Ordinanza cautelare 23 luglio 2024
Sentenza 2 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Cagliari, sez. I, sentenza 02/07/2025, n. 610 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Cagliari |
| Numero : | 610 |
| Data del deposito : | 2 luglio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 02/07/2025
N. 00610/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00511/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna
(Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 511 del 2024, integrato da motivi aggiunti, proposto dalla società Noraservice S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dall'avvocato Maria Rita Appeddu, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Malta n. 25;
contro
il Ministero della Cultura, in persona del Ministro in carica pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura distrettuale dello Stato di Cagliari, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico in Cagliari, via Dante, 23;
l’Unione dei Comuni della Trexenta, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'avvocato Massimiliano Marcialis, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia e domicilio fisico presso il suo studio in Cagliari, via Ancona n. 11;
per l'annullamento:
I) per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
- del provvedimento unico SUAP dell’Unione dei Comuni della Trexenta n. 2549 del 14.6.2024;
- di tutti gli atti presupposti, consequenziali e/o comunque ad esso connessi, ivi compresi, “ove occorrer possa”, i pareri negativi espressi dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna con note prot. n. 7758-P del 6.5.2024 e prot. n. 9312-P del 27.5.2024, con espressa riserva di istanza risarcitoria in separato giudizio;
II) per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 13.9.2024:
- dei medesimi atti e provvedimenti già impugnati con il ricorso introduttivo, sotto altri profili;
- della comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale, ai sensi del titolo I del d.lgs. n. 42/2004, del bene denominato “Nuraghe Erri”, contraddistinto in catasto terreni nella sezione B (Siurgus) al foglio 9, particelle 42 (parte), 128 (parte), 154 (parte), pubblicato sull’Albo pretorio del Comune di Siurgus Donigala dal giorno 22.5.2024 al giorno 11.6.2024, conosciuto dalla ricorrente mediante deposito in giudizio in data 19.7.2024.
Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero della Cultura e dell’Unione dei Comuni della Trexenta;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 12 febbraio 2025 il dott. Oscar Marongiu e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO e DIRITTO
1. Con il ricorso introduttivo la ricorrente ha impugnato il provvedimento unico del SUAP dell’Unione dei Comuni della Trexenta indicato in epigrafe, di non autorizzazione alla realizzazione dell’intervento di cui alla dichiarazione autocertificativa unica per “ opere di connessione inerenti un impianto fotovoltaico da 1175,02 kWp e 990 kW da installarsi a terra su tracker monoassiali in zona industriale del Comune di Siurgus Donigala. Impianto fotovoltaico soggetto a edilizia libera ” in località Pardu Fenu, Comune di Siurgus Donigala.
1.1. La motivazione del diniego, scaturito all’esito di tre conferenze di servizi, fa riferimento al parere negativo espresso dalla Soprintendenza Archeologia, belle arti e paesaggio per la Città metropolitana di Cagliari e le Province di Oristano e Sud Sardegna, ritenuto di natura vincolante, stante il carattere di non idoneità dell’area in discorso per la presenza entro il limite di 500 metri del nuraghe “Erri”, per il quale è già stato avviato il procedimento per la dichiarazione di interesse culturale.
1.2. Il ricorso è stato affidato ad un unico motivo:
“ VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 41, COMMA 4 E DEL CORRELATO ALLEGATO I.8 DEL D.LGS. N° 36/2023. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRORE SUI PRESUPPOSTI E/O ERRORE DI FATTO, ILLOGICITÀ. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 20, COMMA 8, E 22-BIS DEL D.LGS. N° 199/2021. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE IN CONCRETO, CARENZA DI ISTRUTTORIA, ERRORE SUI PRESUPPOSTI, IRRAGIONEVOLEZZA, CONTRADDITTORIETÀ, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 DELLA COSTITUZIONE ”.
