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Sentenza 24 dicembre 2025
Sentenza 24 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Novara, sentenza 24/12/2025, n. 660 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Novara |
| Numero : | 660 |
| Data del deposito : | 24 dicembre 2025 |
Testo completo
N.1652/2025 RG
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1652/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CORNACCHIA MATTIA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.F ONTANETO DANIELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: conclusioni conformi rispetto all'accordo raggiunto: - € 500,00 per - € 450,00 assegno ex art. 156 c.c.; - spese straordinarie al 60% a carico del padre e Per_1 al 40%; - AUU integralmente alla madre;
- rinuncia all'addebito; - spese compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/09/2025, il ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere:
“CONCLUSIONI 20. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma 21. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
22. Nel merito: disporre l'affidamento condiviso della figlia;
23. Per_1 stabilire che la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, presso la quale la minore sarà collocata prevalentemente, sita in Cureggio, Vicolo Ferraris n.3, venga assegnata alla sig.ra 24. stabilire che il sig. potrà vedere e Parte_2 Pt_1 frequentare la figlia secondo il calendario che verrà concordato dalle parti ovvero secondo giustizia, sempre compatibilmente con gli impegni e le volontà di;
25. stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno Per_1 al pagamento delle spese straordinarie;
26. In punto mantenimento: stabilire che il sig. sia tenuto al versamento della Pt_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di € 300 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, fino a quanto quest'ultima non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile;
27. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si è costituta in giudizio che ha chiesto: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: Nel merito ed anche in via provvisoria: Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
Affidare la figlia minore in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo un calendario che potrà essere scelto di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della figlia e lavorative del genitore;
Disporre che le festività annuali siano trascorse con entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza, e così, anche per le ferie. oglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: Nel merito ed anche in via provvisoria: Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
Affidare la figlia minore in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo un calendario che potrà essere scelto di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della figlia e lavorative del genitore;
Disporre che le festività annuali siano trascorse con entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza, e così, anche per le ferie”
***
All'udienza del 18/12/2025, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla richiesta di separazione, invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo delle parti relativo alla rinuncia alla domanda di addebito e ai profili economici può essere validato dal Collegio in quanto conformi alle norme di legge e agli interessi di Per_1
Quanto al diritto di visita del padre, si richiama quanto statuito nel dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, Per_1
3) assegna la casa familiare a Parte_2
4) dispone che possa vedere il padre secondo il calendario concordato dalle parti, nel rispetto Per_1 degli impegni della minore;
5) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari Per_1 con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi Per_1 con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la Parte_1 Per_1 somma di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
10) pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie un assegno ex art. 156 c.c. pari ad € Parte_1
450,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
11) prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte di Controparte_1
12) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
13) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO
TRIBUNALE DI NOVARA
SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Novara, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dr. Andrea GHINETTI PRESIDENTE
Dr.ssa Maria AMORUSO GIUDICE
Dr.ssa Rossella INCARDONA GIUDICE REL. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. N.1652/2025 RG promossa da:
, (c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del difensore di Parte_1 C.F._1 fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv. CORNACCHIA MATTIA parte ricorrente
(c.f. ), domicilio eletto presso lo studio del Parte_2 C.F._2 difensore di fiducia
Rappresentato e difeso dall'Avv.F ONTANETO DANIELA
e con l'intervento del Pubblico Ministero avente ad oggetto: separazione giudiziale
CONCLUSIONI DELLE PARTI
Parte ricorrente e parte resistente: conclusioni conformi rispetto all'accordo raggiunto: - € 500,00 per - € 450,00 assegno ex art. 156 c.c.; - spese straordinarie al 60% a carico del padre e Per_1 al 40%; - AUU integralmente alla madre;
- rinuncia all'addebito; - spese compensate
Pubblico Ministero: conclude per l'accoglimento del ricorso rimettendosi all'A.G. per la determinazione delle condizioni;
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE Con ricorso depositato in data 15/09/2025, il ricorrente ha adito il Tribunale per chiedere:
“CONCLUSIONI 20. In via preliminare, in ragione del pregiudizio imminente e irreparabile meglio descritto in narrativa e in forza del disposto di cui all'art. 473-bis. 15 c.p.c., adottare i seguenti provvedimenti indifferibili, fissando apposita udienza per la loro conferma 21. In via principale: dichiarare, anche con sentenza parziale, la separazione personale dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati;
22. Nel merito: disporre l'affidamento condiviso della figlia;
23. Per_1 stabilire che la casa coniugale, di proprietà del ricorrente, presso la quale la minore sarà collocata prevalentemente, sita in Cureggio, Vicolo Ferraris n.3, venga assegnata alla sig.ra 24. stabilire che il sig. potrà vedere e Parte_2 Pt_1 frequentare la figlia secondo il calendario che verrà concordato dalle parti ovvero secondo giustizia, sempre compatibilmente con gli impegni e le volontà di;
25. stabilire che entrambi i coniugi parteciperanno nella misura del 50% ciascuno Per_1 al pagamento delle spese straordinarie;
26. In punto mantenimento: stabilire che il sig. sia tenuto al versamento della Pt_1 somma mensile di € 400,00 a titolo di contributo al mantenimento della figlia e di € 300 a titolo di contributo al mantenimento della moglie, fino a quanto quest'ultima non avrà trovato una occupazione lavorativa stabile;
