Decreto presidenziale 1 luglio 2024
Ordinanza collegiale 15 luglio 2024
Sentenza 26 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Latina, sez. I, sentenza 26/05/2025, n. 476 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Latina |
| Numero : | 476 |
| Data del deposito : | 26 maggio 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 26/05/2025
N. 00476/2025 REG.PROV.COLL.
N. 00354/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
sezione staccata di TI (Sezione Prima)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 354 del 2024, proposto da
-OMISSIS-, rappresentata e difeso dall'avvocato Adriano Casellato, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di-OMISSIS-, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesca Rossi, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Aldo Ceci, con domicilio eletto presso lo studio LA OL in TI, viale dello Statuto 24;
per l'annullamento
previa sospensione dell’efficacia
della determinazione del Responsabile del Settore amministrativo, attività produttive e tecnologie del Comune di-OMISSIS- -OMISSIS-, sostitutiva della precedente determinazione dello stesso Responsabile del Settore -OMISSIS-, avente per oggetto l’omologazione dei verbali conclusivi della Commissione giudicatrice dalla Selezione interna per le progressioni verticali c.d. “speciali” per n. 1 (uno) posti di Istruttore direttivo di Vigilanza, Area Funzionari e dell’Elevata qualificazione (ex Categoria D) da destinare a diversi Settori, Servizi ed Uffici dell’Ente, indetta con Avviso del 27.12.2023;
nonché dei Verbali della Commissione di valutazione n. 1, 2, 3 e 4 del 2024, con tale determinazione omologati;
e del Verbale 23.3.2024 n. 5 della stessa Commissione, comunicato alla ricorrente con nota del Responsabile del Settore 17.4.2024, contenente diniego dell’istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-;
nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti o comunque connessi, ivi compresa ove occorra la determinazione del Responsabile del Settore 21.2.2024 n. 490.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio di -OMISSIS- e del Comune di-OMISSIS-;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nell'udienza pubblica del giorno 17 dicembre 2024 la dott.ssa Francesca Romano e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con ricorso notificato il 17 maggio 2024 e depositato il successivo 30 maggio, la dott.ssa -OMISSIS- ha adito questo Tribunale al fine di ottenere l’annullamento della determinazione del Responsabile del Settore amministrativo, attività produttive e tecnologie del Comune di-OMISSIS- del 19 marzo 2024 n. 761, avente per oggetto l’omologazione dei verbali conclusivi della Commissione giudicatrice dalla Selezione interna per le progressioni verticali c.d. “speciali” per n. 1 (uno) posti di Istruttore direttivo di Vigilanza, Area Funzionari e dell’Elevata qualificazione (ex Categoria D) da destinare a diversi Settori, Servizi ed Uffici dell’Ente, indetta con Avviso del medesimo Responsabile del Settore amministrativo, attività produttive e tecnologie del 27.12.2023; del Verbale -OMISSIS- della stessa Commissione, contenente diniego dell’istanza di riesame in autotutela presentata dalla ricorrente in data -OMISSIS-; nonché di tutti gli atti presupposti, conseguenti come specificati in epigrafe.
2. La ricorrente espone di essere dipendente a tempo indeterminato del Comune di-OMISSIS- dal 1° settembre 2000, con inquadramento nel profilo professionale “Istruttore di vigilanza” – ex categoria C del comparto Funzioni locali.
Con avviso del 27 dicembre 2023, in applicazione dell’art. 52, comma 1 bis, d.lgs. 30.3.2001 n. 165 e dell’art. 13 CCNL 16.11.2022 (triennio 2019-2021), il Comune di-OMISSIS- ha indetto una selezione interna per le progressioni verticali c.d. speciali per n. 1 (uno) posti di Istruttore direttivo di Vigilanza, Area dei Funzionari e dell’Elevata qualificazione (ex categoria D) da destinare a diversi Settori, Servizi ed Uffici dell’Ente.
La -OMISSIS- ha partecipato alla selezione, risultando, come da determinazione del 21 febbraio 2024 n. 490, -OMISSIS-mentre il primo classificato ha riportato il punteggio di 80,50.
Con istanza di riesame in autotutela acquisita al protocollo del Comune il -OMISSIS- la -OMISSIS- ha chiesto che la Commissione rivalutasse il punteggio attribuitole per il titolo di laurea, trattandosi di titolo conseguito al termine di corso di laurea in giurisprudenza articolato su un percorso di studi a ciclo unico quadriennale, secondo il vecchio ordinamento (iscritta prima del 1996, la ricorrente si è laureata nel 2009) come tale da valutarsi quale titolo superiore a quello di base (laurea triennale o magistrale) (d.m. 270/2004) indicato nell’Avviso di selezione.
