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Sentenza 10 maggio 2025
Sentenza 10 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nuoro, sentenza 10/05/2025, n. 210 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nuoro |
| Numero : | 210 |
| Data del deposito : | 10 maggio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 701/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 701/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MURGIA ANNA RITA, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE ANG. VIA
DEI LIDI SNC, BUDONI, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
PATTERI MILENA e SODDU ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA
DEFFENU N. 45, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.8.1987, tra la sig. e trascritto negli uffici del registro Parte_1 CP_1
del Comune di Torpè n. 7 p. II S.A., ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
le annotazioni e trascrizioni di legge;
2) le parti si obbligano alla divisione dell'immobile di cui sono comproprietari,
immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 39 P.lla 240 sub. 1 e sub. 2, cat. A/2, cl.
7, vani catastali 7, rendita € 469,98, piano seminterrato e al Foglio 39 P.lle 237 e 239 per il terreno circostante, attribuendo alla signora la piena proprietà della parte Pt_1
individuata in rosso nella planimetria allegata, e al signor la piena proprietà della CP_1
parte individuata in azzurro nella planimetria allegata. Una volta concluso il frazionamento da parte del tecnico congiuntamente designato geometra le CP_2
parti si obbligano a formalizzare la divisione dell'immobile davanti al notaio congiuntamente scelto, entro il termine di tre mesi dalla data del frazionamento, fatto salvo un diverso termine in relazione alla disponibilità del notaio. Le spese per il frazionamento e per gli onorari del notaio, saranno ripartite in parti uguali, quelle per la registrazione dell'atto saranno ripartite in proporzione al valore del bene rispettivamente attribuito;
3) la signora rinuncia espressamente all'assegno divorzile che, pertanto, non Pt_1
le sarà più dovuto dal mese di aprile 2025 compreso;
4) compensazione delle spese legali.
Pag. 2 di 6 Conclusioni del Pubblico Ministero:
- considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note a verbale in data 08.04.2025, conclude secondo gli accordi congiunti delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.7.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il giorno 22.8.1987 in Torpè, trascritto CP_1
presso i registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 1987;
che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni e Persona_1 Persona_2
autosufficienti; che la coppia si è separata con sentenza n. 158/2021 del Tribunale di
Nuoro depositata il 1.4.2021; che dalla separazione non vi è stata riconciliazione né è
ripresa la convivenza tra i coniugi;
che dalla data di comparizione delle parti davanti al
Presidente è decorso il termine di legge e che la comunione materiale e spirituale non può
essere ricostituita.
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di importo pari ad € 250,00 mensili.
Con comparsa depositata il 6.10.2023 si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto in via preliminare fissare nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto del termine a difesa del resistente;
nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.08.1987, tra la sig. e Parte_1
trascritto negli uffici del registro del Comune di Torpè n. 7 p.II S.A., CP_1
ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile le annotazioni e trascrizioni di
Pag. 3 di 6 legge;
b) rigettare la richiesta di concessione di un assegno divorzile di € 250,00 in favore della signora e a carico del signor 3) In ogni caso, con vittoria Pt_1 CP_1
delle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto l'accordo alle condizioni sopra indicate e hanno chiesto che la causa venisse tenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a dodici mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970,
come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Pag. 4 di 6 Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.8.1987, tra la sig. e trascritto negli uffici del registro Parte_1 CP_1
del Comune di Torpè n. 7 p. II S.A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) prende atto che le parti si obbligano alla divisione dell'immobile di cui sono comproprietarie, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 39 P.lla 240 sub. 1 e sub. 2, cat.
