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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lucca, sentenza 13/10/2025, n. 704 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lucca |
| Numero : | 704 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3340/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
NA BR e dell'Avv. MARIA SANTINELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in CAPANNORI (LU) – Fraz. Camigliano, Loc. S. Gemma, Via Di Tofori
191, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARICA Controparte_1 C.F._2
MARTINELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in LUCCA-Fraz. Arancio,
Via di Tiglio 451, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia l'Ill. Mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni di divorzio disposte con la sentenza n. 7/90 cron. 479 in punto di assegno divorzile e per l'effetto disporre, a far data dalla domanda, che nessun diritto a percepire detto assegno divorzile sussiste in capo alla signora , e nessun obbligo al medesimo titolo sussiste a carico del Dr . Con Controparte_1 Parte_1 vittoria di spese di causa.”
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni avversa istanza o conclusione, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente, dichiarando, altresì, come ancora dovuto l'assegno divorzile a favore della Sig.ra US nella medesima somma fino da oggi percepita o nella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia, anche previa acquisizione della documentazione reddituale di entrambe le parti in Causa” In ogni caso, con condanna alle spese e competenze del presente Giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.11.2024 e regolarmente notificato il 14.1.2025, Pt_1
ha domandato la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore della ex moglie
[...]
, con la sentenza n. 7/1990 del Tribunale di Lucca, di originarie Lire Controparte_1
500.000 e ad oggi pari ad €589,72, deducendo: il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al divorzio, in quanto il 31.8.2009 aveva cessato l'attività di Primario del reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Lucca e dal 15.12.2023 aveva cessato anche l'attività libero-professionale; di aver dovuto sopportare notevoli esborsi per motivi di salute propri e della propria famiglia, specialmente per le esigenze della figlia disabile nata il [...] da Per_1 successiva relazione;
il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, la quale aveva compiuto diverse operazioni immobiliari, il 19.11.2021, il 19.12.2013 ed il 6.7.2011, così dimostrando di disporre di adeguati mezzi di sussistenza;
la brevissima durata del matrimonio tra le parti.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando che: la condizione di salute della figlia del ricorrente era già nota al Per_1 momento della pronuncia del divorzio, così come era prevedibile la contrazione dei redditi del ricorrente, a seguito di eventuale pensionamento;
le operazioni immobiliari compiute erano in parte da ricondursi alla regolamentazione della vicenda ereditaria relativa all'immobile che era stato di proprietà dei genitori, in parte, quanto all'acquisto dell'immobile di Lucca effettuato
2 nell'anno 2021, non rilevanti nel suo assetto patrimoniale, giacché la compravendita era stata realizzata con denaro del figlio, tanto che l'immobile, a seguito di riconoscimento di debito del
25.11.2024, era stato ceduto, in compensazione del credito, alla nuora con atto del 26.11.2024.
Acquisita, ex art. 473.bis. 12 c.p.c., la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti, il
Collegio ha formulato, ex art. 473bis.21 c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “tenendo conto:
- della contrazione reddituale patita dal ricorrente in conseguenza della cessazione dell'attività libero professionale e del collocamento in pensione;
- dei maggiori oneri derivanti al ricorrente per assistenza della figlia disabile (nata da altro matrimonio), in ragione dell'avanzare dell'età di costei e dei genitori e dei conseguenti maggiori esborsi per assistenza domiciliare esterna;
- della complessiva durata del matrimonio (molto breve); - della condizione reddituale e patrimoniale della resistente, come emerge dagli atti, anche in ragione della non completa disclosure su di essa, risultando parziale la produzione documentale e comunque emergendo la titolarità di cespiti immobiliari in uno con operazioni opache, effettuate di concerto con il figlio nato da altro rapporto;
nei seguenti termini: riduzione dell'assegno divorzile in favore della resistente ad €350 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (14.1.2025)”
All'udienza del 19.9.2025, parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata, mentre parte ricorrente si è opposta. La causa è dunque trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::
La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che
3 ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Nella fattispecie si ritiene, anche in via definitiva, di confermare la riduzione dell'assegno divorzile come da proposta conciliativa formulata in corso di causa.
È indubbio che il matrimonio tra le parti abbia avuto durata molto breve e che da lungo tempo le parti conducano vite distinte, avendo costituito nuovi nuclei familiari. Difatti già con decreto pubblicato in data 4.7.1978, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi, mentre il divorzio è stato pronunciato con sentenza pubblicata in data 12.1.1990 su conclusioni condivise dalle parti.
E, tuttavia, in entrambe le pronunce è stato riconosciuto il diritto al mantenimento della resistente, da ultimo stabilendo un assegno divorzile mensile pari a Lire 500.000 oggi pari ad
€589,72 (compresa la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat).
