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Sentenza 7 luglio 2025
Sentenza 7 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Genova, sentenza 07/07/2025, n. 852 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Genova |
| Numero : | 852 |
| Data del deposito : | 7 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 317/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Specializzata Impresa, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: azione responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo nella causa iscritta al n. 317 /2023 promossa da:
(P. IVA. , con sede in Copenhagen, Nyhavn 20, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante sig. , rappresentata Parte_2
e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avvocato Arato Marco ( C.F._1
- PEC ) e dall'Avvocato Radicioni Lucia
[...] Email_1
( – PEC ) entrambi del Foro di C.F._2 Email_2
Genova ed elettivamente domiciliata nel loro Studio in Genova, Via delle Casaccie 1
appellante contro
(CF ) nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_3
a Cesena – Piazza Pier Paolo Pasolini, 122 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avvocati Pinza Roberto (CF - PEC C.F._4 Email_3 [...] E
), (CF - PEC Email_4 CP_2 C.F._5
) e Nanni Luca (Cod. Fisc.: Email_6 C.F._6
– PEC ed elettivamente domiciliato nel
[...] Email_7 suo studio in Genova, Piazza Borgo Pila, 39, per mandato in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
* * *
Udienza collegiale di precisazione del 9/12/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Genova, reietta e disattesa ogni diversa e contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione, per tutti i motivi di cui in narrativa, integralmente riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova (G.I. Dott.
Daniele Bianchi), Sezione Specializzata in Materia delle Imprese, n. 472 pubblicata il
22.2.2023, Rep. n. 520 del 22.2.2023 resa inter partes nel giudizio RG 10429/2020 e notificata via posta elettronica certificata in data 23.2.2023 e, per l'effetto, pronunciate le declaratorie del caso, accogliere le conclusioni già rassegnate da Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte: a) accertare e dichiarare la responsabilità, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt.
2395, 2396 e/o 2043 cod. civ., del direttore generale di sig. in CP_3 CP_1 carica tra il 2005 e il 2016;b) conseguentemente, condannare il sig. a CP_1 risarcire tutti i danni subiti e subendi da per effetto delle condotte Parte_1 descritte in atti, e quindi a pagare all'esponente la somma di Euro 2.622.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa (e, occorrendo, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.), oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, nonché, successivamente alla liquidazione e fino al saldo, anche oltre intessi legali secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ.); c) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta del 28 giugno 2023, per non avere l'appellante formulato uno specifico motivo di appello incidentale in punto superfluità o inammissibilità delle istanze istruttorie e, in mero subordine, dichiarare inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie del sig. per i motivi esposti nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 3 CP_1
c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e datata 18.6.2021. Con riserva di dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed integrare ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese, onorari di entrambi i gradi di giudizio e accessori come per legge”.
* * *
pag. 2/11 -parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova - Sezione specializzata in materia
d'impresa – respingere integralmente il gravame proposto dalla società
[...] avverso la sentenza inter partes resa dal Tribunale di Genova – Sezione Parte_1 specializzata in materia delle imprese – n. 427 del 22.02.2023 notificata in data
23.02.2023 e pertanto confermarne integralmente il contenuto, per le ragioni ed eccezioni tutte dedotte e per quelle che ulteriormente si dedurranno.
Con vittoria di onorari e spese di lite, con rimborso forfettario spese generali al 15 Iva
e CPA come per legge.
In via istruttoria, senza accedere ad alcuna inversione dell'onere della prova, ove non si ritenessero già provate le ragioni della infondatezza dell'appello proposto ex adverso, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e per testi, sui seguenti capitoli, premesso “Vero che”, con l'avvertenza che la parola “non” (appositamente collocata tra parentesi) può essere omessa nella lettura per dare al capitolo connotazione positiva: …. [omissis]”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 472/2023, pubblicata il 22/2/2023 così decideva: “1. respinge le domande attoree;
2. condanna alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in CP_1
Euro 25.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Risulta dagli atti e dai documenti causa: i) che (da ora Parte_1
citava in giudizio quale Direttore Generale di Pt_1 CP_1 CP_4 chiedendo la condanna a risarcire il danno asseritamente cagionato in tale veste ai sensi degli articoli 2395, 2396 e 2043 c.c. per atti dolosi o colposi a lui ascrivibili nell'ambito del contratto di nolo a caldo di alcune draghe intercorso tra e Pt_1 CP_4
ii) che genzia della Regione Lazio aveva appaltato il CP_5 Controparte_6 ripascimento del lido di Ostia all'ATI la cui capofila era il consorzio CC (Consorzio
Cooperative Costruzioni) nell'ambito del quale avrebbe dovuto eseguire CP_4
i lavori;
iii) che veva, quindi, concluso il 15/3/2012 un contratto di nolo CP_4
a caldo di alcune draghe con il cui saldo prezzo ammontava a 2.850.000,00 Pt_1 euro da versare, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, entro 10 giorni successivi al pag. 3/11 momento in cui la committente avesse pagato la ATI;
iv) che CC (Consorzio CP_5
Cooperative Costruzioni) per la ATI il 22/5/2014 aveva ceduto il credito oggetto del contratto di appalto vantato nei confronti di al terzo cessionario vi) CP_5 CP_7 che il 12/06/2014 l'appaltatrice CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) aveva ricevuto da parte del corrispettivo con questa pattuito per la cessione dei CP_7 crediti;
vii) che il 12/11/2014 l'appaltatrice CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) aveva ricevuto da il saldo del corrispettivo pattuito per la cessione;
viii) che CP_7 veva, quindi a ricevuto da CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) il CP_4
17/06/2014 parte del corrispettivo dei lavori appaltati, ma non aveva provveduto a saldare il residuo del prezzo dovuto alla appaltatrice per 2.850.000,00 euro Pt_1
(invocando l'articolo 6 del contratto di nolo a caldo, poiché la committente CP_5
non aveva ancora a sua volta versato il dovuto a CC Controparte_8
o alla cessionaria;
ix) che aveva, quindi, agito ai sensi dell'articolo CP_7 Pt_1
702 bis c.p.c. citando innanzi al Tribunale di Ravenna, ottenendo la CP_4 condanna della controparte al pagamento di quanto richiesto;
x) che CP_4 attesa la propria situazione finanziaria era stata ammessa al concordato preventivo, motivo per cui non era stata soddisfatta quanto al credito vantato pari a Pt_1
2.850.000,00 euro.