A/2, cl. 7, vani catastali 7, rendita € 469,98, piano seminterrato e al Foglio 39 P.lle 237 e
239 per il terreno circostante, attribuendo alla signora la piena proprietà della parte Pt_1
individuata in rosso nella planimetria allegata, e al signor la piena proprietà della CP_1
parte individuata in azzurro nella planimetria allegata;
4) prende atto che, una volta concluso il frazionamento da parte del tecnico congiuntamente designato geometra le parti si obbligano a formalizzare la CP_2
divisione dell'immobile di fronte al notaio congiuntamente scelto, entro il termine di tre mesi dalla data del frazionamento fatto salvo un diverso termine in relazione alla disponibilità del notaio;
5) prende atto dell'accordo dei coniugi secondo il quale le spese per il frazionamento e per gli onorari del notaio saranno ripartite in parti uguali e che quelle per la registrazione dell'atto saranno ripartite in proporzione al valore del bene rispettivamente attribuito;
6) prende atto della rinuncia della signora all'assegno divorzile a partire dal Pt_1
mese di aprile 2025 compreso;
7) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
Pag. 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di NUORO
SEZIONE COLLEGIALE CIVILE
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Tiziana Longu Presidente relatore dott.ssa Francesca Lecis Giudice
dott. Cosimo Gabbani Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I grado iscritta al n. r.g. 701/2023 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1
MURGIA ANNA RITA, elettivamente domiciliata in VIA NAZIONALE ANG. VIA
DEI LIDI SNC, BUDONI, presso lo studio del difensore
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con il patrocinio degli avv.ti CP_1 C.F._2
PATTERI MILENA e SODDU ANTONELLA, elettivamente domiciliato in VIA
DEFFENU N. 45, presso lo studio dei difensori
RESISTENTE
con l'intervento del PUBBLICO MINISTERO
Pag. 1 di 6 CONCLUSIONI
1) dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.8.1987, tra la sig. e trascritto negli uffici del registro Parte_1 CP_1
del Comune di Torpè n. 7 p. II S.A., ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile
le annotazioni e trascrizioni di legge;
2) le parti si obbligano alla divisione dell'immobile di cui sono comproprietari,
immobile distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 39 P.lla 240 sub. 1 e sub. 2, cat. A/2, cl.
7, vani catastali 7, rendita € 469,98, piano seminterrato e al Foglio 39 P.lle 237 e 239 per il terreno circostante, attribuendo alla signora la piena proprietà della parte Pt_1
individuata in rosso nella planimetria allegata, e al signor la piena proprietà della CP_1
parte individuata in azzurro nella planimetria allegata. Una volta concluso il frazionamento da parte del tecnico congiuntamente designato geometra le CP_2
parti si obbligano a formalizzare la divisione dell'immobile davanti al notaio congiuntamente scelto, entro il termine di tre mesi dalla data del frazionamento, fatto salvo un diverso termine in relazione alla disponibilità del notaio. Le spese per il frazionamento e per gli onorari del notaio, saranno ripartite in parti uguali, quelle per la registrazione dell'atto saranno ripartite in proporzione al valore del bene rispettivamente attribuito;
3) la signora rinuncia espressamente all'assegno divorzile che, pertanto, non Pt_1
le sarà più dovuto dal mese di aprile 2025 compreso;
4) compensazione delle spese legali.
Pag. 2 di 6 Conclusioni del Pubblico Ministero:
- considerato il mutamento del rito da divorzio contenzioso a divorzio congiunto come da note a verbale in data 08.04.2025, conclude secondo gli accordi congiunti delle parti.
FATTO E MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 13.7.2023 ha esposto di aver contratto Parte_1
matrimonio concordatario con il giorno 22.8.1987 in Torpè, trascritto CP_1
presso i registri dello stato civile di quel Comune al n. 7, Parte II, Serie A, dell'anno 1987;
che dall'unione sono nati i figli e entrambi maggiorenni e Persona_1 Persona_2
autosufficienti; che la coppia si è separata con sentenza n. 158/2021 del Tribunale di
Nuoro depositata il 1.4.2021; che dalla separazione non vi è stata riconciliazione né è
ripresa la convivenza tra i coniugi;
che dalla data di comparizione delle parti davanti al
Presidente è decorso il termine di legge e che la comunione materiale e spirituale non può
essere ricostituita.
