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Sentenza 24 aprile 2025
Sentenza 24 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Ancona, sentenza 24/04/2025, n. 778 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Ancona |
| Numero : | 778 |
| Data del deposito : | 24 aprile 2025 |
Testo completo
N.R.G. 3907 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3907 /2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Simonetta Sgreccia, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 19 luglio 2024
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
cod. fisc. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonio Gallucci che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 29 ottobre 2024
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: domanda restituzione somme date a mutuo;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 31 gennaio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “ L'avv. Sgreccia precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione.
L'avv. Gallucci precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta richiamate nella prima memoria istruttoria”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
- per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito: accertata l'inesistenza del contratto di mutuo e quindi l'infondatezza della domanda restitutoria, per quanto sopra esposto o con qualsiasi altra statuizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi.
[…] Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli […]”.
- per l'opposta: “in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione avversaria palesemente dilatoria, non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, respingere l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 543/2024 emesso in data 13.05.2024 dal Giudice del Tribunale di Ancona dott.ssa Francesca Perlini.
Con condanna dell'opponente, in considerazione della temerarietà dell'azione proposta, al risarcimento dei danni in favore dell'opposta ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto il capitolo è generico e inconferente nelle date indicate degli asseriti lavori (Settembre-Ottobre 2021), essendo contraddetto dalla documentazione prodotta dalla opposta.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:[…]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 543 emesso il Parte_1
13 maggio 2024 da questo tribunale, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 28.000,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese del CP_1 procedimento di ingiunzione.
2 La GN , ex convivente di ha agito in sede monitoria per CP_1 Parte_1 richiedere la restituzione della somma di €28.000 concessa a mutuo (su una somma originaria di €30.000, parzialmente restituita) all'ex compagno tramite due bonifici di € 15.000,00 ciascuno del 20 dicembre 2021 e 29 dicembre 2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che non vi sarebbe la prova che Parte_1
l'importo di € 28.000,00 sia da riferirsi a un prestito infruttifero a lui concesso dalla stessa, essendogli invece stata elargita tale somma (originariamente di € 30.000,00) a titolo di compensi per le opere e i miglioramenti da egli apportati personalmente all'immobile in
Filottrano, Via Martin Luther King n. 2, di proprietà della sig.ra ove le parti hanno CP_1 convissuto per gli ultimi due anni della loro relazione, nonché a titolo di rimborso spese per acquisti di arredi per la casa effettuati dall'opponente. L'imputazione indicata nella causale dei bonifici di “prestito infruttifero” sarebbe stata unilateralmente apposta dalla GN
. CP_1
La vera motivazione dell'elargizione di queste somme emergerebbe dal contenuto nella lettera datata 13 novembre 2023 dell'avvocato della GN inviata alla CP_1 controparte, allegata al ricorso monitorio in cui si afferma che: “peraltro, Le rappresento la disponibilità della sig.ra ad eventualmente scomputare dalla somma suddetta un importo da CP_1 concordare relativo a beni acquistati durante il periodo di convivenza con Lei e che sono attualmente detenuti dalla mia assistita nella propria abitazione”. La GN avrebbe fatto riferimento quanto meno agli acquisti effettuati da come sarebbero documentati dalla fattura n. 75 del 5 Parte_1 ottobre 2021 della ditta CO per l'importo di € 4.590,16. (all.to n. 2 alla comparsa). In aggiunta a questo, dal tenore della comunicazione sarebbe evidente che la GN si sarebbe riferita anche ai compensi per i lavori di tinteggiatura, di muratura e falegnameria che sarebbero stati svolti da nell'appartamento di proprietà della stessa. Parte_1
Pertanto, parte opponente sostiene che la vera motivazione dell'erogazione del denaro non sarebbe un contratto di mutuo, ma il pagamento di corrispettivo per prestazioni lavorative rese dall'ex compagno e restituzione di denaro anticipato per l'acquisto di mobili di utilizzo in comune.
2. Tanto precisato, l'opposizione risulta infondata per i seguenti motivi.
3 Dagli atti di causa emerge il fatto pacifico dell'erogazione da parte della GN
a di €30.000 mediante due bonifici contenenti specifica imputazione a CP_1 Parte_1
“prestito infruttifero”, mai contestata da prima del giudizio. Parte_1
Parte opponente non ha fornito alcuna prova della differente imputazione di tale elargizione di denaro, non ha fornito prova cioè dell'effettuazione degli asseriti lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento (se non chiedendo l'ammissione di prova testimoniale su capitolo di prova del tutto generico, in merito a cosa precisamente è stato fatto e per quante ore, elementi imprescindibili per la quantificazione del preteso corrispettivo, e pertanto ritenuto inammissibile).