Parte attrice in particolare, lamentava: i) che avesse “omesso
Pt_1 CP_1 di comunicare a l'intervenuta cessione del credito fra ATI e e comunque di
Pt_1 CP_7 fornirle informazioni rilevanti circa lo stato dei pagamenti che interessavano la filiera, ritardando il pagamento del residuo debito dovuto all'attrice al preordinato fine di trattenere liquidità” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); ii) che avesse “interpretato in mala fede dell'art. 6 del contratto di noleggio (ove recita: “resta espressamente inteso che nessun pagamento potrà essere preteso dall'impresa noleggiatrice fintanto
Pt_1 che il committente principale d'appalto non avrà pagato” (cfr. ibidem), perché CP_5 secondo il pagamento effettuato da in favore della capofila dell'ATI
Pt_1 CP_7
CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) del prezzo della cessione del credito vantato verso avrebbe integrato la condizione sospensiva contenuta nell'articolo 6 del CP_5 contratto di nolo a caldo, ciò a prescindere dal fatto che l'importo ricevuto da CC non provenisse dal committente principale dell'appalto ma dalla cessionaria del credito riteneva che il convenuto vesse interpretato in mala fede l'articolo 6 Pt_1 CP_1 del contratto, posticipando l'esigibilità del credito da parte della appaltatrice al pag. 4/11 momento del versamento da parte di committente principale d'appalto, di CP_5 quanto dovuto a favore di CC o meglio della cessionaria del credito CP_7 rinviando per tale ragione indebitamente il versamento del saldo dovuto a da Pt_1 parte di he nel frattempo era stata ammessa al concordato preventivo). CP_4
Si costituiva che contestava integralmente la prospettazione dei fatti CP_1 fornita da chiedendo il rigetto delle sue domande. Pt_1
Il Tribunale di Genova riteneva infondato il primo profilo di responsabilità contestata a perché emergeva la conoscenza di dell'avvenuta cessione del CP_1 Pt_1 credito a CP_7
Il Tribunale di Genova riteneva infondato anche il secondo profilo di responsabilità imputato a perché riteneva corretta l'interpretazione da questi data CP_1 all'articolo 6 del contratto di nolo a caldo anche alla luce del contenuto dall'articolo 6 del contratto di cessione del credito intercorso tra CC e Il Giudice di prime CP_7 cure rilevava, poi, che tale interpretazione all'articolo 6 del contratto di nolo a caldo trovasse pieno riscontro nella corrispondenza intercorsa tra il convenuto e il legale di parte attrice (missiva 7/8/2014, doc. 7 odierna appellante che aveva chiesto ad CP_1
e a “informazioni <<in merito al pagamento della cp_4 cp_1< i>
Regione Lazio/Ardis già previsto per il 30 giugno 2014>>, circostanza questa evidentemente ritenuta da parte attorea come condizione di esigibilità del proprio credito nei confronti di (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). CP_3
Il Tribunale di Genova, da ultimo, evidenziava che “lo stato di crisi di non CP_3 avrebbe consentito – già nel giugno 2014 (e cioè alla scadenza indicata da parte attrice) di procedere al pagamento del saldo in favore di (cfr. pag. 6 sentenza Pt_1 impugnata), motivo per cui non era stato provato il nesso causale tra la condotta contestata a e il danno subito da CP_1 Pt_1
Il Giudice di primo grado rigettava quindi le domande formulate da Pt_1
* * *
2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava: i) la “violazione e falsa applicazione degli Pt_1 artt. 116 c.p.c. 2697 c.c. nonché dell'art. 1372 c.c.” perché la sentenza sarebbe stata
“gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto opponibile a il contratto di Pt_1 cessione del credito stipulato tra CC e ritenendo il Corrispettivo Residuo di CP_7 inesigibile ai sensi dell'art. 6 di detto contratto” (cfr. pag. 9 appello); ii) la Pt_1
pag. 5/11 “erronea applicazione dell'art. 2395 c.c. e la erronea valutazione delle condotte ascrivibili al dott. (cfr. pag. 15 appello). CP_1
Si costituiva che contestava la fondatezza delle diverse censure di CP_1 merito e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La Corte procedeva a tentativo di conciliazione che dava esito negativo e, fatte precisare alle parti le conclusioni, concedeva i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, trattenendo poi la causa in decisione.
* * *
3. Sulle censure di appello.
È necessario ai fini del decidere applicare il principio della ragione più liquida (Cass.
Ord. 693/2024).
Va, invero premesso che il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate in primo grado e che ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata quanto a Pt_1 mancato riconoscimento della sola responsabilità extracontrattuale attribuita dall'appellante a (invero le domande formulate in primo grado ai sensi CP_1 degli articoli 2395 e 2396 c.c. sono inammissibili perché regolanti un'ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, posta a tutela del rapporto tra la società e il suo
Direttore Generale e non esperibili da terzi estranei, cfr. Cass. 17309/2018).
