte_4
convenuti pag. 2/15 avente ad oggetto: opposizione di terzo ex art. 404, c. 1, c.p.c.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
e convenivano in giudizio, quali eredi di Parte_1 Parte_2
, e Persona_1 Parte_4 Parte_3 Parte_5
, premettendo che , loro dante causa, era erede
[...] Controparte_5
legittimo, per la quota di 2/8, di deceduta in data 11 marzo Persona_2
1998, giusta sentenza n. 1033/2006 del Tribunale di Messina, unitamente a e (deceduto nel mese di dicembre 2016, Persona_1 Controparte_6
cui era subentrata la figlia , anch'essi per la quota di 2/8 Controparte_1
ciascuno, nonché a e (nato il 31 marzo Parte_6 Parte_2
1956) per la quota di 1/8 ciascuno per rappresentazione di Persona_3
Gli attori assumevano che la casa di abitazione della de cuius Per_2
sita in AL, via Garibaldi n. 1, nel possesso della medesima
[...]
fino al giorno della sua morte, pur costituendo di fatto un'unica unità immobiliare (disposta su più piani collegati tra loro), era all'origine costituita da due distinte unità, delle quali solo una risulta dalla stessa acquistata (foglio 2, particella 283, sub 2), mentre l'altra risultava intestata a e (foglio 2, particella 284) e che tale Controparte_3 Controparte_4
immobile aveva costituito oggetto di giudizio di divisione ereditaria nel proc. civ. n. 90000199/2009 R.G. Tribunale di Messina, conclusosi con la sentenza n. 2549/2017, con la quale la particella 283 sub 2 era stata assegnata ad senza nulla disporre quanto alla particella Persona_1
284, non essendo la stessa intestata alla de cuius. Deducevano che, trattandosi di bene nel possesso esclusivo, pacifico ed ininterrotto da parte di da oltre venti anni al momento della sua morte, la Persona_2
particella 284 era stata dalla stessa acquistata a titolo originario per pag. 3/15 usucapione ultraventennale e pertanto, sebbene l'intervenuta usucapione non fosse stata ancora dichiarata, essa particella rientrava nell'asse ereditario con pari diritto di tutti gli eredi, rimanendo solo da regolarizzare l'intestazione alla de cuius con sentenza dichiarativa dell'usucapione intervenuta in suo favore mentre la stessa era ancora in vita. Lamentavano che invece la coerede durante la pendenza del giudizio di Persona_1
divisione ereditaria ed all'insaputa degli altri coeredi, intraprendeva un procedimento volto a sentir dichiarare il proprio acquisto per usucapione nei confronti degli intestatari formali della particella 284, ottenendo la sentenza oggetto di opposizione, di cui essi attori venivano a conoscenza solo successivamente alla sentenza conclusiva della causa di divisione ereditaria, allorchè richiedevano visure ipotecarie al fine di instaurare il giudizio di usucapione della particella 284. Aggiungevano che frattanto, poiché dopo la morte di aveva escluso gli Persona_1 Persona_2
altri eredi dal godimento del detto immobile ereditario, essi opponenti avviavano mediazione nei confronti della stessa affinchè, previa declaratoria di intervenuta usucapione della particella 284 in capo alla defunta venisse dichiarato il pari diritto di tutti gli eredi, con Persona_2
pagamento di risarcimento/indennità per tutto il periodo di godimento esclusivo da parte di Evidenziavano infine che, Persona_1
nonostante quest'ultima fosse poi deceduta in data 14 luglio 2018, essi opponenti continuavano ad essere esclusi dal godimento della particella
284. Deducevano come la sentenza di usucapione in favore della sola ledesse i diritti degli altri coeredi e come pertanto Persona_1
ricorressero i presupposti per dare corso alla declaratoria di nullità, ex art. 404 e ss. cpc, della stessa. Concludevano perché fosse annullata/revocata la pag. 4/15 sentenza n. 951/2018, dichiarato il diritto di proprietà esclusiva, per intervenuta usucapione ultraventennale, sulla particella 284 foglio 2 in catasto del Comune di AL, in capo ad e, quindi, ai Persona_2
suoi eredi legittimi, ed ordinato agli eredi di di Persona_1
consentirne il godimento anche ad essi opponenti e riconosciuto il loro diritto ad ottenere il pagamento, da parte di questi ultimi, di un congruo indennizzo/indennità per tutto il tempo dell'occupazione esclusiva, quantificata in euro 300,00 mensili o in altra somma da liquidarsi anche in via equitativa.
