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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Lecce, sentenza 28/01/2025, n. 54 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Lecce |
| Numero : | 54 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
R E P U B B L I C A I T A L I A N A
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Lecce - Sezione seconda Civile - composta dai magistrati:
1) Dott.ssa Cinzia MONDATORE - Presidente rel.
2) Dott. Gianluca FIORELLA - Giudice
3) Dott.ssa Agnese DI BATTISTA - Giudice ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 4244 del Ruolo Generale delle cause dell'anno 2024,
T R A
(c.f.: ), rappresentata e difesa dall'avv. Maria Lucia Parte_1 C.F._1
Grezio, come da mandato in atti;
E
(c.f.: ), rappresentato e difeso dall'avv. Pamela Controparte_1 C.F._2
Spennato, come da mandato in atti;
- RICORRENTI -
OGGETTO: ricorso congiunto per la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale e dei contributi economici nei confronti dei figli.
Per l'udienza del 12 dicembre 2024 davanti alla relatrice, svoltasi mediante trattazione scritta, entrambe le parti hanno depositato note scritte, chiedendo congiuntamente l'accoglimento delle domande in ricorso. Il P.M., a cui gli atti sono stati ritualmente trasmessi per il suo intervento, nulla ha osservato.
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RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Con il ricorso depositato l'11.10.2024 le parti indicate in epigrafe, dato atto della cessazione della loro convivenza, hanno chiesto regolamentarsi, nei termini tra loro concordati, l'esercizio della responsabilità genitoriale e il contributo economico di ciascuno in favore della figlia di minore età.
La regolamentazione concordata e indicata in ricorso è adeguata agli interessi della figlia delle parti,
, nata il [...], sicché può essere posta a base della presente decisione. Persona_1
Nulla va disposto in ordine all'onere delle spese processuali, trattandosi di procedimento a domanda congiunta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Lecce, definitivamente pronunciando sul ricorso proposto congiuntamente da e Controparte_1 Pt_1
con l'intervento del Pubblico Ministero, così provvede:
[...]
a) dispone che i rapporti tra i genitori siano regolati dalle seguenti condizioni, tra loro concordate:
b) “a) SULL'AFFIDAMENTO.
La minore sarà affidata ad entrambi i genitori, secondo le disposizioni dell'affidamento condiviso, con collocazione prevalente presso il domicilio della madre, in via San Bartolo, 51 – Corsano (LE).
In virtù del tipo di affidamento richiesto le decisioni più importanti nell'interesse di relative all'educazione, Per_1 alla formazione scolastica e alla salute;
nonché, città di residenza, attività extra scolastiche e le relazioni sociali saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dei minori. A tal proposito sarà onere di entrambi i genitori collaborare su tutte le questioni relative della figlia in armonia.
b) SUL DIRITTO DI VISITA.
La minore vedrà il padre martedì, giovedì e sabato: il padre (o i nonni) la prenderà dal nido in Tiggiano alle
14.30/15.00 e la tratterà con sé fino alle 19.00. Il padre – previa comunicazione alla madre – in questi giorni potrà trattenere anche per cena e riaccompagnarla entro le 20.30 in inverno, le 21.00 in estate. La domenica si Per_1 segue l'alternanza (una domenica con la madre, una col padre): dalle ore 10.00 fino alle 17.00 sia inverno che estate.
Le vacanze natalizie, a partire da Natale 2024 la madre terrà dalle 9.30 alle 15.30; il 26 dicembre dalle Per_1
16.30 alle 20.00. Il primo Gennaio 2025 terrà la minore dalle 16.30 alle 20.00; il 6 gennaio dalle ore 9.30 alle
15.00. Si procederà con alternanza negli anni seguenti;
le vacanze Pasquali del 2025, il padre terrà la piccola il giorno di Pasqua dalle 9.00 alle 16.00; il lunedì dell'Angelo dalle 17.00 alle 20.00.
Il 25 aprile;
Primo maggio;
Il due giugno i genitori si alterneranno.
Per le vacanze estive: il padre terrà per 15 giorni nel mese di luglio e 15 giorni nel mese di agosto (secondo il Per_1 suo piano ferie) dalle 10.00 alle ore 18.00.
Si procederà, poi, all'inserimento di un pernotto a fine settimane alternati dalle ore 18.00 del sabato alle ore 18.00 della domenica con la crescita della minore.
Festa della mamma e del papà e relativi compleanni con rispettivo genitore.
Compleanni dei figli ad anni alterni, pranzo con la madre e cena con il padre.
Ogni variazione al suddetto calendario dei genitori deve essere preventivamente e tempestivamente concordata tra le parti, senza pregiudizio per il diritto di visita reciproco.
Le parti si impegnano a garantire la frequentazione della figlia con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale in un'ottica di armonia familiare. Le vacanze fuori residenza saranno autorizzate sempre dall'altro genitore.
Si precisa, visto la tenera età di che entrambi i genitori eviteranno il coinvolgimento della figlia nelle rispettive Per_1 nuove relazioni sentimentali non durature.
c) SULLA CASA FAMILIARE E IL MANTENIMENTO DEL MINORE. La casa familiare sita in Corsano (LE) alla via della Berchet, di proprietà del sig. , rimarrà nella disponibilità CP_1 di questo ultimo.
La sig.ra porterà con sé nella sua nuova abitazione oltre agli effetti personali suoi e della minore anche il corredo Pt_1 tessile che non è stato ancora trasferito ed un settimino in legno e alcuni vasi e una lampada di sua proprietà.
Il sig. , entro il giorno 11 di ogni mese, verserà il contributo per il mantenimento di pari ad euro CP_1 Per_1
250,00, mensili, annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT. Dalla sottoscrizione del presente atto il mantenimento andrà versato esclusivamente a mezzo bonifico.
Il sig. corrisponderà, altresì, alla sig.ra il 50% delle spese straordinarie, preventivamente concordate e CP_1 Pt_1 documentate, per le quali ci si riporta al Protocollo di Intesa in materia di spese straordinarie nei procedimenti familiari del Tribunale di Lecce che viene consegnato alle parti dai propri avvocati.
L'assegno unico familiare verrà interamente percepito dalla sig.ra , con espressa rinuncia del padre, Parte_1
, alla sua quota di AU erogato da Controparte_1 CP_2
SUI RAPPORTI TRA LE PARTI.
Le parti prestano sin d'ora il consenso reciproco al rilascio e/o al rinnovo dei passaporti, consentendo altresì che ciascuno possa inserire i figli nel proprio passaporto.
d) IN MERITO AI BENI DI AZZURRA.
Le parti danno atto che hanno già suddiviso i preziosi ricevuti nelle ricorrenze da in accordo, pertanto si Per_1 impegnano a custodirli e ripararli in caso di necessità a proprie spese.
Concordano anche che nessun bene della bambina potrà essere alienato – senza il consenso dell'altro genitore.”.
c) nulla per le spese.
Così deciso in Lecce, nella camera di consiglio del 13.1.2025.
La Presidente est.
dott.ssa Cinzia Mondatore