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Sentenza 22 dicembre 2025
Sentenza 22 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Bologna, sentenza 22/12/2025, n. 3775 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Bologna |
| Numero : | 3775 |
| Data del deposito : | 22 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 615/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Vinci n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bettoni del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso sito in Bologna alla Via Monte Grappa n. 16
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 14/10/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/01/2025 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in data 02/08/1997 in ALCAMO (TP), trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto
Comune al n. 122 parte 2 serie A - anno 1997, unione dalla quale nascevano in Bologna i figli
[...]
, il 07.05.1998, , il 14.09.2005 , il 21.06.2009 e , il 28/06/2011. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 09/07/2010, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 03/08/2010.
Chiedeva altresì che le figlie minori fossero affidate in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la casa materna;
che fosse regolamentato il diritto di visita paterna e che fosse mantenuto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento delle minori versando la somma pari ad
€ 900,00 (300 euro per ciascuna figlia) oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/04/2025 parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso, non si costituiva né compariva ed il Giudice rinviava alla successiva udienza del 22/04/2025, per sentire i figli della coppia. Alla sopra citata udienza venivano sentiti nell'ordine: , nata il [...] e Per_2 [...]
, nato il [...] che riportavano di comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti posti Per_1 in essere dal Sig. ogni qualvolta rientrasse in casa in uno stato di alterazione da ubriachezza. Il CP_1
Giudice, tenuto conto del clima di sopraffazione e violenza instaurato dal resistente in casa anche alla presenza dei figli, disponeva l'allontanamento immediato di dalla casa familiare, con CP_1 divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da moglie e figli. Incaricava il Servizio Sociale di organizzare eventuali incontri protetti tra padre e figlie e rinviava alla successiva udienza del 13 maggio per la conferma o modifica dei provvedimenti anzidetti.
Alla successiva udienza del 13/05/2025, parte resistente, seppur ritualmente notificata, non compariva e il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti tra cui: a) affido delle minori in via super esclusiva alla madre con facoltà di assumere decisioni in materia scolastica sanitaria, di residenza e per la richiesta di documenti validi per l'espatrio; b) collocamento delle minori presso la madre alla quale assegnava la casa familiare;
c) incontri protetti da organizzarsi tramite Servizi sociali tra le minori ed il padre previo accertamento delle condizioni psicologiche delle minori;
d) obbligo in capo al padre di versare per le tre figlie di cui due minori e (maggiorenne, ma economicamente non Per_2 autosufficiente) euro 900,00 complessivi oltre al 70% delle spese straordinarie. All'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul vincolo. pagina 2 di 6 Con sentenza n. 1511/2025 del 28/05/2025 veniva pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo.
All'udienza del 14/10/2025, la parte ricorrente, rinunciava alla domanda di assegno divorzile e chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall'attrice.
Va premesso che nulla va disposto sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che è già stata pronunciata con la menzionata sentenza parziale n. 1511/2025 del 28/05/2025.
Deve essere accolta la richiesta della signora in ordine all'affidamento delle figlie e Pt_1 Per_3
. Per_4
Dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali si evince un disinteresse del padre verso il nucleo familiare, tanto da non essersi ripetutamente presentato agli appuntamenti presi con gli Assistenti
Sociali, unica eccezione a tale irreperibilità del padre, si è verificata, a detta del servizio sociale scrivente, in data 30/09/2025. In occasione di quest'ultimo incontro , il sig. ha riportato di CP_1 essersi allontanato dalla casa familiare nel mese di Maggio e di non aver avuto nei mesi successivi alcun contatto con la Sig.ra e qualche sporadico contatto con le figlie tramite piattaforma di Pt_1 messaggistica. L'irreperibilità del sig. non permetteva al Servizio di organizzare gli incontri CP_1 protetti disposti da questo Tribunale in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, circostanza che le figlie, sentite al colloquio dagli assistenti sociali, dichiaravano di preferire. Il padre con il suo stile di vita (innumerevoli volte mostratosi ai figli in stato di ebrezza, posto in essere condotte violente e aggressive che hanno spinto la sig.ra a sporgere querela e il Giudice a disporre l'allontanamento Pt_1 dalla casa familiare) propone un modello educativo di devianza e, secondo quanto dichiarato anche da e in udienza, ha sempre mostrato la violenza e il disprezzo che nutre nei Per_2 Persona_1 confronti della sig.ra anche e soprattutto in loro presenza;
pertanto, il suo comportamento deve Pt_1 essere giudicato non adeguato e non tutelante.
