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Sentenza 7 ottobre 2025
Sentenza 7 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Udine, sentenza 07/10/2025, n. 357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Udine |
| Numero : | 357 |
| Data del deposito : | 7 ottobre 2025 |
Testo completo
949/24 R.G. Lav.
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 07.10.25, avanti al Giudice dott.ssa ES EG, sono comparsi l'avv. Piercarlo
Pasinato in sostituzione dell'avv. Francesca Raffaele e dell'avv. Francesco Chetoni per parte ricorrente e l'avv. Danilo Della Rosa in sostituzione dell'avv. UC Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Piercarlo Pasinato chiede che venga accertata la condizione della minore Persona_1 quale soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e chiede che nulla sia posto a carico dei ricorrenti quanto a spese di lite e CTU e comunque si richiama ai ricorsi.
L'avv. Danilo Della Rosa chiede il rigetto del ricorso perché infondato all'esito della nuova CTU che ha confermato quella già resa in sede di ATP con spese di causa rifuse a e di CTU a carico dei CP_1 ricorrenti.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES EG
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
EG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 949/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata da , nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2
e da , nata a [...] il [...], (c.f. C.F._2 Parte_3
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._3 minore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Raffaele e dall'avv.to Francesco Chetoni
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Maria FORAMITI, Paolo
TT e UC RO
-resistente-
oggetto: opposizione ad A.T.P.O.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ed in accoglimento del presente ricorso, ogni diversa e contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa e reietta: Accertare e dichiarare che il quadro clinico e diagnostico di
[...] soddisfa il presupposto sanitario previsto dalla Legge n. 289/1990 e che quindi, Pt_1 [...]
è “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età” e, Pt_1 per l'effetto, riconoscere alla stessa il diritto di beneficiare della provvidenza economica dell'indennità mensile di frequenza a far data dall'intervenuta sospensione del 12/09/2023, compresi dunque i ratei maturati e quelli maturandi e fino all'effettivo soddisfo. Con riserva per l'indicazione CP_ del proprio C.T.P. nel termine assegnando. In ogni caso, con condanna di al pagamento delle spese di giudizio, anche di C.T.U. e C.T.P., ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
CP_1
Rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 14.03.24, , rappresentata dai Parte_1 genitori e chiedeva di disporre, in via preventiva, la consulenza Parte_2 Parte_3 tecnica d'ufficio per l'accertamento, in suo favore, della sussistenza del requisito biologico sanitario per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 e ss. della L. n. 289/1990, nonché per l'accertamento e il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992
a decorrere dalla data della relativa sospensione e revoca.
La difesa attorea, in particolare, deduceva che alla ricorrente era stata diagnosticata, fin dal 2015,
l'Eteroplasia ossea progressiva e che la stessa presentava un profilo cognitivo disomogeneo che sembrava ascrivibile ad un disturbo non verbale, fragilità visuoprassico costruttive e fini/grosso- motorie, difficoltà nell'automatizzazione dei processi di letto-scrittura e fragilità nelle funzioni esecutive-attentive, integrante pienamente le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età richieste per la concessione del beneficio economico invocato e per il riconoscimento CP_ dello stato di portatore di handicap, inizialmente riconosciuti dall' nel 2022 e poi revocati, senza che vi fosse alcun miglioramento.
Costituitosi in giudizio, l' ha sostenuto invece la correttezza delle conclusioni della CP_1
Commissione medica.
Il Giudice, quindi, conferiva l'incarico al CTU dott. . Persona_2
A conclusione delle operazioni di consulenza tecnica il dott. depositava la relazione di Per_2
CTU, riconoscendo soltanto lo stato di “portatore di handicap (comma 1 art.3)” ai sensi dell'art.4 della L. 104/92 e di “Alunno in situazione di Handicap ai sensi del DPCM 185/2006” dal momento della revisione (12.09.2023), ritenendo viceversa non ravvisabili i requisiti per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza.
Con decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c., il Giudice assegnava, quindi, alle parti il termine di quindici giorni per il deposito in Cancelleria di eventuali contestazioni alle conclusioni del CTU, contestazioni che venivano depositate in data 9.10.24 da parte ricorrente.