Al contrario, parte opposta ha fornito prova che al momento in cui la coppia è andata a vivere nell'abitazione di proprietà della GN, questa era stata già ristrutturata con spese tecniche, materiali, lavori e arredi pagati dall'opposta, come risulta documentato dalle numerose fatture prodotte emesse da terzi (geometra, imprese di rivendita di materiale edile e di edilizia) con relativi bonifici di pagamento.
Risulta inoltre fatto non contestato tra le parti che l'opponente, dopo la fine della convivenza e della relazione avvenuta nel mese di giugno 2022 (come ribadito anche dalla GN in sede di interrogatorio libero, alla presenza anche di cfr. verbale del 17 Parte_1 gennaio 2025), ha restituito parte delle somme nei mesi di Giugno, Agosto, Ottobre e
Dicembre 2023 in 4 versamenti di € 500 ciascuno, immettendo denaro contante all'interno di buste inserite nella cassetta postale della opposta (di qui la richiesta del decreto ingiuntivo per € 28.000,00 e non di € 30.000,00 che era il totale delle somme prestate) e poi con le stesse modalità un ulteriore acconto sempre di € 500 il 2 giugno 2024, nelle more tra l'emissione del decreto ingiuntivo il 13 maggio 2024 e la notifica al debitore il 5 giugno 2024.
Atteso che tali versamenti sono stati effettuati a convivenza oramai conclusa, è maggiormente verosimile che tali somme siano da imputare a restituzione del prestito, piuttosto che – come affermato da parte opponente - a “regolamentazione di conti tra loro per la gestione delle spese per la casa”.
Irrilevante risulta il contenuto della lettera datata 13 novembre 2023 inviata dall'avvocato della GN a con evidente intento di evitare l'azione giudiziaria e Parte_1 trovare un accordo.
4 Inoltre risulta non contestato che parte opponente svolga altra attività lavorativa, quella di autista, e non di carpentiere o imbianchino.
Infine la fattura emessa dalla ditta CO, citata da parte opponente, risulta essere di € 0,00, contiene la descrizione di beni che la GN ha riferito non essere più nell'immobile in quanto già prelevati dal sig. (fatto non contestato da parte Parte_1 opponente) e richiama un'altra fattura del 27.09.2021, non prodotta, con arredi non specificati e della quale non è stata fornita alcuna prova di pagamento.
A ciò si aggiunga che in sede di interrogatorio libero ha reso una Parte_1 dichiarazione parzialmente contrastante con la pretesa imputazione dell'elargizione di denaro contenuta nella comparsa, affermando che questo sarebbe stato dato anche: “come rimborso di tutte le spese da me sostenute durante la convivenza a casa mia in dieci anni, delle spese quotidiane che ho sostenuto per la casa, come il mutuo, le bollette, che solo qualche volta ha pagato lei” (cfr. verbale del 17 gennaio 2025), riferendosi pertanto ad un preteso rimborso per spese del tutto differenti, quali quelle sostenute per la casa di proprietà di e non della GN. Parte_1
Oltretutto, le prestazioni indicate da parte opponente asseritamente effettuate per la casa familiare (ad esempio “ per aver montato i lampadari che abbiamo acquistati”, per aver pagato le bollette, per aver acquistato la lavatrice e l'aspirapolvere, per aver verniciato la serranda del garage) appaiono rientrare nella normale contribuzione ai bisogni della famiglia e per rendere la casa più confacente alle esigenze della famiglia, condotta compatibile con l'adempimento dei doveri di natura morale e sociale che ciascun convivente more uxorio ha nei confronti dell'altro, seppure in maniera compatibile con i principi di proporzionalità e adeguatezza, e che escludono la ripetizione ex art. 2043 c.c.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
3. Tenuto conto del parziale pagamento intervenuto solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di €500, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve Parte_1 essere condannato a pagare la minor somma pari a € 27.500, oltre a interessi al tasso legale decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione (come individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo, 40 giorni dalla notificazione del decreto) sino al soddisfo.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali anticipate da parte opposta, liquidate come in dispositivo
5 in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum, sia per la fase di opposizione (con esclusione della fase decisoria liquidata applicando parametro minino attesa l'assenza di scritti difensivi) che per la fase monitoria.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 543 del 13 maggio 2024 da