Si costituivano e Parte_4 Parte_3 Parte_5
, quali eredi di per contestare la domanda degli
[...] Persona_4
opponenti. Evidenziavano come questi ultimi non avessero appellato la sentenza n. 2549/2017 che dichiarava lo scioglimento della comunione ereditaria attribuendo il bene immobile censito al foglio 2 particella n. 283 sub 2 del Comune di AL ad passata in giudicato, Persona_1
con conseguente inammissibilità della proposta opposizione avverso la successiva sentenza n. 951/2018 che aveva riconosciuto l'acquisto per intervenuta usucapione della particella 284 da parte della stessa.
Eccepivano altresì l'improcedibilità della domanda per omesso previo esperimento della procedura di mediazione, oltre che per difetto di integrazione del contraddittorio, non essendo state evocate in giudizio anche le parti processuali del giudizio conclusosi con la sentenza opposta.
Assumevano inoltre l'insussistenza dei presupposti per l'opposizione del terzo e ne chiedevano il rigetto per infondatezza dei motivi, con la condanna degli opponenti al pagamento di una pena pecuniaria ai sensi dell'art. 408 cpc.
pag. 5/15 Disposto l'avvio della mediazione, il giudizio si interrompeva per il decesso di e veniva riassunto dagli opponenti. Con Parte_3
provvedimento del giorno 11 maggio 2022 si disponeva l'integrazione del contraddittorio nei confronti di e e degli Controparte_3 Controparte_4
altri coeredi di (fu US), Persona_2 Controparte_1 Pt_6
, , (fu ,
[...] Controparte_2 Controparte_1 Pt_2 [...]
, e non Parte_7 Parte_8 Controparte_3 Controparte_4
comparivano, rimanendo contumaci. In esito all'udienza a trattazione scritta del 3 dicembre 2024 la causa è stata trattenuta per la decisione ai sensi dell'art. 190 cpc.
Innanzitutto vanno disattese le eccezioni preliminari formulate dagli opposti/convenuti, atteso che parte attrice, come da documentazione in atti, ha ottemperato all'ordine del giudice di avviare la procedura di mediazione demandata e che il contraddittorio è stato ritualmente integrato nei confronti di tutte le parti nei confronti delle quali deve essere pronunciata la sentenza a conclusione del presente procedimento.
Parimenti va respinta l'eccezione di inammissibilità della domanda fondata, dagli opposti, sull'omessa impugnazione da parte degli opponenti della sentenza n. 2549/17 avente ad oggetto la divisione ereditaria, sulla quale si era dunque formato il giudicato.
Ebbene, pacifico che legittimato all'opposizione ordinaria ex art. 404, c. 1,
c.p.c., è chi deduca l'esistenza di un pregiudizio, cagionato dalla sentenza impugnata, ai propri diritti, il diritto di cui il terzo invoca la tutela deve essere autonomo, incompatibile e preesistente alla sentenza - passata in giudicato o comunque esecutiva pronunciata tra altre persone - che pag. 6/15 asseritamente lo lede in modo attuale e concreto;
pertanto il terzo che, essendo rimasto estraneo ad un giudizio, assume di avere usucapito un bene, è legittimato a proporre l'opposizione ordinaria di terzo avverso la sentenza pronunciata inter alios che abbia riconosciuto la proprietà sullo stesso bene ad una delle parti del relativo processo: tale statuizione, infatti, incide immediatamente, limitandone o impedendone l'esercizio, sul diritto del quale il terzo si afferma titolare (Cass. n. 21641/2019), come dedotto dagli opponenti nel caso di specie con riferimento alla sentenza n.