Ciò premesso, la ricorrente ha domandato la cessazione degli effetti civili del matrimonio e il riconoscimento in proprio favore di un assegno divorzile di importo pari ad € 250,00 mensili.
Con comparsa depositata il 6.10.2023 si è costituito in giudizio , il CP_1
quale ha chiesto in via preliminare fissare nuova udienza di comparizione delle parti nel rispetto del termine a difesa del resistente;
nel merito dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data 22.08.1987, tra la sig. e Parte_1
trascritto negli uffici del registro del Comune di Torpè n. 7 p.II S.A., CP_1
ordinando ai competenti Ufficiali dello Stato Civile le annotazioni e trascrizioni di
Pag. 3 di 6 legge;
b) rigettare la richiesta di concessione di un assegno divorzile di € 250,00 in favore della signora e a carico del signor 3) In ogni caso, con vittoria Pt_1 CP_1
delle spese, diritti e onorari del presente giudizio da distrarsi in favore dei sottoscritti procuratori antistatari.
All'udienza dell'8.4.2025 le parti hanno dato atto di aver raggiunto l'accordo alle condizioni sopra indicate e hanno chiesto che la causa venisse tenuta in decisione, con rinuncia ai termini per il deposito di comparse e repliche.
Il Giudice ha rimesso la causa al Collegio per la decisione.
La domanda avanzata dalle parti è fondata e va accolta.
Considerato l'accordo tra i coniugi, il Tribunale deve limitarsi a verificare la sussistenza dei presupposti previsti dalla legge e ad accertare che le clausole di divorzio non siano in contrasto con le norme di ordine pubblico.
Dai documenti acquisiti, risulta che dalla comparizione dei coniugi davanti al
Presidente del Tribunale è decorso il termine superiore a dodici mesi.
Secondo quanto dichiarato dalle parti, da allora non si è più ricostituita la comunione materiale e spirituale tra loro.
Sussistono, pertanto, le condizioni previste dall'art. 3 n. 2, lett. b) della L. 898/1970,
come novellato dall'art. 5 della L. 74/87 e successive modifiche, per la dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio.
Le spese di lite vanno compensate tra le parti come dalle stesse richiesto.
P.Q.M.
Pag. 4 di 6 Il Tribunale di Nuoro in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, così giudica:
1) dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
22.8.1987, tra la sig. e trascritto negli uffici del registro Parte_1 CP_1
del Comune di Torpè n. 7 p. II S.A;
2) ordina all'Ufficiale di Stato Civile le conseguenti trascrizioni;
3) prende atto che le parti si obbligano alla divisione dell'immobile di cui sono comproprietarie, distinto in Catasto Fabbricati al Foglio 39 P.lla 240 sub. 1 e sub. 2, cat.
A/2, cl. 7, vani catastali 7, rendita € 469,98, piano seminterrato e al Foglio 39 P.lle 237 e
239 per il terreno circostante, attribuendo alla signora la piena proprietà della parte Pt_1
individuata in rosso nella planimetria allegata, e al signor la piena proprietà della CP_1
parte individuata in azzurro nella planimetria allegata;
4) prende atto che, una volta concluso il frazionamento da parte del tecnico congiuntamente designato geometra le parti si obbligano a formalizzare la CP_2
divisione dell'immobile di fronte al notaio congiuntamente scelto, entro il termine di tre mesi dalla data del frazionamento fatto salvo un diverso termine in relazione alla disponibilità del notaio;
5) prende atto dell'accordo dei coniugi secondo il quale le spese per il frazionamento e per gli onorari del notaio saranno ripartite in parti uguali e che quelle per la registrazione dell'atto saranno ripartite in proporzione al valore del bene rispettivamente attribuito;
6) prende atto della rinuncia della signora all'assegno divorzile a partire dal Pt_1
mese di aprile 2025 compreso;
7) compensa le spese di lite.
Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di legge.
Pag. 5 di 6 Così deciso in Nuoro, nella camera di consiglio del 9 maggio 2025.
Il Presidente est.
Dott.ssa Tiziana Longu
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