Ciò premesso grava su l'onere di provare gli elementi costitutivi Pt_1 dell'illecito extracontrattuale quanto a condotta dolosa e colposa di e a CP_1 danno ingiusto.
con la seconda censura, sostiene che il Tribunale di Genova avrebbe Pt_1 rigettato la domanda di responsabilità azionata da parte attrice, odierna appellante, sul presupposto dell'assenza di nesso causale tra la condotta tenuta da e il CP_1 danno lamentato dalla noleggiatrice. L'appellante afferma che la condotta tenuta da di occultare l'avvenuto incasso da parte di del CP_1 CP_4 corrispettivo dei lavori di ripascimento da parte dell'ATI, avrebbe cagionato un irreparabile danno per la noleggiatrice. La condotta dolosa o colposa di CP_1 consisterebbe nell'aver resa solo l'11 novembre 2014 (cfr. doc. 20 Parte_3
dell'avvenuto incasso da parte di CC, ritenendo inesigibile del quel Pt_1 Pt_1 credito nonostante la certificazione da parte della Regione Lazio. Ciò avrebbe ritardato nel promuovere il giudizio ex art. 702 bis c.p.c., mentre la noleggiatrice, se Pt_1 edotta tempestivamente, avrebbe potuto ottenere una pronuncia di condanna di CP_4
pag. 6/11 a proprio favore prima del 9/2/2016 (cfr. doc. 11 potendo così evitare la CP_4 Pt_1 falcidia concordataria, senza esporsi ad alcuna azione revocatoria fallimentare giacché il deposito della domanda di concordato preventivo da parte di è del CP_4
25/2/2015 e il pagamento a sarebbe potuto avvenire sei mesi prima, Pt_1 rimanendo così salvo dall'eventuale azione revocatoria.
La censura è del tutto infondata.
Invero, a fronte dello stato di grave difficoltà economica in cui versava CP_4 già nel 2014, ben descritta dal Tribunale di Genova (e ammessa dalla stessa
[...] appellante a pagina 18 del proprio atto di appello, situazione conoscibile solo ex-post da un terzo creditore, ma in concreto sussistente), ritiene provate una pluralità di Pt_1 circostanze del tutto ipotetiche, e non dimostrate, e cioè: i) che il giudizio incardinato ex art. 702 bis c.p.c. si sarebbe potuto concludere in tempi più rapidi;
ii) che CP_4 avrebbe versato quanto richiestole sei mesi prima del deposito della domanda di
[...] concordato preventivo;
iii) che, nonostante la grave crisi, avrebbe CP_4 spontaneamente pagato senza costringere ad agire esecutivamente;
iv) che Pt_1 sarebbe stata soddisfatta diversi mesi prima dell'apertura del concordato Pt_1 preventivo.
Tutte queste circostanze non sono state provate, invero, da un lato, non ha Pt_1 censurato la sentenza impugnata in relazione allo stato prossimo alla decozione di
(giacché non ha negato l'esistenza di tale situazione ma si è limitata ad CP_4 affermare che non poteva essere conoscibile da un terzo creditore) e, dall'altro,
l'appellante non ha dimostrato che la società noleggiatrice avrebbe comunque potuto onorare il suo debito e in tempo utile.
Quanto esposto assorbe anche le ulteriori critiche avanzate da circa la Pt_4 tempistica del deposito della procedura concorsuale e circa gli asseriti doveri di informazione gravanti su (che riteneva, invero, come si dirà oltre di poter CP_1 applicare l'articolo 6 del contratto di nolo a caldo).
Risulta, quindi, infondata la seconda censura di appello che comporta il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 c.c. con conferma della sentenza impugnata.
Quanto, poi, alla prima censura, cioè alla “violazione e falsa applicazione degli artt.
116 c.p.c. 2697 c.c. nonché dell'art. 1372 c.c.” perché la sentenza sarebbe stata
“gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto opponibile a il contratto di Pt_1 cessione del credito stipulato tra CC e ritenendo il Corrispettivo Residuo di CP_7
pag. 7/11 inesigibile ai sensi dell'art. 6 di detto contratto” (cfr. pag. 9 appello), tale Pt_1 doglianza è, comunque, del tutto infondata.
Invero, sia il contratto di nolo a caldo, sia il contratto di cessione del credito hanno un articolo 6 e il Tribunale di Genova ha dovuto esaminare le due diverse disposizioni contrattuali ai fini del decidere. Il Giudice di prime cure non ha, però, affermato l'opponibilità a del contratto di cessione del credito stipulato tra la ATI e Pt_1 CP_7
, ma ha fatto riferimento all'articolo 6 di quello di nolo a caldo, sostenendo che
[...] risultava corretta l'interpretazione data da a tale disposizione, poiché la CP_4 società doveva attendere il pagamento da parte del Committente Principale, cioè
alla capogruppo dell'ATI (CC), quindi alla cessionaria per poter CP_5 CP_7 procedere al saldo a Il Tribunale di Genova è giunto a tale conclusione Pt_1 ritenendo che avesse ben compreso la natura della cessione del credito CP_4 che seppur certificato dalla Pubblica Amministrazione committente non liberava la cedente CC nei confronti della cessionaria in caso di revoca della CP_7 certificazione.