951/2018 che ha dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione della particella 284, foglio 2, in catasto del Comune di AL, da parte di
Detto immobile non avrebbe potuto costituire oggetto di Persona_1
divisione ereditaria (e dunque del procedimento civile conclusosi con la sentenza n. 2549/2017) poiché – come pacificamente emerso in atti - non intestato alla de cuius tant'è che di esso è stato vantato Persona_2
l'acquisto a titolo originario da parte sia di che degli Persona_1
opponenti. Non vi è dunque alcuna preclusione ad esaminare la domanda di usucapione azionata in questa sede da questi ultimi, non essendosi formato il giudicato sostanziale di cui all'art. 2909 c.c. sulla sentenza n. 2549/2017, che non contiene statuizioni in merito ad essa, riguardo la particella 284 oggetto di causa. L'autorità del giudicato sostanziale opera difatti soltanto entro i rigorosi limiti degli elementi costitutivi dell'azione e presuppone, quindi, che la causa precedente e quella in atto abbiano in comune, oltre ai soggetti, anche il petitum e la causa petendi (Cass. civ., n. 32545/24); non sono invece coperte dal giudicato le questioni concernenti effetti ulteriori o diversi che non contraddicano il medesimo accertamento già compiuto, come avvenuto nel caso di specie. L'azione è dunque ammissibile atteso pag. 7/15 che gli opponenti lamentano la lesione di un loro preteso diritto autonomo, incompatibile e dichiaratamente preesistente alla sentenza opposta, postulandosi l'accertamento della proprietà del bene in capo ai terzi opponenti per averla asseritamente costoro usucapita, di talchè la sentenza che accerti quanto dedotto e lamentato dal terzo non deve, quindi, solo provvedere - ove il diritto del terzo prevalga, per ragioni di diritto sostanziale, su quello della parte vittoriosa nel primo giudizio - all'accoglimento, in ragione di detta prevalenza, dell'opposizione proposta dal terzo, dichiarando, con pronuncia rescindente, l'inefficacia nei confronti di quest'ultimo del giudicato formatosi tra le parti originarie, ma deve anche (specie se si tratta, come nel caso in esame, di opposizione proposta davanti al giudice di primo grado) statuire, in sede rescissoria, nel merito della domanda proposta dal terzo, procedendosi, secondo le ordinarie regole processuali ( art. 406 cpc), all'accertamento del reale modo d'essere del diritto che lo stesso ha azionato con le relative e conseguenti statuizioni nei confronti di tutti i contraddittori (siano essi litisconsorti necessari ai sensi dell'art. 102 cpc ovvero terzi nei cui confronti il giudice, in ragione della comunanza della causa, ritenga opportuno che il processo si svolga ai sensi dell'art. 107 cpc), anche se diversi da quelli che hanno partecipato al giudizio definito con la sentenza impugnata. I presupposti dell'usucapione possono dunque costituire direttamente oggetto di verifica nel giudizio di opposizione ordinaria di terzo ad opera di chi deduca che il proprio diritto, in tal modo acquistato, sia stato pregiudicato dalla sentenza resa inter alios, stante, da un lato, la natura meramente dichiarativa della sentenza che accerta l'usucapione e, dall'altro, la funzione rescindente della prima fase del giudizio di opposizione di terzo, la quale è diretta anzitutto ad accertare pag. 8/15 che la dedotta situazione legittimante sia effettivamente esistente (Cass. civ., n. 21851/2020).
Occorre dunque accertare la sussistenza dei due caratteri necessari (art. 1158 c.c.) all'acquisto per usucapione in capo ad ovvero Persona_2
l'elemento oggettivo (il corpus, consistente nell'esercizio ultraventennale continuo ed ininterrotto del potere di fatto corrispondente al diritto medesimo) e quello psicologico (l'animus possidendi, consistente nell'intenzione di comportarsi quale titolare del diritto, facendo in modo che i terzi lo considerino come tale: nec vi nec clam).
in sede di interrogatorio formale e per quanto Parte_4
d'interesse, ha ammesso che dopo essere emigrata in Persona_2
America, era rientrata definitivamente a AL negli anni settanta;
il teste riferiva invece che la stessa fosse rientrata a Testimone_1
AL nel 1982 e la certificazione anagrafica in atti attesta la sua reiscrizione nei registri anagrafici di quel Comune nell'anno 1979.
, in sede di interrogatorio formale, dichiarava che Parte_5 [...]
aveva esercitato la propria attività di ristorazione nella particella Per_1
284 e non in quella della zia per - soli - sei anni per poi Persona_2
trasferirsi in piazza e che aveva accudito la sorella in accordo con gli Per_2
altri fratelli.