Il regime di affidamento maggiormente aderente all'interesse delle due minori, e , è Per_3 Per_4 quello super esclusivo alla madre.
Alla luce di quanto emerge dagli accertamenti dei servizi sociali, si deve concludere che la signora sia dotata di adeguata capacità genitoriale: costituisce un punto di riferimento per i figli, che Pt_1 sono affettivamente molto legati a lei, ha, seppur con le sue difficoltà, sufficienti capacità educative, accuditivi e normative ed è stata finora in grado di preservare la serenità della prole.
Al contrario, il signor non frequenta i figli, ma si limita a sentirli sporadicamente tramite CP_1 messaggi, per altro in modo discontinuo, non collabora al loro mantenimento, lasciando gli oneri economici integralmente a carico della madre. In conclusione, come condivisibilmente rilevato dai pagina 3 di 6 servizi sociali, si deve ritenere che un tale comportamento sia univocamente sintomatico di inadeguatezza genitoriale.
Del resto, la scarsa consapevolezza del suo compito paterno e il sostanziale disinteresse ostentato dal convenuto trovano conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di considerare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso i figli.
Sulla base delle precedenti argomentazioni, si deve ritenere che sia rispondente all'interesse di e Per_3
il loro affido super esclusivo alla signora . Per_4 Pt_1
Quanto alla domanda di contenuto economico avente ad oggetto il mantenimento delle figlie, appare congrua e così meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, volta ad ottenere che venga imposto al l'obbligo di corrisponderle, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma CP_1 di Euro 300,00 mensili (per ogni figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 70% delle spese straordinarie.
La somma oggi richiesta infatti corrisponde alla somma pattuita dalle parti in sede di separazione consensuale e quindi già ritenuta adeguata dalle stesse al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione, cosicché il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni dei diretti interessati, nulla avendo dedotto in contrario il che, essendo certamente a conoscenza del presente CP_1 procedimento in virtù della regolare esecuzione delle notifiche, ha ritenuto di rimanere contumace nella causa.
L'affido super esclusivo delle minori alla madre comporta che venga assegnata alla Sig.ra
[...]
la casa familiare. Parte_1
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) affida e in via super esclusiva alla madre, , attribuendo a Per_3 Per_4 Parte_1 quest'ultima la facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia di residenza, scolastica e pagina 4 di 6 sanitaria tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e dei desideri delle minori, nonché quella di espletare le pratiche burocratiche (anche per il rilascio o rinnovo dei documenti);
2) colloca le figlie presso la madre, cui assegna la casa familiare;
3) dispone che, qualora il signor desideri vedere i figli, gli incontri siano organizzati dai CP_1 servizi sociali -tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni della prole, nonché valutato se le visite rispondano agli interessi dei minori- inizialmente con modalità protette, con facoltà per gli operatori di modificare la forma delle visite, di aumentarne o diminuirne la frequenza a seconda dell'andamento delle stesse o anche di sospenderle, se disturbanti per le minori;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor l'obbligo di versare CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese alla signora , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 figlie , e la somma complessiva di 900,00 euro mensili (300,00 per ciascuno), Per_2 Per_3 Per_4 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla convenuta in misura pari al 70%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del
Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 5 di 6 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) nulla sulle spese.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del
_3.12.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BOLOGNA
Sezione Prima Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott. Bruno Perla Presidente dott. Carmen Giraldi Giudice Relatore dott. Silvia Migliori Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 615/2025 promossa da:
, nata a [...] il [...] e residente in [...] Vinci n. 13, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Bettoni del Foro di Bologna, elettivamente domiciliata presso lo Studio dello stesso sito in Bologna alla Via Monte Grappa n. 16
RICORRENTE contro
, nato a [...], il [...], CP_1
RESISTENTE CONTUMACE
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: cessazione degli effetti civili del matrimonio
CONCLUSIONI PER PARTE RICORRENTE
Parte ricorrente ha concluso come da verbale di udienza del 14/10/2025; il P.M è intervenuto.
pagina 1 di 6 Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 19/01/2025 chiedeva a questo Tribunale che Parte_1 venisse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto con CP_1 in data 02/08/1997 in ALCAMO (TP), trascritto nel registro degli atti del matrimonio del predetto
Comune al n. 122 parte 2 serie A - anno 1997, unione dalla quale nascevano in Bologna i figli
[...]