Infatti, l'articolo 6 del contratto di cessione del credito dispone:
Il Tribunale di Genova ha quindi ritenuto corretta l'applicazione da parte di CP_4
e di dell'articolo 6 del contratto di nolo a caldo che dispone:
[...] CP_1
e che ribasisce come pag. 8/11 La sentenza impugnata, quanto alla portata delle diverse clausole è inequivoca e afferma: “… è ben vero l'articolo 6 citato [del contratto di nolo a caldo] era funzionale ad evitare che il credito di non fosse esigibile fintanto che ATI/Acmar non avesse Pt_1 ottenuto la relativa provvista necessaria all'adempimento; … nondimeno – come allegato dal convenuto - la previsione contenuta all'art. 6 nel contratto di cessione del credito (doc. 7 att.) prevede che - nel caso in cui “gli atti di certificazione emessi dal debitore (nella specie, dovesse/ero essere invalidati o revocati”, il cessionario CP_5 avrebbe avuto diritto all'immediato rimborso delle anticipazioni versate al CP_7 cedente (nella specie, all'ATI); … da ciò parrebbe discendere che – fintantoché CP_5 non avesse effettuato il pagamento in favore del cessionario (così riconoscendo CP_7
l'esistenza del credito ceduto) - le anticipazioni versate da ad ATI/Acmar CP_7
(costituenti la provvista con cui quest'ultima poteva adempiere nei confronti di Pt_1 non avrebbero potuto considerarsi definitivamente acquisite da … quindi CP_3 quest'ultima - in assenza dell'irrevocabilità delle anticipazioni ricevute da – CP_7 poteva considerare - secondo la ratio dell'art. 6 citato [del contratto di nolo a caldo]– non ancora esigibile il proprio debito nei confronti di … ciò pare giustificare Pt_1
l'interpretazione della citata clausola 6 [del contratto di nolo a caldo] operata dal convenuto;
… peraltro, la corrispondenza intercorsa tra il convenuto e il legale di parte attrice conferma questa conclusione …” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Si osserva, infine, che, a fronte di quanto esposto, non è dirimente ai fini del decidere il valore probatorio che afferma sia stato attribuito dal Tribunale di Genova Pt_1 alla comunicazione 7/8/2014 (doc. 7 in ordine alla piena consapevolezza della CP_1 noleggiatrice circa la necessità di attendere l'effettivo pagamento da parte di alla CP_9 capofila dell'ATI o alla sua cessionaria Risulta, inoltre, che , CP_7 CP_1 atteso il contenuto della clausola 6 del contratto di nolo a caldo, non avesse alcun obbligo di comunicare a l'avvenuto incasso da parte di Pt_1 CP_4 dell'importo di 3.961.574,54 euro in data 17 giugno 2014 (cfr. doc. 9 , poiché Pt_1 non si poteva ritenere verificato l'evento a cui il contratto di nolo a caldo aveva condizionato il pagamento del corrispettivo al noleggiatore.
Risulta, quindi, infondata anche la seconda censura di appello che va rigettata.
* * *
pag. 9/11
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (2.622.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a 4.000.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 9.183,46 euro, fase introduttiva
5.338,71 euro, fase trattazione 12.303,20 euro, fase decisoria 15.269,15 euro (totale
42.094,52 euro).
* * *
5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 352 e ss. e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 472/2023 emessa dal
[...] CP_1
Tribunale di Genova e pubblicata il 22/2/2023
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 42.094,52 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A.
pag. 10/11 se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
pag. 11/11
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte di Appello di Genova
Sezione Specializzata Impresa
R.G. 317/2023
La Corte D'Appello di Genova, Sezione Specializzata Impresa, in persona dei magistrati:
Rosella Silvestri Presidente
Riccardo Baudinelli Consigliere
Marco Rossi Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA Oggetto: azione responsabilità verso gli organi amministrativi e di controllo nella causa iscritta al n. 317 /2023 promossa da:
(P. IVA. , con sede in Copenhagen, Nyhavn 20, Parte_1 P.IVA_1 in persona del suo legale rappresentante sig. , rappresentata Parte_2
e difesa, come da procura in calce all'atto di citazione introduttivo del giudizio di primo grado, anche disgiuntamente tra loro, dall'Avvocato Arato Marco ( C.F._1
- PEC ) e dall'Avvocato Radicioni Lucia
[...] Email_1
( – PEC ) entrambi del Foro di C.F._2 Email_2
Genova ed elettivamente domiciliata nel loro Studio in Genova, Via delle Casaccie 1
appellante contro
(CF ) nato a [...] il [...], residente CP_1 CodiceFiscale_3
a Cesena – Piazza Pier Paolo Pasolini, 122 rappresentato e difeso anche disgiuntamente dagli Avvocati Pinza Roberto (CF - PEC C.F._4 Email_3 [...] E
), (CF - PEC Email_4 CP_2 C.F._5
) e Nanni Luca (Cod. Fisc.: Email_6 C.F._6
– PEC ed elettivamente domiciliato nel
[...] Email_7 suo studio in Genova, Piazza Borgo Pila, 39, per mandato in calce alla comparsa di costituzione di appello appellato
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Udienza collegiale di precisazione del 9/12/2024 nelle forme della trattazione scritta.
* * * CONCLUSIONI DELLE PARTI
-parte appellante ha rassegnato le seguenti conclusioni: Parte_1
“Voglia la Corte di Appello di Genova, reietta e disattesa ogni diversa e contraria domanda, ragione, pretesa o eccezione, per tutti i motivi di cui in narrativa, integralmente riformare l'appellata sentenza del Tribunale di Genova (G.I. Dott.