In seguito alle stesse, con ricorso depositato in data 7.11.24, proponeva opposizione Parte_1 agli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo il rinnovo della CTU, al fine di sentire accertare e dichiarare, in riforma degli esiti negativi del precedente accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la sussistenza dei requisiti biologico-sanitari necessari anche al riconoscimento del vantato diritto all'indennità mensile di frequenza, con decorrenza dalla data in cui tale provvidenza non le era stata riconosciuta.
La ricorrente si doleva dell'incompletezza dell'indagine medico-legale condotta dall'ausiliario del
Giudice, che non aveva correttamente valutato il quadro clino patologico d'insieme, posto che, unitamente alla malattia rara diagnosticabile, ella presentava un profilo cognitivo disomogeneo ascrivibile ad un disturbo non verbale, con difficoltà nell'automatizzazione dei processi di letto- scrittura e fragilità nelle funzioni esecutive-attentive.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso, anche alla luce della CP_1 esauriente valutazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
La causa era istruita documentalmente e mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con incarico conferito alla dott.ssa . Per_3
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 07.10.25.
-------------ooooo------------
Il Giudicante evidenzia che il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Infatti, il fondamento giuridico del beneficio in discussione è rinvenibile nella Legge n. L. 289/1990, che all'art. 1 dispone che:
“
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
(…)
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3 (…)”.
Nella presente opposizione si contestano le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, laddove l'ausiliario del Giudice ha ritenuto che “…la diagnosi di malattia rara NON comporta automaticamente il diritto al riconoscimento all'invalidità civile. Nel caso in esame, come già enunciato in bozza, i noduli calcifici sottocutanei, unica manifestazione clinica della malattia rara di cui la piccola è affetta (ovvero l'Eteroplasia Ossea Progressiva), attualmente non Pt_1 interferiscono in alcun modo sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni tipiche dell'età di
. Si ribadisce pertanto che nel caso della piccola non risulta soddisfatto il requisito Per_4 Pt_1 sanitario per poter considerare la minore invalida civile.” (v. pag. 31-32 consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. prodotta sub doc. B, allegato al ricorso). Per_2
Ciò premesso, merita evidenziare come la valutazione depositata nel presente procedimento dall'ausiliario del Giudice dott.ssa , che ha confermato le considerazioni contenute nella Per_3 valutazione operata in sede di accertamento tecnico preventivo, possa ritenersi esauriente e correttamente motivata e agli esiti della stessa occorre necessariamente attenersi, anche perché nella consulenza in questione trovano esauriente risposta, oltretutto, le specifiche censure mosse dalla ricorrente per il tramite del suo consulente di parte.
Infatti, la CTU dott.ssa , dopo aver premesso che “…nel caso della minore Per_3 Parte_1 coesistono due condizioni da valutare: una legata a una patologia genetica rara e una legata a un disturbo dello sviluppo neuropsichico. Al fine del riconoscimento della condizione di invalido civile, secondo la normativa, il minore deve presentare “difficoltà persistenti” nello svolgimento delle
“funzioni e i compiti dell'età”. Dunque, l'oggetto della valutazione medico legale è l'accertamento della presenza di difficoltà che interessino le funzioni e i compiti propri dell'età del soggetto, trattandosi di un'età evolutiva che comporta degli ambiti diversi da prendere in considerazione.
Nello specifico, nel caso di si tratta di una situazione non più di primissima infanzia ma di Pt_1 seconda infanzia, ove andranno valutati gli aspetti relativi in primis al proficuo apprendimento scolastico, ma anche quelli di gioco e relazione, attività sportiva e/od hobbistica”, ha confermato che “In base a quanto documentato e a quanto riferito in sede di visita, la patologia genetica dalla quale risulta affetta la minore non determina una limitazione nello svolgimento dell'attività di educazione motoria a scuola, né di attività sportiva extra-scolastica che ha frequentato
(intraprendendo diverse tipologie di sport) sino a febbraio 2025 e ha poi interrotto perché non più di suo gradimento. Dal punto di vista dell'apprendimento scolastico, il rendimento nel corso dell'anno (nel quale non erano previste ore di sostegno) è risultato sufficiente, con preferenza verso le materie artistiche e difficoltà segnalate solo nella matematica. frequenta regolarmente Pt_1
l'Istituto bilingue, nel quale alcune materie vengono insegnate sia in italiano che in sloveno, con tempo pieno sino alle ore 16:00 e rientro a casa con il trasporto organizzato dalla scuola. Viene descritta unicamente una maggior affaticabilità della mano dominante, la destra, nello svolgimento delle attività di scrittura sotto dettatura;
non vengono riferite particolari differenze nell'assegnazione didattica”.