Entrambi dichiaravano che l'immobile per cui è causa negli anni settanta era costituito da due case diverse e negavano che la casa di abitazione della defunta fosse costituita da tutti i locali ritratti nelle foto che Persona_2
venivano loro esibite (allegate alla ctu redatta nell'ambito della causa di divisione ereditaria).
pag. 9/15 Le dichiarazioni testimoniali di non rivestono alcun Testimone_2
rilievo probatorio ai fini della dimostrazione del possesso della particella
284 da parte di non conoscendo la teste la ripartizione Persona_2
interna della casa ed avendovi visto affacciate da entrambi i balconi sia che Persona_2 Persona_1
ha dichiarato che la casa di abitazione di era Testimone_1 Persona_2
costituita da tutti i locali ritratti nelle foto esibitegli (quindi anche la particella 284), con ingresso da due lati, fin dal 1970 (all'epoca il teste aveva venti anni e dunque poteva già comprendere lo stato dei luoghi). Del teste parte convenuta/opposta ha eccepito l'incapacità a testimoniare, che tuttavia appare non sussistere per le ragioni che seguono.
Il coniuge in regime di comunione legale non è incapace a testimoniare nelle controversie in cui sia parte l'altro coniuge, ove esse abbiano ad oggetto beni della vita di cui sia – o possa divenire - titolare esclusivo l'altro coniuge, come nel caso di specie trattandosi di eventuale acquisto di quota ereditaria, difettando pertanto in capo allo stesso la titolarità di un interesse che ne legittimerebbe la partecipazione al giudizio. L'art. 246 cpc non prevede difatti l'incapacità a testimoniare del coniuge in comunione dei beni, ma esprime un principio di carattere generale secondo cui non possono testimoniare persone aventi un interesse nella causa che potrebbe legittimare la loro partecipazione al giudizio: ne deriva che non è la qualità di coniuge a rendere incapace di testimoniare, ma l'esistenza di un interesse nella causa che, nella specie, non è dimostrato.
Cionondimeno, le dichiarazioni del teste sono positivamente Tes_1
riscontrate dalla consulenza tecnica d'ufficio redatta nell'ambito del pag. 10/15 procedimento di divisione ereditaria, depositata in atti dagli opponenti in uno alle memorie ex art. 183, c. 6, n. 2, cpc (le cui foto allegate sono state esibite anche al teste in corso di deposizione), risalente all'anno Tes_1
2013, ove si legge: “L'immobile oggetto di causa è un appartamento per civile abitazione … con accesso dalla via Garibaldi n. 1 e dalla via
Manganelli n. 57; è censito al catasto fabbricati al foglio di mappa 2, particelle 283 sub e particella 284 … e in relazione alle caratteristiche distributive non è divisibile”. Ed ancora: “E' stata acquisita altresì la relativa planimetria catastale. Dalla stessa si evince che essa è stata inserita nella banca dati catastale in data 20/08/1969 … si evidenzia da tale elaborato che l'unità immobiliare adiacente di cui alla particella 284 è indicata come <
– secondo quanto accertato dal ctu - da un'unica unità abitativa con uniformità di finiture, pavimenti e vano scala almeno fino alla data del sopraluogo del consulente d'ufficio.
Non viene contestato né smentito dagli opposti, e la circostanza deve dunque ritenersi pacificamente utilizzabile ai fini del decidere, che Per_2
utilizzasse come propria abitazione la particella 283 sub 2 alla stessa
[...]
intestata: se dunque l'immobile costituiva, all'epoca di vivenza di Per_2
un unico corpo immobiliare, come accertato dal ctu, non può che
[...]
ritenersi il medesimo utilizzo e godimento – non potendo ipotizzarsi un uso parziale della medesima unità abitativa - in termini di esclusività, da parte della stessa, anche della residua parte costituita dalla particella 284,
pag. 11/15 classificata nell'elaborato grafico rinvenuto dal ctu in catasto come “casa della stessa acquirente”, funzionalmente e strutturalmente collegata con la particella 283 sub 2 in mancanza di divisioni interne.