Il parere negativo della Soprintendenza sarebbe illegittimo sotto più profili in quanto:
- la Soprintendenza avrebbe dovuto esprimere un parere di segno positivo, in ragione del fatto che nell’area interessata dall’intervento il rischio di tipo archeologico sarebbe basso, come appurato dagli archeologi incaricati dalla ricorrente;
- sarebbe fallace, e frutto di un’istruttoria frettolosa e superficiale, la considerazione della Soprintendenza secondo cui ulteriori approfondimenti di indagine non potrebbero che aumentare la consistenza del patrimonio archeologico;
- la Soprintendenza, chiamata a pronunciarsi sulle opere di connessione e sull’impatto delle stesse sotto il profilo archeologico, e non anche sulla posizione dell’impianto e sulla sua distanza rispetto ad un nuraghe, “ avrebbe dovuto limitare le proprie verifiche alle aree interessate dalle opere di connessione e, sulla base della relazione acquisita, rendere parere favorevole, senza impingersi in valutazioni [ad essa] non spettanti ”;
- in ogni caso, anche a voler ritenere che la Soprintendenza potesse pronunciarsi anche sulla collocazione dell’impianto e sulla idoneità dell’area destinata ad ospitarlo, l’esito al quale la stessa è pervenuto sarebbe palesemente illegittimo, giacché: i) la lettera c- ter , numero 2, dell’art. 20, comma 8, del d.lgs. n. 199/2021 individua come idonee le aree interne agli impianti industriali, come è quella in esame; ii) l’impianto in questione non ricadrebbe, comunque, nella fascia di rispetto dei cinquecento metri richiamata dalla Soprintendenza, perché ad oggi il nuraghe Erri non costituisce né bene culturale tutelato ai sensi della parte seconda del d.lgs. n. 42/2004, né bene di notevole interesse
pubblico ai sensi dell'art. 136 del medesimo decreto;
- nella zona ad ovest adiacente all’area interessata dall’intervento della Noraservice è stato autorizzato un altro impianto fotovoltaico, anch’esso distante meno di cinquecento metri dal nuraghe Erri, e ciò comproverebbe, da un lato, la sicura idoneità dell’area e, dall’altro, la disparità di trattamento in cui sarebbero incorse le Amministrazioni intimate nel non consentire alla ricorrente l’intervento proposto.
1.3. Si sono costituiti per resistere il Ministero della Cultura e l’Unione dei comuni della Trexenta.
1.4. Alla camera di consiglio del 23 luglio 2024 il Collegio ha respinto l’istanza cautelare.
1.5. Con ricorso per motivi aggiunti la ricorrente, oltre a riproporre le precedenti doglianze, ha formulato ulteriori censure avverso gli atti già gravati ed ha inoltre impugnato la comunicazione di avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale del bene denominato “Nuraghe Erri”, depositata in giudizio dall’Amministrazione, lamentando:
II) “ VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 20, COMMA 7, DEL D.LGS. N° 199/2021. DIFETTO DI ISTRUTTORIA E DI MOTIVAZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEALE COLLABORAZIONE ”, in quanto:
- la Soprintendenza avrebbe errato nel ritenere automaticamente non idonea l’area de qua per il solo fatto di ricadere nella fascia di rispetto del bene tutelato ( rectius , del bene per il quale è avviato il procedimento per la tutela), senza prendere in considerazione le specifiche caratteristiche del progetto, tra cui in particolare il fatto che le opere di connessione sarebbero state interrate in una zona a rischio archeologico basso;
- non sarebbe legittimo il rifiuto opposto in modo aprioristico a Noraservice in ragione della sola vicinanza al c.d. “Nuraghe Erri” perché non preceduto da un’adeguata istruttoria, ignorando gli esiti della relazione archeologica acquisita e in assenza di qualsiasi apprezzamento circa la concreta compatibilità dell’intervento col bene oggetto della tutela ( in itinere ), col risultato di approdare ad un diniego insufficientemente motivato;
III) “ A. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 4, DEL D.LGS. N° 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 45, 46 E 47, DELLE DISPOSIZIONI DI CUI AL CAPO II, ALLA SEZIONE I DEL CAPO III E ALLA SEZIONE I DEL CAPO IV DEL D.LGS. N° 42/2004. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEL PRINCIPIO DI LEGALITÀ. ECCESSO DI POTERE PER CARENZA DI POTERE IN ASTRATTO E IN CONCRETO. ERRORE SUI PRESUPPOSTI. SVIAMENTO DI POTERE ”, in quanto le disposizioni che prevedono le misure di salvaguardia “hanno ad oggetto solo ed esclusivamente il bene culturale in sé e non contengono alcun riferimento alla fascia di rispetto, per la quale l’Amministrazione avrebbe dovuto attivare, semmai, il procedimento per la tutela indiretta ai sensi degli artt. 45, 46 e 47 del D.Lgs. n° 42/2004”, con la conseguente illegittimità della comunicazione di avvio del procedimento;
“ B. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 7 E 8 DELLA LEGGE N° 241/1990. VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 14, COMMA 1, DEL D.LGS. N° 42/2004. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DEL GIUSTO PROCEDIMENTO E LEALE COLLABORAZIONE ”, per mancata comunicazione anche alla ricorrente dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di
interesse culturale del “Nuraghe Erri”.