La dott.ssa ha, quindi, concluso ritenendo che “ non presenti invece i Per_3 Parte_1 requisiti che danno luogo al riconoscimento di una condizione di invalidità civile ai sensi dell'art. 2
L. 118/71, ossia una condizione tale da determinare delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell'età”. La sola diagnosi di una patologia rara non può automaticamente prevedere il riconoscimento di tale condizione, essendo necessario valutare caso per caso la ripercussione clinico-funzionale che essa determina. Poiché soprattutto nel caso dei minori la situazione può avere un carattere evolutivo, si ritiene opportuna una rivalutazione che nel caso in esame può ragionevolmente essere fissata al termine del ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo grado, che inizierà a frequentare dal prossimo anno scolastico.”. Pt_1
In risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente dott. , in cui evidenziava che le Per_5 conclusioni della relazione erano in contrasto con le linee guida dell' e non consideravano i CP_1 disturbi cognitivi presenti, la CTU ha, poi, ribadito che “… la valutazione della ripercussione in termini di invalidità di ciascuna malattia rara vada analizzata caso per caso e non si possa postulare che il soggetto portatore di una malattia rara sia sempre un invalido. Si ritiene di aver ampiamente esaminato, sia sulla base della documentazione sia in sede di operazioni peritali, le ripercussioni che la patologia diagnosticata alla minore ha, nell'ottica delle “difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. Per quanto emerso sia nel Piano Didattico redatto nel novembre 2024 sia al momento della visita, la minore ha portato a termine l'anno scolastico (in una scuola a insegnamento bilingue e a tempo pieno) senza particolari problematiche, seppur in assenza di insegnanti di sostegno. Non si comprende poi la connessione tra l'asportazione di una piccola lesione sottocutanea che era divenuta dolente al piede (intervento del 14.02.24) e le difficoltà persistenti configuranti la condizione di minore invalido: di fatto, non ne risultava inficiata la deambulazione, che anche al momento della visita era nella norma. riferiva di aver praticato Pt_1 regolarmente l'attività fisica a scuola e di avere da poco interrotto quella extra-scolastica, ma solo per un mutato interesse in attesa di riprendere un'altra tipologia di sport. (…) Anche
l'apprendimento scolastico, si ribadisce, non ha risentito della mancanza delle insegnanti di sostegno
e ha ottenuto dei risultati sufficienti, risultando presente unicamente un deficit nell'attenzione e nella concentrazione, che non è legato alla patologia rara della quale è portatrice. Non sono emersi chiari aspetti di necessità di lavoro differenziato e tempistiche diverse rispetto agli altri compagni, né problematiche nella relazione con gli altri (vedasi schema riportato a pagina 17, ove tale aspetto è descritto come di livello “buono”, ossia il massimo). Dalla più recente relazione combinata tra psicologa e neuropsichiatra si è confermato che l'abilità intellettiva globale della bambina è nella norma.”.
In conclusione, ritiene il Giudice, aderendo alle valutazioni dei CTU, che l'opposizione sia infondata, difettando il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità scolastica di frequenza.
Si deve, infine, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis cod. proc. civ. all'esito del deposito della consulenza ove (una o entrambe) le parti dichiarino di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine perentorio all'uopo fissato— sempre che al dissenso faccia seguito la rituale introduzione del giudizio di cui al comma sei della norma (Cass. nr. 8533, in motivazione, punto 7.1)— vengono meno le condizioni per la emissione del decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario”, evidenziando che “il presupposto della «assenza di contestazione» viene a mancare, per le già indicate ragioni, non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del ctu (come nella fattispecie di causa, in cui era oggetto di contestazione unicamente la decorrenza del requisito sanitario accertato dal ctu). Del resto, la parte nell'atto di dissenso non ha alcun onere di specificare i motivi di contestazione (Cass. sez. lav. 15.06.2015 nr. 12332) sicché prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non sarebbe neppure in grado di apprezzare l'eventuale condivisione di alcune delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”
(Cass. n. 3377/2019).