Daniele Bianchi), Sezione Specializzata in Materia delle Imprese, n. 472 pubblicata il
22.2.2023, Rep. n. 520 del 22.2.2023 resa inter partes nel giudizio RG 10429/2020 e notificata via posta elettronica certificata in data 23.2.2023 e, per l'effetto, pronunciate le declaratorie del caso, accogliere le conclusioni già rassegnate da Parte_1 nel corso del giudizio di primo grado qui di seguito ritrascritte: a) accertare e dichiarare la responsabilità, per le ragioni dedotte in narrativa, ai sensi degli artt.
2395, 2396 e/o 2043 cod. civ., del direttore generale di sig. in CP_3 CP_1 carica tra il 2005 e il 2016;b) conseguentemente, condannare il sig. a CP_1 risarcire tutti i danni subiti e subendi da per effetto delle condotte Parte_1 descritte in atti, e quindi a pagare all'esponente la somma di Euro 2.622.000,00 ovvero quella somma maggiore o minore che dovesse risultare dovuta in corso di causa (e, occorrendo, in via equitativa ex art. 1226 cod. civ.), oltre rivalutazione monetaria e interessi compensativi, nonché, successivamente alla liquidazione e fino al saldo, anche oltre intessi legali secondo il saggio previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali (ai sensi dell'art. 1284, 4° comma, cod. civ.); c) in ogni caso, dichiarare inammissibili e/o rigettare integralmente le istanze istruttorie formulate da controparte nella comparsa di costituzione e risposta del 28 giugno 2023, per non avere l'appellante formulato uno specifico motivo di appello incidentale in punto superfluità o inammissibilità delle istanze istruttorie e, in mero subordine, dichiarare inammissibili e/o irrilevanti le istanze istruttorie del sig. per i motivi esposti nella memoria ai sensi dell'art. 183 sesto comma n. 3 CP_1
c.p.c. depositata nel giudizio di primo grado e datata 18.6.2021. Con riserva di dedurre, produrre, eccepire, formulare istanze istruttorie ed integrare ed emendare le prese conclusioni. Con vittoria di spese, onorari di entrambi i gradi di giudizio e accessori come per legge”.
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pag. 2/11 -parte appellata ha rassegnato le seguenti conclusioni: CP_1
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Genova - Sezione specializzata in materia
d'impresa – respingere integralmente il gravame proposto dalla società
[...] avverso la sentenza inter partes resa dal Tribunale di Genova – Sezione Parte_1 specializzata in materia delle imprese – n. 427 del 22.02.2023 notificata in data
23.02.2023 e pertanto confermarne integralmente il contenuto, per le ragioni ed eccezioni tutte dedotte e per quelle che ulteriormente si dedurranno.
Con vittoria di onorari e spese di lite, con rimborso forfettario spese generali al 15 Iva
e CPA come per legge.
In via istruttoria, senza accedere ad alcuna inversione dell'onere della prova, ove non si ritenessero già provate le ragioni della infondatezza dell'appello proposto ex adverso, si chiede ammettersi prova per interrogatorio formale del legale rappresentante della società attrice e per testi, sui seguenti capitoli, premesso “Vero che”, con l'avvertenza che la parola “non” (appositamente collocata tra parentesi) può essere omessa nella lettura per dare al capitolo connotazione positiva: …. [omissis]”
* * *
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Sui fatti di causa e sul giudizio di primo grado.
Il Tribunale di Genova con sentenza n. 472/2023, pubblicata il 22/2/2023 così decideva: “1. respinge le domande attoree;
2. condanna alla Parte_1 rifusione, in favore di delle spese del presente procedimento, liquidate in CP_1
Euro 25.000 per spettanze professionali oltre rimborso forfettario e accessori di legge”.
Risulta dagli atti e dai documenti causa: i) che (da ora Parte_1
citava in giudizio quale Direttore Generale di Pt_1 CP_1 CP_4 chiedendo la condanna a risarcire il danno asseritamente cagionato in tale veste ai sensi degli articoli 2395, 2396 e 2043 c.c. per atti dolosi o colposi a lui ascrivibili nell'ambito del contratto di nolo a caldo di alcune draghe intercorso tra e Pt_1 CP_4
ii) che genzia della Regione Lazio aveva appaltato il CP_5 Controparte_6 ripascimento del lido di Ostia all'ATI la cui capofila era il consorzio CC (Consorzio
Cooperative Costruzioni) nell'ambito del quale avrebbe dovuto eseguire CP_4
i lavori;
iii) che veva, quindi, concluso il 15/3/2012 un contratto di nolo CP_4
a caldo di alcune draghe con il cui saldo prezzo ammontava a 2.850.000,00 Pt_1 euro da versare, ai sensi dell'articolo 6 dell'accordo, entro 10 giorni successivi al pag. 3/11 momento in cui la committente avesse pagato la ATI;
iv) che CC (Consorzio CP_5
Cooperative Costruzioni) per la ATI il 22/5/2014 aveva ceduto il credito oggetto del contratto di appalto vantato nei confronti di al terzo cessionario vi) CP_5 CP_7 che il 12/06/2014 l'appaltatrice CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) aveva ricevuto da parte del corrispettivo con questa pattuito per la cessione dei CP_7 crediti;
vii) che il 12/11/2014 l'appaltatrice CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) aveva ricevuto da il saldo del corrispettivo pattuito per la cessione;
viii) che CP_7 veva, quindi a ricevuto da CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) il CP_4
17/06/2014 parte del corrispettivo dei lavori appaltati, ma non aveva provveduto a saldare il residuo del prezzo dovuto alla appaltatrice per 2.850.000,00 euro Pt_1
(invocando l'articolo 6 del contratto di nolo a caldo, poiché la committente CP_5
non aveva ancora a sua volta versato il dovuto a CC Controparte_8
o alla cessionaria;
ix) che aveva, quindi, agito ai sensi dell'articolo CP_7 Pt_1
702 bis c.p.c. citando innanzi al Tribunale di Ravenna, ottenendo la CP_4 condanna della controparte al pagamento di quanto richiesto;
x) che CP_4 attesa la propria situazione finanziaria era stata ammessa al concordato preventivo, motivo per cui non era stata soddisfatta quanto al credito vantato pari a Pt_1
2.850.000,00 euro.