1.6. In vista dell’udienza di discussione le parti, con memorie e repliche, hanno ulteriormente argomentato a sostegno delle rispettive posizioni.
1.7. All’udienza pubblica del 12 febbraio 2025 la causa è stata trattenuta in decisione.
2. Il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti sono infondati.
Di seguito le motivazioni della sentenza, rese nella modalità redazionale semplificata di cui all’art. 74 c.p.a.
2.1. Principiando dal ricorso introduttivo, è sufficiente rilevare che il procedimento di dichiarazione di interesse culturale del nuraghe “Erri”, distante 285 metri dall’intervento per cui è causa, risultava già avviato (cfr. doc. 4 del Ministero) prima della conclusione del procedimento autorizzatorio in esame, con la conseguente necessità per l’Amministrazione di applicare, ex lege , le misure di salvaguardia di cui all’art. 14, comma 4 (e 20, comma 1) del d.lgs. n. 42/2004, a tenore del quale l’avvio del procedimento “ comporta l’applicazione, in via cautelare, delle disposizioni previste dal Capo II [vigilanza e ispezione] , dalla sezione I del Capo III [articolo 20, comma 1: “1. I beni culturali non possono essere distrutti, deteriorati, danneggiati o adibiti ad usi non compatibili con il loro carattere storico o artistico oppure tali da recare pregiudizio alla loro conservazione”] e dalla sezione I del Capo IV del presente Titolo [alienazione]”.
A fronte di ciò la Soprintendenza non poteva che esprimere parere negativo, con portata a sua volta vincolante per il SUAP.
2.2. Quanto ai motivi aggiunti, è sufficiente osservare che:
- diversamente da quanto dedotto da parte ricorrente, l’Amministrazione non ha opposto un rifiuto “in modo aprioristico” alla realizzazione dell’intervento per cui è causa, ma ha dovuto applicare le misure di salvaguardia previste ex lege , come chiarito sopra;
- le predette misure di salvaguardia, scaturenti dall’attivazione del procedimento di dichiarazione dell’interesse culturale non riguardano il solo “bene” oggetto di tutela, ma, come efficacemente evidenziato dalle difese del Ministero e dell’Unione dei Comuni, devono rilevare anche ai fini della valutazione della idoneità dell’area alla stregua dell’art. 20, comma 8, lett. c- quater del d.lgs. n. 199/2021, venendo altrimenti vanificata la finalità preventiva della misura di salvaguardia dall’esecuzione, medio tempore , di interventi che interferirebbero (perché ricadenti nella fascia di rispetto) con il bene che venisse poi dichiarato di interesse culturale;
- non hanno pregio le censure relative alla asserita disparità di trattamento rispetto ad un altro intervento in precedenza assentito, considerato che il provvedimento autorizzatorio rilasciato ad altra società è stato successivamente annullato in autotutela previa richiesta di riesame della Soprintendenza (v. produzioni dell’Unione dei Comuni del 3.1.2025);
- a fronte del carattere vincolato degli atti impugnati non ha alcun rilievo viziante la mancata comunicazione alla ricorrente dell’avvio del procedimento per la dichiarazione di interesse culturale del “Nuraghe Erri”.
2.3. In definitiva, il ricorso introduttivo ed il ricorso per motivi aggiunti vanno respinti siccome infondati.
2.4. Le spese del giudizio, nondimeno, possono essere compensate tra le parti, considerata la peculiarità della vicenda nel suo complessivo sviluppo.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Sardegna (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso introduttivo e sul ricorso per motivi aggiunti, come in epigrafe proposti, li respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Cagliari nella camera di consiglio del giorno 12 febbraio 2025 con l'intervento dei magistrati:
Marco Buricelli, Presidente
Oscar Marongiu, Consigliere, Estensore
Gabriele Serra, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Oscar Marongiu | Marco Buricelli |
IL SEGRETARIO