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Sentenza 13 agosto 2025
Sentenza 13 agosto 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Pordenone, sentenza 13/08/2025, n. 461 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Pordenone |
| Numero : | 461 |
| Data del deposito : | 13 agosto 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 2342/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. , con l'Avv. SACILOTTO Parte_1 C.F._1
ELISA e con l'Avv. D'AGOSTINI FRANCESCA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. PANSERI CP_1 C.F._2
MAURIZIO;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Dobbiaco (BZ) il
10/12/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita in data 12/10/2020 e provvedimento del PM, Dott. Marco Faion, del 19/10/2020;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Controparte_2
08/03/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e CP_3
, nata a [...] il [...];
[...] e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DOBBIACO (BZ).
Assunti provvedimenti indifferibili e urgenti, nominato un curatore speciale per il convenuto, chieste informazioni sulla vigilanza della misura di sicurezza cui egli è sottoposto, e cioè la libertà vigilata per la durata di anni uno (sentenza n.
156/2024 – Tribunale di Pordenone), disposti gli opportuni adempimenti per garantire il contradditorio, all'udienza del 07/07/2025, il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti in modifica delle condizioni della separazione, ovvero, confermarsi il provvedimento pronunciato ex art. 473
bis.15 c.p.c. sull'affido esclusivo della minore alla madre sino al CP_3
raggiungimento della maggiore età di quest'ultima; rideterminarsi in euro
400,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli, da versarsi secondo le modalità e scadenze stabilite in sede di separazione, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat se in aumento;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre in quanto genitore convivente con i figli. Inoltre, ha disposto Parte_1
che la Guardia di Finanza - Polizia Tributaria di Pordenone esegua, con facoltà
di subdelega, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di
, ed ha rinviato la causa al 30/01/2026. Dinanzi al Giudice CP_1
relatore il difensore di parte ricorrente ha chiesto, altresì, la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cui il
Pag. 2 di 4 difensore di parte convenuta si è associato. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 19/10/2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 3 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in DOBBIACO (BZ) il 10/12/2005; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 13, parte II, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 07/07/2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
13/08/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
Dott. Giorgio Cozzarini
Pag. 4 di 4
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PORDENONE
Sezione Civile
N. R.G. 2342/2024
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio in persona dei magistrati:
dott. Giorgio Cozzarini Presidente
dott. Francesco Tonon Giudice
dott.ssa Chiara Ilaria Risolo Giudice relatore ha pronunziato la seguente
SENTENZA
non definitiva nel procedimento per divorzio promosso da
(C.F. , con l'Avv. SACILOTTO Parte_1 C.F._1
ELISA e con l'Avv. D'AGOSTINI FRANCESCA;
RICORRENTE
contro
(C.F. ), con l'Avv. PANSERI CP_1 C.F._2
MAURIZIO;
RESISTENTE
i quali hanno contratto matrimonio concordatario in Dobbiaco (BZ) il
10/12/2005, in regime patrimoniale di separazione dei beni;
separati con accordo di negoziazione assistita in data 12/10/2020 e provvedimento del PM, Dott. Marco Faion, del 19/10/2020;
con i seguenti figli: , nato a [...] il Controparte_2
08/03/2006, maggiorenne ma non economicamente autosufficiente, e CP_3
, nata a [...] il [...];
[...] e con l'intervento del Pubblico Ministero.
CONCLUSIONI
Come da verbale di udienza del 07 luglio 2025.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Le parti hanno contratto matrimonio concordatario in data 10/12/2005, trascritto presso il registro dello stato civile del comune di DOBBIACO (BZ).
Assunti provvedimenti indifferibili e urgenti, nominato un curatore speciale per il convenuto, chieste informazioni sulla vigilanza della misura di sicurezza cui egli è sottoposto, e cioè la libertà vigilata per la durata di anni uno (sentenza n.
156/2024 – Tribunale di Pordenone), disposti gli opportuni adempimenti per garantire il contradditorio, all'udienza del 07/07/2025, il Giudice relatore ha pronunciato i seguenti provvedimenti in modifica delle condizioni della separazione, ovvero, confermarsi il provvedimento pronunciato ex art. 473
bis.15 c.p.c. sull'affido esclusivo della minore alla madre sino al CP_3
raggiungimento della maggiore età di quest'ultima; rideterminarsi in euro
400,00 mensili il contributo paterno per il mantenimento ordinario dei figli, da versarsi secondo le modalità e scadenze stabilite in sede di separazione, con rivalutazione automatica annuale secondo gli indici Istat se in aumento;
disporsi che l'assegno unico universale sia percepito integralmente dalla madre in quanto genitore convivente con i figli. Inoltre, ha disposto Parte_1
che la Guardia di Finanza - Polizia Tributaria di Pordenone esegua, con facoltà
di subdelega, indagini sui redditi, sui patrimoni e sull'effettivo tenore di vita di
, ed ha rinviato la causa al 30/01/2026. Dinanzi al Giudice CP_1
relatore il difensore di parte ricorrente ha chiesto, altresì, la pronuncia di sentenza non definitiva di cessazione degli effetti civili del matrimonio, a cui il
Pag. 2 di 4 difensore di parte convenuta si è associato. La causa è stata quindi rimessa al
Collegio per la pronuncia di sentenza non definitiva sullo status.
La domanda di cessazione degli effetti civili del matrimonio deve essere accolta.
Risulta, infatti, dimostrato l'avvenuto decorso, alla data del deposito del ricorso,
del termine di legge (di cui al secondo capoverso della lettera b, numero 2,
dell'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, come modificata dalla legge n.55/2015) decorrente dalla data dell'udienza di comparizione dei coniugi dinanzi al presidente nel giudizio di separazione personale, concluso con l'omologa del 19/10/2020; da allora i coniugi vivono ininterrottamente separati ed il Collegio deve escludere ogni possibilità di ricostituzione del consorzio familiare alla luce del tempo ormai trascorso dalla separazione e del contegno processuale ed extraprocessuale delle parti, che dimostrano che la comunione materiale e spirituale tra i coniugi si è definitivamente esaurita.
Deve, pertanto, pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti, ordinandosi al competente ufficiale dello stato civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e disponendosi la prosecuzione del procedimento dinanzi al giudice istruttore sulle domande accessorie, ai sensi dell'art. 4, comma 12 l. n. 898 del 1970 e successive modifiche.
La regolamentazione delle spese di causa deve essere rinviata alla pronuncia definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, non definitivamente pronunciando, con l'intervento del Pubblico Ministero:
DICHIARA
Pag. 3 di 4 la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto da Parte_1
e in DOBBIACO (BZ) il 10/12/2005; CP_1
ORDINA
all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune in cui il matrimonio fu trascritto di procedere all'annotazione della presente sentenza (registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005, atto n. 13, parte II, serie A);
RIMETTE
la causa in istruttoria come da ordinanza pronunciata in data 07/07/2025.
RINVIA
all'esito del giudizio la definizione delle spese di lite.
Così deciso nella camera di consiglio del Tribunale di Pordenone, in data
13/08/2025.
Il Giudice estensore
Il Presidente
Dott.ssa Chiara Ilaria Risolo
Dott. Giorgio Cozzarini
Pag. 4 di 4