27. Con vittoria di spese, competenze ed onorari della presente causa, oltre oneri di legge”.
Si è costituta in giudizio che ha chiesto: “Voglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni Parte_2 contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: Nel merito ed anche in via provvisoria: Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
Affidare la figlia minore in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo un calendario che potrà essere scelto di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della figlia e lavorative del genitore;
Disporre che le festività annuali siano trascorse con entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza, e così, anche per le ferie. oglia questo Ecc.mo Tribunale, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione respinta e previe le declaratorie tutte del caso: Nel merito ed anche in via provvisoria: Pronunciare la separazione personale dei coniugi con addebito al marito;
Affidare la figlia minore in via condivisa Per_1 ad entrambi i genitori con sua collocazione abitativa presso la madre a cui verrà assegnata la casa coniugale;
Disporre che il padre possa vedere e tenere con sé la figlia secondo un calendario che potrà essere scelto di comune accordo tra le parti, nel rispetto delle esigenze scolastiche e di vita della figlia e lavorative del genitore;
Disporre che le festività annuali siano trascorse con entrambi i genitori secondo il principio dell'alternanza, e così, anche per le ferie”
***
All'udienza del 18/12/2025, il Giudice, verificata la regolarità del contraddittorio, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo e, in assenza di istanze istruttorie, ritenuta la causa matura per la decisione quanto alla richiesta di separazione, invitava la parte a precisare le conclusioni, ordinando la discussione orale della causa.
****
La domanda di separazione personale dei coniugi, proposta dalla parte ricorrente nei confronti della parte resistente è fondata e merita accoglimento, ricorrendo i presupposti di cui all'art. 151 c.c.
Come è noto, secondo quanto previsto dalla citata disposizione normativa, la separazione giudiziale dei coniugi può essere pronunciata “quando si verificano, anche indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi, fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o da recare grave pregiudizio all'educazione della prole”.
Come chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, il Giudice, per pronunciare la separazione, deve verificare, in base ai fatti obiettivi emersi, ivi compreso il comportamento processuale delle parti, con particolare riferimento alle risultanze del tentativo di conciliazione ed a prescindere da qualsivoglia elemento di addebitabilità, l'esistenza, anche in un solo coniuge, di una condizione di disaffezione al matrimonio tale da rendere impossibile, allo stato, la convivenza. Ove tale situazione d'intollerabilità si verifichi, anche rispetto ad un solo coniuge, deve ritenersi che questi abbia diritto di chiedere la separazione (cfr. Cass. n. 8713/2015; Cass. n. 2183/2013; Cass. n. 21099/2007).
Nel caso di specie, risulta evidente dalle allegazioni di parte ricorrente il venir meno, nell'ambito del rapporto coniugale, di quella comunione materiale e spirituale che costituisce il fondamento del matrimonio. Appare, quindi, oggettivamente preclusa la tollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Deve, pertanto, pronunciarsi la separazione personale dei coniugi, con conseguente comunicazione della presente sentenza all'Ufficiale dello Stato Civile competente per le annotazioni e le ulteriori incombenze di cui al D.P.R. n. 396/2000.
L'accordo delle parti relativo alla rinuncia alla domanda di addebito e ai profili economici può essere validato dal Collegio in quanto conformi alle norme di legge e agli interessi di Per_1
Quanto al diritto di visita del padre, si richiama quanto statuito nel dispositivo.