La Cassazione ha, quindi, sottolineato che al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione, dovendo, quindi, lo stesso pronunciarsi anche sulla parte delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo alla luce del principio di non contestazione.
Pertanto, posto che l'opposizione svolta da parte ricorrente ex art 445-bis, comma 6 cod. proc. civ. verteva esclusivamente sul mancato riconoscimento del beneficio dell'indennità scolastica di frequenza, in questa sede si deve confermare l'esito della consulenza medico legale disposta nella prima fase del presente procedimento, laddove il dott. aveva ritenuto di “concedere il Per_2 riconoscimento dello stato di “PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART.3)” (ai sensi dell'art.4 della L. 05 febbraio 1992, n°104) e di “Alunno in situazione di Handicap ai sensi del DPCM
185/2006” dal momento della revisione (12.09.2023)” (v. pag. 32 consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. prodotta sub doc. B, allegato al ricorso), alla luce del principio di non Per_2 contestazione ex art. 115 c.p.c..
Da ultimo, attesa la parziale soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU, come separatamente liquidate, CP_1 anche per la precedente fase di ATP, stante la sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti di legge per fruire dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES EG, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti per il Parte_1 riconoscimento dello stato di “portatore di handicap (comma 1 art. 3)” ai sensi dell'art. 4 della
L. 05 febbraio 1992, n°104) e di “alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM
185/2006” dal momento della revisione (12.09.23);
2. Rigetta, quanto al riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza, il ricorso;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa. CP_1
Udine, 07.10.25
Il Giudice dott.ssa ES EG
TRIBUNALE DI UDINE
VERBALE D'UDIENZA
All'udienza del 07.10.25, avanti al Giudice dott.ssa ES EG, sono comparsi l'avv. Piercarlo
Pasinato in sostituzione dell'avv. Francesca Raffaele e dell'avv. Francesco Chetoni per parte ricorrente e l'avv. Danilo Della Rosa in sostituzione dell'avv. UC Iero per parte resistente . CP_1
Il Giudice invita le parti a discutere la causa.
L'avv. Piercarlo Pasinato chiede che venga accertata la condizione della minore Persona_1 quale soggetto portatore di handicap ai sensi della legge 104/92 e chiede che nulla sia posto a carico dei ricorrenti quanto a spese di lite e CTU e comunque si richiama ai ricorsi.
L'avv. Danilo Della Rosa chiede il rigetto del ricorso perché infondato all'esito della nuova CTU che ha confermato quella già resa in sede di ATP con spese di causa rifuse a e di CTU a carico dei CP_1 ricorrenti.
Il Giudice, esaurita la discussione orale e udite le conclusioni delle parti che dichiarano di rinunciare ad assistere alla lettura della sentenza, si ritira in camera di consiglio, all'esito della quale, non più presenti le parti predette, pronuncia sentenza con cui definisce il giudizio dando lettura della sentenza medesima.
Il Giudice
dott.ssa ES EG
REPUBBLICA ITALIANA
IL TRIBUNALE DI UDINE
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, nella persona del Giudice dott.ssa ES
EG, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa iscritta al n. R.G. 949/2024
Promossa da:
, nata a [...] il [...], (c.f. ), Parte_1 C.F._1 rappresentata da , nato a [...] il [...], (c.f. Parte_2
e da , nata a [...] il [...], (c.f. C.F._2 Parte_3
, in qualità di genitori esercenti la responsabilità genitoriale sulla figlia C.F._3 minore, rappresentata e difesa dall'avv.to Francesca Raffaele e dall'avv.to Francesco Chetoni
-ricorrente- contro
(C. F. , in persona del Controparte_2 P.IVA_1
Presidente pro tempore, rappresentato e difeso dagli avv.ti Franco Maria FORAMITI, Paolo
TT e UC RO
-resistente-
oggetto: opposizione ad A.T.P.O.
sulle seguenti conclusioni di parte
: Parte_1
Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, in funzione del Giudice del Lavoro, per le ragioni di fatto e di diritto sopra esposte ed in accoglimento del presente ricorso, ogni diversa e contraria deduzione, eccezione ed istanza disattesa e reietta: Accertare e dichiarare che il quadro clinico e diagnostico di
[...] soddisfa il presupposto sanitario previsto dalla Legge n. 289/1990 e che quindi, Pt_1 [...]