Parte attrice in particolare, lamentava: i) che avesse “omesso
Pt_1 CP_1 di comunicare a l'intervenuta cessione del credito fra ATI e e comunque di
Pt_1 CP_7 fornirle informazioni rilevanti circa lo stato dei pagamenti che interessavano la filiera, ritardando il pagamento del residuo debito dovuto all'attrice al preordinato fine di trattenere liquidità” (cfr. pag. 3 sentenza impugnata); ii) che avesse “interpretato in mala fede dell'art. 6 del contratto di noleggio (ove recita: “resta espressamente inteso che nessun pagamento potrà essere preteso dall'impresa noleggiatrice fintanto
Pt_1 che il committente principale d'appalto non avrà pagato” (cfr. ibidem), perché CP_5 secondo il pagamento effettuato da in favore della capofila dell'ATI
Pt_1 CP_7
CC (Consorzio Cooperative Costruzioni) del prezzo della cessione del credito vantato verso avrebbe integrato la condizione sospensiva contenuta nell'articolo 6 del CP_5 contratto di nolo a caldo, ciò a prescindere dal fatto che l'importo ricevuto da CC non provenisse dal committente principale dell'appalto ma dalla cessionaria del credito riteneva che il convenuto vesse interpretato in mala fede l'articolo 6 Pt_1 CP_1 del contratto, posticipando l'esigibilità del credito da parte della appaltatrice al pag. 4/11 momento del versamento da parte di committente principale d'appalto, di CP_5 quanto dovuto a favore di CC o meglio della cessionaria del credito CP_7 rinviando per tale ragione indebitamente il versamento del saldo dovuto a da Pt_1 parte di he nel frattempo era stata ammessa al concordato preventivo). CP_4
Si costituiva che contestava integralmente la prospettazione dei fatti CP_1 fornita da chiedendo il rigetto delle sue domande. Pt_1
Il Tribunale di Genova riteneva infondato il primo profilo di responsabilità contestata a perché emergeva la conoscenza di dell'avvenuta cessione del CP_1 Pt_1 credito a CP_7
Il Tribunale di Genova riteneva infondato anche il secondo profilo di responsabilità imputato a perché riteneva corretta l'interpretazione da questi data CP_1 all'articolo 6 del contratto di nolo a caldo anche alla luce del contenuto dall'articolo 6 del contratto di cessione del credito intercorso tra CC e Il Giudice di prime CP_7 cure rilevava, poi, che tale interpretazione all'articolo 6 del contratto di nolo a caldo trovasse pieno riscontro nella corrispondenza intercorsa tra il convenuto e il legale di parte attrice (missiva 7/8/2014, doc. 7 odierna appellante che aveva chiesto ad CP_1
e a “informazioni <<in merito al pagamento della cp_4 cp_1< i>
Regione Lazio/Ardis già previsto per il 30 giugno 2014>>, circostanza questa evidentemente ritenuta da parte attorea come condizione di esigibilità del proprio credito nei confronti di (cfr. pag. 4 sentenza impugnata). CP_3
Il Tribunale di Genova, da ultimo, evidenziava che “lo stato di crisi di non CP_3 avrebbe consentito – già nel giugno 2014 (e cioè alla scadenza indicata da parte attrice) di procedere al pagamento del saldo in favore di (cfr. pag. 6 sentenza Pt_1 impugnata), motivo per cui non era stato provato il nesso causale tra la condotta contestata a e il danno subito da CP_1 Pt_1
Il Giudice di primo grado rigettava quindi le domande formulate da Pt_1
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2. Sull'oggetto dell'impugnazione. proponeva appello e lamentava: i) la “violazione e falsa applicazione degli Pt_1 artt. 116 c.p.c. 2697 c.c. nonché dell'art. 1372 c.c.” perché la sentenza sarebbe stata
“gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto opponibile a il contratto di Pt_1 cessione del credito stipulato tra CC e ritenendo il Corrispettivo Residuo di CP_7 inesigibile ai sensi dell'art. 6 di detto contratto” (cfr. pag. 9 appello); ii) la Pt_1
pag. 5/11 “erronea applicazione dell'art. 2395 c.c. e la erronea valutazione delle condotte ascrivibili al dott. (cfr. pag. 15 appello). CP_1
Si costituiva che contestava la fondatezza delle diverse censure di CP_1 merito e chiedeva la conferma della sentenza impugnata.
La Corte procedeva a tentativo di conciliazione che dava esito negativo e, fatte precisare alle parti le conclusioni, concedeva i termini di legge per il deposito degli atti conclusivi, trattenendo poi la causa in decisione.
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3. Sulle censure di appello.
È necessario ai fini del decidere applicare il principio della ragione più liquida (Cass.
Ord. 693/2024).
Va, invero premesso che il Tribunale ha rigettato tutte le domande formulate in primo grado e che ha contestato l'erroneità della sentenza impugnata quanto a Pt_1 mancato riconoscimento della sola responsabilità extracontrattuale attribuita dall'appellante a (invero le domande formulate in primo grado ai sensi CP_1 degli articoli 2395 e 2396 c.c. sono inammissibili perché regolanti un'ipotesi di responsabilità di natura contrattuale, posta a tutela del rapporto tra la società e il suo
Direttore Generale e non esperibili da terzi estranei, cfr. Cass. 17309/2018).