Dunque, concordemente le parti avevano ritenuto, ab origine, sussistenti i presupposti per disporre tale assegno ed il ricorrente si era spontaneamente impegnato in tal senso, dunque risultando non pertinente, ad oggi, ogni valutazione sulla ridotta durata del matrimonio e sulla limitata contribuzione alla costituzione del patrimonio comune, essendo evidente la prevalente componente assistenziale nella fattispecie, giacché la resistente non ha altro reddito.
Esaminando dunque le sopravvenienze, si ritiene di poter confermare che non vi sono gli estremi per una totale eliminazione della contribuzione, non ravvisandosi quell'autonomia della resistente nel procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento che giustificherebbe la revoca in toto del contributo.
Difatti, la dedotta ampia disponibilità patrimoniale della resistente non è desumibile né dalle dichiarazioni dei redditi in atti, da cui emerge piuttosto la notevolissima sperequazione rispetto alle entrate del ricorrente (il quale ad oggi ha una pensione di circa €4.500 mensili), né dai movimenti dei conti correnti da cui emerge che l'unica entrata fissa della resistente è rappresentata dall'assegno divorzile, ma neppure dalle operazioni immobiliari contestate.
In particolare, quanto alle operazioni più risalenti, la resistente ha spiegato che trattasi di scioglimento di comunione ereditaria e che in tale sede sono stati realizzati gli atti contestati.
Risulta invece effettivamente non chiarita la modalità di acquisto dell'immobile di Lucca,
4 risalente al 2021, in relazione alla quale vi è un successivo riconoscimento di debito in favore del figlio, nato da altro rapporto.
Tale ultima operazione è indice, senz'altro, di una certa capacità patrimoniale sommersa della resistente, che, appunto, va valorizzata ai fini di una riduzione dell'assegno, ma che non può assurgere a fondamento unico della totale rimozione del contributo assistenziale erogato dal ricorrente sin dal 1978, anche alla luce dell'età avanzata delle parti.
Va tuttavia al contempo valorizzata la minor capacità economica del ricorrente rispetto alla data in cui è stato pronunciato il divorzio.
Sebbene alla data del divorzio fosse già pacificamente nota la condizione di disabilità della figlia del ricorrente, che era nata da altra relazione nell'anno 1980, può ritenersi verosimile che, come dichiarato dallo stesso, gli oneri per la sua assistenza siano recentemente aumentati, anche in ragione dell'avanzare dell'età dei genitori che debbono necessariamente fare affidamento su una maggiore assistenza esterna.
È poi oggettiva la diminuzione reddituale che deriva dal pensionamento;
ancorché la pensione sia di elevato ammontare, va considerato che, alla data del divorzio, il ricorrente ricopriva l'incarico di primario e svolgeva anche attività libero professionale, dunque beneficiando di entrate senz'altro superiori a quelle attuali.
In ragione della parziale accoglimento domanda proposta e dell'adesione di parte resistente alla proposta conciliativa, tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura pari alla proposta conciliati, con conseguente carico della successiva fase decisionale ex art. 91 c.p.c. sul ricorrente che non vi ha aderito, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 7/1990 del Tribunale di Lucca, pone a carico di Parte_1
a titolo di assegno divorzile in favore di la somma mensile di
[...] Controparte_1
€350, con decorrenza dalla data della domanda (14.1.2025), da versarsi alla stessa entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite.
5 Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI LUCCA
Sezione Civile
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati: dott.ssa Anna Martelli Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore Giudice Relatore dott.ssa Silvia Morelli Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'Avv. MARIA Parte_1 C.F._1
NA BR e dell'Avv. MARIA SANTINELLI, elettivamente domiciliato presso lo studio della prima in CAPANNORI (LU) – Fraz. Camigliano, Loc. S. Gemma, Via Di Tofori
191, giusta procura in calce all'atto introduttivo
RICORRENTE contro
(C.F. , con il patrocinio dell'Avv. MARICA Controparte_1 C.F._2
MARTINELLI, elettivamente domiciliata presso lo studio della stessa in LUCCA-Fraz. Arancio,
Via di Tiglio 451, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
RESISTENTE
Il Pubblico Ministero
INTERVENUTO NECESSARIO
1 Oggetto: modifica condizioni di divorzio
CONCLUSIONI
Ricorrente: “Voglia l'Ill. Mo Tribunale adito, disattesa ogni contraria istanza, previa convocazione delle parti, modificare le condizioni di divorzio disposte con la sentenza n. 7/90 cron. 479 in punto di assegno divorzile e per l'effetto disporre, a far data dalla domanda, che nessun diritto a percepire detto assegno divorzile sussiste in capo alla signora , e nessun obbligo al medesimo titolo sussiste a carico del Dr . Con Controparte_1 Parte_1 vittoria di spese di causa.”
