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Sentenza 14 luglio 2025
Sentenza 14 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 14/07/2025, n. 2748 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 2748 |
| Data del deposito : | 14 luglio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 07.07.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CI (CE) alla Via I. Silone n. 20, presso lo studio dell'avv. Paolo Bottigliero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Cipriano Controparte_1 C.F._2
d'Aversa (CE) alla Via Cavour n. 9, presso lo studio dell'avv. Costantino Puocci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07.07.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 08.07.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.03.2025 il SI. , premettendo che in data 03.03.2016 Parte_1 aveva contratto matrimonio con la SI.ra e che dalla loro unione erano nati tre figli, Controparte_1
(nato il [...]), (nata il [...]) ed (nato Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'11.12.2024), assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la SI.ra , la quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, la resistente deduceva che l'unione familiare era naufragata a causa delle condotte aggressive, violente e lesive della dignità ed integrità psicofisica, perpetrate ai suoi danni da parte del marito che aveva contravvenuto a tutti i doveri coniugali e che tali comportamenti l'avevano costretta a sporgere denuncia in sede penale.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 07.07.2025, le parti comparivano personalmente, dichiarando di non volersi riconciliare, e raggiungevano un accordo inteso alla disciplina delle condizioni di separazione.
Pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 08.07.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta dalle parti, secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza di comparizione raggiungevano il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo.
- I coniugi vivranno separatamente;
- la casa familiare sita in Casal di IN (CE) al Corso Umberto n. 243 viene assegnata alla SI.ra
, con ogni arredo e pertinenza, con collocamento dei figli minori presso la madre;
Controparte_1 - i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
- le frequentazioni tra i minori e i genitori, anche con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono così regolate: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e salvo diversi accordi tra i coniugi, per almeno due pomeriggi Persona_1 Persona_2
(martedì e giovedì) dall'uscita della scuola fino alle ore 20,00, nonché a domeniche alternate, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, compatibilmente con le eSIenze dei minori;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio sempre dalle 12:00 alle 21:00; - ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- ad anni alterni giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, oltre il giorno della festa del papà. Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno una settimana con il padre, tali periodi saranno da concordare di anno in anno tra i coniugi tenuto conto delle eSIenze lavorative. I coniugi precisano che il pernotto con il padre sarà concordato tra le parti allorquando in quanto il SI. troverà una propria sistemazione abitativa idonea ad Parte_1 accogliere i minori.
- Relativamente ad , ancora neonato, il papà potrà vedere il figlio quando Persona_3 riaccompagnerà o andrà a prendere i figli più grandi per uscire con loro presso l'abitazione materna, graduando la frequentazione di quest'ultimo al fine di consentire al piccolo, che nella attuale fase neonatale ha ancora quale unico referente la figura materna, un percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici con le modalità ritenute più congrue.
- In ordine al mantenimento ordinario dei figli minori il padre corrisponderà Parte_1 alla l'importo complessivo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
- Disporre che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), come regolato dal protocollo del Tribunale di Napoli Nord del 25/10/2019;
- L'assegno unico universale verrò corrisposto esclusivamente alla SI.ra ; Controparte_1
- Il canone di locazione sarà esclusivamente a carico della SI.ra assegnataria Controparte_1 della casa familiare che provvederà al subentro ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge
392/1978. - La SI.ra rinuncia al proprio mantenimento e, pertanto, ciascun coniuge Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento personale”.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Caserta il 19.07.1984, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAL DI PRINCIPE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 3, parte I, S. /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conSIlio dell'11.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Napoli Nord, I sezione civile, così composto:
Dr.ssa Alessandra Tabarro Presidente
Dr.ssa Anna Scognamiglio Giudice
Dr.ssa Nadia Zampogna Giudice rel. riunito in camera di conSIlio ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 1909 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi dell'anno 2025, riservata in decisione all'udienza del 07.07.2025, avente ad oggetto la separazione giudiziale dei coniugi e vertente
TRA
(C.F.: ), elettivamente domiciliato in Parte_1 C.F._1
CI (CE) alla Via I. Silone n. 20, presso lo studio dell'avv. Paolo Bottigliero, che lo rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RICORRENTE
E
(C.F.: ), elettivamente domiciliata in San Cipriano Controparte_1 C.F._2
d'Aversa (CE) alla Via Cavour n. 9, presso lo studio dell'avv. Costantino Puocci, che la rappresenta e difende, giusta procura in atti.