Parte_1
2) tenuto conto dell'intervenuto pagamento parziale, revoca il decreto ingiuntivo n. 543 del
2024 e condanna a pagare a la somma di € 27.500, oltre Parte_1 Controparte_1
a interessi al tasso legale decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione sino al soddisfo;
3) condanna a rimborsare a le spese processuali da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima anticipate nel giudizio monitorio, liquidate in € 1.370, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale ed € 286 per rimborso spese non imponibili;
4) condanna a rimborsare a le spese processuali da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima anticipate nel presente giudizio di opposizione, liquidate in € 6.164, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 24 aprile 2025
La giudice
Willelma Monterotti
6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ANCONA
SEZIONE SECONDA CIVILE in composizione monocratica, nella persona della giudice Willelma Monterotti, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al primo grado di merito al n. 3907 /2024 R.G., promossa
DA cod. fisc. elettivamente domiciliato Parte_1 C.F._1 presso lo studio dell'avv. Simonetta Sgreccia, che lo rappresenta e difende per procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente all'atto di citazione in opposizione a decreto ingiuntivo depositato il 19 luglio 2024
OPPONENTE-CONVENUTO SOSTANZIALE contro
cod. fisc. , elettivamente domiciliata Controparte_1 C.F._2 presso lo studio dell'avv. Antonio Gallucci che la rappresenta e difende come da procura redatta su foglio separato, depositato telematicamente e sottoscritto con firma digitale dell'avvocato ex art. 83, terzo comma, c.p.c. unitamente alla comparsa di risposta depositata il 29 ottobre 2024
OPPOSTO-ATTORE SOSTANZIALE oggetto: domanda restituzione somme date a mutuo;
1 conclusioni delle parti: all'udienza del 31 gennaio 2025, svoltasi nelle forme di cui all'art. 281sexies c.p.c., le parti hanno precisato le rispettive conclusioni: “ L'avv. Sgreccia precisa le conclusioni riportandosi all'atto di citazione.
L'avv. Gallucci precisa le conclusioni riportandosi alla comparsa di risposta richiamate nella prima memoria istruttoria”.
Si trascrivono qui di seguito le rispettive conclusioni:
- per l'opponente: “Piaccia all'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis
Nel merito: accertata l'inesistenza del contratto di mutuo e quindi l'infondatezza della domanda restitutoria, per quanto sopra esposto o con qualsiasi altra statuizione, revocare il decreto ingiuntivo opposto.
Con vittoria di spese e compensi.
[…] Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli […]”.
- per l'opposta: “in via preliminare, concedere ai sensi dell'art. 648 c.p.c. la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto per essere l'opposizione avversaria palesemente dilatoria, non fondata su prova scritta, né di pronta soluzione;
nel merito, respingere l'opposizione proposta dal sig. in quanto infondata in fatto e in Parte_1 diritto e conseguentemente confermare il decreto ingiuntivo opposto n. 543/2024 emesso in data 13.05.2024 dal Giudice del Tribunale di Ancona dott.ssa Francesca Perlini.
Con condanna dell'opponente, in considerazione della temerarietà dell'azione proposta, al risarcimento dei danni in favore dell'opposta ex art. 96 c.p.c..
Con vittoria di spese e compensi di giudizio.
In via istruttoria:
Ci si oppone all'ammissione della prova testimoniale richiesta da controparte, in quanto il capitolo è generico e inconferente nelle date indicate degli asseriti lavori (Settembre-Ottobre 2021), essendo contraddetto dalla documentazione prodotta dalla opposta.
Si chiede ammettersi prova per testi sui seguenti capitoli:[…]”
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. ha proposto opposizione al decreto ingiuntivo n. 543 emesso il Parte_1
13 maggio 2024 da questo tribunale, con il quale gli è stato ingiunto di pagare a
[...]
la somma di € 28.000,00, oltre gli interessi come da domanda e le spese del CP_1 procedimento di ingiunzione.
2 La GN , ex convivente di ha agito in sede monitoria per CP_1 Parte_1 richiedere la restituzione della somma di €28.000 concessa a mutuo (su una somma originaria di €30.000, parzialmente restituita) all'ex compagno tramite due bonifici di € 15.000,00 ciascuno del 20 dicembre 2021 e 29 dicembre 2021 (doc. 1 del fascicolo monitorio).