Ciò premesso grava su l'onere di provare gli elementi costitutivi Pt_1 dell'illecito extracontrattuale quanto a condotta dolosa e colposa di e a CP_1 danno ingiusto.
con la seconda censura, sostiene che il Tribunale di Genova avrebbe Pt_1 rigettato la domanda di responsabilità azionata da parte attrice, odierna appellante, sul presupposto dell'assenza di nesso causale tra la condotta tenuta da e il CP_1 danno lamentato dalla noleggiatrice. L'appellante afferma che la condotta tenuta da di occultare l'avvenuto incasso da parte di del CP_1 CP_4 corrispettivo dei lavori di ripascimento da parte dell'ATI, avrebbe cagionato un irreparabile danno per la noleggiatrice. La condotta dolosa o colposa di CP_1 consisterebbe nell'aver resa solo l'11 novembre 2014 (cfr. doc. 20 Parte_3
dell'avvenuto incasso da parte di CC, ritenendo inesigibile del quel Pt_1 Pt_1 credito nonostante la certificazione da parte della Regione Lazio. Ciò avrebbe ritardato nel promuovere il giudizio ex art. 702 bis c.p.c., mentre la noleggiatrice, se Pt_1 edotta tempestivamente, avrebbe potuto ottenere una pronuncia di condanna di CP_4
pag. 6/11 a proprio favore prima del 9/2/2016 (cfr. doc. 11 potendo così evitare la CP_4 Pt_1 falcidia concordataria, senza esporsi ad alcuna azione revocatoria fallimentare giacché il deposito della domanda di concordato preventivo da parte di è del CP_4
25/2/2015 e il pagamento a sarebbe potuto avvenire sei mesi prima, Pt_1 rimanendo così salvo dall'eventuale azione revocatoria.
La censura è del tutto infondata.
Invero, a fronte dello stato di grave difficoltà economica in cui versava CP_4 già nel 2014, ben descritta dal Tribunale di Genova (e ammessa dalla stessa
[...] appellante a pagina 18 del proprio atto di appello, situazione conoscibile solo ex-post da un terzo creditore, ma in concreto sussistente), ritiene provate una pluralità di Pt_1 circostanze del tutto ipotetiche, e non dimostrate, e cioè: i) che il giudizio incardinato ex art. 702 bis c.p.c. si sarebbe potuto concludere in tempi più rapidi;
ii) che CP_4 avrebbe versato quanto richiestole sei mesi prima del deposito della domanda di
[...] concordato preventivo;
iii) che, nonostante la grave crisi, avrebbe CP_4 spontaneamente pagato senza costringere ad agire esecutivamente;
iv) che Pt_1 sarebbe stata soddisfatta diversi mesi prima dell'apertura del concordato Pt_1 preventivo.
Tutte queste circostanze non sono state provate, invero, da un lato, non ha Pt_1 censurato la sentenza impugnata in relazione allo stato prossimo alla decozione di
(giacché non ha negato l'esistenza di tale situazione ma si è limitata ad CP_4 affermare che non poteva essere conoscibile da un terzo creditore) e, dall'altro,
l'appellante non ha dimostrato che la società noleggiatrice avrebbe comunque potuto onorare il suo debito e in tempo utile.
Quanto esposto assorbe anche le ulteriori critiche avanzate da circa la Pt_4 tempistica del deposito della procedura concorsuale e circa gli asseriti doveri di informazione gravanti su (che riteneva, invero, come si dirà oltre di poter CP_1 applicare l'articolo 6 del contratto di nolo a caldo).
Risulta, quindi, infondata la seconda censura di appello che comporta il rigetto della domanda formulata ex art. 2043 c.c. con conferma della sentenza impugnata.
Quanto, poi, alla prima censura, cioè alla “violazione e falsa applicazione degli artt.
116 c.p.c. 2697 c.c. nonché dell'art. 1372 c.c.” perché la sentenza sarebbe stata
“gravemente viziata nella parte in cui ha ritenuto opponibile a il contratto di Pt_1 cessione del credito stipulato tra CC e ritenendo il Corrispettivo Residuo di CP_7
pag. 7/11 inesigibile ai sensi dell'art. 6 di detto contratto” (cfr. pag. 9 appello), tale Pt_1 doglianza è, comunque, del tutto infondata.
Invero, sia il contratto di nolo a caldo, sia il contratto di cessione del credito hanno un articolo 6 e il Tribunale di Genova ha dovuto esaminare le due diverse disposizioni contrattuali ai fini del decidere. Il Giudice di prime cure non ha, però, affermato l'opponibilità a del contratto di cessione del credito stipulato tra la ATI e Pt_1 CP_7
, ma ha fatto riferimento all'articolo 6 di quello di nolo a caldo, sostenendo che
[...] risultava corretta l'interpretazione data da a tale disposizione, poiché la CP_4 società doveva attendere il pagamento da parte del Committente Principale, cioè
alla capogruppo dell'ATI (CC), quindi alla cessionaria per poter CP_5 CP_7 procedere al saldo a Il Tribunale di Genova è giunto a tale conclusione Pt_1 ritenendo che avesse ben compreso la natura della cessione del credito CP_4 che seppur certificato dalla Pubblica Amministrazione committente non liberava la cedente CC nei confronti della cessionaria in caso di revoca della CP_7 certificazione.