è “minore con difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età” e, Pt_1 per l'effetto, riconoscere alla stessa il diritto di beneficiare della provvidenza economica dell'indennità mensile di frequenza a far data dall'intervenuta sospensione del 12/09/2023, compresi dunque i ratei maturati e quelli maturandi e fino all'effettivo soddisfo. Con riserva per l'indicazione CP_ del proprio C.T.P. nel termine assegnando. In ogni caso, con condanna di al pagamento delle spese di giudizio, anche di C.T.U. e C.T.P., ai sensi dell'art. 91 c.p.c..
CP_1
Rigettare o dichiarare inammissibile il ricorso. Spese e onorari di lite rifusi.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso ex art. 445 bis c.p.c., depositato in data 14.03.24, , rappresentata dai Parte_1 genitori e chiedeva di disporre, in via preventiva, la consulenza Parte_2 Parte_3 tecnica d'ufficio per l'accertamento, in suo favore, della sussistenza del requisito biologico sanitario per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza di cui all'art. 1 e ss. della L. n. 289/1990, nonché per l'accertamento e il riconoscimento dello status di handicap ai sensi dell'art. 3 L. 104/1992
a decorrere dalla data della relativa sospensione e revoca.
La difesa attorea, in particolare, deduceva che alla ricorrente era stata diagnosticata, fin dal 2015,
l'Eteroplasia ossea progressiva e che la stessa presentava un profilo cognitivo disomogeneo che sembrava ascrivibile ad un disturbo non verbale, fragilità visuoprassico costruttive e fini/grosso- motorie, difficoltà nell'automatizzazione dei processi di letto-scrittura e fragilità nelle funzioni esecutive-attentive, integrante pienamente le difficoltà persistenti a svolgere le funzioni ed i compiti della propria età richieste per la concessione del beneficio economico invocato e per il riconoscimento CP_ dello stato di portatore di handicap, inizialmente riconosciuti dall' nel 2022 e poi revocati, senza che vi fosse alcun miglioramento.
Costituitosi in giudizio, l' ha sostenuto invece la correttezza delle conclusioni della CP_1
Commissione medica.
Il Giudice, quindi, conferiva l'incarico al CTU dott. . Persona_2
A conclusione delle operazioni di consulenza tecnica il dott. depositava la relazione di Per_2
CTU, riconoscendo soltanto lo stato di “portatore di handicap (comma 1 art.3)” ai sensi dell'art.4 della L. 104/92 e di “Alunno in situazione di Handicap ai sensi del DPCM 185/2006” dal momento della revisione (12.09.2023), ritenendo viceversa non ravvisabili i requisiti per il riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza.
Con decreto ex art. 445 bis, comma 4, c.p.c., il Giudice assegnava, quindi, alle parti il termine di quindici giorni per il deposito in Cancelleria di eventuali contestazioni alle conclusioni del CTU, contestazioni che venivano depositate in data 9.10.24 da parte ricorrente.
In seguito alle stesse, con ricorso depositato in data 7.11.24, proponeva opposizione Parte_1 agli esiti dell'accertamento tecnico preventivo, chiedendo il rinnovo della CTU, al fine di sentire accertare e dichiarare, in riforma degli esiti negativi del precedente accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c., la sussistenza dei requisiti biologico-sanitari necessari anche al riconoscimento del vantato diritto all'indennità mensile di frequenza, con decorrenza dalla data in cui tale provvidenza non le era stata riconosciuta.
La ricorrente si doleva dell'incompletezza dell'indagine medico-legale condotta dall'ausiliario del
Giudice, che non aveva correttamente valutato il quadro clino patologico d'insieme, posto che, unitamente alla malattia rara diagnosticabile, ella presentava un profilo cognitivo disomogeneo ascrivibile ad un disturbo non verbale, con difficoltà nell'automatizzazione dei processi di letto- scrittura e fragilità nelle funzioni esecutive-attentive.
Quindi, la ricorrente concludeva come in epigrafe.