A fondamento dell'opposizione ha dedotto che non vi sarebbe la prova che Parte_1
l'importo di € 28.000,00 sia da riferirsi a un prestito infruttifero a lui concesso dalla stessa, essendogli invece stata elargita tale somma (originariamente di € 30.000,00) a titolo di compensi per le opere e i miglioramenti da egli apportati personalmente all'immobile in
Filottrano, Via Martin Luther King n. 2, di proprietà della sig.ra ove le parti hanno CP_1 convissuto per gli ultimi due anni della loro relazione, nonché a titolo di rimborso spese per acquisti di arredi per la casa effettuati dall'opponente. L'imputazione indicata nella causale dei bonifici di “prestito infruttifero” sarebbe stata unilateralmente apposta dalla GN
. CP_1
La vera motivazione dell'elargizione di queste somme emergerebbe dal contenuto nella lettera datata 13 novembre 2023 dell'avvocato della GN inviata alla CP_1 controparte, allegata al ricorso monitorio in cui si afferma che: “peraltro, Le rappresento la disponibilità della sig.ra ad eventualmente scomputare dalla somma suddetta un importo da CP_1 concordare relativo a beni acquistati durante il periodo di convivenza con Lei e che sono attualmente detenuti dalla mia assistita nella propria abitazione”. La GN avrebbe fatto riferimento quanto meno agli acquisti effettuati da come sarebbero documentati dalla fattura n. 75 del 5 Parte_1 ottobre 2021 della ditta CO per l'importo di € 4.590,16. (all.to n. 2 alla comparsa). In aggiunta a questo, dal tenore della comunicazione sarebbe evidente che la GN si sarebbe riferita anche ai compensi per i lavori di tinteggiatura, di muratura e falegnameria che sarebbero stati svolti da nell'appartamento di proprietà della stessa. Parte_1
Pertanto, parte opponente sostiene che la vera motivazione dell'erogazione del denaro non sarebbe un contratto di mutuo, ma il pagamento di corrispettivo per prestazioni lavorative rese dall'ex compagno e restituzione di denaro anticipato per l'acquisto di mobili di utilizzo in comune.
2. Tanto precisato, l'opposizione risulta infondata per i seguenti motivi.
3 Dagli atti di causa emerge il fatto pacifico dell'erogazione da parte della GN
a di €30.000 mediante due bonifici contenenti specifica imputazione a CP_1 Parte_1
“prestito infruttifero”, mai contestata da prima del giudizio. Parte_1
Parte opponente non ha fornito alcuna prova della differente imputazione di tale elargizione di denaro, non ha fornito prova cioè dell'effettuazione degli asseriti lavori di ristrutturazione all'interno dell'appartamento (se non chiedendo l'ammissione di prova testimoniale su capitolo di prova del tutto generico, in merito a cosa precisamente è stato fatto e per quante ore, elementi imprescindibili per la quantificazione del preteso corrispettivo, e pertanto ritenuto inammissibile).
Al contrario, parte opposta ha fornito prova che al momento in cui la coppia è andata a vivere nell'abitazione di proprietà della GN, questa era stata già ristrutturata con spese tecniche, materiali, lavori e arredi pagati dall'opposta, come risulta documentato dalle numerose fatture prodotte emesse da terzi (geometra, imprese di rivendita di materiale edile e di edilizia) con relativi bonifici di pagamento.
Risulta inoltre fatto non contestato tra le parti che l'opponente, dopo la fine della convivenza e della relazione avvenuta nel mese di giugno 2022 (come ribadito anche dalla GN in sede di interrogatorio libero, alla presenza anche di cfr. verbale del 17 Parte_1 gennaio 2025), ha restituito parte delle somme nei mesi di Giugno, Agosto, Ottobre e
Dicembre 2023 in 4 versamenti di € 500 ciascuno, immettendo denaro contante all'interno di buste inserite nella cassetta postale della opposta (di qui la richiesta del decreto ingiuntivo per € 28.000,00 e non di € 30.000,00 che era il totale delle somme prestate) e poi con le stesse modalità un ulteriore acconto sempre di € 500 il 2 giugno 2024, nelle more tra l'emissione del decreto ingiuntivo il 13 maggio 2024 e la notifica al debitore il 5 giugno 2024.