Con una seconda determinazione del 19 marzo 2024 n. 761, il Responsabile del Settore amministrativo, attività produttive e tecnologie ha omologato nuovamente i risultati della selezione, nel frattempo corretti dalla Commissione con verbale n. 4.
La correzione dei risultati della selezione, operata con tale determinazione mediante omologazione dei verbali n. 1, 2, 3 e 4 della Commissione, non ha però avuto per oggetto l’istanza di riesame presentata dalla ricorrente, che è stata presa in esame dalla Commissione nella successiva seduta del 22 marzo 2024, all’esito della quale, con verbale n. 5 del 27.3.2024, è stata respinta.
Con nota 17 aprile 2024 il Responsabile del Settore ha comunicato alla -OMISSIS- tale diniego.
3. Avverso gli esiti della suddetta selezione, la ricorrente deduce i seguenti motivi di diritto: violazione dell’art. 52, co. 1 bis, d.lgs. 30.3.2001 n. 165; violazione dell’art. 13 CCNL Funzioni locali 16.11.2022; eccesso di potere per contraddittorietà, illogicità, disparità di trattamento, erroneità dei presupposti, travisamento; difetto di motivazione.
La ricorrente ha conseguito nel 2009 il diploma di laurea in giurisprudenza presso l’Università degli studi di Roma -OMISSIS- all’esito di corso di laurea quadriennale a ciclo unico del vecchio ordinamento, essendosi iscritta prima del 1996/97.
Pertanto, tale titolo di studio avrebbe dovuto essere valutato, nella selezione de qua , quale titolo di studio ulteriore rispetto a quello di base previsto per l’accesso dall’esterno (laurea triennale o magistrale, entrambe con corsi di durata ridotta rispetto alla laurea quadri/quinquennale a ciclo unico). L’art. 52, c. 1 bis, d.lgs. 165/2001, infatti, espressamente contempla la possibilità di valutazione di titolo di studio ulteriore rispetto a quello di base previsto per l’accesso dall’esterno.
4. Si è costituito in giudizio il sig. -OMISSIS-, vincitore della selezione e odierno controinteressato, eccependo in via preliminare la tardività del ricorso essendo stato a lui notificato in data 20 maggio 2024. Sempre in via preliminare ha altresì eccepito l’omessa notifica del gravame nei confronti della candidata collocatasi al secondo posto in graduatoria.
Nel merito contesta, poi, la fondatezza del gravame perché la ricorrente non avrebbe impugnato la lex specialis che prevede un’equiparazione tra laurea triennale e quella magistrale quale titolo di accesso alla procedura selettiva.
5. All’esito della camera di consiglio del 12 giugno 2024, su accordo delle parti, la causa è stata rinviata alla trattazione nel merito.
6. In data 13 giugno 2024 la ricorrente ha presentato domanda di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio nei confronti della seconda candidata in graduatoria.
7. Si è quindi costituito in giudizio il Comune di-OMISSIS- eccependo la tardività del ricorso nei confronti del controinteressato -OMISSIS- e comunque l’inammissibilità del gravame per mancata notifica del gravame a tutte le parti necessarie del processo ivi, inclusa, la seconda classificata, alla quale il ricorso avrebbe dovuto essere notificato, ab origine , a pena di inammissibilità.
Nel merito, il ricorso sarebbe comunque infondato perché la ricorrente non avrebbe impugnato l’avviso di selezione che prevede espressamente l’equiparazione tra laurea triennale e laurea magistrale, quali titoli di accesso.
7. All’esito della camera di consiglio del 10 luglio 2024, con ordinanza collegiale n.-OMISSIS- la domanda di autorizzazione all’integrazione del contraddittorio è stata accolta e la ricorrente ha provveduto alla relativa notifica nei confronti della seconda classificata.
8. Alla pubblica udienza del 17 dicembre 2024 la causa è passata, infine, in decisione.
DIRITTO
1. Si ritiene di poter superare le eccezioni sollevate in rito dalle controparti, essendo il ricorso, comunque, infondato nel merito.