, il 07.05.1998, , il 14.09.2005 , il 21.06.2009 e , il 28/06/2011. Per_1 Per_2 Per_3 Per_4
Parte ricorrente invocava l'applicazione dell'art.3 n.2 L. 1-12-1970 n.898, come successivamente modificato dalla Legge n. 55/2015, vivendo i coniugi separati sin dal 09/07/2010, data in cui comparivano dinanzi al Presidente del Tribunale di Bologna nel giudizio di separazione consensuale conclusosi con decreto omologato il 03/08/2010.
Chiedeva altresì che le figlie minori fossero affidate in via esclusiva alla madre, con collocamento presso la casa materna;
che fosse regolamentato il diritto di visita paterna e che fosse mantenuto l'obbligo a carico del resistente di contribuire al mantenimento delle minori versando la somma pari ad
€ 900,00 (300 euro per ciascuna figlia) oltre al 70% delle spese straordinarie.
All'udienza del 10/04/2025 parte convenuta, destinataria di regolare notifica del ricorso, non si costituiva né compariva ed il Giudice rinviava alla successiva udienza del 22/04/2025, per sentire i figli della coppia. Alla sopra citata udienza venivano sentiti nell'ordine: , nata il [...] e Per_2 [...]
, nato il [...] che riportavano di comportamenti aggressivi, minacciosi e violenti posti Per_1 in essere dal Sig. ogni qualvolta rientrasse in casa in uno stato di alterazione da ubriachezza. Il CP_1
Giudice, tenuto conto del clima di sopraffazione e violenza instaurato dal resistente in casa anche alla presenza dei figli, disponeva l'allontanamento immediato di dalla casa familiare, con CP_1 divieto di avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati da moglie e figli. Incaricava il Servizio Sociale di organizzare eventuali incontri protetti tra padre e figlie e rinviava alla successiva udienza del 13 maggio per la conferma o modifica dei provvedimenti anzidetti.
Alla successiva udienza del 13/05/2025, parte resistente, seppur ritualmente notificata, non compariva e il Giudice adottava i provvedimenti provvisori e urgenti tra cui: a) affido delle minori in via super esclusiva alla madre con facoltà di assumere decisioni in materia scolastica sanitaria, di residenza e per la richiesta di documenti validi per l'espatrio; b) collocamento delle minori presso la madre alla quale assegnava la casa familiare;
c) incontri protetti da organizzarsi tramite Servizi sociali tra le minori ed il padre previo accertamento delle condizioni psicologiche delle minori;
d) obbligo in capo al padre di versare per le tre figlie di cui due minori e (maggiorenne, ma economicamente non Per_2 autosufficiente) euro 900,00 complessivi oltre al 70% delle spese straordinarie. All'esito, rimetteva la causa al Collegio per la decisione sul vincolo. pagina 2 di 6 Con sentenza n. 1511/2025 del 28/05/2025 veniva pronunciata sentenza non definitiva sul vincolo.
All'udienza del 14/10/2025, la parte ricorrente, rinunciava alla domanda di assegno divorzile e chiedeva che la causa fosse rimessa al Collegio per la decisione.
$$$
Ciò posto in fatto, possono essere esaminate le domande presentate dall'attrice.
Va premesso che nulla va disposto sulla cessazione degli effetti civili del matrimonio, che è già stata pronunciata con la menzionata sentenza parziale n. 1511/2025 del 28/05/2025.
Deve essere accolta la richiesta della signora in ordine all'affidamento delle figlie e Pt_1 Per_3
. Per_4
Dalle relazioni depositate dai Servizi Sociali si evince un disinteresse del padre verso il nucleo familiare, tanto da non essersi ripetutamente presentato agli appuntamenti presi con gli Assistenti
Sociali, unica eccezione a tale irreperibilità del padre, si è verificata, a detta del servizio sociale scrivente, in data 30/09/2025. In occasione di quest'ultimo incontro , il sig. ha riportato di CP_1 essersi allontanato dalla casa familiare nel mese di Maggio e di non aver avuto nei mesi successivi alcun contatto con la Sig.ra e qualche sporadico contatto con le figlie tramite piattaforma di Pt_1 messaggistica. L'irreperibilità del sig. non permetteva al Servizio di organizzare gli incontri CP_1 protetti disposti da questo Tribunale in sede di provvedimenti provvisori e urgenti, circostanza che le figlie, sentite al colloquio dagli assistenti sociali, dichiaravano di preferire. Il padre con il suo stile di vita (innumerevoli volte mostratosi ai figli in stato di ebrezza, posto in essere condotte violente e aggressive che hanno spinto la sig.ra a sporgere querela e il Giudice a disporre l'allontanamento Pt_1 dalla casa familiare) propone un modello educativo di devianza e, secondo quanto dichiarato anche da e in udienza, ha sempre mostrato la violenza e il disprezzo che nutre nei Per_2 Persona_1 confronti della sig.ra anche e soprattutto in loro presenza;
pertanto, il suo comportamento deve Pt_1 essere giudicato non adeguato e non tutelante.