Resistente: “Voglia l'Ill.mo Giudice adìto, disattesa ogni avversa istanza o conclusione, rigettare la domanda formulata da parte ricorrente, dichiarando, altresì, come ancora dovuto l'assegno divorzile a favore della Sig.ra US nella medesima somma fino da oggi percepita o nella diversa somma che verrà ritenuta di Giustizia, anche previa acquisizione della documentazione reddituale di entrambe le parti in Causa” In ogni caso, con condanna alle spese e competenze del presente Giudizio.
RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, depositato in data 23.11.2024 e regolarmente notificato il 14.1.2025, Pt_1
ha domandato la revoca dell'assegno divorzile stabilito in favore della ex moglie
[...]
, con la sentenza n. 7/1990 del Tribunale di Lucca, di originarie Lire Controparte_1
500.000 e ad oggi pari ad €589,72, deducendo: il peggioramento delle proprie condizioni economiche rispetto al divorzio, in quanto il 31.8.2009 aveva cessato l'attività di Primario del reparto di Pneumologia dell'Ospedale di Lucca e dal 15.12.2023 aveva cessato anche l'attività libero-professionale; di aver dovuto sopportare notevoli esborsi per motivi di salute propri e della propria famiglia, specialmente per le esigenze della figlia disabile nata il [...] da Per_1 successiva relazione;
il miglioramento delle condizioni economiche della resistente, la quale aveva compiuto diverse operazioni immobiliari, il 19.11.2021, il 19.12.2013 ed il 6.7.2011, così dimostrando di disporre di adeguati mezzi di sussistenza;
la brevissima durata del matrimonio tra le parti.
Si è costituita , chiedendo il rigetto dell'avversa domanda ed Controparte_1 evidenziando che: la condizione di salute della figlia del ricorrente era già nota al Per_1 momento della pronuncia del divorzio, così come era prevedibile la contrazione dei redditi del ricorrente, a seguito di eventuale pensionamento;
le operazioni immobiliari compiute erano in parte da ricondursi alla regolamentazione della vicenda ereditaria relativa all'immobile che era stato di proprietà dei genitori, in parte, quanto all'acquisto dell'immobile di Lucca effettuato
2 nell'anno 2021, non rilevanti nel suo assetto patrimoniale, giacché la compravendita era stata realizzata con denaro del figlio, tanto che l'immobile, a seguito di riconoscimento di debito del
25.11.2024, era stato ceduto, in compensazione del credito, alla nuora con atto del 26.11.2024.
Acquisita, ex art. 473.bis. 12 c.p.c., la documentazione reddituale e patrimoniale delle parti, il
Collegio ha formulato, ex art. 473bis.21 c.p.c., la seguente proposta conciliativa: “tenendo conto:
- della contrazione reddituale patita dal ricorrente in conseguenza della cessazione dell'attività libero professionale e del collocamento in pensione;
- dei maggiori oneri derivanti al ricorrente per assistenza della figlia disabile (nata da altro matrimonio), in ragione dell'avanzare dell'età di costei e dei genitori e dei conseguenti maggiori esborsi per assistenza domiciliare esterna;
- della complessiva durata del matrimonio (molto breve); - della condizione reddituale e patrimoniale della resistente, come emerge dagli atti, anche in ragione della non completa disclosure su di essa, risultando parziale la produzione documentale e comunque emergendo la titolarità di cespiti immobiliari in uno con operazioni opache, effettuate di concerto con il figlio nato da altro rapporto;
nei seguenti termini: riduzione dell'assegno divorzile in favore della resistente ad €350 mensili, con decorrenza dalla data della domanda (14.1.2025)”
All'udienza del 19.9.2025, parte resistente ha dichiarato di aderire alla proposta formulata, mentre parte ricorrente si è opposta. La causa è dunque trattenuta in decisione, sulle conclusioni di cui in epigrafe.
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La domanda con cui si chiede la revoca o la modifica delle condizioni patrimoniali del divorzio impone al richiedente di fornire la prova della sussistenza di giustificati motivi sopravvenuti, cioè di fatti nuovi sopravvenuti, che incidano sulle condizioni personali o economiche di uno o di entrambi gli ex coniugi e che, quindi, siano modificativi della situazione in relazione alla quale era stata resa la pronuncia di divorzio.
Alla luce della recente pronuncia delle Sezioni Unite (n. 18287/2018), l'assegno divorzile ha natura composita, rispondendo non soltanto ad una funzione assistenziale, ma anche compensativa e perequativa. Pertanto, ai fini della decisione sull'assegno divorzile, compete al giudice di merito una valutazione delle condizioni economico-patrimoniali delle parti, non fondata esclusivamente sull'autosufficienza economica, ma fondata anche sul contributo che
3 ciascuna parte ha apportato alla conduzione della vita familiare ed alla formazione del patrimonio comune.