RESISTENTE
NONCHÉ
Il P.M. presso il Tribunale di Napoli Nord.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI DELLE PARTI
All'udienza del 07.07.2025 i procuratori concludevano riportandosi all'accordo raggiunto dai coniugi.
Il P.M. in data 08.07.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 04.03.2025 il SI. , premettendo che in data 03.03.2016 Parte_1 aveva contratto matrimonio con la SI.ra e che dalla loro unione erano nati tre figli, Controparte_1
(nato il [...]), (nata il [...]) ed (nato Persona_1 Persona_2 Persona_3
l'11.12.2024), assumeva che l'affectio coniugalis era venuta meno a causa delle incompatibilità caratteriali che avevano reso intollerabile la prosecuzione della convivenza.
Pertanto, il ricorrente chiedeva pronunciarsi la separazione personale dei coniugi con emissione delle statuizioni accessorie come indicate nel ricorso introduttivo.
Instaurato il contradditorio, si costituiva la SI.ra , la quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione, contestava tutto quanto ex adverso rappresentato in ordine alle cause della crisi coniugale. Invero, la resistente deduceva che l'unione familiare era naufragata a causa delle condotte aggressive, violente e lesive della dignità ed integrità psicofisica, perpetrate ai suoi danni da parte del marito che aveva contravvenuto a tutti i doveri coniugali e che tali comportamenti l'avevano costretta a sporgere denuncia in sede penale.
Per questi motivi
, la resistente chiedeva pronunciarsi la separazione dei coniugi con emissione delle statuizioni accessorie di cui alla comparsa di costituzione e risposta.
All'udienza del 07.07.2025, le parti comparivano personalmente, dichiarando di non volersi riconciliare, e raggiungevano un accordo inteso alla disciplina delle condizioni di separazione.
Pertanto, il Giudice delegato, ritenuta la causa matura per la decisione, la riservava al Collegio ai sensi dell'art. 473bis. 22 c.p.c., previa trasmissione al P.M. per le sue conclusioni.
Il P.M. in data 08.07.2025 apponeva il proprio visto, esprimendo parere favorevole.
Tanto premesso, il Tribunale reputa fondata la domanda di separazione che va pertanto accolta.
Invero, le risultanze di causa hanno ampiamente comprovato l'insorgenza tra i coniugi di un'insanabile situazione di contrasto, la quale ha reso non più tollerabile la loro convivenza, per cui ricorrono le condizioni per pronunziare la richiesta separazione.
In particolare, la circostanza dedotta dalle parti, secondo la quale tra i coniugi è cessata l'affectio coniugalis e l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra gli stessi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Rilevato che le parti hanno raggiunto un pieno accordo, la separazione va pronunciata ai sensi dell'art. 151 comma 1 c.c.
In ordine alle statuizioni accessorie, i coniugi all'udienza di comparizione raggiungevano il seguente accordo che di seguito si trascrive in corsivo.