Costituitosi in causa, ha, invece, insistito per il rigetto del ricorso, anche alla luce della CP_1 esauriente valutazione del CTU in sede di accertamento tecnico preventivo.
La causa era istruita documentalmente e mediante rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, con incarico conferito alla dott.ssa . Per_3
Le parti precisavano le rispettive conclusioni, come in epigrafe riportate, e procedevano alla discussione orale all'udienza del giorno 07.10.25.
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Il Giudicante evidenzia che il ricorso è infondato e non merita accoglimento per i motivi che di seguito si espongono.
Infatti, il fondamento giuridico del beneficio in discussione è rinvenibile nella Legge n. L. 289/1990, che all'art. 1 dispone che:
“
1. Ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18, cui siano state riconosciute dalle commissioni mediche periferiche per le pensioni di guerra e di invalidità civile difficoltà persistenti a svolgere i compiti e le funzioni della propria età, nonché ai minori ipoacusici che presentino una perdita uditiva superiore ai 60 decibel nell'orecchio migliore nelle frequenze di 500, 1.000, 2.000 hertz, è concessa, per il ricorso continuo o anche periodico a trattamenti riabilitativi o terapeutici a seguito della loro minorazione, una indennità mensile di frequenza di importo pari all'assegno di cui all'articolo 13 della legge 30 marzo 1971, n. 118, e successive modificazioni, a decorrere dal 1° settembre 1990.
(…)
3. L'indennità mensile di frequenza è altresì concessa ai mutilati ed invalidi civili minori di anni 18 che frequentano scuole, pubbliche o private, di ogni ordine e grado, a partire dalla scuola materna, nonché centri di formazione o di addestramento professionale finalizzati al reinserimento sociale dei soggetti stessi.
4. Il requisito della frequenza continua o anche periodica, nonché la condizione di cui al comma 1, sono richiesti anche per i minori che si trovino nelle condizioni indicate al comma 3 (…)”.
Nella presente opposizione si contestano le risultanze del procedimento per accertamento tecnico preventivo, laddove l'ausiliario del Giudice ha ritenuto che “…la diagnosi di malattia rara NON comporta automaticamente il diritto al riconoscimento all'invalidità civile. Nel caso in esame, come già enunciato in bozza, i noduli calcifici sottocutanei, unica manifestazione clinica della malattia rara di cui la piccola è affetta (ovvero l'Eteroplasia Ossea Progressiva), attualmente non Pt_1 interferiscono in alcun modo sullo svolgimento dei compiti e delle funzioni tipiche dell'età di
. Si ribadisce pertanto che nel caso della piccola non risulta soddisfatto il requisito Per_4 Pt_1 sanitario per poter considerare la minore invalida civile.” (v. pag. 31-32 consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. prodotta sub doc. B, allegato al ricorso). Per_2
Ciò premesso, merita evidenziare come la valutazione depositata nel presente procedimento dall'ausiliario del Giudice dott.ssa , che ha confermato le considerazioni contenute nella Per_3 valutazione operata in sede di accertamento tecnico preventivo, possa ritenersi esauriente e correttamente motivata e agli esiti della stessa occorre necessariamente attenersi, anche perché nella consulenza in questione trovano esauriente risposta, oltretutto, le specifiche censure mosse dalla ricorrente per il tramite del suo consulente di parte.
Infatti, la CTU dott.ssa , dopo aver premesso che “…nel caso della minore Per_3 Parte_1 coesistono due condizioni da valutare: una legata a una patologia genetica rara e una legata a un disturbo dello sviluppo neuropsichico. Al fine del riconoscimento della condizione di invalido civile, secondo la normativa, il minore deve presentare “difficoltà persistenti” nello svolgimento delle
“funzioni e i compiti dell'età”. Dunque, l'oggetto della valutazione medico legale è l'accertamento della presenza di difficoltà che interessino le funzioni e i compiti propri dell'età del soggetto, trattandosi di un'età evolutiva che comporta degli ambiti diversi da prendere in considerazione.