Le spese di lite devono essere compensate, considerato l'intervenuto accordo tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale di Novara, Sezione civile, definitivamente pronunciando nel procedimento in epigrafe, così provvede:
1) pronuncia la separazione personale dei coniugi;
2) affida ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, Per_1
3) assegna la casa familiare a Parte_2
4) dispone che possa vedere il padre secondo il calendario concordato dalle parti, nel rispetto Per_1 degli impegni della minore;
5) dispone che trascorra il suo compleanno con ciascuno dei genitori ad anni alterni (anni pari Per_1 con la madre, anni dispari con il padre), la Festa del Papà con il papà e la Festa della Mamma con la mamma, il compleanno dei genitori, con ciascuno di essi, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
6) dispone per quanto riguarda le vacanze estive, che trascorra 15 giorni anche non consecutivi Per_1 con ciascun genitore, che dovranno essere comunicati e concordati entro il 31 maggio di ciascun anno;
8 giorni durante le vacanze natalizie dal 23/12 al 30/12 oppure dal 30/12 al 6/1. Natale con entrambi i genitori, ovvero, a pranzo con uno e a cena con l'altro alternativamente;
3 giorni durante le vacanze pasquali, comprendenti la Pasqua o il Lunedì dell'Angelo, salvo diverso e migliore accordo delle parti;
7) pone a carico di l'obbligo di contribuire al mantenimento di versando la Parte_1 Per_1 somma di € 500,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
8) dispone che le spese straordinarie siano a carico dei genitori nella misura del 60% a carico del padre e del 40% a carico della madre:
I) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) visite specialistiche prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c) trattamenti sanitari erogati dal Servizio Sanitario Nazionale compresi gli esami;
d) tickets sanitari e spese farmaceutiche prescritte;
in ogni caso tutte le spese mediche connotate dei caratteri della necessarietà o urgenza non richiedono mai il preventivo accordo tra i genitori
II) spese mediche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che richiedono il preventivo accordo:
a) cure dentistiche, ortodontiche con relativi apparecchi e oculistiche con relativi occhiali non presso il S.S.N.;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) trattamenti sanitari non erogati dal Servizio Sanitario Nazionale;
d) farmaci particolari;
III) spese scolastiche (da documentare, anche successivamente all'esborso) che non richiedono il preventivo accordo:
a) tasse scolastiche e universitarie imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di acquisto corrente ad inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento;
d) trasporto pubblico;
IV) con preventivo accordo:
a) tasse scolastiche universitarie di istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) corsi di recupero e lezioni private;
d) alloggio presso sia la sede universitaria che in affitto;
e) materiale scolastico non di acquisto corrente (ad es. non acquisti di inizio anno scolastico);
V) spese extrascolastiche che non richiedono il preventivo accordo:
a) un corso per attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature ed abbigliamento;
b) spese di manutenzione, bollo e assicurazione relativi a mezzi di locomozione acquistati in accordo ed intestati alla figlia;
c) spese per la patente;
VI) spese extrascolastiche che richiedono il preventivo accordo:
a) corsi per attività sportive, ricreative e ludiche comprese attrezzature ed abbigliamento oltre ad uno all'anno;
b) viaggi e vacanze trascorsi autonomamente dal figlio;
c) centro ricreativo, gruppo estivo, stage sportivi soggiorni di studio;
d) spese per l'acquisto di mezzi di locomozione;
una volta effettuate le spese nel rispetto dei predetti criteri, il rimborso dovrà effettuarsi entro e non oltre 30 giorni dalla ricezione della richiesta corredata dalla documentazione giustificativa, ove richiesta. Esclusi i casi di urgenza, in mancanza di un accordo preventivo e scritto, il genitore che avrà preso arbitrariamente la decisione di sostenere spese straordinarie da concordarsi previamente si assumerà l'onere di sostenerle integralmente senza possibilità di rimborso;
9) dispone che l'assegno unico universale sia integralmente percepito dalla madre;
10) pone a carico di l'obbligo di versare alla moglie un assegno ex art. 156 c.c. pari ad € Parte_1
450,00, oltre rivalutazione ISTAT, entro il 5 di ogni mese;
11) prende atto della rinuncia alla domanda di addebito da parte di Controparte_1
12) dispone che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune competente per l'annotazione prescritta dall'art. 69 del d.P.R. n. 396 del 2000;
13) compensa integralmente le spese di lite;
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione civile del Tribunale di Novara del 18/12/2025
Il Presidente
Dr. Andrea GHINETTI
Il Giudice est.
Dr.ssa Maria AMORUSO