2. La ricorrente, già dipendente a tempo indeterminato del Comune di-OMISSIS- con la qualifica di Istruttore di vigilanza ex comparto C, Enti locali, ha partecipato alla procedura concorsuale per la progressione verticale per un posto di Istruttore direttivo di vigilanza, ex categoria D, essendo in possesso del titolo di laurea in Giurisprudenza vecchio ordinamento, conseguito con la votazione di 85/110.
Collocatasi, all’esito della procedura, al terzo posto in graduatoria, con un unico motivo di gravame contesta la legittimità dell’attribuzione del punteggio di 13 punti assegnato al titolo di studio posseduto, in ragione della qualificazione dello stesso, da parte della commissione, quale “ titolo previsto con punteggio inferiore al massimo ”, anziché il punteggio di 18 punti, in quanto secondo la sua prospettazione, la laurea vecchio ordinamento avrebbe dovuto essere valutata quale “ titolo superiore inferiore al massimo ”.
2.1. La lex specialis prevede, quanto alla valutazione dei titoli di studio, che:
a) “ per l’accesso alla suddetta procedura, è richiesto il possesso
della laurea (triennale o magistrale) e almeno 5 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione;
oppure
il diploma di scuola secondaria di secondo grado ed almeno 10 anni di esperienza maturata nell'area degli Istruttori e/o nella corrispondente categoria del precedente sistema di classificazione ” (art. 1, comma 1, lett. b, Avviso);
b) l’art. 6 dell’Avviso pubblico, richiamando espressamente l’art. 4, lett. b, del Regolamento comunale, prevede, poi, che il punteggio per il titolo di studio, fino a un massimo di 20 punti, sia attribuito come segue:
“(si valuta solo un titolo di studio tra i seguenti e nel caso di valutazione della laurea si provvederà a ridurre del 15% la valutazione prevista in caso di laurea triennale):
- 20 punti per il possesso di un titolo di studio superiore (ove titolo previsto nella stessa Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio) a quello richiesto per l'accesso dall'esterno (per il profilo di destinazione) e assorbente rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno (al profilo di destinazione) conseguito con il punteggio massimo;
- un punteggio compreso tra 18 e 19 punti (arrotondato all'unità - se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5, la cifra viene arrotondata per eccesso, altrimenti viene arrotondata per difetto) determinato in modo proporzionale in relazione al conseguimento con un punteggio inferiore del titolo di studio superiore (ove titolo previsto nella stessa Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio) assorbente rispetto a quello richiesto per l'accesso dall'esterno (al profilo di destinazione) (esempio / voto riportato 70/100 / differenza tra voto conseguito 70 —minimo voto utile 60 = 10/differenza tra la massima e la minima votazione utile, 99 voto massimo — 60 voto minimo = 39 /differenza tra punteggio massimo e minimo 19 —18 = 1 /formula (10/39% + 18 = 18,26 arrotondato a 18);
- 16 punti per il possesso del titolo di studio (previsto nella stessa Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio) richiesto per l'accesso dall'esterno (al profilo di destinazione) conseguito con il punteggio massimo (senza considerare la eventuale lode);
- un punteggio compreso tra 12 e 15 punti (arrotondato all'unità - se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5, la cifra viene arrotondata per eccesso, altrimenti viene arrotondata per difetto) determinato in modo proporzionale in relazione al conseguimento con un punteggio inferiore al massimo del titolo di studio (previsto nella stessa Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio) richiesto per l'accesso dall'esterno (al profilo di destinazione) (esempio / voto riportato 70/100 / differenza tra voto conseguito 70 — minimo voto utile 60 = 10 /differenza tra la massima e la minima votazione utile, 99 voto massimo — 60 voto minimo = 39 / differenza tra punteggio massimo e minimo 15 —12 = 3 /formula (10/39*3) + 12 = 12,76 arrotondato a 13);
- 10 punti per il possesso del titolo di studio (previsto nella stessa Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio) necessario per l'accesso dall'esterno ai profili appartenenti all'area inferiore a quella di destinazione e relativi alla stessa famiglia professionale (come distinte nell'allegato al presente regolamento "Famiglie professionali" ove area presente nella Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio), conseguito con il punteggio massimo (senza considerare la eventuale lode);
- un punteggio compreso tra 4 e 8 punti (arrotondato all'unità - se la cifra decimale è maggiore o uguale a 5, la cifra viene arrotondata per eccesso, altrimenti viene arrotondata per difetto) determinato in modo proporzionale in relazione al conseguimento del titolo di studio (previsto nella Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio) necessario per l'accesso dall'esterno ai profili appartenenti all'area inferiore a quella di destinazione e relativi alla stessa famiglia professionale (come distinte nell'allegato al presente regolamento "Famiglie professionali" — ove area presente nella Famiglia Professionale se no non si attribuisce alcun punteggio), conseguito con un punteggio inferiore al massimo (esempio / voto riportato 70/100 / differenza tra voto conseguito 70 — minimo voto utile 60 = 10/differenza tra la massima e la minima votazione utile, 99 voto massimo — 60 voto minimo = 39 / differenza tra punteggio massimo e minimo 8 — 4 = 4 /formula (10/39*4) + 4 = 5,03 arrotondato a 5)”.