Nello specifico, nel caso di si tratta di una situazione non più di primissima infanzia ma di Pt_1 seconda infanzia, ove andranno valutati gli aspetti relativi in primis al proficuo apprendimento scolastico, ma anche quelli di gioco e relazione, attività sportiva e/od hobbistica”, ha confermato che “In base a quanto documentato e a quanto riferito in sede di visita, la patologia genetica dalla quale risulta affetta la minore non determina una limitazione nello svolgimento dell'attività di educazione motoria a scuola, né di attività sportiva extra-scolastica che ha frequentato
(intraprendendo diverse tipologie di sport) sino a febbraio 2025 e ha poi interrotto perché non più di suo gradimento. Dal punto di vista dell'apprendimento scolastico, il rendimento nel corso dell'anno (nel quale non erano previste ore di sostegno) è risultato sufficiente, con preferenza verso le materie artistiche e difficoltà segnalate solo nella matematica. frequenta regolarmente Pt_1
l'Istituto bilingue, nel quale alcune materie vengono insegnate sia in italiano che in sloveno, con tempo pieno sino alle ore 16:00 e rientro a casa con il trasporto organizzato dalla scuola. Viene descritta unicamente una maggior affaticabilità della mano dominante, la destra, nello svolgimento delle attività di scrittura sotto dettatura;
non vengono riferite particolari differenze nell'assegnazione didattica”.
La dott.ssa ha, quindi, concluso ritenendo che “ non presenti invece i Per_3 Parte_1 requisiti che danno luogo al riconoscimento di una condizione di invalidità civile ai sensi dell'art. 2
L. 118/71, ossia una condizione tale da determinare delle “difficoltà persistenti a svolgere i compiti
e le funzioni proprie dell'età”. La sola diagnosi di una patologia rara non può automaticamente prevedere il riconoscimento di tale condizione, essendo necessario valutare caso per caso la ripercussione clinico-funzionale che essa determina. Poiché soprattutto nel caso dei minori la situazione può avere un carattere evolutivo, si ritiene opportuna una rivalutazione che nel caso in esame può ragionevolmente essere fissata al termine del ciclo di istruzione presso la scuola secondaria di primo grado, che inizierà a frequentare dal prossimo anno scolastico.”. Pt_1
In risposta alle osservazioni del CTP di parte ricorrente dott. , in cui evidenziava che le Per_5 conclusioni della relazione erano in contrasto con le linee guida dell' e non consideravano i CP_1 disturbi cognitivi presenti, la CTU ha, poi, ribadito che “… la valutazione della ripercussione in termini di invalidità di ciascuna malattia rara vada analizzata caso per caso e non si possa postulare che il soggetto portatore di una malattia rara sia sempre un invalido. Si ritiene di aver ampiamente esaminato, sia sulla base della documentazione sia in sede di operazioni peritali, le ripercussioni che la patologia diagnosticata alla minore ha, nell'ottica delle “difficoltà persistenti a Parte_1 svolgere i compiti e le funzioni proprie dell'età”. Per quanto emerso sia nel Piano Didattico redatto nel novembre 2024 sia al momento della visita, la minore ha portato a termine l'anno scolastico (in una scuola a insegnamento bilingue e a tempo pieno) senza particolari problematiche, seppur in assenza di insegnanti di sostegno. Non si comprende poi la connessione tra l'asportazione di una piccola lesione sottocutanea che era divenuta dolente al piede (intervento del 14.02.24) e le difficoltà persistenti configuranti la condizione di minore invalido: di fatto, non ne risultava inficiata la deambulazione, che anche al momento della visita era nella norma. riferiva di aver praticato Pt_1 regolarmente l'attività fisica a scuola e di avere da poco interrotto quella extra-scolastica, ma solo per un mutato interesse in attesa di riprendere un'altra tipologia di sport. (…) Anche
l'apprendimento scolastico, si ribadisce, non ha risentito della mancanza delle insegnanti di sostegno
e ha ottenuto dei risultati sufficienti, risultando presente unicamente un deficit nell'attenzione e nella concentrazione, che non è legato alla patologia rara della quale è portatrice. Non sono emersi chiari aspetti di necessità di lavoro differenziato e tempistiche diverse rispetto agli altri compagni, né problematiche nella relazione con gli altri (vedasi schema riportato a pagina 17, ove tale aspetto è descritto come di livello “buono”, ossia il massimo). Dalla più recente relazione combinata tra psicologa e neuropsichiatra si è confermato che l'abilità intellettiva globale della bambina è nella norma.”.