Il regime di affidamento maggiormente aderente all'interesse delle due minori, e , è Per_3 Per_4 quello super esclusivo alla madre.
Alla luce di quanto emerge dagli accertamenti dei servizi sociali, si deve concludere che la signora sia dotata di adeguata capacità genitoriale: costituisce un punto di riferimento per i figli, che Pt_1 sono affettivamente molto legati a lei, ha, seppur con le sue difficoltà, sufficienti capacità educative, accuditivi e normative ed è stata finora in grado di preservare la serenità della prole.
Al contrario, il signor non frequenta i figli, ma si limita a sentirli sporadicamente tramite CP_1 messaggi, per altro in modo discontinuo, non collabora al loro mantenimento, lasciando gli oneri economici integralmente a carico della madre. In conclusione, come condivisibilmente rilevato dai pagina 3 di 6 servizi sociali, si deve ritenere che un tale comportamento sia univocamente sintomatico di inadeguatezza genitoriale.
Del resto, la scarsa consapevolezza del suo compito paterno e il sostanziale disinteresse ostentato dal convenuto trovano conferma nel contegno processuale tenuto dal medesimo: egli, infatti, non si è costituito in giudizio, restando contumace, nonostante la domanda avanzata dalla ricorrente di affido esclusivo della prole. Ora, se è vero che la contumacia costituisce manifestazione del diritto di difesa costituzionalmente tutelato e, come tale, non può pregiudicare la parte che resta assente dal processo, è altresì innegabile che l'assenza ingiustificata di un genitore nel giudizio che ha ad oggetto anche gli interessi della propria figlia è indice di una disaffezione e indifferenza che il giudice non può omettere di considerare nella valutazione dell'idoneità di quello stesso genitore a mantenere e garantire una condotta responsabile, di accudimento e attenzione, verso i figli.
Sulla base delle precedenti argomentazioni, si deve ritenere che sia rispondente all'interesse di e Per_3
il loro affido super esclusivo alla signora . Per_4 Pt_1
Quanto alla domanda di contenuto economico avente ad oggetto il mantenimento delle figlie, appare congrua e così meritevole di accoglimento la domanda della ricorrente, volta ad ottenere che venga imposto al l'obbligo di corrisponderle, quale contributo al mantenimento delle figlie, la somma CP_1 di Euro 300,00 mensili (per ogni figlia) rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 5 di ciascun mese, oltre il 70% delle spese straordinarie.
La somma oggi richiesta infatti corrisponde alla somma pattuita dalle parti in sede di separazione consensuale e quindi già ritenuta adeguata dalle stesse al momento della sottoscrizione degli accordi di separazione, cosicché il Tribunale non ha motivo di discostarsi dalle valutazioni dei diretti interessati, nulla avendo dedotto in contrario il che, essendo certamente a conoscenza del presente CP_1 procedimento in virtù della regolare esecuzione delle notifiche, ha ritenuto di rimanere contumace nella causa.
L'affido super esclusivo delle minori alla madre comporta che venga assegnata alla Sig.ra
[...]