2.3. Poiché il titolo di accesso alla presente selezione, ai sensi dell’art. 1 dell’avviso può essere sia la laurea triennale (sebben con una decurtazione del 15% del punteggio) sia la laurea magistrale (con punteggio proporzionale al voto conseguito), la Commissione ritenendo la laurea vecchio ordinamento posseduta dalla ricorrente e equiparabile alla laurea magistrale, e dunque alla stregua di un titolo valido per l’accesso e non quale “titolo superiore”, ha assegnato alla stessa il punteggio di 13 punti, previsto per il titolo di studio richiesto per l’accesso dall'esterno al profilo di destinazione, determinato in modo proporzionale in relazione alla votazione conseguita di 85/110, inferiore a quella massima prevista.
La valutazione così svolta dalla Commissione resiste ad ogni censura spiegata dalla ricorrente perché:
a) l’art. 1, comma 1, lett. b, dell’avviso di selezione, laddove prevede ai fini dell’accesso quale titolo necessario la laurea triennale ovvero la laurea magistrale, non è stato oggetto di impugnazione da parte della ricorrente;
b) del tutto legittimamente, la Commissione ha ritenuto la laurea vecchio ordinamento equiparabile alla laurea magistrale e, quindi, valutabile esclusivamente quale titolo di accesso ai sensi del successivo art. 6.
La riforma dell'ordinamento didattico universitario, disciplinata dal d.m. 3 novembre 1999, n. 509, del Ministro dell'Università e della Ricerca scientifica e tecnologica, e successivamente sostituito dal d.m. 22 ottobre 2004, n. 270 del Ministro dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca, ha introdotto, quale suo elemento essenziale, il sistema detto del "3+2", con una laurea della durata normale di 3 anni ed una specialistica (ovvero magistrale, secondo la denominazione di cui al d.m. n. 270/2004) conseguita dopo un ulteriore biennio.
In particolare, secondo l'art. 3 del d.m. n. 270 del 2004, le università rilasciano oltre alla laurea, (L) e alla laurea magistrale (LM), il diploma di specializzazione (DS) e il dottorato di ricerca (DR).
Il corso di laurea persegue l'obiettivo "di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali". Essa "è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate (...)".
Il corso di laurea magistrale "ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici".
Da ultimo, il decreto interministeriale in data 5 maggio 2004 ha stabilito l'equiparazione dei diplomi di laurea (DL) conseguiti secondo il vecchio ordinamento alla laurea specialistica o magistrale (LM), ai fini della partecipazione ai concorsi pubblici.
Posta, dunque, la certa equiparazione tra laurea magistrale e diploma di laurea del vecchio ordinamento, le censure mosse dalla ricorrente avverso la mancata valutazione quale “titolo superiore” del diploma di laurea dalla stessa posseduto, rispetto al “titolo di accesso” che, secondo l’avviso può essere la “laurea “triennale o magistrale”, non possono essere accolte non essendo stato oggetto di impugnazione l’avviso di selezione nella parte in cui ha previsto, ai fini dell’accesso, sia il titolo di laurea triennale sia quello magistrale.
3. Il ricorso, in conclusione, deve essere respinto.
4. Si ravvisano giustificati motivi per compensare le spese di lite tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio sezione staccata di TI (Sezione Prima), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell’articolo 9, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata, manda alla Segreteria di procedere all'oscuramento delle generalità nonché di qualsiasi altro dato idoneo ad identificare la ricorrente.
Così deciso in TI nella camera di consiglio del giorno 17 dicembre 2024 con l'intervento dei magistrati:
Riccardo Savoia, Presidente
Francesca Romano, Consigliere, Estensore
Valerio Torano, Primo Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Francesca Romano | Riccardo Savoia |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.