Atteso che tali versamenti sono stati effettuati a convivenza oramai conclusa, è maggiormente verosimile che tali somme siano da imputare a restituzione del prestito, piuttosto che – come affermato da parte opponente - a “regolamentazione di conti tra loro per la gestione delle spese per la casa”.
Irrilevante risulta il contenuto della lettera datata 13 novembre 2023 inviata dall'avvocato della GN a con evidente intento di evitare l'azione giudiziaria e Parte_1 trovare un accordo.
4 Inoltre risulta non contestato che parte opponente svolga altra attività lavorativa, quella di autista, e non di carpentiere o imbianchino.
Infine la fattura emessa dalla ditta CO, citata da parte opponente, risulta essere di € 0,00, contiene la descrizione di beni che la GN ha riferito non essere più nell'immobile in quanto già prelevati dal sig. (fatto non contestato da parte Parte_1 opponente) e richiama un'altra fattura del 27.09.2021, non prodotta, con arredi non specificati e della quale non è stata fornita alcuna prova di pagamento.
A ciò si aggiunga che in sede di interrogatorio libero ha reso una Parte_1 dichiarazione parzialmente contrastante con la pretesa imputazione dell'elargizione di denaro contenuta nella comparsa, affermando che questo sarebbe stato dato anche: “come rimborso di tutte le spese da me sostenute durante la convivenza a casa mia in dieci anni, delle spese quotidiane che ho sostenuto per la casa, come il mutuo, le bollette, che solo qualche volta ha pagato lei” (cfr. verbale del 17 gennaio 2025), riferendosi pertanto ad un preteso rimborso per spese del tutto differenti, quali quelle sostenute per la casa di proprietà di e non della GN. Parte_1
Oltretutto, le prestazioni indicate da parte opponente asseritamente effettuate per la casa familiare (ad esempio “ per aver montato i lampadari che abbiamo acquistati”, per aver pagato le bollette, per aver acquistato la lavatrice e l'aspirapolvere, per aver verniciato la serranda del garage) appaiono rientrare nella normale contribuzione ai bisogni della famiglia e per rendere la casa più confacente alle esigenze della famiglia, condotta compatibile con l'adempimento dei doveri di natura morale e sociale che ciascun convivente more uxorio ha nei confronti dell'altro, seppure in maniera compatibile con i principi di proporzionalità e adeguatezza, e che escludono la ripetizione ex art. 2043 c.c.
Pertanto l'opposizione deve essere rigettata.
3. Tenuto conto del parziale pagamento intervenuto solo dopo il deposito del ricorso per decreto ingiuntivo di €500, il decreto ingiuntivo deve essere revocato e deve Parte_1 essere condannato a pagare la minor somma pari a € 27.500, oltre a interessi al tasso legale decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione (come individuata nel ricorso per decreto ingiuntivo, 40 giorni dalla notificazione del decreto) sino al soddisfo.
4. In applicazione dell'art. 91 c.p.c., parte opponente deve essere condannata al pagamento delle spese processuali anticipate da parte opposta, liquidate come in dispositivo
5 in applicazione del d.m. n. 55 del 2014, parametri medi previsti per le cause di valore pari al decisum, sia per la fase di opposizione (con esclusione della fase decisoria liquidata applicando parametro minino attesa l'assenza di scritti difensivi) che per la fase monitoria.
Non si ritengono sussistenti i presupposti per la richiesta condanna ex art. 96 c.p.c.
P.Q.M.
1) rigetta l'opposizione proposta avverso il decreto ingiuntivo n. 543 del 13 maggio 2024 da
Parte_1
2) tenuto conto dell'intervenuto pagamento parziale, revoca il decreto ingiuntivo n. 543 del
2024 e condanna a pagare a la somma di € 27.500, oltre Parte_1 Controparte_1
a interessi al tasso legale decorrenti dalla scadenza dell'obbligazione sino al soddisfo;
3) condanna a rimborsare a le spese processuali da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima anticipate nel giudizio monitorio, liquidate in € 1.370, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale ed € 286 per rimborso spese non imponibili;
4) condanna a rimborsare a le spese processuali da Parte_1 Controparte_1 quest'ultima anticipate nel presente giudizio di opposizione, liquidate in € 6.164, oltre rimborso spese forfettarie pari al 15%, IVA e CPA, per compenso professionale.
Ordina al cancelliere di comunicare la sentenza alle parti.
Ancona, 24 aprile 2025
La giudice
Willelma Monterotti
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