la casa familiare. Parte_1
Non luogo a provvedere sulle spese processuali, attesa la natura necessaria del giudizio, l'assenza di opposizione del convenuto rimasto contumace
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, in contumacia del convenuto:
1) affida e in via super esclusiva alla madre, , attribuendo a Per_3 Per_4 Parte_1 quest'ultima la facoltà di adottare autonomamente le decisioni in materia di residenza, scolastica e pagina 4 di 6 sanitaria tenuto conto delle capacità, delle inclinazioni e dei desideri delle minori, nonché quella di espletare le pratiche burocratiche (anche per il rilascio o rinnovo dei documenti);
2) colloca le figlie presso la madre, cui assegna la casa familiare;
3) dispone che, qualora il signor desideri vedere i figli, gli incontri siano organizzati dai CP_1 servizi sociali -tenuto conto della volontà, dei desideri e degli impegni della prole, nonché valutato se le visite rispondano agli interessi dei minori- inizialmente con modalità protette, con facoltà per gli operatori di modificare la forma delle visite, di aumentarne o diminuirne la frequenza a seconda dell'andamento delle stesse o anche di sospenderle, se disturbanti per le minori;
4) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone a carico del signor l'obbligo di versare CP_1 entro il giorno 5 di ogni mese alla signora , a titolo di contributo al mantenimento ordinario delle Pt_1 figlie , e la somma complessiva di 900,00 euro mensili (300,00 per ciascuno), Per_2 Per_3 Per_4 annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
tra le spese in oggetto vanno incluse quelle necessarie al soddisfacimento delle esigenze primarie di vita delle figlie (vitto, alloggio, abbigliamento ordinario, mensa scolastica e spese per l'ordinaria cura della persona);
5) a partire dalla data di deposito del ricorso, pone altresì a carico del convenuto l'obbligo di corrispondere alla convenuta in misura pari al 70%, le spese straordinarie previamente concordate e debitamente documentate sostenute nell'interesse della prole, come stabilite nel Protocollo del
Tribunale di Bologna, firmato il 9 agosto 2017, e in particolare: spese straordinarie da non concordare preventivamente in quanto ritenute in via generale nell'interesse dei figli:
a) spese corrispondenti a scelte già condivise dei genitori e dotate della caratteristica della continuità, a meno che non intervengano tra i genitori - a causa o dopo lo scioglimento dell'unione - documentati mutamenti connessi a primarie esigenze di vita tali da rendere la spesa eccessivamente gravosa. A titolo esemplificativo: spese mediche precedute dalla scelta concordata dello specialista, comprese le spese per i trattamenti e i farmaci prescritti;
spese scolastiche costituenti conseguenza delle scelte concordate dai genitori in ordine alla frequenza dell'istituto scolastico;
spese sportive, precedute dalla scelta concordata dello sport (incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature e del corredo sportivo); spese ludico-ricreativo-culturali, precedute dalla scelta concordata dell'attività
(incluse le spese per l'acquisto delle relative attrezzature);
b) campi scuola estivi, baby-sitter, pre-scuola e post-scuola se necessitate dalle esigenze lavorative del genitore collocatario e se il genitore non collocatario, anche per tramite della rete famigliare di riferimento (nonni, ecc.) non offre tempestive alternative;
c) spese necessarie per il conseguimento della patente di guida;
pagina 5 di 6 d) abbonamento ai mezzi di trasporto pubblici;
e) spese scolastiche di iscrizione e dotazione scolastica iniziale, come da indicazione dell'istituto scolastico frequentato;
uscite scolastiche senza pernottamento;
f) visite specialistiche prescritte dal medico di base;
ticket sanitari e apparecchi dentistici o oculistici, comprese le lenti a contatto, se prescritti;
spese mediche aventi carattere d'urgenza.
Spese straordinarie da concordare preventivamente: tutte le altre spese straordinarie vanno concordate tra i genitori, con le seguenti modalità: il genitore che propone la spesa dovrà informarne l'altro per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail), anche in relazione all'entità della spesa. Il tacito consenso dell'altro genitore sarà presunto decorsi trenta giorni dalla richiesta formale, se quest'ultimo non abbia manifestato il proprio dissenso per iscritto (con raccomandata, fax o e-mail) motivandolo adeguatamente, salvi diversi accordi:
Rimborso delle spese straordinarie:
Il rimborso delle spese straordinarie a favore del genitore anticipatario avverrà dietro esibizione di adeguata documentazione comprovante la spesa.
La richiesta di rimborso dovrà avvenire in prossimità dell'esborso.
Il rimborso dovrà avvenire tempestivamente dalla esibizione del documento di spesa e non oltre venti giorni dalla richiesta, salvi diversi accordi.
La documentazione fiscale deve essere intestata ai figli ai fini della corretta deducibilità della stessa.
Gli eventuali rimborsi e/o sussidi disposti dallo Stato e/o da altro ente pubblico o privato per spese scolastiche e/o sanitarie relative alla prole vanno a beneficio di entrambi i genitori nella stessa quota proporzionale di riparto delle spese straordinarie;
6) nulla sulle spese.
Si comunichi ai Servizi Sociali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Prima Sezione Civile del Tribunale di Bologna del
_3.12.2025_____
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Carmen Giraldi dott. Bruno Perla
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