In conclusione, ritiene il Giudice, aderendo alle valutazioni dei CTU, che l'opposizione sia infondata, difettando il requisito sanitario per il riconoscimento dell'indennità scolastica di frequenza.
Si deve, infine, evidenziare che la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che “nel procedimento di accertamento tecnico preventivo di cui all'articolo 445 bis cod. proc. civ. all'esito del deposito della consulenza ove (una o entrambe) le parti dichiarino di contestare le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nel termine perentorio all'uopo fissato— sempre che al dissenso faccia seguito la rituale introduzione del giudizio di cui al comma sei della norma (Cass. nr. 8533, in motivazione, punto 7.1)— vengono meno le condizioni per la emissione del decreto di omologa dell'accertamento del requisito sanitario”, evidenziando che “il presupposto della «assenza di contestazione» viene a mancare, per le già indicate ragioni, non solo nei casi di totale dissenso ma anche quando i motivi di contestazione investano soltanto parzialmente le conclusioni del ctu (come nella fattispecie di causa, in cui era oggetto di contestazione unicamente la decorrenza del requisito sanitario accertato dal ctu). Del resto, la parte nell'atto di dissenso non ha alcun onere di specificare i motivi di contestazione (Cass. sez. lav. 15.06.2015 nr. 12332) sicché prima del deposito del ricorso introduttivo del giudizio il giudice dell'accertamento tecnico preventivo non sarebbe neppure in grado di apprezzare l'eventuale condivisione di alcune delle conclusioni del consulente tecnico d'ufficio”
(Cass. n. 3377/2019).
La Cassazione ha, quindi, sottolineato che al giudice della opposizione è rimesso l'accertamento della intera res controversa e non soltanto la cognizione delle ragioni di contestazione, dovendo, quindi, lo stesso pronunciarsi anche sulla parte delle conclusioni del consulente dell'accertamento tecnico preventivo alla luce del principio di non contestazione.
Pertanto, posto che l'opposizione svolta da parte ricorrente ex art 445-bis, comma 6 cod. proc. civ. verteva esclusivamente sul mancato riconoscimento del beneficio dell'indennità scolastica di frequenza, in questa sede si deve confermare l'esito della consulenza medico legale disposta nella prima fase del presente procedimento, laddove il dott. aveva ritenuto di “concedere il Per_2 riconoscimento dello stato di “PORTATORE DI HANDICAP (COMMA 1 ART.3)” (ai sensi dell'art.4 della L. 05 febbraio 1992, n°104) e di “Alunno in situazione di Handicap ai sensi del DPCM
185/2006” dal momento della revisione (12.09.2023)” (v. pag. 32 consulenza tecnica d'ufficio a firma del dott. prodotta sub doc. B, allegato al ricorso), alla luce del principio di non Per_2 contestazione ex art. 115 c.p.c..
Da ultimo, attesa la parziale soccombenza di parte ricorrente, le spese di lite possono trovare integrale compensazione tra le parti.
Restano definitivamente a carico dell' tutte le spese di CTU, come separatamente liquidate, CP_1 anche per la precedente fase di ATP, stante la sussistenza in capo a parte ricorrente dei presupposti di legge per fruire dell'esenzione ex art. 152 disp. att. c.p.c..
P.Q.M.
Il Tribunale di Udine, in composizione monocratica, in persona del Giudice del Lavoro dott.ssa
ES EG, definitivamente pronunciando, ogni altra contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così decide:
1. Accerta e dichiara che sussistono in capo alla ricorrente i requisiti per il Parte_1 riconoscimento dello stato di “portatore di handicap (comma 1 art. 3)” ai sensi dell'art. 4 della
L. 05 febbraio 1992, n°104) e di “alunno in situazione di handicap ai sensi del DPCM
185/2006” dal momento della revisione (12.09.23);
2. Rigetta, quanto al riconoscimento dell'indennità mensile di frequenza, il ricorso;
3. Compensa interamente le spese di lite tra le parti;
4. Pone in via definitiva a carico dell' le spese di CTU, come già liquidate in corso di causa. CP_1
Udine, 07.10.25
Il Giudice dott.ssa ES EG