Né le contestazioni e le difese di parte opposta scalfiscono quanto emerso dall'istruttoria: è ben vero che frequentava l'abitazione Persona_1
della sorella ma ha confessato che Per_2 Parte_5 Per_1
assisteva, accudiva la sorella e ne gestiva la pensione e, invero, parte Per_2
opposta non ha allegato alcuna circostanza né dimostrato, a contestazione del diritto vantato dagli opponenti in questa sede, la sussistenza dello jus excludendi alios da parte di sulla particella 284. Giova Persona_1
sul punto difatti appena ribadire come la presunzione di possesso utile ad usucuapionem di cui all'art. 1141 c.c., in caso stretto vincolo di parentela, non opera quando la relazione con il bene non consegua ad un atto volontario di apprensione, ma derivi da un iniziale atto o fatto del proprietario-possessore, come anche nell'ipotesi di convivenza nell'immobile con chi possiede il bene (a mente dell'art. 1144 c.c. “Gli atti compiuti con l'altrui tolleranza non possono servire di fondamento all'acquisto del possesso”), potendo la detenzione mutare in possesso soltanto con un atto di interversione, consistente in una manifestazione esteriore, rivolta contro il possessore, affinché questi possa rendersi conto dell'avvenuto mutamento, da cui si desuma che il detentore abbia cessato di esercitare il potere di fatto sulla cosa in nome altrui ed abbia iniziato ad esercitarlo esclusivamente in nome proprio, interversione che non risulta essere avvenuta da parte di della quale, si ripete, è emersa Persona_1
esclusivamente una frequentazione della casa di abitazione della sorella e l'utilizzo – forse di una porzione di essa o solo della particella 284, Per_2
pag. 12/15 ma la circostanza appare assolutamente irrilevante – per esercitarvi la propria attività di ristorazione per soli sei anni, attività che è compatibile anche con la mera detenzione della cosa e non ne presuppone il possesso.
Parte opposta non ha peraltro allegato né il tempo né il modo in cui si sarebbe protratto e maturato il termine utile ad usucapire da parte di
[...]
Per_1
L'accoglimento dell'opposizione di terzo non vale a privare di validità ed efficacia il giudicato formatosi tra le parti originarie, se non nei limiti in cui il diritto dell'opponente risulti incompatibile con quello riconosciuto nella sentenza impugnata con l'opposizione. Nel caso di specie, pertanto, emergendo proprio tale incompatibilità, la sentenza n. 951/2018 pronunciata da questo Tribunale deve essere annullata.
All'esito del giudizio si rileva pertanto la sussistenza degli elementi del corpus e dell'animus possidendi protrattisi per oltre vent'anni in capo ad in merito alla particella 284, tenuta presente l'indicazione Persona_2
contenuta nell'elaborato grafico risalente al 1969 in catasto e senza che rilevi, ai fini del computo del termine ventennale, il dedotto trasferimento all'estero di inidoneo ad escludere il perdurare e la Persona_2
continuità del rapporto di possesso con la res che può manifestarsi anche nella mera inerzia del possessore, in quanto anche il non uso è una modalità di godimento del bene, salvo che si dimostri – e non è questo il caso – che parallelamente ad esso si affermi un utilizzo uti dominus da parte di altro preteso possessore, con rilievo esterno e tale da mostrare una indiscussa e piena signoria di fatto contrapposta all'inerzia del titolare.
pag. 13/15 Deve essere dunque dichiarato l'acquisto per intervenuta usucapione ultraventennale, da parte di dell'immobile sito nel Comune Persona_2
di AL, censito al Catasto fabbricati di detto Comune al foglio di mappa 2, particella 284.
Ai sensi dell'art. 2651 cc., va, inoltre, ordinata la trascrizione della presente sentenza al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina con esonero da ogni responsabilità.
Le altre domande degli opponenti non sono scrutinabili in questa sede, provenendo da soggetti non ancora titolari dei diritti vantati quali eredi di della quale viene dichiarato l'acquisto per usucapione del Persona_2
bene oggetto di causa solo in virtù della presente sentenza.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo, scaglione da euro 5.201,00 ad euro 26.000,00, valore minimo avuto riguardo alla modesta complessità delle questioni trattate.
P.Q.M.
Il Tribunale di Messina in composizione monocratica, nella persona del
Giudice on. d.ssa Francescaromana Puglisi, definitivamente pronunciando nel proc. civ. n. 4720/2018 R.G., così decide:
1. Annulla la sentenza n. 951/2018 pronunciata dal Tribunale di
Messina;
2. Dichiara l'acquisto per usucapione, in favore di nata Persona_2
in AL il 1° aprile 2013 e deceduta in data 11 marzo 1998, dell'immobile sito in AL (Messina), censito al catasto di detto
Comune al foglio 2 di mappa, particella 284;
pag. 14/15 3. Ordina al Conservatore dei Registri Immobiliari di Messina la trascrizione della presente sentenza, con esonero da ogni responsabilità;
4. Condanna gli opposti in solido al pagamento delle spese di lite, che liquida in euro 575,00 per esborsi ed euro 2.540,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed IVA e
CPA come per legge.
Messina, 9 giugno 2025
Il Giudice on.
d.ssa Francescaromana Puglisi
pag. 15/15