Nella fattispecie si ritiene, anche in via definitiva, di confermare la riduzione dell'assegno divorzile come da proposta conciliativa formulata in corso di causa.
È indubbio che il matrimonio tra le parti abbia avuto durata molto breve e che da lungo tempo le parti conducano vite distinte, avendo costituito nuovi nuclei familiari. Difatti già con decreto pubblicato in data 4.7.1978, il Tribunale ha omologato la separazione consensuale fra i coniugi, mentre il divorzio è stato pronunciato con sentenza pubblicata in data 12.1.1990 su conclusioni condivise dalle parti.
E, tuttavia, in entrambe le pronunce è stato riconosciuto il diritto al mantenimento della resistente, da ultimo stabilendo un assegno divorzile mensile pari a Lire 500.000 oggi pari ad
€589,72 (compresa la rivalutazione monetaria secondo gli indici Istat).
Dunque, concordemente le parti avevano ritenuto, ab origine, sussistenti i presupposti per disporre tale assegno ed il ricorrente si era spontaneamente impegnato in tal senso, dunque risultando non pertinente, ad oggi, ogni valutazione sulla ridotta durata del matrimonio e sulla limitata contribuzione alla costituzione del patrimonio comune, essendo evidente la prevalente componente assistenziale nella fattispecie, giacché la resistente non ha altro reddito.
Esaminando dunque le sopravvenienze, si ritiene di poter confermare che non vi sono gli estremi per una totale eliminazione della contribuzione, non ravvisandosi quell'autonomia della resistente nel procurarsi i mezzi per il proprio sostentamento che giustificherebbe la revoca in toto del contributo.
Difatti, la dedotta ampia disponibilità patrimoniale della resistente non è desumibile né dalle dichiarazioni dei redditi in atti, da cui emerge piuttosto la notevolissima sperequazione rispetto alle entrate del ricorrente (il quale ad oggi ha una pensione di circa €4.500 mensili), né dai movimenti dei conti correnti da cui emerge che l'unica entrata fissa della resistente è rappresentata dall'assegno divorzile, ma neppure dalle operazioni immobiliari contestate.
In particolare, quanto alle operazioni più risalenti, la resistente ha spiegato che trattasi di scioglimento di comunione ereditaria e che in tale sede sono stati realizzati gli atti contestati.
Risulta invece effettivamente non chiarita la modalità di acquisto dell'immobile di Lucca,
4 risalente al 2021, in relazione alla quale vi è un successivo riconoscimento di debito in favore del figlio, nato da altro rapporto.
Tale ultima operazione è indice, senz'altro, di una certa capacità patrimoniale sommersa della resistente, che, appunto, va valorizzata ai fini di una riduzione dell'assegno, ma che non può assurgere a fondamento unico della totale rimozione del contributo assistenziale erogato dal ricorrente sin dal 1978, anche alla luce dell'età avanzata delle parti.
Va tuttavia al contempo valorizzata la minor capacità economica del ricorrente rispetto alla data in cui è stato pronunciato il divorzio.
Sebbene alla data del divorzio fosse già pacificamente nota la condizione di disabilità della figlia del ricorrente, che era nata da altra relazione nell'anno 1980, può ritenersi verosimile che, come dichiarato dallo stesso, gli oneri per la sua assistenza siano recentemente aumentati, anche in ragione dell'avanzare dell'età dei genitori che debbono necessariamente fare affidamento su una maggiore assistenza esterna.
È poi oggettiva la diminuzione reddituale che deriva dal pensionamento;
ancorché la pensione sia di elevato ammontare, va considerato che, alla data del divorzio, il ricorrente ricopriva l'incarico di primario e svolgeva anche attività libero professionale, dunque beneficiando di entrate senz'altro superiori a quelle attuali.
In ragione della parziale accoglimento domanda proposta e dell'adesione di parte resistente alla proposta conciliativa, tenuto conto che la domanda è stata accolta in misura pari alla proposta conciliati, con conseguente carico della successiva fase decisionale ex art. 91 c.p.c. sul ricorrente che non vi ha aderito, si giustifica l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
a modifica della sentenza n. 7/1990 del Tribunale di Lucca, pone a carico di Parte_1
a titolo di assegno divorzile in favore di la somma mensile di
[...] Controparte_1
€350, con decorrenza dalla data della domanda (14.1.2025), da versarsi alla stessa entro il giorno
5 di ogni mese, a mezzo bonifico bancario, oltre rivalutazione annuale ISTAT;
compensa integralmente le spese di lite.
5 Lucca, così deciso nella camera di consiglio del 19.9.2025
Il Giudice Relatore Il Presidente dott.ssa Maria Giulia D'Ettore dott.ssa Anna Martelli
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