- I coniugi vivranno separatamente;
- la casa familiare sita in Casal di IN (CE) al Corso Umberto n. 243 viene assegnata alla SI.ra
, con ogni arredo e pertinenza, con collocamento dei figli minori presso la madre;
Controparte_1 - i figli minori verranno affidati in modo condiviso ad entrambi i genitori, che eserciteranno congiuntamente la responsabilità genitoriale, assumendo di comune accordo le decisioni di maggior interesse relativamente all'istruzione, all'educazione e alla salute tenendo conto dei loro bisogni, aspirazioni, capacità e inclinazioni naturali ed aspirazioni, mentre ciascun genitore eserciterà la responsabilità genitoriale separatamente nelle questioni di ordinaria amministrazione quando avranno i figli con sé;
- le frequentazioni tra i minori e i genitori, anche con riguardo alle festività e le vacanze, i tempi di permanenza presso ciascun genitore sono così regolate: il padre potrà vedere e tenere con sé i figli minori e salvo diversi accordi tra i coniugi, per almeno due pomeriggi Persona_1 Persona_2
(martedì e giovedì) dall'uscita della scuola fino alle ore 20,00, nonché a domeniche alternate, dalle ore 12,00 alle ore 21,00, compatibilmente con le eSIenze dei minori;
ad anni alterni dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre al 6 gennaio sempre dalle 12:00 alle 21:00; - ad anni alterni il giorno di Pasqua o il Lunedì in Albis;
- ad anni alterni giorno del compleanno e dell'onomastico dei minori, oltre il giorno della festa del papà. Durante le vacanze estive i figli minori trascorreranno una settimana con il padre, tali periodi saranno da concordare di anno in anno tra i coniugi tenuto conto delle eSIenze lavorative. I coniugi precisano che il pernotto con il padre sarà concordato tra le parti allorquando in quanto il SI. troverà una propria sistemazione abitativa idonea ad Parte_1 accogliere i minori.
- Relativamente ad , ancora neonato, il papà potrà vedere il figlio quando Persona_3 riaccompagnerà o andrà a prendere i figli più grandi per uscire con loro presso l'abitazione materna, graduando la frequentazione di quest'ultimo al fine di consentire al piccolo, che nella attuale fase neonatale ha ancora quale unico referente la figura materna, un percorso di crescita nel rispetto della sua evoluzione cognitiva e di progressivo consolidamento di un rapporto affettivo privo di impatti traumatici con le modalità ritenute più congrue.
- In ordine al mantenimento ordinario dei figli minori il padre corrisponderà Parte_1 alla l'importo complessivo mensile di euro 500,00, anticipatamente ed entro il Controparte_1 giorno 5 di ogni mese, tale importo sarà rivalutato annualmente in base agli indici ISTAT.
- Disporre che entrambi i coniugi parteciperanno al 50% al pagamento delle spese straordinarie espressamente concordate (mediche, scolastiche ed educative, sportive e ricreative), come regolato dal protocollo del Tribunale di Napoli Nord del 25/10/2019;
- L'assegno unico universale verrò corrisposto esclusivamente alla SI.ra ; Controparte_1
- Il canone di locazione sarà esclusivamente a carico della SI.ra assegnataria Controparte_1 della casa familiare che provvederà al subentro ai sensi e per gli effetti dell'art. 6 della Legge
392/1978. - La SI.ra rinuncia al proprio mantenimento e, pertanto, ciascun coniuge Controparte_1 provvederà al proprio mantenimento personale”.
Il Collegio ritiene che le pattuizioni intervenute tra i coniugi non siano contrarie a norme imperative e sono conformi all'interesse della prole;
pertanto, visto anche il parere favorevole espresso dal P.M., possono essere recepite nella presente pronuncia.
Tenuto conto della materia trattata e dell'accordo raggiunto tra le parti, il Tribunale ritiene conforme a giustizia compensare per intero le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
a) pronuncia, alle condizioni pattuite dalle parti come riportate in parte motiva, ai sensi dell'art. 151, 1° comma, c.c. la separazione personale dei coniugi nato Parte_1
a Caserta il 19.07.1984, e , nata a [...] il [...]; Controparte_1
b) ordina che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di CASAL DI PRINCIPE (CE) per l'annotazione di cui all'art. 69 lett. d) D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (Ordinamento dello Stato Civile) - (atto n. 3, parte I, S. /, Reg. Atti di matrimonio dell'anno 2016);
c) spese compensate.
Manda la Cancelleria per gli adempimenti di rito.
Così deciso all'esito della camera di conSIlio dell'11.07.2025
Il Giudice estensore Il Presidente
Dr.ssa Nadia Zampogna Dr.ssa Alessandra Tabarro