Infatti, l'articolo 6 del contratto di cessione del credito dispone:
Il Tribunale di Genova ha quindi ritenuto corretta l'applicazione da parte di CP_4
e di dell'articolo 6 del contratto di nolo a caldo che dispone:
[...] CP_1
e che ribasisce come pag. 8/11 La sentenza impugnata, quanto alla portata delle diverse clausole è inequivoca e afferma: “… è ben vero l'articolo 6 citato [del contratto di nolo a caldo] era funzionale ad evitare che il credito di non fosse esigibile fintanto che ATI/Acmar non avesse Pt_1 ottenuto la relativa provvista necessaria all'adempimento; … nondimeno – come allegato dal convenuto - la previsione contenuta all'art. 6 nel contratto di cessione del credito (doc. 7 att.) prevede che - nel caso in cui “gli atti di certificazione emessi dal debitore (nella specie, dovesse/ero essere invalidati o revocati”, il cessionario CP_5 avrebbe avuto diritto all'immediato rimborso delle anticipazioni versate al CP_7 cedente (nella specie, all'ATI); … da ciò parrebbe discendere che – fintantoché CP_5 non avesse effettuato il pagamento in favore del cessionario (così riconoscendo CP_7
l'esistenza del credito ceduto) - le anticipazioni versate da ad ATI/Acmar CP_7
(costituenti la provvista con cui quest'ultima poteva adempiere nei confronti di Pt_1 non avrebbero potuto considerarsi definitivamente acquisite da … quindi CP_3 quest'ultima - in assenza dell'irrevocabilità delle anticipazioni ricevute da – CP_7 poteva considerare - secondo la ratio dell'art. 6 citato [del contratto di nolo a caldo]– non ancora esigibile il proprio debito nei confronti di … ciò pare giustificare Pt_1
l'interpretazione della citata clausola 6 [del contratto di nolo a caldo] operata dal convenuto;
… peraltro, la corrispondenza intercorsa tra il convenuto e il legale di parte attrice conferma questa conclusione …” (cfr. pag. 4 sentenza impugnata).
Si osserva, infine, che, a fronte di quanto esposto, non è dirimente ai fini del decidere il valore probatorio che afferma sia stato attribuito dal Tribunale di Genova Pt_1 alla comunicazione 7/8/2014 (doc. 7 in ordine alla piena consapevolezza della CP_1 noleggiatrice circa la necessità di attendere l'effettivo pagamento da parte di alla CP_9 capofila dell'ATI o alla sua cessionaria Risulta, inoltre, che , CP_7 CP_1 atteso il contenuto della clausola 6 del contratto di nolo a caldo, non avesse alcun obbligo di comunicare a l'avvenuto incasso da parte di Pt_1 CP_4 dell'importo di 3.961.574,54 euro in data 17 giugno 2014 (cfr. doc. 9 , poiché Pt_1 non si poteva ritenere verificato l'evento a cui il contratto di nolo a caldo aveva condizionato il pagamento del corrispettivo al noleggiatore.
Risulta, quindi, infondata anche la seconda censura di appello che va rigettata.
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pag. 9/11
4. Sulla pronuncia in punto spese.
Parte appellante ha chiesto che, in accoglimento delle proprie domande, venisse riformata la sentenza di primo grado anche in punto spese. Il rigetto integrale delle censure avanzate dalla parte appellante, comporta la piena conferma della sentenza di primo grado, anche in punto spese.
Quanto alle spese del presente grado va applicato il principio di soccombenza giacché sono state rigettate tutte le censure avanzate dall'appellante. Le spese di lite vanno liquidate sulla base del D.M. 10/3/2014 n. 55, come modificato dal D.M.
147/2022, e dei relativi criteri, tenendo conto del petitum (2.622.000,00 euro), nei valori medi (scaglione fino a 4.000.000,00 euro), come segue (Cass. 19482/2018 - Cass.
34575/2021 – Cass. 12537/2019): fase di studio 9.183,46 euro, fase introduttiva
5.338,71 euro, fase trattazione 12.303,20 euro, fase decisoria 15.269,15 euro (totale
42.094,52 euro).
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5. Sull'art. 13, comma 1 quater, DPR 115/2002.
Si deve dare atto della “sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002”
(Cass. SS.UU. 4315/2020), giacché l'appello è stato rigettato (Cass. 26907/2018).
P.Q.M.
LA CORTE D'APPELLO DI GENOVA
Sezione Prima Civile visti gli artt. 352 e ss. e 279 c.p.c., ogni diversa istanza ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando, nel giudizio di appello proposto da Parte_1 nei confronti di avverso la sentenza n. 472/2023 emessa dal
[...] CP_1
Tribunale di Genova e pubblicata il 22/2/2023
1. RIGETTA
l'appello proposto da parte appellante e, per l'effetto
2. CONFERMA la sentenza impugnata;
3. CONDANNA la parte appellante a rifondere a favore della parte appellata le spese legali del presente grado di giudizio che liquida in 42.094,52 euro a titolo di compensi, oltre al rimborso forfetario ex art. 2, co. 2, D.M. n. 55/2014 (come modificato dal D.M. 147/2022), I.V.A.
pag. 10/11 se non detraibile dalla parte vittoriosa, C.P.A. come per legge e alle successive spese occorrende;
4. DA' ATTO della sussistenza del presupposto processuale per il raddoppio del contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 giacché l'appello è stato rigettato.
Così deciso in Genova, nella Camera di Consiglio del giorno 3/07/2025
Il Consigliere estensore Il Presidente
Marco Rossi Rosella Silvestri
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